Pesca di beneficenza
DESCRIZIONE
Per Pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di € 51.645,69 (pari a lire 100.000.000).
MODALITA'
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e' effettuata l'estrazione, mediante la modulistica predisposta dal Servizio Commercio ed Attività Produttive (modulo comunicazione pesca.doc).
Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
N.B. L’art. 39, comma 13 quinquies, della L. n. 326 del 24.11.2003, stabilisce che, al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale devono inviare, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione (al Sindaco ed al Prefetto), prevista dal regolamento di cui al d.p.r. n. 430/2001, un’ulteriore comunicazione all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine del rilascio del nulla osta all’effettuazione delle stesse.
REQUISITI
E’ consentito lo svolgimento di pesche o banchi di beneficenza, solo se promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
Il D.P.R. n. 430/2001 consente anche lo svolgimento, senza alcun adempimento, di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.
In caso che tali iniziative si svolgano al di fuori delle manifestazioni locali sopra citate, i partiti o movimenti politici dovranno inviare apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Nella Comunicazione, occorre indicare il numero dei biglietti che l'ente organizzatore intende emettere ed il relativo prezzo;
- è necessario allegare il regolamento della pesca in cui, oltre al numero e al prezzo dei biglietti, siano indicati: il fine per il quale si organizza la pesca, il luogo dove sono esposti i premi e il calendario di svolgimento della manifestazione (regolamento pesca di beneficenza.doc) ;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle condanne penali;
- autocertificazione antimafia.
COSTO
Gratuito per quanto riguarda la comunicazione. E’ tuttavia previsto il rimborso spese forfetario al dipendente comunale incaricato di presenziare alle operazioni di estrazione (vedi ALTRE NOTIZIE).
ALTRE NOTIZIE
Per espressa indicazione dell’art 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, è prevista la presenza di un incaricato del Sindaco, in occasione delle operazioni di estrazione delle manifestazioni di sorte locali, al quale occorre consegnare immediatamente una copia del verbale di estrazione. I promotori delle manifestazioni in oggetto sono tenuti a corrispondere all’Amministrazione comunale, a titolo di rimborso spese per l’attività di tale incaricato dipendente comunale al di fuori dell’orario di lavoro, una somma a forfait orario quantificata con apposito regolamento.
DOVE RIVOLGERSI
Comune di Lugo
Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Attività Economiche - Gianni Damiano
Largo Repubblica, 12 - 1° piano -Lugo
Orari
: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00; martedì 15 - 17.
COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0545/38451
Numero di fax: 0545/38371
sportellounico@unione.labassaromagna.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Gorini
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990
D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001
L. n. 326 del 24 novembre 2003
TIPO PROCEDIMENTO
Semplice
Modulistica:
25 ottobre 2011 Gianni Damiano
