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ShortcutElezioni e referendum

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Dallo Statuto del Comune di Lugo:

CONSULTE COMUNALI

  1. Il Consiglio Comunale può costituire consulte tematiche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
  2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento delle consulte.
  3. Le Consulte sono presiedute da Consiglieri Comunali e sono formate da rappresentanti indicati dai Gruppi Consiliari e da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell’apposito albo comunale.
  4. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
    - esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti del Comune;
    - esprimere proposte agli organi per l'adozione di atti;
    - esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
    - chiedere che funzionari dell'Ente vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

REFERENDUM

  1. E' ammessa la facoltà di effettuare referendum consultivi ma anche abrogativi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i tributi e le tariffe.
  2. Il Referendum è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno 2.400 elettori o su proposta del Consiglio Comunale, assunta col voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, o su richiesta approvata dalla metà dei Consigli di Circoscrizione, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio stesso.
  3. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum, sia riguardo all'ambito della materia e alla chiarezza e univocità del quesito posto, sia alla procedibilità dell'eventuale esito referendario, è demandato ad un'apposita commissione nominata dal Consiglio Comunale a termini di regolamento.
  4. Il giudizio di cui al comma precedente dovrà essere richiesto prima dell'inizio della raccolta delle firme dal Comitato promotore composto di almeno 100 elettori.
  5. Alla stessa Commissione è demandato il giudizio sulla qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori.
  6. Il Regolamento stabilisce le modalità per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum.
  7. Nell'arco di un anno non può essere effettuato più di un turno referendario che comunque non può coincidere con altre operazioni di voto.
  8. Sul medesimo oggetto non è consentita più di una tornata referendaria nell'arco della legislatura.
  9. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per le elezioni amministrative.
  10. Il Consiglio Comunale discute dell'argomento oggetto di referendum nel termine di 90 giorni dall'effettuazione dello stesso.

 

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