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Disciplina degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

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COMUNE DI LUGO
Area Sviluppo Economico
Servizio Commercio e Attività Produttive

Prot. n. 1384/2004         Lugo, 20 gennaio 2004

                         ORDINANZA N. 11

  

                                                                       IL  SINDACO

  

q      Visto l’art. 16 della L. R. 14/2003 recante “Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;

q      Visto l’art. 17 della L. R. 14/2003 recante “Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;

q      Preso atto delle modifiche introdotte dalla citata L. R. 14/2003 in materia di orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

q      Considerata la necessità di adeguare i contenuti dell’ordinanza n. 249 vigente (prot. 13475 del 23.05.2002) in materia di orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande con i nuovi principi a cui è ispirata la recente legislazione regionale;

q      Ritenuto necessario stabilire le modalità e i tempi della comunicazione che gli esercenti devono presentare al Comune circa l’orario prescelto;

q      Ritenuto opportuno demandare all’adozione di eventuali successivi atti l’attuazione di quanto disposto negli artt. 16, comma 2 e 17, comma 2 della L. R. 14/2003 in materia di fissazione di fasce orarie di apertura e chiusura in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone e di programmi obbligatori di apertura qualora dovessero palesarsi carenze nei livelli di servizio al consumatore;

q      Preso atto dei pareri pervenuti all’Ufficio Associato Commercio e Polizia Amministrativa che ha effettuato la consultazione delle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, in modo unitario e valido per tutti i Comuni dell’Associazione Intercomunale della Bassa Romagna esclusi Conselice e Sant’Agata sul Santerno non aderenti all’Ufficio;

q      Visto l’art. 50 del D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di orari e di riorganizzazione e di coordinamento degli stessi;

q      In sostituzione dell’ordinanza n. 249/2002 che deve intendersi abrogata con l’entrata in vigore del presente atto

 

                                                     ORDINA

 

A)   di stabilire la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come indicata nell’articolato che segue.

B)    di demandare all'adozione, eventuale, di successivi provvedimenti, l'assunzione di ulteriori disposizioni in materia di:

- fissazione delle fasce di apertura e chiusura degli esercizi, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. R. 14/2003;

- fissazione dei programmi obbligatori di apertura, qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore, ai sensi dell'art. 17, comma 2, stessa legge.

 

TITOLO I

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 

1.1  Ambito di applicazione

1.     La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura, si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della L. R. 14/ 2003.

2.     E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attività espressamente richiamate all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d), della citata L. R.. 14/2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.

3.     E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 1, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:

a.     mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente o in appalto esterno;

b.     attività svolte al domicilio del consumatore;

c.     attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;

d.     attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;

e.     altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico ma, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile (categoria che i comuni possono individuare in fase di programmazione come attività escluse dalla programmazione stessa ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. f).

 

1.2  Principi generali

  1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito al punto 1.3 delle disposizioni seguenti.

 

1.3  Monte orario giornaliero minimo

1.     Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti in via generale ad effettuare un apertura di almeno 5 ore giornaliere, fatto salvo quanto disposto al punto 1.3 e nelle disposizioni seguenti.

2.     Nel rispetto del limite minimo di cui al comma 1, è data facoltà di articolare l’orario giornaliero in modo continuativo oppure contemplando una o più chiusure intermedie.

3.     Gli esercizi di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) e c) della L. R.. 14/2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

 

1.4  Fasce orarie di apertura e chiusura: rinvio

1.     Ogni disposizione in materia, tranne quelle contenute nei commi successivi, è rimandata all’assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi qualora si ravvisasse la necessità di intervenire.

  1. L’apertura da parte di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande con locali aperti al pubblico nella fascia oraria 02.00 – 04.30, sia come protrazione dell’orario prescelto, che come anticipazione dell’orario di apertura, o come effettuazione di orario notturno continuato, è subordinato ad autorizzazione del Comune da concedersi previa motivata richiesta dell’esercente, sempre che siano salvaguardate le esigenze sociali di garanzia del servizio e le problematiche connesse al disturbo della quiete pubblica.
  2. Per motivazioni di disturbo della quiete pubblica e/o violazioni ripetute della normativa, il Comune ha sempre facoltà di stabilire, per singoli esercizi, gli orari di apertura e chiusura e quindi anche di revocare i provvedimenti di protrazione o anticipo dell’orario.

 

1.5  Cartelli

1.     Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Il cartello deve essere leggibile dall’esterno dell’esercizio e non necessariamente deve essere posto sulla porta d’ingresso dello stesso. Il cartello deve contenere chiare indicazioni in ordine all’orario di apertura e chiusura prescelto e la sua eventuale diversa articolazione settimanale. Non si assolve all’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario prescelto con la sola adozione di inserzioni pubblicitarie su giornali, riviste, radio, tv, sito internet.

 

1.6  Comunicazione al Comune dell’orario

1.     Gli esercenti devono comunicare al Comune, in carta semplice, l’orario prescelto; è ammessa la facoltà di comunicare l’orario prescelto al Servizio Commercio e Attività Produttive anche a mezzo fax (n. 0545-38371) o per posta elettronica all’indirizzo: attivitaproduttive@comune.lugo.ra.it . Gli esercenti hanno l’obbligo di osservare l’orario prescelto. L’orario può essere modificato con comunicazione al Comune, preventiva rispetto all’introduzione della modifica. Tale comunicazione, analogamente al caso precedente, può pervenire anche via fax o posta elettronica al numero e all’indirizzo e-mail sopra indicati. All’esterno dell’esercizio il cartello indicante l’orario deve in ogni caso essere sempre identificativo dell’orario che viene effettivamente svolto.

2.     Le attività miste soggette, parte alla disciplina del D. Lgs. 114/1998 e parte ad autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. R. 14/2003, o licenza per la vendita di articoli di monopolio, o autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici di cui al D. Lgs. 170/2001, nelle ore in cui è prevista la chiusura degli esercizi al dettaglio devono sospendere la vendita di tali articoli e prodotti se devono tenere aperto l’esercizio per svolgere l’attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze, fatta salva la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante l’orario prescelto.

 

TITOLO II

CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

 

2.1 Chiusura temporanea

  1. La chiusura temporanea per ferie o per particolari motivi degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è preventivamente comunicata al pubblico mediante l’esposizione di apposito cartello leggibile dall’esterno; la chiusura temporanea non deve essere comunicata al Comune, fatta eccezione per le chiusure superiori a 30 giorni consecutivi per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione nei modi e nelle forme di cui al precedente punto 1.5.
  2. La chiusura temporanea è una facoltà il cui esercizio è subordinato, comunque, al rispetto del programma di apertura per turno di cui all’art. 17, comma 2 della L. R. 14/2003 ed eventualmente da fissarsi successivamente con apposita ulteriore ordinanza sindacale qualora dovessero ravvisarsi palesi carenze nei livelli di servizio al consumatore.

 

2.2 Chiusura per riposo settimanale

1.     E’ facoltativa per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura per riposo settimanale; gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.

2.     La chiusura settimanale può essere sempre variata con comunicazione preventiva al Comune, nei modi e nelle forme sopra indicati, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto all’introduzione della modifica.

 

2.3 Esenzioni, deroghe e festività varie

1.     Le disposizioni che attengono alla chiusura temporanea e per riposo settimanale dell’esercizio non si applicano agli esercizi di cui all’art. 4 c. 5 della L. R. 14/2003, alle somministrazioni di cui all’art. 9 della L. R. 14/2003, alle attività di somministrazione temporanea, nonché ai circoli di cui al DPR 235/2001.

2.     E' consentito derogare agli orari prefissati, oltreché alle eventuali chiusure facoltativamente stabilite per l'intera giornata, variare e/o protrarre l’attività fino alle ore 04.00 senza necessità di presentare preventivamente al Comune la comunicazione di variazione e fermo restando il rispetto del monte orario minimo di apertura giornaliera, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate:

a)     dall'1 dicembre al 6 gennaio;

b)    nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;

c)     dall'ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo;

d)    nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città (S. Ilaro 15 maggio e S. Giuseppe 19 marzo per la località di Voltana), di S. Valentino (14 febbraio), la festa della Donna (8 marzo) oppure con la giornata di svolgimento delle seguenti iniziative: mercato dell’antiquariato, fiera biennale, fiere su aree pubbliche, mercato settimanale del mercoledì festivo oppure in caso di anticipo o posticipo, manifestazioni varie di animazione e promozione turistica, commerciale, sportiva e culturale della città.

 

TITOLO III

APPARRECCHI DA GIOCO, SONORI E PIANO BAR

 

3.1 Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

1.     Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque, nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

 

3.1 Attività di piano bar

  1. Le attività di intrattenimento musicale di “piano bar”, da intendersi come musica soffusa nell’ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all’interno dei locali, durante l’orario di apertura a condizione che l’intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e del Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di intrattenimento e di pubblico spettacolo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 25 maggio 2000.
  2. Le medesime attività svolte durante il periodo estivo all’esterno dei locali nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione possono essere svolte a condizione che:

·       l’intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del TULPS e del regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni occasionali sopra citato;

·       la tonalità sia debitamente mantenuta ad un livello moderato tale che l’iniziativa possa essere autorizzata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Emilia – Romagna n. 45 del 21 gennaio 2002;

·       cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 23.30.

  1. In tutti i casi restano comunque impregiudicati gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e all’osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno dettati dalla L. 447/95 e dal DPCM. 14/11/1997. In particolare tali attività, occasionali e temporanee, devono essere autorizzate ai sensi della L. R. n. 15/2001 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale Emilia – Romagna n. 45 del 21 gennaio 2002.
  2. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso (ubicazione, viabilità) che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell’art. 659 C.P. e delle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizione al rumore.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

4.1 Definizione di apertura e chiusura

  1. Un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è considerato “aperto” nel momento in cui gli avventori possono liberamente accedere ai locali o aree private in cui lo stesso si articola indipendentemente dall’effettuazione del servizio di somministrazione e da quanto indicato all’esterno nel cartello, o comunicato al Comune.
  2. Un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è considerato “chiuso” nel momento in cui gli avventori non possono più accedere ai locali o aree private in cui lo stesso si articola a seguito della chiusura delle porte di accesso.
  3. Con la chiusura all’ora prescelta deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori e deve essere effettuato lo sgombero del locale.
  4. L’esercente ha facoltà, rispetto all’orario prescelto, di anticipare e di posticipare in modo occasionale sia l’apertura che la chiusura sino ad un limite massimo di 30 minuti.

 

4.2 Situazione degli esercenti esistenti

1.     I titolari di autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza che effettuino, sulla base di comunicazione presentata nel periodo di vigenza della L. 287/1991, un orario conforme a quanto disposto dal presente provvedimento o che risultino titolari di autorizzazione alla protrazione o all’anticipazione, possono proseguire nell’effettuazione dell’orario prescelto o autorizzato senza dover effettuare alcuna comunicazione al Comune.

  1. Le autorizzazioni alla protrazione dell’orario di chiusura o all’anticipazione dell’orario di apertura esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto acquisiscono efficacia permanente, senza necessità di alcuna istanza da parte del titolare, salvo i casi di sospensione, decadenza o revoca.
  2. Le variazioni all’orario prescelto o autorizzato che interverranno successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto sono subordinate al rispetto delle disposizioni del presente atto.

 

4.3 Entrata in vigore

1.     Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

2.     E’ abrogata l’ordinanza del Sindaco n. 249 (Prot. n.13475 del 23.05.2002) e ogni altra ordinanza in materia di orari delle attività di somministrazione incompatibile con il presente atto.

3.     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

4.4 Sanzioni

  1. Le violazioni alle disposizioni del presente atto che risultino attuative degli artt. 16 e 17 della L. R. 14/2003 sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 7 bis del TUEL come modificato dalla L. 3/2003 (da euro 25,00 a euro 500,00).
  2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della L. R. 14/2003 sono sottoposte alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 17 bis, comma 3 del TULPS.

 Il Capo Servizio
Dott. Andrea Gorini

p. IL SINDACO
Il Vice Sindaco
Fausto Cavina

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