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Disciplina degli orari degli esercizi commerciali

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Prot. n.26318/2006 Lugo, 14 ottobre 2006
Pratica n. 99/30592


OGGETTO: Modifica dell’ordinanza n. 161 dell’11 aprile 2000 avente ad oggetto “Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio nei negozi e nei mercati. Autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno”.


                                                                                             ORDINANZA N. 648



                                                                                                     IL SINDACO

• Richiamata la propria precedente ordinanza n. 161 dell’11 aprile 2000 avente ad oggetto “Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio nei negozi e nei mercati. Autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno” così come modificata dalla successiva ordinanza n. 581 del 20/11/2000;

• Dato atto che a seguito di intervenute modifiche normative, va modificata la disposizione inerente le sanzioni da applicare in caso di violazioni;

• Dato altresì atto che, a seguito della recente ristrutturazione della galleria del Globo, il centro commerciale ha assunto la forma e la sostanza di un’unitaria struttura di vendita tipica della sua tipologia (grande) superando la iniziale suddivisione tra ipermercato coop e galleria commerciale;

• Rilevato che, a seguito della citata ristrutturazione e quindi stante l’unitarietà del centro, risulta inadeguata l’attuale disciplina delle aperture domenicali e festive in deroga (escluso il mese di dicembre) che diversifica il numero delle giornate (8 e 15) distinguendo tra esercizi del settore alimentare e misto (ipercoop) ed esercizi del settore extralimentare (i negozi della galleria);

• Ribadito che il centro commerciale Globo è ora inequivocabilmente un’unica struttura unitariamente organizzata dal punto di vista gestionale e quindi anche delle scelte circa le aperture in deroga;

• Considerata quindi la necessità di stabilire, per il centro commerciale Globo, il numero delle giornate festive in cui è possibile derogare all’obbligo di chiusura nel periodo gennaio-novembre di ogni anno;

• Ritenuto di fissare in 10, a titolo sperimentale per il solo corrente anno, le giornate derogabili anche sulla base di analoga richiesta dei promotori del centro commerciale unitario pervenuta in data 6 settembre 2006 (prot. n. 22954 del 7/9/06);

• Considerata inoltre l’opportunità di meglio chiarire alcune definizioni e limiti inerenti l’orario dei mercati e delle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche anche al fine di ridurre i casi di sanzione e di possibile contenzioso tra Amministrazione comunale ed operatori ambulanti che frequentano i mercati e le fiere di Lugo;

• Visti gli esiti della consultazione effettuata con le associazioni di categoria del commercio, dei consumatori e dei lavoratori;

• Visti i criteri in materia di orari degli esercizi commerciali approvati con deliberazione di C.C. n. 24 del 23/0372000;

• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1732/02 che individua le aree comunali vocate ad essere città d’arte, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 14/99;

• Visto l'art. 8 della L.R. 24.03.04, n. 6 che dispone "nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti Locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00 euro";

• Visto l’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

• che l’ordinanza n. 161 del 11/4/2000 prot. n. 10380 relativa a “Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio nei negozi e nei mercati. Autorizzazione alla compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per turno” e s.m.i, venga così modificata:
• Gli articoli 4, 11 e 12 (nell’allegato A, la versione originale) sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE

Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera citata in premessa, salvo quanto previsto al comma 2, tutti i commercianti ubicati nella zona “verde” e solo quelli del settore extralimentare ubicati all’interno della zona “gialla” possono derogare al regime sopra delineato in materia di chiusure domenicali e festive, ampliando fino ad un massimo di 15 il numero di giornate festive in cui tenere aperta l’attività seppure sempre in occasione degli eventi e manifestazioni indicati all’art. 3 comma 1 lett. c), da definirsi anno per anno con la determinazione di cui all’articolo precedente, sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dell’artigianato e dei lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2006, il centro commerciale “Globo”, ubicato nell’area gialla, può derogare, unitariamente, all’obbligo di chiusura domenicale e festivo fino ad un massimo di 10 giornate da comunicarsi preventivamente all’Amministrazione comunale con le modalità previste al successivo art. 14.
Tale limite potrà subire modificazioni per gli anni successivi previa consultazione delle locali associazioni di categoria.

Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore extralimentare, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale, Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro storico.

I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio, escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’ con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00

In tutti i luoghi e mercati citati tutte le aree destinate a posteggio devono essere libere da ingombri entro 15 minuti dalla fine dell’orario di vendita.

CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi commerciali di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del suddetto orario dovranno essere richieste preventivamente all’Amministrazione comunale che può inserire nel titolo autorizzatorio del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del caso.

Art. 12
SANZIONI

Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro; la stessa sanzione è prevista altresì per l'inosservanza alle disposizioni di orario contenute eventualmente nel titolo autorizzatorio.

• di dare atto che resta invariata qualsiasi altra parte della suddetta ordinanza n. 161 del 11/04/2000 così come modificata dall’ordinanza n. 581/2000;

• che della presente modifica sia data notizia attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e negli altri modi previsti per legge;

• E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.


Lugo, lì 14 ottobre 2006


Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Gorini

___________________________


IL SINDACO
F.to Raffaele Cortesi

___________________



ALLEGATO A

Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE

Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera citata in premessa, tutti i commercianti ubicati nella zona “verde” e solo quelli del settore extralimentare ubicati all’interno della zona “gialla” possono derogare al regime sopra delineato in materia di chiusure domenicali e festive, ampliando fino ad un massimo di 15 il numero di giornate festive in cui tenere aperta l’attività seppure sempre in occasione degli eventi e manifestazioni indicati all’art. 3 comma 1 lett. c), da definirsi anno per anno con la determinazione di cui all’articolo precedente, sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dell’artigianato e dei lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2000 il numero massimo di giornate festive derogabili ai sensi del presente articolo è 13 in coincidenza degli eventi elencati nell’allegato al presente provvedimento.

Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore extralimentare, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 6.30 Chiusura ore 14.15
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale, Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro storico.

I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio, escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 6.30 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’ con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00

In tutti i luoghi e mercati citati, allo scadere dell’orario di chiusura, tutte le aree destinate a posteggio devono essere libere da ingombri.

CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi commerciali su aree private di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del suddetto orario dovranno essere richieste all’Amministrazione comunale che può eventualmente inserire nel titolo autorizzatorio del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del caso.

Art. 12
SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell’art. 22, comma 3 del decreto legislativo 114/98.
Per l’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, non sanzionati dal decreto legislativo citato, si applica una sanzione amministrativa di £ 300.000 (Euro 155) ai sensi dell’art. 106 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.



Testo dell’ordinanza n. 161 dell’11 Aprile 2000 e s.m.i. coordinato con le modifiche apportate dalla presente ordinanza.

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Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei mercati settimanali sono determinati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni contenute nel seguente articolato:

Art. 1
ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico, fatta salva la disposizione dei successivi artt. 2 e 3, tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere; può altresì modificare, senza limitazione alcuna, l’orario adottato.
Ciascun esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nel modo che ritiene più opportuno tale, comunque, da garantire adeguata pubblicità;
Non sono più previsti obblighi di comunicazione preventiva né vidimazioni del cartello indicante l'orario, fatta eccezione per la comunicazione relativa alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 2
CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E’ obbligatoria la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Ogni esercente ha facoltà di scelta tra le seguenti possibilità:
a) lunedì mattina,
b) martedì pomeriggio,
c) giovedì pomeriggio,
d) sabato pomeriggio.

Si ritiene comunque ammissibile, in casi particolari e per motivate necessità dell’esercente, autorizzare, sentito il parere delle associazioni sindacali di categoria, che la chiusura infrasettimanale obbligatoria sia osservata in una mezza giornata diversa da quelle sopra indicate.
Ai fini della definizione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il termine dell'orario antimeridiano e l'inizio di quello pomeridiano è fissato alle ore 13.30 per tutti gli esercizi.
La chiusura infrasettimanale per i negozi e gli esercizi di vendita non è obbligatoria quando ricade nella settimana un giorno festivo oltre la domenica.
E’ sospeso altresì l’obbligo della chiusura infrasettimanale esclusivamente nei casi previsti dall’art. 5 della presente ordinanza.



Art. 3
GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

I negozi esercenti il commercio osservano obbligatoriamente la chiusura domenicale e festiva (sono festivi: 1 Gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, Lunedì di Pasqua, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre) fatte salve le deroghe di seguito disposte:
a) Mese di Dicembre fatta eccezione per i giorni 25 e 26 dove è previsto l’obbligo di chiusura;
b) 6 gennaio esclusivamente per i negozi specializzati nella vendita di articoli per bambini (giocattoli) e prodotti dolciari tipici della ricorrenza festeggiata;
c) 8 domeniche o festività nel corso dell’anno (Dicembre escluso) da scegliersi in occasione dei seguenti eventi o manifestazioni:
Mercato dell’antiquariato (2° domenica di ogni mese eccetto Luglio e Agosto e, negli anni pari, talvolta anche Settembre).
Mercati e/o Fiere (domenica delle Palme e domenica antecedente la ricorrenza “Dei Santi”).
Sagra di S. Francesco (3° domenica dopo Pasqua).
Fiera Biennale dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura il cui svolgimento è tradizionalmente previsto nel mese di settembre degli anni pari (2 domeniche).
Iniziative e feste “di strada o di quartiere” esclusivamente per i commercianti delle aree interessate.
Iniziative promozionali di settore a carattere nazionale (es. “Giornata del libro” per librai e rivendite specializzate).
Ricorrenza di S. Valentino se cadente di domenica.
Iniziative e/o manifestazioni di carattere culturale, turistico, commerciale, fieristico, sportivo, storico, celebrativo, finalizzate alla promozione del centro storico, della città, del territorio comunale in generale, compresa la realizzazione del mercato settimanale qualora cadente in giornata festiva;

Nella ricorrenza del Santo Patrono (19 marzo “San Giuseppe” per la località di Voltana e 15 maggio “S. Ilaro” per Lugo e il restante territorio comunale) è facoltativa la chiusura pomeridiana degli esercizi previa comunicazione al pubblico entro congruo termine.
Gli operatori commerciali delle località e frazioni del Comune di Lugo potranno, sempre nell’ambito del limite numerico di cui al punto c), sospendere la chiusura domenicale e festiva anche in occasione di eventi e manifestazioni che per tradizione storica, seppur localistica, rivestono un particolare interesse sociale e aggregativo.
L’allegato alla presente ordinanza contenente l’elenco con le date dei singoli avvenimenti, viene aggiornato annualmente, entro il mese di novembre, con determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico.

Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE

Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera citata in premessa, salvo quanto previsto al comma 2, tutti i commercianti ubicati nella zona “verde” e solo quelli del settore extralimentare ubicati all’interno della zona “gialla” possono derogare al regime sopra delineato in materia di chiusure domenicali e festive, ampliando fino ad un massimo di 15 il numero di giornate festive in cui tenere aperta l’attività seppure sempre in occasione degli eventi e manifestazioni indicati all’art. 3 comma 1 lett. c), da definirsi anno per anno con la determinazione di cui all’articolo precedente, sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dell’artigianato e dei lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2006, il centro commerciale “Globo”, ubicato nell’area gialla, può derogare, unitariamente, all’obbligo di chiusura domenicale e festivo fino ad un massimo di 10 giornate da comunicarsi preventivamente all’Amministrazione comunale con le modalità previste al successivo art. 14.
Tale limite potrà subire modificazioni per gli anni successivi previa consultazione delle locali associazioni di categoria.

Art. 5
PERIODI, RICORRENZE E FESTIVITÀ TIPICHE, RIONALI E PAESANE

A tutti i negozi ed esercizi di commercio al dettaglio è data facoltà di :

1. sospendere la chiusura infrasettimanale nelle settimane precedenti: la Pasqua, la festività di S.Francesco, le ricorrenze di S. Valentino, della Festa della Donna, della Festa della Mamma e nel periodo dal 1°di Dicembre fino al 5 Gennaio (N.B.: per settimana precedente si intendono i sette giorni precedenti le festività);
2. protrarre l’orario di chiusura fino alle ore 24.00 nelle giornate di svolgimento di fiere, “mercatini serali estivi” o in occasione di particolari iniziative organizzate da quartieri, rioni, comitati di strada, consigli di circoscrizione, ecc..

A tutti i negozi ed esercizi di commercio al dettaglio delle località o frazioni del Comune di Lugo è data facoltà di protrarre l’orario di chiusura fino alle ore 24.00 nelle giornate di svolgimento della “Festa o Sagra paesana” senza obbligo di rispetto della chiusura infrasettimanale.

Art. 6
PARTICOLARI ATTIVITA’ DI VENDITA

PASTICCERIE MISTE AD ESERCIZI DI PANIFICAZIONE
Nelle pasticcerie miste ad esercizi di panificazione, nelle giornate domenicali e festive, a parte le deroghe sopra determinate, è vietata la vendita del pane.

PANETTERIE (RIVENDITE E FORNI)
Le panetterie (rivendite e forni) e piu’ in generale gli esercizi di vicinato che vendono prodotti alimentari, potranno effettuare l'apertura dalle ore 06,00 fermo restando le altre disposizioni fissate per la generalità degli esercizi.

CARTOLIBRERIE (CARTOLERIE E CANCELLERIE)
Gli esercizi di vicinato che vendono prodotti di cartoleria e cancelleria hanno facoltà di sospendere l'obbligo della chiusura obbligatoria di mezza giornata nel periodo dal 30 agosto al 15 ottobre.

AUTO
Gli esercizi specializzati nella vendita di auto devono osservare l'orario ordinario con chiusura domenicale festiva e infrasettimanale di mezza giornata. Qualora nelle giornate domenicali e festive si svolgano manifestazioni a livello nazionale di lancio e/o promozione di nuovi modelli di vetture, tali esercizi possono rimanere aperti.

GENERI DI ORTOFRUTTA
Gli esercizi commerciali di vicinato operanti la vendita dei generi di ortofrutta sono esonerati dall’obbligo della chiusura infrasettimanale quando tale obbligo venga a cadere nella ricorrenza della Segavecchia.

ATTIVITA’ MISTE
Nel caso di attività commerciali miste, caratterizzate cioè da più specializzazioni merceologiche o da entrambi i settori, la vendita marginale di alcuni prodotti di cui alle tipologie previste nell'art. 13 comma 1° del D.Lgs. n. 114/98 non legittima l'esercizio delle facoltà ivi previste.
In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza dell'attività di vendita esercitata, tale netta prevalenza deve essere dichiarata dall'esercente mediante autocertificazione. Successivamente, l’accertamento è effettuato dagli organi di vigilanza sulla base del seguente criterio:
• il fatturato della specializzazione merceologica prevalente deve essere pari al 75% dell’intero fatturato relativo al punto vendita in questione.

Art. 7
FESTIVITA’ CONSECUTIVE

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire, di norma, l’apertura al pubblico in caso di piu’ di due festività consecutive. Nel periodo natalizio, la terza festività è sempre domenica e rientrante nella deroga generale del mese di dicembre.
Nel periodo pasquale, esclusivamente nel seguente caso: domenica di Pasqua 23 aprile, lunedì dell’Angelo 24 Aprile, martedì 25 Aprile Anniversario della Liberazione, gli esercizi del settore alimentare con superficie di vendita fino a 1500 mq (esercizi di vicinato e strutture medio-piccole), possono optare per l’apertura di almeno mezza giornata, con preferenza per la mattinata, in uno qualsiasi dei tre giorni festivi citati. Tale apertura festiva in deroga è da considerarsi “per erogazione del servizio di approvvigionamento” e pertanto “in aggiunta” alle otto previste dall’art. 3 comma 1 lett. c).
Gli esercizi del settore alimentare che intendono avvalersi di tale facoltà sono tenuti a comunicarlo all’Amministrazione almeno entro il 15 aprile precisando la giornata scelta e l’orario di apertura.

Art. 8
ORARIO NOTTURNO

Gli esercizi di vicinato possono presentare domanda, in carta legale, entro il 30 novembre di ogni anno per essere autorizzati annualmente all’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 7.00).
L’esercizio dell’attività in orario notturno, se autorizzato, è da considerarsi opportunità a carattere straordinario e pertanto non dovrà rispettare il limite massimo giornaliero di 13 ore così come previsto dall’art. 11 del D.Lgs 114/98.
Potranno essere autorizzati non più di due esercizi (uno del settore alimentare e uno del settore non alimentare) per zona rispetto alla zonizzazione così definita:

ZONA 1 comprendente le circoscrizioni di: LUGO, VILLA S. MARTINO, S. POTITO, BIZZUNO, ASCENSIONE, CA’ DI LUGO.
ZONA 2 comprendente le circoscrizioni di: S. LORENZO, BELRICETTO, S. BERNARDINO, S. MARIA IN FABRIAGO, GIOVECCA, VOLTANA.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione, con il rilascio dell’autorizzazione o con il motivato diniego del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico, sentite previamente le locali associazioni di categoria.
Nel caso di domande concorrenti si dovrà tenere conto:
 del maggior numero di specializzazioni merceologiche;
 della maggior superficie;
 della presenza di parcheggio nelle immediate adiacenze dell’esercizio.
Di norma è autorizzata, in deroga al contingente previsto al 3° comma del presente articolo, l’apertura in orario notturno dei nuovi esercizi di vicinato che avanzano richiesta; questi potranno presentare domanda in qualunque momento dell’anno, ma l’autorizzazione, se rilasciata, avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio.
Per tutti gli esercizi di vicinato autorizzati, la domanda di rinnovo annuale va presentata, in carta legale, nei termini di cui al primo comma e potrà essere negata in presenza di domande di esercizi maggiormente rispondenti ai criteri di cui sopra.
Costituisce condizione ostativa al rilascio o al rinnovo del provvedimento, il motivato parere sfavorevole del Comando Polizia Municipale.
Per l’anno 2000, le domande di autorizzazione ai sensi del presente articolo vanno presentate entro e non oltre il 31/05/2000.

Art. 9
DISPOSIZIONI SPECIALI

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, oltre che alle categorie di operatori elencati al 2° comma dell’art. 4 del d. lgs. n. 114/98, non si applicano alle tipologie di esercizi di cui all’art. 13 1° comma del decreto medesimo, qualora le attività di vendita previste dalla citata disposizione siano svolte in maniera esclusiva o nettamente prevalente ai sensi del art. 6 ultimo comma del presente atto.

Art. 10
FERIE

La chiusura dell'esercizio di vendita per ferie non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale. La sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno comporta la chiusura dell'esercizio di vicinato e la revoca dell'autorizzazione nei casi di medie e grandi strutture di vendita.


Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore extralimentare, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale, Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro storico.

I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio, escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.

Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00

Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’ con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00
In tutti i luoghi e mercati citati tutte le aree destinate a posteggio devono essere libere da ingombri entro 15 minuti dalla fine dell’orario di vendita.

CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi commerciali di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del suddetto orario dovranno essere richieste preventivamente all’Amministrazione comunale che può inserire nel titolo autorizzatorio del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del caso.

Art. 12
SANZIONI

Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro; la stessa sanzione è prevista altresì per l'inosservanza alle disposizioni di orario contenute eventualmente nel titolo autorizzatorio.

Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE PER I DIPENDENTI

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono autorizzati a sostituire i riposi settimanali del personale dipendente cadenti nelle domeniche e festività per le quali è sancita la deroga alla chiusura ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente atto, con riposi settimanali per turno di 24 ore consecutive da fruirsi, di norma, nella giornata del lunedì successivo; se verrà concordata una giornata diversa, questa sarà comunicata all’Ispettorato del Lavoro e per conoscenza al Sindaco.
Il riposo settimanale compensativo non dovrà essere frazionato, ma andrà fruito per un’intera giornata dopo un periodo lavorativo non più’ lungo di sei giorni consecutivi.

Art. 14
DISPOSIZIONI FINALI

Per l'esercizio delle facoltà di apertura nel periodo delle festività natalizie, pasquali e in occasione di ricorrenze particolari, ma sempre nell’ambito delle deroghe previste, non deve essere presentata domanda all'Amministrazione comunale.
Le MEDIE e GRANDI strutture di vendita sono tenute unicamente a comunicare, semestralmente o annualmente, il programma delle aperture domenicali e festive.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.



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