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Prot. n.26318/2006 Lugo, 14 ottobre 2006
Pratica n. 99/30592
OGGETTO: Modifica dell’ordinanza n. 161 dell’11 aprile 2000 avente
ad oggetto “Disciplina degli orari delle attività di vendita al
dettaglio nei negozi e nei mercati. Autorizzazione alla
compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per
turno”.
ORDINANZA N. 648
IL SINDACO
• Richiamata la propria precedente ordinanza n. 161 dell’11 aprile
2000 avente ad oggetto “Disciplina degli orari delle attività di
vendita al dettaglio nei negozi e nei mercati. Autorizzazione alla
compensazione del riposo domenicale con il riposo settimanale per
turno” così come modificata dalla successiva ordinanza n. 581 del
20/11/2000;
• Dato atto che a seguito di intervenute modifiche normative, va
modificata la disposizione inerente le sanzioni da applicare in caso
di violazioni;
• Dato altresì atto che, a seguito della recente ristrutturazione
della galleria del Globo, il centro commerciale ha assunto la forma
e la sostanza di un’unitaria struttura di vendita tipica della sua
tipologia (grande) superando la iniziale suddivisione tra
ipermercato coop e galleria commerciale;
• Rilevato che, a seguito della citata ristrutturazione e quindi
stante l’unitarietà del centro, risulta inadeguata l’attuale
disciplina delle aperture domenicali e festive in deroga (escluso il
mese di dicembre) che diversifica il numero delle giornate (8 e 15)
distinguendo tra esercizi del settore alimentare e misto (ipercoop)
ed esercizi del settore extralimentare (i negozi della galleria);
• Ribadito che il centro commerciale Globo è ora inequivocabilmente
un’unica struttura unitariamente organizzata dal punto di vista
gestionale e quindi anche delle scelte circa le aperture in deroga;
• Considerata quindi la necessità di stabilire, per il centro
commerciale Globo, il numero delle giornate festive in cui è
possibile derogare all’obbligo di chiusura nel periodo
gennaio-novembre di ogni anno;
• Ritenuto di fissare in 10, a titolo sperimentale per il solo
corrente anno, le giornate derogabili anche sulla base di analoga
richiesta dei promotori del centro commerciale unitario pervenuta in
data 6 settembre 2006 (prot. n. 22954 del 7/9/06);
• Considerata inoltre l’opportunità di meglio chiarire alcune
definizioni e limiti inerenti l’orario dei mercati e delle altre
manifestazioni di commercio su aree pubbliche anche al fine di
ridurre i casi di sanzione e di possibile contenzioso tra
Amministrazione comunale ed operatori ambulanti che frequentano i
mercati e le fiere di Lugo;
• Visti gli esiti della consultazione effettuata con le associazioni
di categoria del commercio, dei consumatori e dei lavoratori;
• Visti i criteri in materia di orari degli esercizi commerciali
approvati con deliberazione di C.C. n. 24 del 23/0372000;
• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1732/02 che
individua le aree comunali vocate ad essere città d’arte, ai sensi
dell’art. 16 della L.R. n. 14/99;
• Visto l'art. 8 della L.R. 24.03.04, n. 6 che dispone "nell'ambito
delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa
disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli Enti
Locali determinano l'importo minimo e quello massimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non
possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00
euro";
• Visto l’art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
• che l’ordinanza n. 161 del 11/4/2000 prot. n. 10380 relativa a
“Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio nei
negozi e nei mercati. Autorizzazione alla compensazione del riposo
domenicale con il riposo settimanale per turno” e s.m.i, venga così
modificata:
• Gli articoli 4, 11 e 12 (nell’allegato A, la versione originale)
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE
Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come
individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con
delibera citata in premessa, salvo quanto previsto al comma 2, tutti
i commercianti ubicati nella zona “verde” e solo quelli del settore
extralimentare ubicati all’interno della zona “gialla” possono
derogare al regime sopra delineato in materia di chiusure domenicali
e festive, ampliando fino ad un massimo di 15 il numero di giornate
festive in cui tenere aperta l’attività seppure sempre in occasione
degli eventi e manifestazioni indicati all’art. 3 comma 1 lett. c),
da definirsi anno per anno con la determinazione di cui all’articolo
precedente, sentito il parere delle organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio, dell’artigianato e dei
lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2006, il centro commerciale “Globo”, ubicato nell’area
gialla, può derogare, unitariamente, all’obbligo di chiusura
domenicale e festivo fino ad un massimo di 10 giornate da
comunicarsi preventivamente all’Amministrazione comunale con le
modalità previste al successivo art. 14.
Tale limite potrà subire modificazioni per gli anni successivi
previa consultazione delle locali associazioni di categoria.
Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma
ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è
espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del
seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore extralimentare,
osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori
agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale,
Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato
provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità
collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e
quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro
storico.
I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della
frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio,
escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a
Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di
vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del
SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il
seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’
con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno
per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00
In tutti i luoghi e mercati citati tutte le aree destinate a
posteggio devono essere libere da ingombri entro 15 minuti dalla
fine dell’orario di vendita.
CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi
commerciali di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del
suddetto orario dovranno essere richieste preventivamente
all’Amministrazione comunale che può inserire nel titolo
autorizzatorio del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del
caso.
Art. 12
SANZIONI
Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di
altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro; la stessa
sanzione è prevista altresì per l'inosservanza alle disposizioni di
orario contenute eventualmente nel titolo autorizzatorio.
• di dare atto che resta invariata qualsiasi altra parte della
suddetta ordinanza n. 161 del 11/04/2000 così come modificata
dall’ordinanza n. 581/2000;
• che della presente modifica sia data notizia attraverso
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e negli altri modi previsti
per legge;
• E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
la presente ordinanza.
Lugo, lì 14 ottobre 2006
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Andrea Gorini
___________________________
IL SINDACO
F.to Raffaele Cortesi
___________________
ALLEGATO A
Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE
Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come
individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con
delibera citata in premessa, tutti i commercianti ubicati nella zona
“verde” e solo quelli del settore extralimentare ubicati all’interno
della zona “gialla” possono derogare al regime sopra delineato in
materia di chiusure domenicali e festive, ampliando fino ad un
massimo di 15 il numero di giornate festive in cui tenere aperta
l’attività seppure sempre in occasione degli eventi e manifestazioni
indicati all’art. 3 comma 1 lett. c), da definirsi anno per anno con
la determinazione di cui all’articolo precedente, sentito il parere
delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del
commercio, dell’artigianato e dei lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2000 il numero massimo di giornate festive derogabili ai
sensi del presente articolo è 13 in coincidenza degli eventi
elencati nell’allegato al presente provvedimento.
Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma
ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è
espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del
seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore extralimentare,
osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 6.30 Chiusura ore 14.15
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori
agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale,
Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato
provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità
collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e
quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro
storico.
I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della
frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio,
escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a
Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 6.30 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del
SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il
seguente orario:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’
con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno
per tutto l’anno il seguente orario:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00
In tutti i luoghi e mercati citati, allo scadere dell’orario di
chiusura, tutte le aree destinate a posteggio devono essere libere
da ingombri.
CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi
commerciali su aree private di cui all’art. 1 del presente
provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del
suddetto orario dovranno essere richieste all’Amministrazione
comunale che può eventualmente inserire nel titolo autorizzatorio
del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del caso.
Art. 12
SANZIONI
Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto legislativo 114/98.
Per l’inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di
altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, non
sanzionati dal decreto legislativo citato, si applica una sanzione
amministrativa di £ 300.000 (Euro 155) ai sensi dell’art. 106 del
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Testo dell’ordinanza n. 161 dell’11 Aprile 2000 e s.m.i. coordinato
con le modifiche apportate dalla presente ordinanza.
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
vendita al dettaglio e dei mercati settimanali sono determinati nel
rispetto dei criteri e delle disposizioni contenute nel seguente
articolato:
Art. 1
ORARIO GIORNALIERO
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare
aperti al pubblico, fatta salva la disposizione dei successivi artt.
2 e 3, tutti i giorni della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare
l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non
superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere; può altresì
modificare, senza limitazione alcuna, l’orario adottato.
Ciascun esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio nel modo che
ritiene più opportuno tale, comunque, da garantire adeguata
pubblicità;
Non sono più previsti obblighi di comunicazione preventiva né
vidimazioni del cartello indicante l'orario, fatta eccezione per la
comunicazione relativa alla mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
Art. 2
CHIUSURA INFRASETTIMANALE
E’ obbligatoria la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Ogni
esercente ha facoltà di scelta tra le seguenti possibilità:
a) lunedì mattina,
b) martedì pomeriggio,
c) giovedì pomeriggio,
d) sabato pomeriggio.
Si ritiene comunque ammissibile, in casi particolari e per motivate
necessità dell’esercente, autorizzare, sentito il parere delle
associazioni sindacali di categoria, che la chiusura
infrasettimanale obbligatoria sia osservata in una mezza giornata
diversa da quelle sopra indicate.
Ai fini della definizione della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale, il termine dell'orario antimeridiano e l'inizio di
quello pomeridiano è fissato alle ore 13.30 per tutti gli esercizi.
La chiusura infrasettimanale per i negozi e gli esercizi di vendita
non è obbligatoria quando ricade nella settimana un giorno festivo
oltre la domenica.
E’ sospeso altresì l’obbligo della chiusura infrasettimanale
esclusivamente nei casi previsti dall’art. 5 della presente
ordinanza.
Art. 3
GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE
I negozi esercenti il commercio osservano obbligatoriamente la
chiusura domenicale e festiva (sono festivi: 1 Gennaio, 6 Gennaio,
25 Aprile, 1 Maggio, Lunedì di Pasqua, 15 Agosto, 1 Novembre, 8
Dicembre, 25 e 26 Dicembre) fatte salve le deroghe di seguito
disposte:
a) Mese di Dicembre fatta eccezione per i giorni 25 e 26 dove è
previsto l’obbligo di chiusura;
b) 6 gennaio esclusivamente per i negozi specializzati nella vendita
di articoli per bambini (giocattoli) e prodotti dolciari tipici
della ricorrenza festeggiata;
c) 8 domeniche o festività nel corso dell’anno (Dicembre escluso) da
scegliersi in occasione dei seguenti eventi o manifestazioni:
Mercato dell’antiquariato (2° domenica di ogni mese eccetto Luglio e
Agosto e, negli anni pari, talvolta anche Settembre).
Mercati e/o Fiere (domenica delle Palme e domenica antecedente la
ricorrenza “Dei Santi”).
Sagra di S. Francesco (3° domenica dopo Pasqua).
Fiera Biennale dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura
il cui svolgimento è tradizionalmente previsto nel mese di settembre
degli anni pari (2 domeniche).
Iniziative e feste “di strada o di quartiere” esclusivamente per i
commercianti delle aree interessate.
Iniziative promozionali di settore a carattere nazionale (es.
“Giornata del libro” per librai e rivendite specializzate).
Ricorrenza di S. Valentino se cadente di domenica.
Iniziative e/o manifestazioni di carattere culturale, turistico,
commerciale, fieristico, sportivo, storico, celebrativo, finalizzate
alla promozione del centro storico, della città, del territorio
comunale in generale, compresa la realizzazione del mercato
settimanale qualora cadente in giornata festiva;
Nella ricorrenza del Santo Patrono (19 marzo “San Giuseppe” per la
località di Voltana e 15 maggio “S. Ilaro” per Lugo e il restante
territorio comunale) è facoltativa la chiusura pomeridiana degli
esercizi previa comunicazione al pubblico entro congruo termine.
Gli operatori commerciali delle località e frazioni del Comune di
Lugo potranno, sempre nell’ambito del limite numerico di cui al
punto c), sospendere la chiusura domenicale e festiva anche in
occasione di eventi e manifestazioni che per tradizione storica,
seppur localistica, rivestono un particolare interesse sociale e
aggregativo.
L’allegato alla presente ordinanza contenente l’elenco con le date
dei singoli avvenimenti, viene aggiornato annualmente, entro il mese
di novembre, con determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo
Economico.
Art. 4
LUGO CITTA’ D’ARTE
Nell’area ricompresa all’interno del perimetro delle zone così come
individuate dai criteri approvati dal Consiglio Comunale con
delibera citata in premessa, salvo quanto previsto al comma 2, tutti
i commercianti ubicati nella zona “verde” e solo quelli del settore
extralimentare ubicati all’interno della zona “gialla” possono
derogare al regime sopra delineato in materia di chiusure domenicali
e festive, ampliando fino ad un massimo di 15 il numero di giornate
festive in cui tenere aperta l’attività seppure sempre in occasione
degli eventi e manifestazioni indicati all’art. 3 comma 1 lett. c),
da definirsi anno per anno con la determinazione di cui all’articolo
precedente, sentito il parere delle organizzazioni locali dei
consumatori, delle imprese del commercio, dell’artigianato e dei
lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2006, il centro commerciale “Globo”, ubicato nell’area
gialla, può derogare, unitariamente, all’obbligo di chiusura
domenicale e festivo fino ad un massimo di 10 giornate da
comunicarsi preventivamente all’Amministrazione comunale con le
modalità previste al successivo art. 14.
Tale limite potrà subire modificazioni per gli anni successivi
previa consultazione delle locali associazioni di categoria.
Art. 5
PERIODI, RICORRENZE E FESTIVITÀ TIPICHE, RIONALI E PAESANE
A tutti i negozi ed esercizi di commercio al dettaglio è data
facoltà di :
1. sospendere la chiusura infrasettimanale nelle settimane
precedenti: la Pasqua, la festività di S.Francesco, le ricorrenze di
S. Valentino, della Festa della Donna, della Festa della Mamma e nel
periodo dal 1°di Dicembre fino al 5 Gennaio (N.B.: per settimana
precedente si intendono i sette giorni precedenti le festività);
2. protrarre l’orario di chiusura fino alle ore 24.00 nelle giornate
di svolgimento di fiere, “mercatini serali estivi” o in occasione di
particolari iniziative organizzate da quartieri, rioni, comitati di
strada, consigli di circoscrizione, ecc..
A tutti i negozi ed esercizi di commercio al dettaglio delle
località o frazioni del Comune di Lugo è data facoltà di protrarre
l’orario di chiusura fino alle ore 24.00 nelle giornate di
svolgimento della “Festa o Sagra paesana” senza obbligo di rispetto
della chiusura infrasettimanale.
Art. 6
PARTICOLARI ATTIVITA’ DI VENDITA
PASTICCERIE MISTE AD ESERCIZI DI PANIFICAZIONE
Nelle pasticcerie miste ad esercizi di panificazione, nelle giornate
domenicali e festive, a parte le deroghe sopra determinate, è
vietata la vendita del pane.
PANETTERIE (RIVENDITE E FORNI)
Le panetterie (rivendite e forni) e piu’ in generale gli esercizi di
vicinato che vendono prodotti alimentari, potranno effettuare
l'apertura dalle ore 06,00 fermo restando le altre disposizioni
fissate per la generalità degli esercizi.
CARTOLIBRERIE (CARTOLERIE E CANCELLERIE)
Gli esercizi di vicinato che vendono prodotti di cartoleria e
cancelleria hanno facoltà di sospendere l'obbligo della chiusura
obbligatoria di mezza giornata nel periodo dal 30 agosto al 15
ottobre.
AUTO
Gli esercizi specializzati nella vendita di auto devono osservare
l'orario ordinario con chiusura domenicale festiva e
infrasettimanale di mezza giornata. Qualora nelle giornate
domenicali e festive si svolgano manifestazioni a livello nazionale
di lancio e/o promozione di nuovi modelli di vetture, tali esercizi
possono rimanere aperti.
GENERI DI ORTOFRUTTA
Gli esercizi commerciali di vicinato operanti la vendita dei generi
di ortofrutta sono esonerati dall’obbligo della chiusura
infrasettimanale quando tale obbligo venga a cadere nella ricorrenza
della Segavecchia.
ATTIVITA’ MISTE
Nel caso di attività commerciali miste, caratterizzate cioè da più
specializzazioni merceologiche o da entrambi i settori, la vendita
marginale di alcuni prodotti di cui alle tipologie previste
nell'art. 13 comma 1° del D.Lgs. n. 114/98 non legittima l'esercizio
delle facoltà ivi previste.
In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza
dell'attività di vendita esercitata, tale netta prevalenza deve
essere dichiarata dall'esercente mediante autocertificazione.
Successivamente, l’accertamento è effettuato dagli organi di
vigilanza sulla base del seguente criterio:
• il fatturato della specializzazione merceologica prevalente deve
essere pari al 75% dell’intero fatturato relativo al punto vendita
in questione.
Art. 7
FESTIVITA’ CONSECUTIVE
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire, di norma,
l’apertura al pubblico in caso di piu’ di due festività consecutive.
Nel periodo natalizio, la terza festività è sempre domenica e
rientrante nella deroga generale del mese di dicembre.
Nel periodo pasquale, esclusivamente nel seguente caso: domenica di
Pasqua 23 aprile, lunedì dell’Angelo 24 Aprile, martedì 25 Aprile
Anniversario della Liberazione, gli esercizi del settore alimentare
con superficie di vendita fino a 1500 mq (esercizi di vicinato e
strutture medio-piccole), possono optare per l’apertura di almeno
mezza giornata, con preferenza per la mattinata, in uno qualsiasi
dei tre giorni festivi citati. Tale apertura festiva in deroga è da
considerarsi “per erogazione del servizio di approvvigionamento” e
pertanto “in aggiunta” alle otto previste dall’art. 3 comma 1 lett.
c).
Gli esercizi del settore alimentare che intendono avvalersi di tale
facoltà sono tenuti a comunicarlo all’Amministrazione almeno entro
il 15 aprile precisando la giornata scelta e l’orario di apertura.
Art. 8
ORARIO NOTTURNO
Gli esercizi di vicinato possono presentare domanda, in carta
legale, entro il 30 novembre di ogni anno per essere autorizzati
annualmente all’esercizio dell’attività di vendita in orario
notturno (dalle ore 22.00 alle ore 7.00).
L’esercizio dell’attività in orario notturno, se autorizzato, è da
considerarsi opportunità a carattere straordinario e pertanto non
dovrà rispettare il limite massimo giornaliero di 13 ore così come
previsto dall’art. 11 del D.Lgs 114/98.
Potranno essere autorizzati non più di due esercizi (uno del settore
alimentare e uno del settore non alimentare) per zona rispetto alla
zonizzazione così definita:
ZONA 1 comprendente le circoscrizioni di: LUGO, VILLA S. MARTINO, S.
POTITO, BIZZUNO, ASCENSIONE, CA’ DI LUGO.
ZONA 2 comprendente le circoscrizioni di: S. LORENZO, BELRICETTO, S.
BERNARDINO, S. MARIA IN FABRIAGO, GIOVECCA, VOLTANA.
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di
30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di
presentazione, con il rilascio dell’autorizzazione o con il motivato
diniego del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico, sentite
previamente le locali associazioni di categoria.
Nel caso di domande concorrenti si dovrà tenere conto:
del maggior numero di specializzazioni merceologiche;
della maggior superficie;
della presenza di parcheggio nelle immediate adiacenze
dell’esercizio.
Di norma è autorizzata, in deroga al contingente previsto al 3°
comma del presente articolo, l’apertura in orario notturno dei nuovi
esercizi di vicinato che avanzano richiesta; questi potranno
presentare domanda in qualunque momento dell’anno, ma
l’autorizzazione, se rilasciata, avrà validità fino al 31 dicembre
dell’anno successivo a quello del rilascio.
Per tutti gli esercizi di vicinato autorizzati, la domanda di
rinnovo annuale va presentata, in carta legale, nei termini di cui
al primo comma e potrà essere negata in presenza di domande di
esercizi maggiormente rispondenti ai criteri di cui sopra.
Costituisce condizione ostativa al rilascio o al rinnovo del
provvedimento, il motivato parere sfavorevole del Comando Polizia
Municipale.
Per l’anno 2000, le domande di autorizzazione ai sensi del presente
articolo vanno presentate entro e non oltre il 31/05/2000.
Art. 9
DISPOSIZIONI SPECIALI
Le disposizioni di cui ai punti precedenti, oltre che alle categorie
di operatori elencati al 2° comma dell’art. 4 del d. lgs. n. 114/98,
non si applicano alle tipologie di esercizi di cui all’art. 13 1°
comma del decreto medesimo, qualora le attività di vendita previste
dalla citata disposizione siano svolte in maniera esclusiva o
nettamente prevalente ai sensi del art. 6 ultimo comma del presente
atto.
Art. 10
FERIE
La chiusura dell'esercizio di vendita per ferie non comporta
l'obbligo della comunicazione preventiva all'Amministrazione
Comunale. La sospensione dell'attività di vendita per un periodo
superiore ad un anno comporta la chiusura dell'esercizio di vicinato
e la revoca dell'autorizzazione nei casi di medie e grandi strutture
di vendita.
Art. 11
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
• COMMERCIO ITINERANTE E MERCATI
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma
ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale commercio non è
espressamente inibito, nei soli giorni feriali e con rispetto del
seguente orario:
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
al MERCATO SETTIMANALE del MERCOLEDI’ a Lugo, settore
extralimentare, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di
vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori del settore alimentare, compresi i produttori
agricoli, possono prolungare la permanenza fino alle ore 14.30.
Per i mercati antecedenti le ricorrenze di Pasqua, Natale,
Capodanno, può’ essere disposto il prolungamento con separato
provvedimento ad hoc, qualora cio’ non contrasti con le necessità
collegate alla pulizia delle aree, alla fruibilità dei parcheggi e
quindi alla viabilità e all’accesso pomeridiano ai negozi del centro
storico.
I produttori agricoli partecipanti al mercato quotidiano della
frutta e verdura che si tiene tutto l’anno in Piazza I° Maggio,
escluso il mercoledì, osserveranno il seguente orario:
Periodo estivo dall’1/5 al 30/9 - dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
Periodo invernale dall’1/10 al 30/4 - dalle ore 6.30 alle ore 14.00.
Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica partecipanti
ai MERCATI SETTIMANALI del LUNEDI’ a San Bernardino e del MARTEDI’ a
Voltana, osserveranno per tutto l’anno il seguente orario di
vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATINO ALIMENTARE alimentare del
SABATO in Piazza 1°Maggio a Lugo, osserveranno per tutto l’anno il
seguente orario di vendita:
Apertura ore 7.00 Chiusura ore 14.00
Gli operatori partecipanti al MERCATO all’INGROSSO del MERCOLEDI’
con installazioni mobili di Piazza XIII Giugno a Lugo, osserveranno
per tutto l’anno il seguente orario di vendita:
Apertura ore 5.00 Chiusura ore 10.00
In tutti i luoghi e mercati citati tutte le aree destinate a
posteggio devono essere libere da ingombri entro 15 minuti dalla
fine dell’orario di vendita.
CHIOSCHI DI PIADINA
Gli orari di apertura sono quelli previsti per gli esercizi
commerciali di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Eventuali modifiche che comportino una protrazione notturna del
suddetto orario dovranno essere richieste preventivamente
all’Amministrazione comunale che può inserire nel titolo
autorizzatorio del chiosco anche le prescrizioni e/o limitazioni del
caso.
Art. 12
SANZIONI
Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di
altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 500 euro; la stessa
sanzione è prevista altresì per l'inosservanza alle disposizioni di
orario contenute eventualmente nel titolo autorizzatorio.
Art. 13
RIPOSO SETTIMANALE PER I DIPENDENTI
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono autorizzati a
sostituire i riposi settimanali del personale dipendente cadenti
nelle domeniche e festività per le quali è sancita la deroga alla
chiusura ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente atto, con riposi
settimanali per turno di 24 ore consecutive da fruirsi, di norma,
nella giornata del lunedì successivo; se verrà concordata una
giornata diversa, questa sarà comunicata all’Ispettorato del Lavoro
e per conoscenza al Sindaco.
Il riposo settimanale compensativo non dovrà essere frazionato, ma
andrà fruito per un’intera giornata dopo un periodo lavorativo non
più’ lungo di sei giorni consecutivi.
Art. 14
DISPOSIZIONI FINALI
Per l'esercizio delle facoltà di apertura nel periodo delle
festività natalizie, pasquali e in occasione di ricorrenze
particolari, ma sempre nell’ambito delle deroghe previste, non deve
essere presentata domanda all'Amministrazione comunale.
Le MEDIE e GRANDI strutture di vendita sono tenute unicamente a
comunicare, semestralmente o annualmente, il programma delle
aperture domenicali e festive.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di
legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare
osservare la presente ordinanza.