Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97
del 26/06/1996 e successive modifiche ed integrazioni
ARTICOLO 1 - TIPO DI MERCATO

- Il presente regolamento disciplina tutte le modalità
di svolgimento del Mercato dell’Antiquariato, dell’Artigianato
Artistico e del Collezionismo di Lugo di Romagna che si effettua
la II Domenica di ogni mese ad eccezione dei mesi da Luglio a
Settembre negli anni pari quando il calendario della fiera biennale,
che avviene sulle stesse aree, non permetterà l’edizione
di Settembre e di Luglio e Agosto negli anni dispari.
L’Amministrazione Comunale con apposita disposizione potrà
annualmente prevedere giornate di svolgimento straordinarie del
mercato.
- Il Mercato dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico
e del Collezionismo è una manifestazione di commercio su
aree pubbliche tematica, specializzata in oggetti di antiquariato,
collezionismo ed artigianato artistico di cui alla L. 443/85.
Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di
antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento
alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età
del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione,
completamento o abbellimento.
In aggregazione agli articoli di antiquariato viene consentita
la trattazione di oggettistica non di antiquariato in stile d’epoca
a condizione che ciò avvenga in forma nettamente non prevalente
rispetto ai generi pertinenti.
Sono ammessi mobili non di antiquariato di produzione artigianale
in stile d’epoca.
- Il mercato si svolge nel loggiato del Pavaglione e nella Piazza
Mazzini, nelle aree configurate e stabilite nella planimetria
particolareggiata allegata al presente regolamento, per un totale
di 75 posteggi, con le dimensioni riportate nella planimetria
stessa.
- L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito
del mercato è disciplinato dalla Legge 28/03/91 n.112,
dal relativo Regolamento di esecuzione D.M. 4/06/1993 n.248, dal
presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti
comunali a cui sia necessario dare applicazione.
- La partecipazione al mercato è consentita ai soli operatori
su area pubblica che trattano le merceologie previste dal presente
regolamento.
- L’Amministrazione Comunale, in aggiunta ai posteggi in
organico, nelle aree appositamente individuate, al fine di consentire
un miglior servizio agli operatori ed ai frequentatori del mercato,
può rilasciare concessioni triennali (anno solare) in numero
massimo di sei, per l’esercizio di attività di somministrazione
di alimenti e bevande ad operatori in possesso dell’autorizzazione
di cui alla L. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione.
a) Le domande di concessione dei posteggi devono essere presentate
al Comune di Lugo entro il 31 ottobre nell’anno di scadenza
della concessione;
b)Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria
per il triennio successivo, sulla base del numero di presenze
effettuate nel mercato dagli operatori richiedenti. In occasione
della prima assegnazione, verranno considerate le partecipazioni
effettive registrate nel mercato a decorrere dal 1992.
ARTICOLO 2 - DOMANDE DI CONCESSIONE

- Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate
al Comune di Lugo nell’anno di scadenza della concessione,
entro il 31 ottobre.
La data di presentazione , ai fini dell’ammissibilità
della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale,
se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del
protocollo generale del Comune.
Alle domande deve essere allegata copia della autorizzazione di
commercio su area pubblica e copia della visura camerale del registro
ditte oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma
di legge e la relativa presa d’atto del comune di residenza
per la vendita di cose usate.
Le domande di partecipazione al mercato dovranno di norma contenere:
- i dati anagrafici e codice fiscale (p.iva) del richiedente,
- il recapito telefonico,
- la dimensione del posteggio richiesto in base alle dimensioni
dei posteggi come individuate nella planimetria,
- la dichiarazione che l’eventuale impianto elettrico di
collegamento è conforme alle norme di sicurezza e che la
potenza massima richiesta è pari a 1 KW o superiore, concordando
direttamente il potenziamento con gli uffici comunali competenti,
- l’eventuale indicazione del nominativo dell’operatore
a cui si è subentrati, in caso di
acquisizione di azienda,
- l’esatta indicazione della merceologia trattata, rientrante
nei prodotti di cui all’art.1, punto 2 del regolamento,
- ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.
- Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria
per la concessione di posteggi per il triennio successivo, sulla
base dei seguenti criteri di priorità:
a)Numero di presenze. Per la definizione del numero di presenze
verranno considerate le partecipazioni effettive registrate alle
manifestazioni svoltesi nel mercato dal 1992 attribuendo un punto
per ogni manifestazione mensile alla quale l’operatore abbia
partecipato. La mancata presenza sarà in ogni caso ritenuta
ingiustificata ai fini dell’assegnazione del punteggio;
b)Data di inizio dell’attività specifica di commercio
su aree pubbliche, desumibile attraverso il registro delle ditte,
mediante esibizione della visura camerale relativa all’azienda
in essere.
- La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento
dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata.
Le domande concernenti altri prodotti non ricompresi nella specializzazione
merceologica del mercato, di cui all’art.1 del presente
regolamento, non potranno essere accolte.
- La concessione ha validita tre anni.
ARTICOLO 3 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
- L’assegnazione dei posteggi avverrà prioritariamente
a favore dei concessionari di posteggio.
Tutti i concessionari che sono titolari di posteggio hanno diritto
all’assegnazione del posteggio precedentemente occupato.
Le assegnazioni non confermate saranno effettuate, compatibilmente
con le caratteristiche dei posteggi della planimetria di cui all’art.
1 punto 3, per ordine crescente di numero di posteggio.
Qualora a seguito di cause di forza maggiore (cantieri, ecc.)
l’Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili
alcuni posteggi, ai titolare degli stessi verranno assegnati posteggi
sostitutivi scegliendoli tra quelli più similari, per caratteristiche
e localizzazioni, a quelli annullati, sentito il parere della
Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche. Non appena
siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà
alla situazione precedente.
- La graduatoria, completata con le indicazioni dell’assegnazione
del posteggio sarà esposta all’Albo Pretorio del
comune e presso l’ufficio competente, di norma entro 20
giorni dalla prima edizione annuale del mercato. Sarà inoltre
inviata, per conoscenza, alle Associazioni di categoria del commercio
su aree pubbliche e all’eventuale forma associativa di cui
al successivo articolo 8.
- 3) Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria
ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sull‘esito
individuale della concessione, sia esso positivo, sia esso negativo,
con indicazione della posizione in graduatoria raggiunta.
- La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento
annuale della tassa di concessione di suolo pubblico, dello smaltimento
dei rifiuti solidi, dell’eventuale allacciamento e consumo
elettrico e del rimborso per i servizi vari inerenti l’organizzazione
del mercato, nella misura stabilita come previsto dalle norme
vigenti e per quanto riguarda i rimborsi in base a quanto stabilito
dalla giunta comunale con propria deliberazione.
Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite bollettino
di conto corrente postale al servizio tesoreria del comune di
Lugo , di norma entro 10 giorni dall’inizio della prima
giornata di mercato. Per essere ammessi al posteggio assegnato
si dovranno esibire le ricevute di versamento debitamente effettuate.
- Qualora a seguito di rinuncia del posteggio o di decadenza della
concessione ai sensi del sucessivo art.10, si rendano comunque
disponibili dei posteggi, prima della data di scadenza della concessione
(validità 3 anni - art. 2 p. 4 -), l’Amministrazione
Comunale provvederà ad assegnarli con apposito bando a
cui possono partecipare gli operatori in graduatoria nel ruolino
di spunta (art. 4 p. 1).
L’assegnazione dei posteggi avverrà a favore degli
operatori richiedenti con il maggior numero di presenze nel suddetto
ruolino.
La nuova concessione del posteggio assegnato avrà la stessa
scadenza di quella del titolare precedente.
ARTICOLO 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISULTATI
MOMENTANEAMENTE NON OCCUPATI 
- I posteggi che risultassero non occupati alle ore 8.30 della
domenica verranno concessi agli operatori su aree pubbliche eventualmente
presenti, che trattano merceologie consentite e dotati di idonea
impiantistica elettrica con le caratteristiche di cui all’art.2
del regolamento, a cura dei vigili del mercato, secondo l’ordine
del "ruolino di spunta".
Tale "ruolino" è definito considerando gli operatori
con presenze registrate dal Gennaio 1992, a cui non sia stato
concesso posteggio nell’edizione in preparazione e che siano
in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
di cui all’Art.2 comma 7 della L.112/91 come modificato
dall’art.5 comma 1 lettera a) della L.77/97 e con il più
alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza),
quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A
parità di condizioni si utilizzerà il criterio di
cui all’art.2, punto 2, lettera b) del presente regolamento.
Esso è formato presso il comando Polizia Municipale e dovrà
essere aggiornato annualmente e reso pubblico con le stesse modalità
della graduatoria di cui all’art.3 punto 2 del regolamento.
- Per le concessioni di posteggio di cui al presente articolo
è richiesto il pagamento della tassa di occupazione di
suolo pubblico, dell’allacciamento e consumo elettrico e
dello smaltimento rifiuti solidi, nella misura stabilita come
previsto dalle norme vigenti e dal precedente art.3 punto 4 al
personale di vigilanza, che provvederà al rilascio di regolare
ricevuta.
ARTICOLO 5 - ORARI 
- Apertura ore 8.00 e chiusura ore 20.00, dovendosi intendere
che entro tale orario il posteggio deve essere sgombro.
ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO

- E’ obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposta
in modo ben visibile la concessione dalla quale risultino gli
estremi dell’autorizzazione amministrativa, dell’iscrizione
al Registro Ditte, dell’iscrizione al REC, il numero del
posteggio, nonchè le merceologie per le quali è
stata rilasciata la concessione. In alternativa l’operatore
dovrà esporre l’autorizzazione amministrativa in
originale.
- Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio
dell’attività è a carico del concessionario.
E’ fatto divieto agli espositori dividere il proprio posteggio
con altri commercianti, assumere in carico merce in conto vendita
di altri operatori sprovvisti della relativa concessione.
- La collocazione degli oggetti deve avvenire all’interno
degli spazi numerati e assegnati nella prescritta concessione.
Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto
nei luoghi di sosta indicati dall’Amministrazione Comunale,
qualora non sia consentito mantenerli all’interno del proprio
posteggio.
E’ vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all’interno
del mercato.
E’ vietato occupare spazi pubblici e sostare con i mezzi
di trasporto per effettuare operazioni commerciali al di fuori
dell’area di mercato.
E’ vietato accedere all’area del mercato e sostare
con mezzi di trasporto prima dell’orario di apertura.
E’ vietato transitare con i veicoli adibiti al trasporto
delle merci, ovvero entrare e uscire dalle aree mercatali durante
gli orari di funzionamento del mercato ad eccezione della fascia
oraria dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
Nelle aree mercatali, fatto salvo diversa disposizione dell’Amministrazione
Comunale, possono accedere e sostare esclusivamente i veicoli
adibiti al trasporto delle merci (in numero di uno per ogni operatore)
che saranno riconoscibili tramite l’esposizione sul parabrezza
di un apposito contrassegno rilasciato dall’Amministrazione
Comunale e con validità pari alla data di scadenza della
concessione del posteggio .
I veicoli degli operatori occasionali (uno per ogni commerciante),
in luogo del suddetto contrassegno, saranno riconoscibili tramite
l’esposizione sul parabrezza della ricevuta di pagamento
della tassa di occupazione suolo pubblico.
E’ vietata la vendita mediante "illustrazione della
merce", battitori ecc.
E’ vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi
apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni.
- Ai sensi dell’Art. 128 del Testo Unico Legge di Pubblica
Sicurezza, l’espositore che tratta cose usate ha l’obbligo
della tenuta del registro di cui all’art. 247 del Regolamento
del Testo Unico suddetto.
In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco,
il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori,
la data dell’operazione, la specie della merce comperata
o venduta ed il prezzo pattuito.
Gli operatori dovranno in ogni caso, esibire a richiesta, degli
organi di vigilanza, l’autorizzazione amministrativa di
commercio su area pubblica in originale.
Se i generi commercializzati comportano il possesso di particolari
autorizzazioni o di qualsiasi altro benestare da parte di enti
o organismi preposti in materia, l’espositore ha l’obbligo
di tenere regolarizzati tali adempimenti.
- L’espositore deve applicare e mantenere in modo ben visibile,
quando previsto dalle norme, i cartellini pubblicizzanti i prezzi
sui generi esposti per la vendita ai sensi della L.426/71 e del
D.M. 375/88.
- Gli operatori che espongono mobili e articoli vari non di antiquariato
ma realizzati con materiali d’epoca, hanno l’obbligo
di apporre sugli articoli in esposizione una chiara indicazione
che trattasi di rifacimento.
- Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro
occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere
i rifiuti, chiudendoli in sacche a perdere da depositare al bordo
del posteggio o in appositi contenitori.
ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO 
La concessione del posteggio è trasferibile con la cessione
dell’azienda e dell’autorizzazione amministrativa, ai
sensi di quanto previsto dalla Legge 112/91 e relativo regolamento
di esecuzione.
ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI ACCESSORI 
- La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni
direttamente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative
necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione
della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposita
convenzione, ad una forma associativa di operatori, che si costituisca
tra i componenti l’organico del mercato, con una quota di
associati non inferiore al 60% degli ammessi.
Tale forma associativa dovrà avvalersi di un organo esecutivo
democraticamente eletto, che adotterà criteri e norme di
gestione sottoposte al controllo del Comune.
- La forma associativa dovrà presentare al Comune, per
l’approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando
sull’attività in programma o svolta.
ARTICOLO 9 - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MERCATO
La Commissione Consultiva è così composta:
1 rappresentante del Comando Polizia Municipale;
1 esperto designato dall’ Amministrazione Comunale;
4 rappresentanti designati dagli operatori concessionari.
La presidenza della Commissione Consultiva è affidata all’esperto
designato dal Comune di Lugo.
La commissione dura in carica 3 anni.
Gli esperti designati dagli operatori concessionari non potranno
essere designati per più di un mandato.
La Commissione del mercato esercita le proprie funzioni formulando
pareri e proposte su:
- iniziative di valorizzazione della manifestazione, sotto il
profilo della qualità, della promozione, delle iniziative
speciali;
- andamento della manifestazione;
- merce esposta ai fini del rispetto della commercializzazione
delle merceologie ammesse dal presente regolamento.
La Commissione esercita le proprie funzioni con la partecipazione
di almeno quattro componenti.
La Commissione relaziona semestralmente al Sindaco o suo delegato
sull’andamento del mercato e sull’attività della
Commissione stessa.
Per l’esperto designato dal Comune, la Giunta Comunale può
determinare un gettone di presenza.
ARTICOLO 10 - DECADENZA 
Deve intendersi decaduta la concessione del posteggio qualora lo
stesso non venga utilizzato in ciascun anno solare per più
di quattro giornate salvo il caso di assenza documentata per malattia,
gravidanza o servizio militare.
ARTICOLO 11 - SANZIONI 
- Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e
non potranno partecipare fino ad un massimo di dieci edizioni
mensili successive del mercato, neanche in qualità di spuntisti,
per i seguenti motivi:
a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
b) mancato pagamento della TOSAP, delle spese di allacciamento
e consumo elettrico, per lo smaltimento rifiuti e del rimborso
per i servizi vari inerenti il mercato;
c) sostituzione con persone esterne all’azienda titolare
del posteggio o cessione nell’uso del posteggio, senza essere
in possesso dell’autorizzazione amministrativa del titolare,
in originale;
d) uso di eventuale impianto di illuminazione o di collegamento
elettrico non a norma;
e) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni
del mercato;
f) mancato rispetto della disposizione di lasciare l’area
libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazione di vendita;
g) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento
con particolare riferimento alle merceologie autorizzate, comprese
tra quelle di cui all’art.1 punto 2 e delle leggi in materia
di commercio e prezzi.
- Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento
non previste da altre normative, si applica una sanzione da £
150.000 a £ 900.000.
Top 