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Regolamento del mercato dell’antiquariato, dell’artigianato artistico e del collezionismo di Lugo di Romagna

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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26/06/1996 e successive modifiche ed integrazioni

ARTICOLO 1 - TIPO DI MERCATO Top

  1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico e del Collezionismo di Lugo di Romagna che si effettua la II Domenica di ogni mese ad eccezione dei mesi da Luglio a Settembre negli anni pari quando il calendario della fiera biennale, che avviene sulle stesse aree, non permetterà l’edizione di Settembre e di Luglio e Agosto negli anni dispari.
    L’Amministrazione Comunale con apposita disposizione potrà annualmente prevedere giornate di svolgimento straordinarie del mercato.
  2. Il Mercato dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico e del Collezionismo è una manifestazione di commercio su aree pubbliche tematica, specializzata in oggetti di antiquariato, collezionismo ed artigianato artistico di cui alla L. 443/85.
    Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.
    In aggregazione agli articoli di antiquariato viene consentita la trattazione di oggettistica non di antiquariato in stile d’epoca a condizione che ciò avvenga in forma nettamente non prevalente rispetto ai generi pertinenti.
    Sono ammessi mobili non di antiquariato di produzione artigianale in stile d’epoca.
  3. Il mercato si svolge nel loggiato del Pavaglione e nella Piazza Mazzini, nelle aree configurate e stabilite nella planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento, per un totale di 75 posteggi, con le dimensioni riportate nella planimetria stessa.
  4. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinato dalla Legge 28/03/91 n.112, dal relativo Regolamento di esecuzione D.M. 4/06/1993 n.248, dal presente regolamento, dalle altre norme e dagli altri regolamenti comunali a cui sia necessario dare applicazione.
  5. La partecipazione al mercato è consentita ai soli operatori su area pubblica che trattano le merceologie previste dal presente regolamento.
  6. L’Amministrazione Comunale, in aggiunta ai posteggi in organico, nelle aree appositamente individuate, al fine di consentire un miglior servizio agli operatori ed ai frequentatori del mercato, può rilasciare concessioni triennali (anno solare) in numero massimo di sei, per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ad operatori in possesso dell’autorizzazione di cui alla L. 112/91 e relativo Regolamento di esecuzione.
    a) Le domande di concessione dei posteggi devono essere presentate al Comune di Lugo entro il 31 ottobre nell’anno di scadenza della concessione;
    b)Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per il triennio successivo, sulla base del numero di presenze effettuate nel mercato dagli operatori richiedenti. In occasione della prima assegnazione, verranno considerate le partecipazioni effettive registrate nel mercato a decorrere dal 1992.

ARTICOLO 2 - DOMANDE DI CONCESSIONE Top

  1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Lugo nell’anno di scadenza della concessione, entro il 31 ottobre.
    La data di presentazione , ai fini dell’ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.
    Alle domande deve essere allegata copia della autorizzazione di commercio su area pubblica e copia della visura camerale del registro ditte oppure autocertificazione delle stesse, eseguita a norma di legge e la relativa presa d’atto del comune di residenza per la vendita di cose usate.
    Le domande di partecipazione al mercato dovranno di norma contenere:
    - i dati anagrafici e codice fiscale (p.iva) del richiedente,
    - il recapito telefonico,
    - la dimensione del posteggio richiesto in base alle dimensioni dei posteggi come individuate nella planimetria,
    - la dichiarazione che l’eventuale impianto elettrico di collegamento è conforme alle norme di sicurezza e che la potenza massima richiesta è pari a 1 KW o superiore, concordando direttamente il potenziamento con gli uffici comunali competenti,
    - l’eventuale indicazione del nominativo dell’operatore a cui si è subentrati, in caso di
    acquisizione di azienda,
    - l’esatta indicazione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti di cui all’art.1, punto 2 del regolamento,
    - ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.
  2. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione di posteggi per il triennio successivo, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
    a)Numero di presenze. Per la definizione del numero di presenze verranno considerate le partecipazioni effettive registrate alle manifestazioni svoltesi nel mercato dal 1992 attribuendo un punto per ogni manifestazione mensile alla quale l’operatore abbia partecipato. La mancata presenza sarà in ogni caso ritenuta ingiustificata ai fini dell’assegnazione del punteggio;
    b)Data di inizio dell’attività specifica di commercio su aree pubbliche, desumibile attraverso il registro delle ditte, mediante esibizione della visura camerale relativa all’azienda in essere.
  3. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata. Le domande concernenti altri prodotti non ricompresi nella specializzazione merceologica del mercato, di cui all’art.1 del presente regolamento, non potranno essere accolte.
  4. La concessione ha validita tre anni.

ARTICOLO 3 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Top

  1. L’assegnazione dei posteggi avverrà prioritariamente a favore dei concessionari di posteggio.
    Tutti i concessionari che sono titolari di posteggio hanno diritto all’assegnazione del posteggio precedentemente occupato.
    Le assegnazioni non confermate saranno effettuate, compatibilmente con le caratteristiche dei posteggi della planimetria di cui all’art. 1 punto 3, per ordine crescente di numero di posteggio.
    Qualora a seguito di cause di forza maggiore (cantieri, ecc.) l’Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni posteggi, ai titolare degli stessi verranno assegnati posteggi sostitutivi scegliendoli tra quelli più similari, per caratteristiche e localizzazioni, a quelli annullati, sentito il parere della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche. Non appena siano state rimosse le cause di impedimento, si ritornerà alla situazione precedente.
  2. La graduatoria, completata con le indicazioni dell’assegnazione del posteggio sarà esposta all’Albo Pretorio del comune e presso l’ufficio competente, di norma entro 20 giorni dalla prima edizione annuale del mercato. Sarà inoltre inviata, per conoscenza, alle Associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e all’eventuale forma associativa di cui al successivo articolo 8.
  3. 3) Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sull‘esito individuale della concessione, sia esso positivo, sia esso negativo, con indicazione della posizione in graduatoria raggiunta.
  4. La concessione del posteggio è assoggettata al pagamento annuale della tassa di concessione di suolo pubblico, dello smaltimento dei rifiuti solidi, dell’eventuale allacciamento e consumo elettrico e del rimborso per i servizi vari inerenti l’organizzazione del mercato, nella misura stabilita come previsto dalle norme vigenti e per quanto riguarda i rimborsi in base a quanto stabilito dalla giunta comunale con propria deliberazione.
    Gli importi stabiliti dovranno essere versati tramite bollettino di conto corrente postale al servizio tesoreria del comune di Lugo , di norma entro 10 giorni dall’inizio della prima giornata di mercato. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovranno esibire le ricevute di versamento debitamente effettuate.
  5. Qualora a seguito di rinuncia del posteggio o di decadenza della concessione ai sensi del sucessivo art.10, si rendano comunque disponibili dei posteggi, prima della data di scadenza della concessione (validità 3 anni - art. 2 p. 4 -), l’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnarli con apposito bando a cui possono partecipare gli operatori in graduatoria nel ruolino di spunta (art. 4 p. 1).
    L’assegnazione dei posteggi avverrà a favore degli operatori richiedenti con il maggior numero di presenze nel suddetto ruolino.
    La nuova concessione del posteggio assegnato avrà la stessa scadenza di quella del titolare precedente.

ARTICOLO 4 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISULTATI MOMENTANEAMENTE NON OCCUPATI Top

  1. I posteggi che risultassero non occupati alle ore 8.30 della domenica verranno concessi agli operatori su aree pubbliche eventualmente presenti, che trattano merceologie consentite e dotati di idonea impiantistica elettrica con le caratteristiche di cui all’art.2 del regolamento, a cura dei vigili del mercato, secondo l’ordine del "ruolino di spunta".
    Tale "ruolino" è definito considerando gli operatori con presenze registrate dal Gennaio 1992, a cui non sia stato concesso posteggio nell’edizione in preparazione e che siano in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di cui all’Art.2 comma 7 della L.112/91 come modificato dall’art.5 comma 1 lettera a) della L.77/97 e con il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A parità di condizioni si utilizzerà il criterio di cui all’art.2, punto 2, lettera b) del presente regolamento.
    Esso è formato presso il comando Polizia Municipale e dovrà essere aggiornato annualmente e reso pubblico con le stesse modalità della graduatoria di cui all’art.3 punto 2 del regolamento.
  2. Per le concessioni di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, dell’allacciamento e consumo elettrico e dello smaltimento rifiuti solidi, nella misura stabilita come previsto dalle norme vigenti e dal precedente art.3 punto 4 al personale di vigilanza, che provvederà al rilascio di regolare ricevuta.

ARTICOLO 5 - ORARI Top

  1. Apertura ore 8.00 e chiusura ore 20.00, dovendosi intendere che entro tale orario il posteggio deve essere sgombro.

ARTICOLO 6 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO Top

  1. E’ obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposta in modo ben visibile la concessione dalla quale risultino gli estremi dell’autorizzazione amministrativa, dell’iscrizione al Registro Ditte, dell’iscrizione al REC, il numero del posteggio, nonchè le merceologie per le quali è stata rilasciata la concessione. In alternativa l’operatore dovrà esporre l’autorizzazione amministrativa in originale.
  2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
    Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è a carico del concessionario.
    E’ fatto divieto agli espositori dividere il proprio posteggio con altri commercianti, assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori sprovvisti della relativa concessione.
  3. La collocazione degli oggetti deve avvenire all’interno degli spazi numerati e assegnati nella prescritta concessione.
    Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta indicati dall’Amministrazione Comunale, qualora non sia consentito mantenerli all’interno del proprio posteggio.
    E’ vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all’interno del mercato.
    E’ vietato occupare spazi pubblici e sostare con i mezzi di trasporto per effettuare operazioni commerciali al di fuori dell’area di mercato.
    E’ vietato accedere all’area del mercato e sostare con mezzi di trasporto prima dell’orario di apertura.
    E’ vietato transitare con i veicoli adibiti al trasporto delle merci, ovvero entrare e uscire dalle aree mercatali durante gli orari di funzionamento del mercato ad eccezione della fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
    Nelle aree mercatali, fatto salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale, possono accedere e sostare esclusivamente i veicoli adibiti al trasporto delle merci (in numero di uno per ogni operatore) che saranno riconoscibili tramite l’esposizione sul parabrezza di un apposito contrassegno rilasciato dall’Amministrazione Comunale e con validità pari alla data di scadenza della concessione del posteggio .
    I veicoli degli operatori occasionali (uno per ogni commerciante), in luogo del suddetto contrassegno, saranno riconoscibili tramite l’esposizione sul parabrezza della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
    E’ vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", battitori ecc.
    E’ vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei suoni.
  4. Ai sensi dell’Art. 128 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, l’espositore che tratta cose usate ha l’obbligo della tenuta del registro di cui all’art. 247 del Regolamento del Testo Unico suddetto.
    In detto registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.
    Gli operatori dovranno in ogni caso, esibire a richiesta, degli organi di vigilanza, l’autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica in originale.
    Se i generi commercializzati comportano il possesso di particolari autorizzazioni o di qualsiasi altro benestare da parte di enti o organismi preposti in materia, l’espositore ha l’obbligo di tenere regolarizzati tali adempimenti.
  5. L’espositore deve applicare e mantenere in modo ben visibile, quando previsto dalle norme, i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita ai sensi della L.426/71 e del D.M. 375/88.
  6. Gli operatori che espongono mobili e articoli vari non di antiquariato ma realizzati con materiali d’epoca, hanno l’obbligo di apporre sugli articoli in esposizione una chiara indicazione che trattasi di rifacimento.
  7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiudendoli in sacche a perdere da depositare al bordo del posteggio o in appositi contenitori.

ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO Top

La concessione del posteggio è trasferibile con la cessione dell’azienda e dell’autorizzazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 112/91 e relativo regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI Top

  1. La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad una forma associativa di operatori, che si costituisca tra i componenti l’organico del mercato, con una quota di associati non inferiore al 60% degli ammessi.
    Tale forma associativa dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto, che adotterà criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.
  2. La forma associativa dovrà presentare al Comune, per l’approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull’attività in programma o svolta.

ARTICOLO 9 - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL MERCATO Top

La Commissione Consultiva è così composta:
1 rappresentante del Comando Polizia Municipale;
1 esperto designato dall’ Amministrazione Comunale;
4 rappresentanti designati dagli operatori concessionari.

La presidenza della Commissione Consultiva è affidata all’esperto designato dal Comune di Lugo.
La commissione dura in carica 3 anni.
Gli esperti designati dagli operatori concessionari non potranno essere designati per più di un mandato.
La Commissione del mercato esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:

La Commissione esercita le proprie funzioni con la partecipazione di almeno quattro componenti.
La Commissione relaziona semestralmente al Sindaco o suo delegato sull’andamento del mercato e sull’attività della Commissione stessa.
Per l’esperto designato dal Comune, la Giunta Comunale può determinare un gettone di presenza.

ARTICOLO 10 - DECADENZA Top

Deve intendersi decaduta la concessione del posteggio qualora lo stesso non venga utilizzato in ciascun anno solare per più di quattro giornate salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza o servizio militare.

ARTICOLO 11 - SANZIONI Top

  1. Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino ad un massimo di dieci edizioni mensili successive del mercato, neanche in qualità di spuntisti, per i seguenti motivi:
    a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
    b) mancato pagamento della TOSAP, delle spese di allacciamento e consumo elettrico, per lo smaltimento rifiuti e del rimborso per i servizi vari inerenti il mercato;
    c) sostituzione con persone esterne all’azienda titolare del posteggio o cessione nell’uso del posteggio, senza essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa del titolare, in originale;
    d) uso di eventuale impianto di illuminazione o di collegamento elettrico non a norma;
    e) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato;
    f) mancato rispetto della disposizione di lasciare l’area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazione di vendita;
    g) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento con particolare riferimento alle merceologie autorizzate, comprese tra quelle di cui all’art.1 punto 2 e delle leggi in materia di commercio e prezzi.
  2. Per quanto concerne le violazioni alle norme del presente regolamento non previste da altre normative, si applica una sanzione da £ 150.000 a £ 900.000.

 

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