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Regolamento per l’assegnazione degli orti

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ARTICOLO 1

Il Comune di Lugo assegna alcune aree agli anziani di età superiore ad anni 55 (per le donne) e 60 (per gli uomini) nonchè ai titolari di pensione di invalidità a prescindere dall'età rispettiva, affinchè siano utilizzate per fare degli orti e/o giardini di dimensione compresa fra i 25 e 40 mq.

ARTICOLO - 2

L'assegnazione è demandata alla Giunta Municipale su indicazione della Commissione Comunale per l'Assistenza, nell'ambito delle aree individuate dal Consiglio Comunale.

Le aree possono essere eventualmente assegnate a persone non pensionate su indicazione della Commissione Comunale per l'Assistenza, per tutti i casi che non rientrano nelle norme previste dall'art.1.

ARTICOLO - 3

La graduatoria, formulata dalla Commissione Comunale per l'Assistenza, ha la validità di 2 anni.
Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili la Commissione Comunale per l'Assistenza compilerà una graduatoria sulla base delle condizioni socio-economiche dei richiedenti privilegiando i seguenti criteri:

anziani con pensione minima, senza proprietà, anziani che vivono soli,

residenza anagrafica in riferimento all'area assegnata e ordine di presentazione della domanda.

Ad un nucleo familiare anche con più di un anziano può essere concesso un solo orto e/o giardino.

ARTICOLO - 4

L'assegnazione degli orti e/o giardini ha una durata di 2 anni, con la condizione che qualora il Comune abbia bisogno dell'area ne possa usufruire anche prima dello scadere del termine.
L'orto e/o giardino deve essere coltivato direttamente dall'anziano assegnatario, col possibile contributo dei familiari, e non può essere ceduto ad altri in nessuna forma.
In caso di momentanea assenza dell'assegnatario, questi, dopo preavviso, può incaricare una persona di sua scelta.

ARTICOLO - 5

Per la corretta gestione di ogni area adibita ad orto e/o giardino è prevista la nomina di un Comitato di Gestione formato da un rappresentante del Consiglio di Circoscrizione stesso e da anziani assegnatari.
Il Comitato potrà integrare il presente regolamento con uno più specifico per quanto attiene i problemi di gestione e di verifica dell'iniziativa.

ARTICOLO - 6

Qualora l'orto o il giardino non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria senza accertata giustificazione, la Commissione Comunale per l'Assistenza, su segnalazione del Comitato di Gestione lo assegnerà ad altro.

ARTICOLO - 7

L'anziano si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione all'Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune qualora non intenda più usufruire della concessione.

ARTICOLO - 8

Il terreno assegnato può essere coltivato ad orto e/o giardino. E' fatto assoluto divieto costruire capanni ad uso individuale, di procedere a recinzione, di allevare animali di qualsiasi specie e di usare antiparassitari e diserbanti, nonchè di piantare e coltivare piante ed alberi di alto fusto.

ARTICOLO - 9

La produzione degli orti e/o giardini sono di esclusiva pertinenza degll' assegnatario il quale non potrà in nessun modo commerciare, pena la revoca dell'assegnazione delle aree.

ARTICOLO - 10

Gli assegnatari si impegnano ad accudire l'area che delimita gli orticelli.

ARTICOLO - 11

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.

REGOLAMENTO AD USO INTERNO PER LA GESTIONE CORRENTE DEGLI ORTI E/O GIARDINI PER ANZIANI SITI IN VIA DEL LIMITE A LUGO (RA).

Regolamento a cura del Comitato di Gestione eletto nella riunione del 14/05/1987.

Art. 1 - Ogni anno gli assegnatari, riuniti in assemblea generale, eleggeranno il "Comitato di Gestione" per la conduzione dell'area ortiva interessata.

Art. 2 - Il "Comitato di Gestione" si impegna a favorire la socializzazione fra gli assegnatari e a convocare, periodicamente, una riunione generale fra gli stessi.

Art. 3 - Tutte le decisioni prese dal "Comitato di Gestione" devono essere portate a conoscenza degli assegnatari mediante affissione nella apposita bacheca.

Art. 4 - Qualunque spesa riguardante la gestione collettiva degli orti e, in particolare, le spese correnti di gestione, viene divisa in maniera paritaria fra tutti gli anziani assegnatari degli orti coltivati al momento dell'effettuazione della spesa succitata.

Art. 5 - Al momento dell'ingresso nel fondo l'assegnatario versa nel "Fondo Comune" la cifra di £. 10.000 quale acconto per eventuali spese all'art.4.
L'Amministrazione di tale fondo viene assegnata al "Comitato di Gestione".

Art. 6 - E' fatto divieto agli assegnatari di costruire, strutture di protezione rivestite con pellicole di polietilene, nylon e materiale similare che arrechino danno all'estetica dell'ambiente circostante, fermo restando la passibilità di riscoprire le colture, esclusivamente nel periodo autunno-inverno, con strutture, in ogni caso rimovibili, e di altezza non superiore ai 100 cm. dal suolo. Tale operazione va eseguita rispettando le norme di una decenza estetica.

Art. 7 - E' fatto altresì divieto agli assegnatari di costruire recinzioni attorno agli orti superiori ai 20 cm. dal suolo.

Art. 8 - Non è consentito agli assegnatari di uscire, con la coltivazione dall'area assegnata, fermo restando che eventuali prodotti che, per caso, escano dall'area succitata, restano di proprietà del coltivatore.

Art. 9 - E' parte integrante del dovere di ogni assegnatario di provvedere alla pulizia dell'area di passaggio prospiciente il proprio orto fino ad incontrarsi con l'area di pertinenza del più prossimo assegnatario.

Art.10 - Non è consentito costruire sull'orto qualsiasi struttura fissa o mobile che sia, eccezion fatta per quanto all'art. 5.

Art.11 - E' vietato in ogni caso abbandonare sull'orto gli attrezzi di lavoro, cariole o qualsiasi altro oggetto, per i quali è obbligatoria la riposizione nell'apposito magazzino, ad eccezione di un recipiente di capacità non superiore ai 20 litri.

Art.12 - E' a cura del "Comitato di Gestione" la divisione del lavoro comunitario riguardante le infrastrutture (vasca, capanno, reti, ecc.) a cui tutti gli assegnatari devono collaborare.

Art.13 - E' fatto assoluto divieto di uso di diserbanti chimici e di antiparassitari di tipo diverso da quelli del gruppo 3 e 4 dell'elenco ufficiale.

Art.14 - Ogni sei mesi il "Comitato di Gestione" sarà chiamato a decidere per quanto riguarda eventuali orti che, in questo lasso di tempo, non abbiano ottenuto nessuna forma di coltivazione pur essendo stati regolarmente assegnati.

Art.15 - Ogni infrastruttura inerente la coltivazione (pali, tiranti, ecc.) non può in nessun caso superare i 150 cm. di altezza dal suolo.
La sopraindicata altezza è naturalmente intesa come altezza massima anche per ogni genere di coltivazione.

Art.16 - Chiunque, per qualsiasi motivo, non potesse, temporaneamente, provvedere alla coltivazione dell'orto assegnatogli, può incaricare una terza persona a lavorare nel proprio appezzamento, fermo restando che dovrà comunicare il nominativo al "Comitato di Gestione".

Art.17 - L'assegnatario è tenuto a mantenere il terreno in buono stato di estetica e di coltivazione, senza arrecare danni ai confinanti.

Art.18 - Si raccomanda agli assegnatari di cedere le eccedenze al fabbisogno familiare degli ortaggi a persone anziane non autosufficienti o assistite dal Servizio Sociale, in accordo con il "Comitato di Gestione.

Art.19 - La Commissione Comunale per l'Assistenza resta, comunque, insieme con la Giunta e il Consiglio Comunale, l'organo ultimo di decisione.

Chiunque, per qualsiasi motivo, non si atterrà al regolamento soprascritto del deferimento alla Commissione Comunale Assistenza che potrà richiedere la immediata restituzione del terreno oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

 

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