
Home > In Comune > Amministrazione Comunale > Regolamenti Comunali
ShortcutIN COMUNE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 6.02.1992
Articolo 1
L'accesso alle strutture, istituite dal Comune o da soggetti privati eventualmente convenzionati, è riservato ai cittadini extracomunitari singoli o rifugiati politici iscritti in una graduatoria elaborata semestralmente dalla Commissione Assistenza che determina, sulla base di punteggi assegnati, il diritto di assegnazione del posto-letto e l'ordine di entrata anche per i posti che si renderanno disponibili nel corso del semestre.
Articolo 2
L'assegnazione del posto-letto comprende l'alloggio in camera a più letti nonché l'uso dei servizi e degli spazi in comune.
Articolo 3
La permanenza nei Centri di accoglienza deve considerarsi temporanea e di emergenza e non può comunque superare il periodo di mesi 6 (sei). Tale periodo può essere prorogato una volta soltanto e per soli ulteriori 6 mesi, quando l'interessato ne faccia richiesta motivata all'Ufficio Assistenza almeno 30 gg. prima della scadenza. L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei motivi che devono comunque concernere il lavoro, la salute o l'impossibilità effettiva di altra sistemazione.
Articolo 4
Per la permanenza nei Centri di accoglienza gli assegnatari dovranno contribuire con una quota mensile, decisa annualmente dalla Giunta Municipale, per il rimborso delle spese di utenza e gestione da versare entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese nei modi individuati dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 5
L'avvenuto pagamento dei contributi mensili, verrà annotato su una tessera personale rilasciata dall'Ufficio Assistenza.
Articolo 6
Nelle camere non potranno accedere altre persone che non siano gli assegnatari o altre persone appositamente autorizzate dall'Ufficio Assistenza.
Articolo 7
E' assolutamente vietato cedere anche temporaneamente il posto-letto. L'assegnatario che si allontanerà per più di 3 (tre) giorni dal Centro dovrà avvisare preventivamente l'Ufficio Assistenza.
Articolo 8
Gli assegnatari dovranno provvedere con mezzi propri alla pulizia delle camere, dei servizi e degli spazi comuni interni ed esterni.
Articolo 9
E' vietato preparare e consumare pasti caldi nelle camere o negli spazi comuni che non siano appositamente attrezzati a cucina o mensa.
Articolo 10
E' obbligatorio tenere un comportamento atto ad una vita comunitaria , rispettando rigorosamente le fasce orarie previste per il riposo.
Articolo 11
Gli ospiti dovranno rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per riparazione alle strutture dovute a loro colpa o incuria.
Articolo 12
Gli assegnatari che si rendano responsabili di reati, di morosità pari a mesi 2 (due), di danneggiamento dei locali e degli arredi, di mancato rispetto delle norme del presente regolamento, decadono dal diritto dall'utilizzo della struttura e sono passibili dell'immediata espulsione da Centro.-
Articolo 13
Gli assegnatari faranno riferimento al' Servizio Assistenza per i problemi relativi alla permanenza nel Centro di accoglienza, derivanti da qualsiasi causa o per tutto quanto non previsto nel presente regolamento.-
Articolo 14
In ogni Centro viene eletta una rappresentanza degli extracomunitari che dovrà collaborare alla gestione del Centro, concorrere a determinare il corretto utilizzo degli spazi comuni nonché cooperare per garantire il rispetto e l'applicazione del regolamento.-
Articolo 15
L'Amministrazione Comunale avrà come proprio referente il Servizio Assistenza che avrà il compito di vigilare sull'andamento della vita comunitaria, in rapporto con i Consigli di Circoscrizione.
Articolo 16
Il presente regolamento viene sottoscritto da ogni singolo assegnatario per accettazione.
Articolo 17
I cittadini ammessi al Centro al fine di poter risiedere dovranno essere sottoposti a controlli sanitari al fine di poter condurre una vita di comunità.
Articolo 18
L'Amministrazione Comunale sentito il parere del consiglio di Circoscrizione, dovrà determinare il numero massimo di cittadini extracomunitari che la struttura potrà accogliere.
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CENTRO:
a) coloro che lavorano nel territorio del Comune e sono senza
residenza o alloggio;
rapporto continuativo di lavoro (meno di mesi 6) punti 2
(da 6 mesi ad 1 anno) " 3
( oltre un anno) " 5
reddito: fino a £._______________________________ punti 2
da £ ______________a £ _________________ punti 1,5
oltre £ ________________________________ punti 1
b) coloro che lavorano sul territorio del Comune di Lugo e sono
residenti in altri Comuni, con situazioni di particolare
disagio ed oneri.
rapporto continuativo di lavoro (meno di mesi 6) punti 1
(da 6 mesi ad 1 anno) " 2
(oltre un anno) " 3
reddito: fino a £ _____________________________ punti 2
da £ _______________a £ ______________ " 1,5
oltre £_______________________________ " 1
distanza dal luogo di lavoro superiore a Km. 25 " 1
In mancanza di documentazione appropriata si accetterà l'
autocertificazione dei redditi.
In caso di parità di punteggio si adotterà, per stilare
la graduatoria, il criterio del minor reddito.
Le fasce di reddito per l'assegnazione del punteggio verranno determinate
dalla Giunta Municipale.