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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 89 del 31/08/2000
ART. 1 - PRINCIPI
L’Amministrazione Comunale favorisce l’instaurazione di rapporti di gemellaggio con città (enti territoriali) di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con essi legami di solidarietà, come strumento di:
Il Comune di Lugo aderisce alla Federazione Mondiale delle Città
gemellate e al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
accogliendo i principi fondamentali indicati nei rispettivi statuti.
Nel 1996 il Consiglio d’Europa ha attribuito al Comune di
Lugo la "Bandiera d’Onore", importante riconoscimento
agli Enti Locali che si sono distinti per il loro impegno per l’Europa.
In occasione del conferimento ufficiale della Bandiera d’Onore
d’Europa è stata adottata una dichiarazione solenne
"Lugo un Comune per l’Europa". Tale protocollo,
proposto dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato per
i Gemellaggi è stato presentato ed accolto da organizzazioni
politiche ed economiche della città.
ART. 2 - INFORMAZIONI SULLE CITTÀ GEMELLE
Le "Carte" originali di gemellaggio, opportunamente incorniciate sono esposte in apposita sala della Residenza Comunale.
E’ riconosciuta l’opportunità di esternare gli "status" di gemellaggio con cartelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione..
ART. 3 - COMITATO PER I GEMELLAGGI
E’ istituito un Comitato composto da:
Sindaco del Comune di Lugo o suo delegato
1 rappresentante di ogni gruppo consiliare
Vicario ecclesiale o suo delegato
1 rappresentante del distretto scolastico
1 rappresentante Pro Loco
1 rappresentante della Fondazione Cassa Monte Lugo
1 rappresentante della Fondazione Fantini
Il Comitato per i Gemellaggi viene costituito con delibera della
Giunta Comunale su designazioni degli organismi che ne fanno parte.
Scuole, Associazioni, Organizzazioni di categoria e sindacali, privati
cittadini se interessati e disponibili a collaborare alle attività
di gemellaggio possono far parte del Comitato, anche in forma aggregata,
chiedendo l’iscrizione in un apposito albo istituito e curato
dall’Ufficio di Presidenza.
Compete al Comitato:
ART. 4 - UFFICIO DI COORDINAMENTO
Viene costituito un Ufficio di Coordinamento composto dal Coordinatore
delle attività di gemellaggio, dal Presidente del Comitato
per i Gemellaggi, da quattro componenti il Comitato per i Gemellaggi
nominati dal Comitato stesso.
L’ufficio di coordinamento è presieduto dal Coordinatore
delle attività di gemellaggio, designato dal Sindaco. Il
Coordinatore convoca le riunioni dell’Ufficio di Coordinamento
e ne presiede i lavori.
L’Ufficio di Coordinamento, per lo svolgimento delle attività
di segreteria, sarà coadiuvato da un dipendente del Servizio
Segreteria del Sindaco, Organi Istituzionali.
L’Ufficio di Coordinamento sarà inoltre coadiuvato,
per tutte le altre attività ed iniziative che saranno individuate
dallo stesso e dal Coordinatore delle attività di gemellaggio,
dal dipendente del Servizio Segreteria del Sindaco, suddetto, dal
responsabile del Servizio Musei e Turismo e dal responsabile del
Progetto Speciale Fondi U.E., in relazione alle loro specifiche
competenze. Detti dipendenti parteciperanno altresì alle
riunioni dell'Ufficio di Coordinamento, salva diversa disposizione
del Coordinatore.
Compete all’Ufficio di Coordinamento:
L’Ufficio di Coordinamento può avvalersi della collaborazione di rappresentanti di enti, associazioni e cittadini interessati alle iniziative di gemellaggio, che saranno di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni dell’Ufficio di Coordinamento.
ART. 5 - ATTIVITA'
Il programma delle attività di gemellaggio, formulato dal
Comitato viene approvato dal competente organo deliberativo, con
previsione della spesa presunta da iscriversi nel bilancio comunale
dell’esercizio.
Il programma delle singole iniziative da attuarsi nel corso dell’anno
viene approvato con impegno della spesa a bilancio.
ART. 6 - SPESE
Per effetto del presente regolamento, le attività di gemellaggio
rientrano tra i fini sociali del Comune di Lugo.
Le spese relative, individuate nei programmi annuali, saranno iscritte
in apposita posta passiva del Bilancio, tenendo conto che il loro
ammontare deve trovare un limite nel concetto di utilità
per l’Ente, sia sotto l’aspetto sociale che sotto quello
economico.
ART. 7 - ENTRATE
Il Comitato per i Gemellaggi può ricevere finanziamenti
anche da enti, associazioni, aziende o privati cittadini attraverso
contributi all’attività annuale o a singole iniziative.
E’ istituito un apposito capitolo d’entrata a bilancio.