Deliberazione di Consiglio Comunale N.
150 del 9/10/1997 e successiva modifica ed integrazione Del.
C.C. n. 122 del 29/11/2004
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 OGGETTO
- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di
cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934,
al DPR 10.9.1990 n.285 e alla Legge Regionale 4.5.1982 n.19, ha
per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità
dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare
i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria
ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione,
gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti
destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati
ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la
cessazione della vita e la custodia delle salme.
Articolo 2 COMPETENZE
- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono
esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità
Sanitaria Locale.
- I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente
con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme
individuate dagli artt 22-23 e 25 della L. 8.6.1990 n. 142.
- Le competenze affidate dal DPR 285/90 al Coordinatore Sanitario
della USL sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio
atto dalla Regione.
Articolo 3 RESPONSABILITA'
- Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate
situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume
responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone
estranee al suo servizio, o per l’uso difforme di mezzi
e strumenti a disposizione del pubblico.
- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia
per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo
IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito
non abbia rilevanza penale.
Articolo 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- Presso gli uffici del Cimitero di Città è tenuto,
a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione
di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art.
52 del DPR 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente
dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico negli uffici comunali
o nei cimiteri interessati:
a) l’orario di apertura e chiusura nonchè la disciplina
di ingresso e i divieti speciali;
b) copia del presente regolamento;
c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel
corso dell’anno;
d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel
corso dell’anno ed in quello successivo;
e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la
procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta
opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della
L. 7/08/1990 n.241.
TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI
Articolo 5 AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI
- Nel territorio comunale sono attualmente in esercizio i seguenti
Cimiteri:
* Città;
* Villa S. Martino;
* Zagonara;
* S. Lorenzo;
* Campanile;
* S. Potito;
* Bizzuno;
* S. Bernardino;
* Voltana.
- Nei suddetti Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione,
sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza,
di religione le salme delle persone decedute nel territorio comunale
o che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento
della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute
e seppellite le salme di coloro che abbiano avuto in vita il trasferimento
di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti
di Cura o di Assistenza.
- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte,
sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto
di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale
o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle
persone sopra indicate.
- Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
a) l’orario di apertura dei cimiteri;
b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
c) i riti funebri;
d) ogni altra norma relativa a particolari divieti.
Articolo 6 SERVIZI ED IMPIANTI
- Presso l’Ospedale di Lugo, in locali idoneamente attrezzati,
sono istituiti il deposito di osservazione e l’obitorio
comunale mediante apposita convenzione fra l’AUSL ed il
Comune stesso.
- Il deposito di osservazione e l’obitorio nel loro insieme,
devono essere dotati del numero di posti salma refrigerati a cui
si aggiungono quelli destinati per cadaveri portatori di radioattività
o di malattie infettive-diffusive, stabilito ai sensi dell’art.
15 comma 2° e 3° del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
- Tutti i Cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle
inumazioni ordinarie in conformità a quanto dispone il
D.P.R. 10/09/90 n. 285.
Subordinatamente e compatibilmente alle specifiche disponibilità
ogni Cimitero ha pure aree e manufatti riservati a sepolture private.
- Ogni Cimitero ha una camera mortuaria destinata all’eventuale
sosta di feretri prima del seppellimento o di salme esumate od
estumulate.
La Camera Mortuaria del Cimitero di Città è a disposizione
anche per i Cimiteri del forese che ne siano provvisoriamente
sprovvisti o per essere adibita in via eccezionale e se all’uopo
opportunamente attrezzata, a sala per autopsia.
- In ciascun Cimitero sono istituiti uno o più ossari
per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in
forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate
provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari
aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra
destinazione, nonchè per le ossa eventualmente rinvenute
nel Comune o provenienti da Cimiteri soppressi, in modo che le
ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
- In ciascun Cimitero è inoltre istituito all’occorrenza,
un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato
ed in forma promiscua delle ceneri porvenienti dalla cremazione,
per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra
destinazione, o sia stata manifestata la volontà di avvalersi
di tale forma di dispersione.
- Per i fini di cui ai punti 5 e 6. possono essere destinati
anche manufatti cimiteriali già esistenti.
- I Cimiteri comunali sono dotati di norma dal servizio di illuminazione
votiva.
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA
CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI
Articolo 7 FERETRI
- Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte,
l’accertamento dei decessi, periodo di osservazione salme
e quant’altro connesso trovano applicazione le norme dell’ordinamento
dello Stato Civile, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria,
del Codice di Procedura Penale, delle Leggi Regionali e Statali
in materia.
- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un
feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del
D.P.R. 285/90 nonchè dalla Circolare interpretativa del
Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 e dalle disposizioni
specifiche impartite dal Coordinatore Sanitario dell’A.U.S.L..
La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del
personale a ciò autorizzato e viene certificata in apposito
verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.
- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti
preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in
lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite
con abiti, lenzuola e accessori di tipo biodegradabile.
I feretri destinati alla inumazione devono essere di legno con
caratteristiche di scarsa durabilità.
- E’ vietato effettuare operazioni di apertura delle casse
in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione
di cadaveri obbligatoriamente inseriti in doppie casse. Pertanto
gli operatori del settore dovranno provvedere all’uso di
casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta
che il feretro debba essere inumato in un cimitero di questo Comune,
precisando che in caso contrario, il feretro non verrà
accettato.
- E’ a carico del Comune la spesa per la fornitura delle
casse per le persone bisognose o per le quali si sia disinteresse
da parte dei familiari da accertare con dichiarazione del Dirigente
del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte
sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica
degli interessati, semprechè la salma debba essere inumata
ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria
più semplice.
- Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla
seguente documentazione:
- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.
- Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura,
il responsabile cimiteriale accerterà la regolarità
della documentazione, nonchè il diritto d’uso qualora
trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora
trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.
- La documentazione dovrà essere conservata negli archivi
cimiteriali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni
amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi
concessionari.
- Il registro comunale delle sepolture suddiviso per cimiteri
ed in duplice esemplare con vidimazione del Sindaco, sarà
compilato e conservato dal Servizio Cimiteriale secondo le modalità
previste dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90. Una copia dello
stesso dovrà essere consegnato alla fine di ogni anno al
Servizio Amministrativo per la conservazione negli archivi comunali.
Articolo 8 TRASPORTI FUNEBRI
- Fino a quando non venga assunta direttamente dal Comune ai sensio
del R.D. n. 2578 del 15.10.1925 con diritto di privativa, il servizio
di trasporti funebri è liberamente esercitato dalla ditte
private operanti nel settore con l’ osservanza delle disposizioni
del D.P.R. n. 285/90 e del presente Regolamento.
- Il trasporto della salma al deposito di osservazione deve essere
effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni
di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli
artt. 19-20 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 in modo che ne sia impedita
la vista dall’esterno.
Esso è a carico del Comune quando sia prescritto da Pubbliche
Autorità o dalle competenti Autorità Sanitarie,
è a carico dei richiedenti in ogni altro caso.
- Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri,
le modalità ed i percorsi consentiti.
- I trasporti dei cadaveri ai Cimiteri verranno effettuati mediante
appositi autofunebri che dovranno avere i requisiti prescritti
dal D.P.R. n. 285/90.
- L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere
munito dell’apposita autorizzazione del Sindaco, la quale
deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al
permesso di seppellimento.
- Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato
ed il trasporto delle risultanti ceneri, sono autorizzate con
unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto
il decesso.
- L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune
deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del
luogo dove è avvenuto il decesso.
- Il trasporto è di norma oneroso e dovrà sottostare
alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il trasporto è
gratuito per gli indigenti in stato di abbandono, così
come previsto per la fornitura della cassa all’art. 7 comma
4 del presente Regolamento.
In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta all’uopo
convenzionata la somma stabilita.
- Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili,
non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto delle salme.
CAPO II - SEPOLTURE
Articolo 9 INUMAZIONE
- I cimiteri hanno un campo comune destinato alla inumazione ordinaria
secondo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
- Ogni fossa nel campo comune è assegnata gratuitamente
ogni qualvolta sia richiesta, per la durata minima di 10 anni
dal giorno di seppellimento.
- Sono altresì inumati gratuitamente i resti mortali non
completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.
- Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta
da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, recante un numero
progressivo, nonchè l’applicazione di una targhetta
di marmo o di altro materiale idoneo con indicazione del nome
e cognome del defunto e della data di seppellimento.
- E’ consentita la messa a dimora entro il perimetro delle
fosse, di piantine di fiori o di sempreverdi, purchè non
invadano, anche con le radici, le tombe ed i passaggi attigui.
- E’ consentito altresì, previa comunicazione scritta
all’Ufficio Cimiteriale, porre in opera sulle fosse nel
campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc...., nel rispetto della
normativa vigente e del decoro dei luoghi.
- Il Comune, qualora il piano cimiteriale lo preveda, a richiesta
e previo pagamento della relativa tariffa, può concedere
a privati, all’interno dei cimiteri, lotti di terreno da
destinare a campi a sistema di inumazione privata. I campi sono
oggetto di concessione secondo le modalità previste dal
successivo Tit. IV del presente regolamento. Ciascun campo deve
disporre di cellette ossario destinate alla raccolta e tumulazione
dei resti mortali risultanti dalle esumazioni ordinarie.
Articolo 10 TUMULAZIONE
- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o
urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte,
costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
- Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione
secondo le modalità previste dal successivo Titolo IV del
presente regolamento.
- Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni
interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta
resti o dell’urna cineraria, ed alla sua chiusura come prevista
dall’art. 76 commi 8° e 9° del DPR 285/90 e relativa
circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93,
nonchè loro modifiche ed integrazioni.
- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle
caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli
artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di
cui all’art. 106 del DPR 285/90 e relativa circolare del
Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93, nonchè
loro modifiche ed integrazioni.
Articolo 11 TUMULAZIONE PROVVISORIA
- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano,
il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo
provvisorio previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a. per coloro che abbiano già avuto in concessione un’area
per costruirvi un sepolcro privato;
b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe
private;
c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura,
da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.
- L’uso del loculo provvisorio è subordinato al
versamento del canone semestrale anticipato, nella misura stabilita
dalle tariffe vigenti e può essere revocato a discrezione
del Comune al termine del semestre, o rinnovato fino ad un massimo
di 24 mesi.
- Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto
alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione,
il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare le salme
in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni
all’interessato.
- E’ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione
provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
- E’ consentita anche la tumulazione provvisoria in tombe
o loculi di altri concessionari, previa autorizzazione scritta
di questi ed il pagamento al Comune della tariffa stabilita per
tale forma precaria di sepoltura.
Articolo 12 CREMAZIONE
- Per procedere alla cremazione il Comune si avvale dell’impianto
funzionante più vicino, in quanto non dispone di idoneo
impianto di cremazione.
- L’autorizzazione alla cremazione, di cui all’art.
79 comma primo del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata
a richiesta dei familiari o di loro incarico, in presenza delle
condizioni ivi indicate.
- Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni
di cui agli artt. 24-27-28 e 29 del D.P.R. n.285/90 non è
soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite
per il trasporto delle salme.
- Il verbale di consegna dell’urna cineraria rilasciata
dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento
del Sindaco che ha autorizzato il trasporto, è prodotto
al servizio di custodia del Cimitero e dovrà essere conservato
unitamente al permesso di sepoltura.
- La normativa vigente stabilisce che la cremazione è
un servizio pubblico gratuito.
CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI
Articolo 13 ESUMAZIONI
- Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari
a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè
di anni 10.
Il Sindaco con propria ordinanza regolerà le esumazioni
ordinarie in base alle condizioni locali e morfologiche del terreno.
- L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in
campo comune è fissata con comunicazione di servizio da
affiggere all’Albo Cimiteriale con congruo anticipo.
- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque
periodo dell’anno anche se di norma è preferibile
dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.
- Le ossa che si recuperano saranno raccolte e depositate nell’ossario
comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta
di raccolta in apposite cassettine di zinco da porre in loculi
o tombe in loro concessione.
- Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in
via del tutto eccezionale, si fa esplicito riferimento all’art.
83 e 84 del D.P.R. 285/90 e alle disposizioni specifiche impartite
dal coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria Locale.
Articolo 14 ESTUMULAZIONI
- Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di
tempo ed in qualsiasi mese dell’anno, anche se di norma
è preferibile dal mese di ottobre al mese di aprile compreso,
l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati
in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio
di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari
che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza
alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora sia constatato
la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire
al trasferimento previa idonea sistemazione o avvolgimento del
feretro stesso.
- Per le persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive
non si accettano, di norma, domande di estumulazione prima che
siano trascorsi due anni dalla data di morte.
- Per le salme che abbiano avuto una permanenza nel tumulo non
inferiore a 30 anni e che si trovino in condizioni di completa
mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta
dei resti mortali in cassettine ossario su parere del coordinatore
sanitario.
- Qualora il processo di mineralizzazione non sia completo, la
salma estumulata sarà inumata coattivamente in campo comune
per un periodo minimo di anni 5.
- I feretri sono estumulabili a cura degli operatori cimiteriali
secondo la programmazione dei servizi.
- Tutte le estumulazioni suddette sono sottoposte al pagamento
delle somme previste dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
- Sono invece gratuite le estumulazioni ordinarie, così
come le esumazioni ordinarie di cui al precedente art. 13, eseguite
e regolate dal Sindaco con propria ordinanza allo scadere delle
concessioni a tempo determinato. Le ossa raccolte nelle estumulazioni
ordinarie sono depositate nell’ossario comune, a meno che
coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta
in apposite cassettine di zinco da porre in loculi o tombe in
loro concessione.
Articolo 15 DISPOSIZIONI CAUTELATIVE
- 1. Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali
ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto - in qualsiasi
forma e modo - l’abbia espressa.
In difetto i familiari possono disporre secondo l’ordine
indicato:
coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine
di grado e gli eredi istituiti nonchè conviventi;
Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di
epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.
- Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni,
cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o
quant’altro) si intende agisca in nome e per conto e col
preventivo consenso di tutti gli interessati.
- In caso di cointestazione il Comune si intenderà e resterà
estraneo all’azione che ne consegue.
- Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere
fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo
fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di
ultima istanza, passata in giudicato.
TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16 SEPOLTURE PRIVATE
- Nei limiti previsti dai Piani Regolatori Cimiteriali, il Comune
può concedere l’uso di aree cimiteriali e di manufatti
a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture
private.
- Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d’uso
di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia
integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti
costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione
diventano, allo scadere della concessione, di proprietà
del Comune come previsto dall’art. 953 del C.C.
- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione,
a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione
individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi
campi a sistema di inumazione privata, purchè dotati di
adeguati ossari.
Articolo 17 TIPOLOGIE E DURATA D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- Le sepolture private possono essere distinte in:
a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie,
ecc.)
b. sepolture per famiglia e collettività (campi, arcate,
celle cripte, edicole, tombe di famiglia, sarcofagi, ecc.).
- Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue,
e nell’ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti
normative nazionali, si fissa la durata delle concessioni cimiteriali
nel modo seguente:
a) sepolture individuali: anni 60;
b) sepolture per famiglie e collettività: anni 90;
c) campi di inumazione: anni 30.
CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI
Articolo 18 CONCESSIONI CIMITERIALI E MODALITA' DI ACCESSO
- La concessione è stipulata ai sensi dell’art. 58
dello Statuto Comunale, previa assegnazione dell’area o
del manufatto da parte del servizio cui è affidata l’istruttoria
dell’atto.
- Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti
deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione
della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le
norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso.
In particolare, l’atto di concessione deve indicare:
a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero
di posti salma realizzati o realizzabili;
b) la durata;
c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il
legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro
precisa individuazione (sepolcro di famiglia);
e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione,
ivi comprese le condizioni di decadenza.
- Il rilascio di concessione è subordinato al pagamento
del canone di cui all’apposito tariffario.
- Le modalità di assegnazione e le tariffe di concessione
vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
- Con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art.
20 della Legge 4/01/68 n.15, depositata agli atti del Comune presso
il Servizio di Polizia Mortuaria, più concessionari o aventi
diritto di un’unica concessione cimiteriale possono regolare
i propri rapporti interni di divisione, individuazione di quote
separate, rinuncia personale per sè o per i propri aventi
causa con accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti
dei concessionari o aventi diritto residuali, fermo restando comunque
l’unicità della concessione originaria nei confronti
del Comune.
L’atto deve essere sottoscritto da tutti i concessionari
aventi titolo, oppure deve essere formulato separatamente da tutti
gli stessi.
- Qualora l’Ufficio Cimiteri accerti che non esistono contratti
o altre prove documentabili di vecchie concessioni, i diritti
dei titolari potranno essere accertati attraverso l’approntamento
di atti notori resi ai sensi della L. 4/01/68 n.15 dagli interessati
con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci.
Articolo 19 DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
1. Relativamente alla disciplina del diritto d’uso, le sepolture
private sono distinte in:
a) sepolture concesse prima del 24.04.1977 (e cioè prima
dell’applicazione del D.P.R. 803/75) per le quale viene
riconosciuta, laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali,
il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo
o per un periodo indeterminato, del diritto d’uso oltre
che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari,
come previsto dal C.C. Libro Secondo Titolo II e III.
Tale sepolcro ereditario, per espressa norma concessionaria di
trasmissibilità agli eredi, o per esaurimento della linea
familiare indicata, può essere utilizzato, sino ad estinzione
della concessione, da eredi legittimi o testamentari del concessionario
e per la loro famiglia;
b). Sepolture concesse dal 24.04.1977 (cioè dall’applicazione
del D.P.R. 803/75) per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati
dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità
del diritto d’uso, alla morte del concessionario, in via
residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo
individuato secondo l’art. 74 e seguenti del C.C. e, in
caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado,
a tutti gli stessi solidamente.
Tale sepolcro di famiglia, laddove il concessionario non abbia
disposto in via più restrittiva, sarà utilizzato
per la conservazione delle spoglie mortali del concessionario,
del coniuge, degli ascendenti e discendenti in linea retta, in
qualunque grado e rispettivi coniugi, ai fratelli ed alle sorelle
ed ai loro figli e rispettivi coniugi, ai fratelli e sorelle dei
loro genitori e loro coniugi, fino a completamento del sepolcro.
1 bis. Ai sensi della L. n. 151 del 19/05/1975 del nuovo diritto
di famiglia il sepolcro potrà essere utilizzato anche dagli
affini e, in tal caso, occorrerà il preventivo assenso di tutti
i titolari della concessione e/o di tutti gli aventi diritto.
2.I casi di "convivenza", o le condizioni "di
particolare benemeranza" previsti dall’art. 93 - 2°
comma del D.P.R. 285/90 nei confronti dei concessionari andranno
specificatamente documentati e dichiarati ai sensi della legge
4/01/68 n.15 ed occorrerà il preventivo assenso scritto
di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto.
2. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d’uso delle
sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare
della concessione in uno dei modi sopraesposti.
3. In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i
discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla
concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Servizio
Cimiteriale entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno
di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del
Comune.Il diritto d’uso di loculi, colombari o ossari singoli
è riservato alla persona del concessionario od a quella
espressamente indicata dal concessionario nella richiesta di concessione.
4. In caso di riutilizzo del loculo, colombario o ossario, previa
riduzione dei resti mortali o trasferimento in altro loco, varranno
le norme di utilizzo previste per il sepolcro di famiglia di cui
al punto 1b).
5. Trascorso il periodo di concessione, i resti mortali verranno
posti in ossario comune. Qualora la salma non sia mineralizzata
sarà posta in terra per la sua completa mineralizzazione.
6. Per le concessioni di aree per sepolcrati per collettività
il diritto d’uso è limitato alle persone regolarmente
iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della
capienza del sepolcro.
7. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo
pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
Articolo 20 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE
- E’ fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare
alla concessione di aree o manufatti, qualora dopo aver provveduto
alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano
rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena
la decadenza della concessione stessa.
- E’ in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione,
la cessione a terzi del diritto d’uso, sotto qualsiasi titolo
o forma.
- La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i
o da tutti gli aventi diritto.
- La rinuncia determina un contratto di retrocessione della concessione;
in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di
una somma così determinata:
a) per la rinuncia alla concessione del diritto individuale in
loculi, colombari o ossari a tempo indeterminato (c.s. perpetua),
noventennale o sessantennale, sarà corrisposto il rimborso
del:
* 75% se la concessione è stata effettuata da un periodo
uguale o inferiore a 5 anni;
* 65% se la concessione è stata effettuata da 5 anni a
meno di 10 anni;
* 55% se la concessione è stata effettuata da 10 anni a
meno di 20 anni;
* 40% se la concessione è stata effettuata da 20 anni a
meno di 30 anni;
* 30% se la concessione è stata effettuata da 30 anni a
meno di 40 anni;
* 20% se la concessione è stata effettuata da 40 anni a
meno di 50 anni;
* 10% oltre i 50 anni.
b) per la rinuncia alla concessione di sepolcri di famiglia (posti
speciali, cripte seminterrate, tombe di famiglia, ecc...) costruiti
su aree avente in concessione a tempo indeterminato (c.s. perpetua)
o novantennale sarà rimborsato:
1) - il 75% della valutazione effettuata dall’Ufficio Tecnico
Comunale tenuti presenti:
- prezzo di concessione dell’area;
- data di costruzione;
- materiali impiegati per la realizzazione;
- presenza della parti accessorie (nicchie, cappelline, ecc..)
qualora il manufatto risulti assegnabile ad altro concessionario;
2) - il 25% del prezzo attuale di concessione di area di uguali
dimensioni, tenuto presente che per una eventuale riassegnazione
il Comune dovrà farsi carico della demolizione dei manufatti
e del ripristino del loco, prima di un’eventuale riassegnazione
dell’area stessa.
c) per la rinuncia di un’area avuta in concessione e non
ancora utilizzata verrà corrisposto una quota pari al 90%
della tariffa corrisposta all’atto della concessione.
- I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe di concessione in
atto all’atto della richiesta di retrocessione e la data
di concessione è computata con riferimento a quella di
rilascio.
- Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese
inerenti e conseguenti all’atto di retrocessione.
Articolo 21 DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- La decadenza della concessione può essere dichiarata
nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma,
ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro un anno
solare dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione salvo
comprovati casi di forza maggiore;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro
o di speculazione;
c) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all’art.
20 non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro
un anno dallo sgombero totale;
d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’art.
24 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla
successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e
di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli
aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi
alla manutenzione della sepoltura previsti all’art. 25;
f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto
nel contratto di concessione.
- La pronuncia di decadenza della concessione è adottata
previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto
reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene
pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per
la durata di 60 giorni consecutivi.
- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi,
compete alla Giunta Comunale in base ad accertamento dei relativi
presupposti da parte del responsabile del Servizio di Polizia
Mortuaria.
- Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà,
se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, rispettivamente
in campo ed ossario comune. Successivamente il Sindaco disporrà
per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello
stato delle cose.
Articolo 22 REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del
D.P.R. 10.09.90 n. 285, è facoltà dell’Amministrazione
Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento,
modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione
di interesse pubblico.
- Della decisione di revoca presa, l’Amministrazione Comunale
dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto
mediante pubblicazione all’Albo Comunale per la durata di
60 giorni dall’atto di revoca.
- Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà
se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente
in campo ed ossario comune.
- Qualora gli aventi diritto d’uso dell’area o manufatto
revocato richiedano, verrà loro concesso a titolo gratuito,
per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione,
un’equivalente concessione dell’ambito dello stesso
Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le
eventuali spese di trasferimenti di salme o resti.
Articolo 23 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto
nell’atto di concessione ai sensi del precedente art. 18,
ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo
caso, quanto disposto nell’art. 98 del DPR 10.09.90 n. 285.
- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente
disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà
il Comune collocando i medesimi nel campo od ossario comune.
CAPO III - NORME TECNICHE
Articolo 24 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono
essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell’Autorità
sanitaria e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni
di cui ai Capi 14-15 del DPR 10.09.90 n. 285 e a quelle specifiche
contenute nel presente Regolamento.
- I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con
adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve
comunque e prioritariamente realizzare loculi di facile accesso
per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle
salme.
- Nell’atto di approvazione del progetto viene definito
il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno
del cimitero.
- I progetti di costruzione devono essere presentati, per l’approvazione
entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.
- Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla
data di rilascio della concessione edilizia. L’Amministrazione
provvederà alla verifica dell’opera ed al rilascio
di tutti gli atti necessari al fine dell’uso del sepolcro.
In caso di non ottemperanza l’Amministrazione Comunale provvederà,
previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.
- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti
dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle
opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Articolo 25 MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari;
per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario
necessario al mantenimento della piena funzionalità, del
decoro e della sicurezza del sepolcro.
- La ristrutturazione di vecchie edicole o manufatti funerari
dovrà rispettare i punti 2. e 3. del precedente art 24.
- Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia
costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità
tra una concessione e l’altra, il Comune può provvedere
alla eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti
qualora i concessionari corrispondano un apposito canone in ragione
della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
- Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal
Responsabile del Servizio, alla tumulazione di salme o resti/ceneri,
il concessionario ha l’obbligo di adeguare il sepolcro alle
norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.
Articolo 26 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
- Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni,
manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione
di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc.., gli interessati debbono
valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera
scelta.
- Alcuna opera può essere iniziata prima che sia stata
rilasciata regolare concessione o autorizzazione la cui copia
deve essere trasmessa all’Ufficio Cimiteriale.
Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece,
nonchè per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi,
ecc..., è sufficiente la comunicazione all’Ufficio
Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa
vigente e del decoro dei luoghi.
- Gli esecutori dei lavori nell’interesse dei privati concessionari
sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al
Comune o a terzi.
- Per lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri
e manutenzione straordinaria i privati imprenditori sono tenuti,
prima dell’inizio dei lavori, al versamento di una somma
a titolo cauzionale infruttifero fissata in tariffa dalla Giunta
Comunale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del
risarcimento di eventuali danni.
La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori
ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento dei danni
provocati.
Gli imprenditori abituali possono presentare cauzione annuale,
eventualmente rinnovabile.
- Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa dovrà
provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte,
attenendosi a tutte le norme di di sicurezza vigenti e con tutte
le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose,
visitatori o personale di servizio.
- Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio
strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi
attigui senza l’autorizzazione dell’Ufficio Cimiteriale.
- I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta
trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere
materiali o di imbrattare o danneggiare opere all’interno
dei cimiteri, in ogni caso l’Impresa deve provvedere alla
pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
- Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per
l’esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima
dell’inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.
- All’interno dei Cimiteri è vietato l’uso
di mezzi d’opera cingolati e di dimensioni particolarmente
ingombranti.
E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di
portata non superiore a 35 ql., per l’esecuzione dei lavori
su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio
Cimiteriale La sosta è consentita per il tempo strettamente
necessario.
- Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati
dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che
tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.
CAPO IV - POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 27 NORME GENERALI
- Nei Cimiteri Comunali, di norma, non si può entrare che
a piedi.
- E’ vietato l’ingresso;
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali,
salvo le persone cieche;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso
o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del Cimitero
attività di questua, commerciale o similari;
d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo,
senza la preventiva autorizzazione scritta.
- Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irreverente
o incompatibile con il sacro luogo ed in ispecie:
- buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva
autorizzazione dell’Ufficio Cimiteriale;
- calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare
fuori dai viali o disturbare con contegno chiassoso;
- assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone
non appartenenti alla propria famiglia senza l’autorizzazione
degli interessati.
- Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno
essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
Gli addetti cimiteriali disporranno il ritiro o le rimozione dalle
tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...
che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi
in modo da renderne impossibile la lettura, anche in qualunque
forma non si addicano all’estetica del Cimitero o che, col
tempo, siano divenuti indecorosi.
- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego,
quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso
originario diverso da portafiori.
- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o
private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni,
qualora non venga richiesto il riutilizzo da parte degli interessati,
passano in disponibilità del Comune, che potrà impiegarli
in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o alienarli; il
ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi
di miglioramento degli impianti cimiteriali stessi.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 28 PIANI CIMITERIALI
- Gli Uffici Comunali competenti sono dotati di planimetrie generali
in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti sul territorio comunale.
- Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare
un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità
del Servizio nell’arco di almeno vent’anni.
- Fino a tale data rimane in vigore il piano regolatore generale
del Cimitero di Città approvato con delibera di C.C. n.
32 del 7/02/84 ed il piano particolareggiato della parte monumentale
del Cimitero di Città approvato con delibera di C.C. n.
685 del 23/12/85, mentre si intendono abrogati dalla data di approvazione
del presente Regolamento gli altri piani regolatori approvati
in precedenza per alcuni Cimiteri del forese.
Articolo 29 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano
anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente
alla sua entrata in vigore.
Articolo 30 CASSA E MODALITA' DI PAGAMENTO
- Il Servizio comunale competente applicherà e verificherà
i pagamenti effettuati dagli utenti presso la Tesoreria Comunale
o con conto corrente postale, tramite le somme dovute per i diritti
ed i corrispettivi relativamente ai servizi erogati come da tariffari
approvati dalla Giunta Comunale.
Articolo 31 SANZIONI
- Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento,
purchè non si tratti di violazioni anche delle disposizioni
del "Regolamento di Polizia Mortuaria" DPR 285/90, le
quali sono punite ai sensi dell’art. 107 del medesimo, sono
soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli
artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n.383 e successive modificazioni
e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.
Articolo 32 SOPPRESSIONE NORME INCOMPATIBILI
1. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato
dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente
Regolamento.
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