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Capitolo 1 - Disposizioni generali
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Articolo 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica veterinaria, adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del T.U.LL.SS., detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.
Articolo 2 VALIDITÀ
Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione del deliberato all’albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l’adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.
Articolo 3 DEROGHE
Il Dirigente può ammettere deroghe al rispetto dei requisiti
previsti dal presente Regolamento.
La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla presenza di
problemi strutturali tali da rendere necessaria l’individuazione
di soluzioni alternative comprensive di accorgimenti tecnici in
grado di garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari
che la natura dell’attività da intraprendere o da ampliare
richiede.
Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente
motivate, sono concesse previo parere obbligatorio e non vincolante
dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’A.Usl e dell’ARPA,
secondo le rispettive competenze.
La richiesta di deroga deve quindi essere presentata al Dirigente
da parte dell’interessato già corredata del parere
preventivo suddetto.
Articolo 4 VIOLAZIONI
Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte
salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente
previste sanzioni diverse in altri articoli del presente regolamento,
sono punite con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni
amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate
in via generale, dalla normativa vigente (L. n. 689/1981 L. 241/90
e successive modificazioni e integrazioni).
Articolo 5 SANZIONI
I proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi del II Comma
dell’art. 18 e dell’art. 23 della L.R. 18.4.1984 n.
21, fatto salvo eventuali integrazioni e modificazioni, spettano
all’Azienda Usl.
Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, determinate
con propria ordinanza - ingiunzione dal Sindaco, vengono esatte
dal Comune.
Quando per l’accertamento della violazione vengono eseguite
analisi, gli oneri delle stesse, a carico del contravventore, spettano
al soggetto esecutore.
Articolo 6 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato dal Consiglio comunale e le norme, successive, di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.
Articolo 7 AUTORITÀ SANITARIA LOCALE
Il Sindaco è l’Autorità sanitaria locale.
Per tale attività si avvale dei Servizi del Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda Usl e dell’ARPA, intesi
quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria
e ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalla
L.R. 44/95, ai quali può avanzare richieste e commissionare
indagini.
Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali
o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini
venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni
antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione
del presente regolamento, può richiedere l’intervento
immediato dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti o
formulazioni di proposte inerenti il caso.
Articolo 8 COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’A.USL E DELL’ARPA
I servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell’ARPA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:
Articolo 9 SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL’AUTORITÀ SANITARIA LOCALE
Di fronte a particolari situazioni di emergenza e urgenza superiori alla capacità operativa dei servizi dell’Azienda Usl o dell’ARPA, il Sindaco può avvalersi dei propri uffici tecnici e di polizia, coordinati funzionalmente dai Servizi sopracitati.
Capitolo 2 [ Profilassi delle malattie infettive
e parassitarie ] ![]()
Articolo 10 COMPITI DEL COMUNE
In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl, nonché di emettere ordinanze contingibili e urgenti.
Articolo 11 COMPITI DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
Spetta all'Azienda Usl provvedere alla profilassi della malattie
infettive e diffusive attraverso l'adozione delle misure idonee
e prevenirne l'insorgenza.
In questo ambito l'Azienda Usl provvede:
1) a raccogliere le denuncie obbligatorie di malattie infettive;
2) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.
Articolo 12 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Ogni medico che nell'esercizio della professione venga a conoscenza
di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo
deve notificarlo al Servizio Igiene e sanità pubblica della
Azienda Usl.
Le modalità ed i tempi della segnalazione sono definiti dal
D.M. 15.12.90 ed eventuali successive modificazioni.
Per quanto riguarda la notifica dei casi di AIDS si fa riferimento
al D.M. 28.11.1986 ed alle Circolari Ministeriali n.5 del 12.02.1987
e n. 14 del 13.02.1988.
Articolo 13 DENUNCIA DI MANIFESTAZIONI EPIDEMICHE O DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE M.S.T.
È fatto obbligo ai medici di denunciare al Servizio Igiene
e sanità pubblica, nel più breve tempo possibile,
qualunque manifestazione di malattia infettiva non compresa nell'elenco
di cui al D.M. 15.12.1990, che per la natura e per il numero di
casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.
Ogni medico che constata un caso di malattia venerea deve darne
notizia immediata al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda
Usl, ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.7.1956 n. 837, segnalando
le informazioni assunte circa la fonte del contagio e comunicando
il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato, esclusa
ogni altra indicazione sulla sua identità.
Articolo 14 DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA
Spetta al Comune provvedere a tutte le operazioni di disinfezione
e disinfestazione che si rendano necessarie a tutela della salute
pubblica.
Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio Igiene
e sanità pubblica dell'Azienda Usl a cui spetta anche la
valutazione sull'idoneità dei prodotti da utilizzare e sul
tipo di intervento.
Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati
da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a
carico del Comune.
Articolo 15 LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo
scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri
insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace
la lotta contro topi, ratti ed insetti.
È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo
pubblico e privato.
Gli accumuli di pollina in pieno campo, in attesa di spandimento,
devono essere adeguatamente coperti con telo impermeabile per evitare
lo sviluppo di mosche.
I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri
abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori,
da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed opportunamente recintati
in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti;
devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle
acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.
Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito,
rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento
all'esterno dei pneumatici stessi.
Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere
i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua
al loro interno.
Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre
per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione
all'aperto; qualora tale uso non sia evitabile, i pneumatici devono
essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in
essi di acqua piovana.
In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo,
prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si
lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti,
nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili,
nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali,
nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate,
a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche
secondo metodi e mezzi efficaci.
Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori)
si fa riferimento alla normativa vigente.
Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da
ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da
costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Usl, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco
ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione
e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.
In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.
Articolo 16 PROFILASSI DELLE MALATTIE NEI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI
L'Azienda Usl tramite il Servizio Igiene e sanità pubblica provvede a fornire gratuitamente indicazioni di profilassi ed educazione sanitaria alle persone che per qualsiasi motivo si rechino all'estero.
Articolo 17 VACCINAZIONI
L'Azienda Usl provvede alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
o facoltative tramite il Servizio Igiene e Sanità pubblica
ed il Servizio Pediatria di comunità.
Agli stessi servizi il cittadino può rivolgersi per richiedere
informazioni e/o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale.
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.
Possono essere esentati dalle vaccinazioni obbligatorie coloro che,
su proposta del medico curante, a giudizio dei Servizi dell'Azienda
Usl interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi
essere sottoposti senza rischio.
Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie
o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio
Igiene e sanità pubblica, indicando il nominativo, la data
di nascita e la residenza del soggetto vaccinato, il nome commerciale
del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie,
il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza
e la data di somministrazione.
Articolo 18 VACCINAZIONI, MALATTIE INFETTIVE E FREQUENZA IN COLLETTIVITÀ
Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido,
la scuola materna, la scuola dell'obbligo e altre collettività
se non dimostra con apposito certificato di aver ottemperato agli
obblighi vaccinali previsti dalla legge.
La certificazione relativa deve essere conservata tra gli atti di
ufficio.
I direttori di scuole, istituti, stabilimenti e altre collettività
che accolgono minori sono responsabili dell'osservanza di detta
norma.
Il Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale
formalizza le norme di riammissione nelle collettività scolastiche
e pedagogiche per i bambini ed il personale affetti da malattie
infettive e diffusive, su proposta del Servizio Igiene e sanità
pubblica e del Servizio Pediatria di comunità dell’Azienda
Usl.
Articolo 19 PROFILASSI DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI CON SANGUE E LIQUIDI BIOLOGICI
In tutte le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private
devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal
D.M. 28/9/90, che consentono un'efficace protezione nei confronti
dei virus trasmissibili con sangue e liquidi biologici infetti.
Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con
sangue o liquidi biologici gli operatori devono sempre adottare
le cosiddette "precauzioni universali": lavaggio delle
mani, uso di misure di barriera (guanti, mascherine, occhiali, abbigliamento
adeguato), smaltimento di aghi e strumenti taglienti in appositi
contenitori resistenti.
Per ridurre il rischio di infezioni crociate (da paziente a operatore,
da operatore a paziente, da paziente a paziente) il comportamento
degli operatori deve essere uniformato mediante l'adozione di protocolli
formalizzati, con standardizzazione delle procedure.
Deve essere privilegiato l'utilizzo di strumenti e materiale monouso.
Gli articoli "critici" (attrezzature e strumenti che vengono
a contatto con cute e mucose non integre o che vengono introdotti
nell'organismo) e gli articoli "semi critici" (attrezzature
e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose integre) dopo
l'uso devono essere sottoposti a sterilizzazione mediante autoclave,
previa decontaminazione e detersione.
I materiali non trattabili con il calore e non disponibili in monouso
che necessitano di sterilizzazione devono essere sottoposti a trattamento
con glutaraldeide al 2% per 10 ore: l'utilizzo di tale procedura
deve essere preventivamente concordato con il Servizio Igiene e
sanità pubblica dell'Azienda Usl.
Gli articoli "non critici" (superfici o attrezzature che
non entrano in contatto con i tessuti) devono essere sottoposti
a disinfezione di livello intermedio, ottenibile con l'utilizzo
di prodotti a base di cloro.
Per le superfici è preferibile prevenire la contaminazione
applicando telini, guaine o pellicole protettive: si tratta di una
procedura d'obbligo in ambito odontoiatrico, dove l'uso di strumenti
rotanti ad alta velocità genera nell'ambiente aerosol potenzialmente
infetti.
Articolo 20 PROFILASSI DELLE INFEZIONI TRASMISSIBILI NELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA
Nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere,
estetista e affini deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali
e strumenti monouso, i quali dopo l'utilizzo devono essere riposti
per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere.
Le lame per rasoio a qualunque uso siano dirette devono essere rigorosamente
monouso.
Le forbici utilizzate per il taglio dei capelli necessitano delle
normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione.
Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengano a contatto
con superfici cutanee integre o lese, dopo l’utilizzo devono
essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante
acqua corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici,
preferibilmente utilizzando autoclave od, in alternativa, stufa
a secco secondo le indicazioni d’uso delle apparecchiature.
È indispensabile disporre di una quantità di strumenti
tale da poterli avvicendare tra un cliente e l'altro e rendere possibile
l'effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati
esclusivamente creme o gel emostatici in tubo.
Qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti
dopo l’uso a disinfezione ad alto livello. E’ necessario
assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e
che l’attività e la concentrazione dei disinfettanti
garantiscano l’efficacia del procedimento.
Disinfettanti e loro concentrazione indicati per la disinfezione di alto livello
Disinfettanti |
Concentrazione |
Tempo di contatto |
Cloroderivati |
>0,5% |
30’ |
Glutaraldeide |
2% |
30’ |
La tossicità della glutaraldeide richiede particolari precauzioni d’uso, quali l’adozione di cappa aspirante. E’ opportuno l’uso di guanti di vinile, latex o gomma secondo i diversi utilizzi, a salvaguardia dell’operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia.
Per pettini, spazzole, etc. è richiesta la sola disinfezione a medio livello.
Disinfettanti |
Concentrazione |
Tempo di contatto |
Cloroderivati |
0,1 - 0,5% |
30’ |
Glutaraldeide |
2,5% |
15’ |
Per attività particolarmente a rischio, quali ad esempio
"tatuatori", si rimanda a quanto previsto dall’art.
19.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria
in quantità sufficiente da poter essere cambiata per ogni
cliente; dopo l'uso la biancheria deve essere riposta in un contenitore
chiuso per il successivo lavaggio.
Capitolo 3 [ Vigilanza sulle attività
sanitarie ] ![]()
Articolo 21 VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE
L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni
sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento
di Prevenzione della Azienda Usl.
L'attività di vigilanza comprende:
Articolo 22 STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI
Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono:
L'ambulatorio è soggetto ad autorizzazione del Dirigente
dell’Ufficio comunale competente ai sensi della normativa
vigente.
Lo studio professionale non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od odontoiatrico
deve comunque darne comunicazione al Servizio Igiene e sanità
pubblica dell'Azienda Usl certificando il rispetto dei requisiti
di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
Dovrà essere comunicato anche l'inizio dell'attività
professionale presso uno studio già esistente.
L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le
professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente
l'attività.
Articolo 23 REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI
Gli studi professionali devono avere accesso indipendente, essere
costituiti da almeno un locale di visita, una sala di attesa e un
servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, dotato di antibagno.
I locali di visita e le sale di attesa devono avere una superficie
minima rispettivamente di m2 12 e di m2 9 e rispettare i requisiti
di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione.
I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.
L'altezza minima dei locali deve essere di m 2,70.
Le pareti della sala di visita, ove necessario, devono essere rivestite
fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed
impermeabile; per l'impermeabilizzazione delle pareti è consentito
l'uso di vernici a smalto.
I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, di lavabo
con apertura del rubinetto a comando non manuale.
Articolo 24 STUDI PROFESSIONALI VETERINARI, AMBULATORI VETERINARI
L’ambulatorio veterinario è soggetto ad autorizzazione
sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente previo
parere vincolante del Servizio Veterinario della Azienda Usl e dell’Ordine
provinciale dei veterinari secondo le rispettive competenze.
Lo studio professionale non è soggetto ad autorizzazione
sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente.
I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione
ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono avere pavimenti
di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino
all'altezza di m 2,00 dal pavimento con materiale pure impermeabile
ed inoltre i locali per visite dovranno essere dotati di lavabo.
Il medico veterinario che intende attivare uno studio professionale
deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della A.Usl allegando
planimetria dei locali in scala 1:100.
Il possesso di apparecchi di radiodiagnostica usati a completamento
dell'attività, deve conformarsi alle disposizioni previste
dal D.Lvo 17/3/95 n. 230.
Articolo 25 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI VETERINARI
Al fine del presente articolo sono ambulatori le strutture individuate al precedente articolo.
Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori veterinari
senza autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente
rilasciata su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione, gli interessati devono
presentare domanda in bollo al Sindaco.
La domanda deve contenere:
Alla domanda devono essere allegati:
In caso di cessazione di attività il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune come pure in caso di cambio del Veterinario Direttore responsabile.
Articolo 26 REQUISITI
I locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere i requisiti
stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
Devono inoltre disporre in relazione alle effettive esigenze di
servizio di idonei locali e spazi da adibire a:
Tali ambienti devono essere adeguatamente aerati ed illuminati.
I locali n. 1 e n. 2 devono inoltre avere pavimenti impermeabili
e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di m
2 con chiusino per lo scarico delle acque luride che deve essere
assicurato in modo igienico e razionale.
Le sale di visita devono essere dotate di lavabo.
Laddove esiste un apparecchio per la diagnostica radiologica devono
essere osservate le norme vigenti.
Nel caso in cui nella stessa struttura coesistano l'attività
di commercio e toelettatura e quella veterinaria, le due attività
devono essere esercitate in locali separati pur possedendo sala
d'attesa e servizi igienici comuni rispondenti alle norme sopracitate.
Articolo 27 CLINICHE VETERINARIE PRIVATE - CASE DI CURA VETERINARIE - OSPEDALI VETERINARI (definizione, requisiti, autorizzazioni)
Tali strutture devono essere dotate di tutte le caratteristiche degli ambulatori integrate da:
Le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione sono conformi a quelle indicate per gli ambulatori.
Articolo 28 LABORATORI VETERINARI DI ANALISI
Per l'apertura, l'esercizio, il trasferimento, la trasformazione e comunque per le variazioni delle condizioni esistenti di un laboratorio l'autorizzazione prevista è concessa dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente su conforme parere del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.
La domanda deve contenere:
Alla domanda devono essere allegati:
L'autorizzazione non è necessaria per le analisi che il Veterinario esegue per i propri clienti nel proprio ambulatorio o studio.
I Laboratori Veterinari devono essere dotati, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di:
Qualora nel laboratorio si effettui anche il prelievo del materiale
da esaminare, questo deve essere effettuato da un veterinario in
un vano separato adeguatamente attrezzato per tale scopo.
I locali precedentemente elencati devono essere sufficientemente
ampi, con pareti, pavimenti ed infissi facilmente lavabili e disinfettabili
e tali da rispondere a quanto previsto dalle norme vigenti.
I locali di cui al punto 2) devono essere dotati di lavabo.
Capitolo 1 [ Norme igienico-sanitarie per
le civili abitazioni ] ![]()
Articolo 29 REQUISITI DELLE CIVILI ABITAZIONI
Fatto salvo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e
regionale, i requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni e
le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
edilizie sono fissati dal vigente regolamento edilizio.
Sotto il profilo tecnico, per quanto non espressamente contemplato
nel sopracitato regolamento edilizio, si fa riferimento ai criteri
raccomandati contenuti nell’appendice al presente regolamento.
Articolo 30 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO
La richiesta di certificazione dell'antigienicità di un alloggio, da utilizzare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, deve essere presentata al Sindaco del Comune che ha emanato il bando relativo. L'Autorità Comunale richiede un accertamento tecnico ai propri Uffici ed al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl, ciascuno per le proprie competenze.
Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che:
Il Sindaco nel dichiarare un alloggio antigienico prescrive con lo stesso provvedimento gli interventi manutentivi necessari al suo risanamento ed al ripristino delle condizioni di igienicità e abitabilità previste dal presente Regolamento, imponendo un termine per la realizzazione degli stessi.
Riferimenti normativi:
DPR 30/12/1972, n.1035;
L.R. 14/3/1984, n. 12 integrata e modificata dalla L.R. 2/12/1988,
n. 50.
Articolo 31 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE
Il Sindaco, sentiti i pareri del Responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ciascuno per le proprie competenze, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per i seguenti motivi:
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con
Ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato, se non dopo
ristrutturazione e rilascio di un nuovo certificato di abitabilità.
Per quanto riguarda i motivi di inabitabilità di natura
statico-strutturale e di sicurezza, si rimanda alla normativa del
settore.
Riferimenti normativi:
- Testo Unico delle Leggi sanitarie
- L. 46/90
- L. 10/91 e L. 13/89 e successive integrazioni e modifiche
Capitolo 2 [ Edilizia speciale ]
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Articolo 32 AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE
Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve
essere garantito il rapido scolo delle acque, che devono confluire
nella rete fognaria nera.
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare
l’immissione di olii in fognatura.
Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata
una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto
di aerazione (Ra, ottenuto dal rapporto tra la superficie
dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore
ad 1/30. Tali aperture devono essere collocate in maniera da non
arrecare disagio od inconveniente alcuno a terzi.
Nella costruzione delle autorimesse devono essere osservate le norme
vigenti, in materia di prevenzione incendi; in particolare, la
comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo
con porte metalliche piene resistenti, al fuoco ed a chiusura
automatica.
È vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali di
categoria A.
Il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei
piani fuori terra, che devono essere non comunicanti con piani
interrati o seminterrati e sprovvisti di fognoli collegati alla
fognatura.
Per le autorimesse pubbliche si applicano le norme previste dal D.M.
Int. 1° febbraio 1986.
Articolo 33 CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI
Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per
l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da
impianti o apparecchi termici.
Ciascun impianto, convenientemente distanziato e isolato da
strutture di materiale combustibile, deve avere una canna fumaria
propria e indipendente, che si deve prolungare oltre il tetto in
apposito comignolo.
È vietato inserire una stufa, un fornello di cucina, una caldaia
per il riscaldamento ed un qualsiasi altro impianto a combustione in
un condotto già utilizzato per l'evacuazione dei prodotti di un
altro focolare, ad eccezione di condotte shuntate, purché
alimentate con lo stesso tipo di combustibile.
Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle
regole di buona tecnica esistenti ed alla normativa vigente.
Fatte salve le disposizioni di cui al DPR n. 1391/70, ed alle norme
UNI-CIG 7129/92 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, tutti i
comignoli, realizzati in conformità alle norme vigenti, devono
avere le bocche posizionate più in alto di almeno cm 100 dei tetti,
di parapetti e qualsiasi altro ostacolo distante meno di m 10. Lo
scarico a tetto dei prodotti della combustione deve essere
localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di
ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo
scarico a parete dei prodotti della combustione, secondo le
indicazioni della UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni del DPR n.
412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti
condizioni:
Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, lo
scarico dei prodotti della combustione deve essere sempre
convogliato a tetto e localizzato in modo da non interferire con
eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste
nelle vicinanze.
Nel caso di costruzione o ristrutturazione di un edificio posto in
adiacenza ad altri fabbricati, occorre che in fase di progettazione
venga valutata anche la sistemazione o l'eventuale adeguamento di
camini preesistenti, situati a quote diverse e che possano
costituire fonte di insalubrità o molestia.
I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei
focolari, o barbecue installati in spazi ubicati all'esterno delle
abitazioni, non devono comunque arrecare disturbo o danno alcuno al
vicinato.
Si definiscono canne di esalazione, quelle impiegate per
l'allontanamento di odori, vapori e fumi (ad es. prodotti da
apparecchi di cottura).
Per quanto concerne le modalità di evacuazione dei prodotti
sopracitati, si rimanda a quanto previsto per le canne fumarie.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti è ammesso lo scarico
a parete di odori e vapori derivanti dalla cottura di alimenti, con
l’esclusione di fritture di ogni genere o di cottura di carne o
pesce, a condizione che:
Articolo 34 ALBERGHI E SIMILI
Le caratteristiche igienico-sanitarie di alberghi e pensioni e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme di cui al R.D. 24/5/1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi), modificato con DPR 30/12/1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22/7/1977 e dal D.M. 203/95.
Articolo 35 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Ai sensi della L.R. 25/8/1988 n. 34, per strutture ricettive extra-alberghiere si intendono le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi montani, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze.
I requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono stabiliti:
Articolo 36 COMPLESSI TURISTICI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tenda, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.
I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche tecniche dei
villaggi turistici e dei campeggi sono stabiliti dalle disposizioni
della L.R. 7 gennaio 1985 n. 1 ed eventuale Regolamento comunale
integrativo.
Articolo 37 ALLOGGI MOBILI PER GIROVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER
NOMADI
Il personale addetto a circhi equestri, padiglioni di
divertimento, spettacoli ambulanti, giostre od attrazioni varie, che
utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve
sostare in aree pubbliche o private individuate dall'Autorità
sanitaria locale.
Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato
di servizi igienici ed erogatori di acqua potabile ad uso pubblico e
di possibilità di allaccio alla fognatura pubblica.
Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche e/o
nomadi, si fa riferimento ai requisiti igienico-sanitari stabiliti
dalla L.R. 23/11/1988, n. 47.
Articolo 38 DORMITORI PUBBLICI
I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi ed avere:
Tutti i locali devono essere dotati di luci notturne.
Articolo 39 ALBERGHI DIURNI, SAUNE E SIMILI
Si definisce albergo diurno un locale che consente ai clienti di
usufruire durante il giorno di servizi e prestazioni dirette
all’igiene della persona, quali: servizi igienici, bagni, barbiere
e parrucchiera, stiratura abiti, etc.
L'apertura e l'esercizio di alberghi diurni, saune e simili sono
soggetti ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio
comunale competente.
In tali strutture i camerini devono avere:
Dopo ogni bagno, il personale dovrà procedere ad adeguata
disinfezione ed al cambio della biancheria.
Inoltre, lo stabilimento deve essere dotato di:
Articolo 40 SCUOLE
La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i
requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne,
elementari e secondarie di primo e secondo grado, sono fissate dal
D.M. 18/12/1975, modificato con D.M. 14/9/1977.
Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della
L. 5/8/1975, n. 412, hanno vigore le norme fissate dall'art. 7 della
stessa legge.
Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di
medicina scolastica, ai sensi del DPR 22/12/1967, n. 1518 e del DPR
11/2/1961 n. 2610.
L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi
corso di insegnamento siano destinate, di doposcuola e simile, è
assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'Autorità sanitaria
locale, in mancanza di agibilità specifica.
La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori
dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature
mobili.
È di norma vietato servirsi dei locali scolastici per usi diversi
dall'insegnamento; in caso contrario, si dovrà provvedere ad una
approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il
caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es.
riunioni).
È vietato fumare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Articolo 41 ASILI NIDO
I criteri generali per la costruzione, la gestione ed il
controllo degli asili nido sono determinati dalla L.R. 7/3/1973, n.
15 e dal Regolamento Regionale di esecuzione 27/12/1973, n. 51.
Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali
(requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale,
termoigrometrici e di purezza dell'aria e altri) si fa riferimento
alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18/12/1975.
Qualora all'interno dell'asilo siano organizzate riunioni delle
persone interessate alla sua gestione, è tassativamente escluso
l'utilizzo della zona lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta
una riunione debbono essere aerati, accuratamente puliti e
disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.
Nel caso di asili nido da localizzare nei centri storici o in
edifici da riattare a tale scopo, devono essere individuate quelle
unità che per parametri dimensionali e possibilità di spazi aperti
si configurino più idonee a tale utilizzazione.
Articolo 42 NURSERIES
Per nurseries, si intendono strutture nei cui locali per periodi
di tempo variabili e nelle sole ore diurne, personale apposito
accudisce bambini affidati saltuariamente alla struttura dai
genitori in loro assenza.
L'apertura e l'esercizio di tali strutture sono soggetti a
preventiva comunicazione al Sindaco.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-edilizi e di esercizio di
tali istituzioni, si fa riferimento a quanto previsto dal presente
regolamento per le scuole e gli asili nido, tenendo conto dell'età
e del numero dei bambini accolti e della durata della loro
permanenza.
Articolo 43 ABITAZIONI COLLETTIVE
I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite, devono disporre di:
Tutti gli ambienti devono avere:
Articolo 44 SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI
I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l’organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l’ammissione dei fanciulli sono stabilite dalle "Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia-Romagna" approvate con deliberazione consiliare n. 96 del 29/3/1973, modificata con delibera regionale n. 1648 del 6/5/1988.
Articolo 45 ISTITUTI DI PENA
I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla L. 26/7/1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 29/4/1976, n. 431; inoltre, si richiama la Circolare n. 17 dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Emilia-Romagna del 13/4/1995.
Articolo 46 PALESTRE ED ISTITUTI DI GINNASTICA
Le palestre e gli altri istituti di ginnastica, fatta esclusione per quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 18/12/75, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:
Inoltre, le palestre e gli istituti di ginnastica devono avere complessivamente la seguente dotazione minima di servizi e comunque distinti per sesso:
Per quanto riguarda i locali ad uso del personale, si rimanda
agli articoli del presente regolamento ed alla normativa vigente in
materia di igiene del lavoro.
Il presente articolo si applica negli interventi di nuova
costruzione, ampliamento e ristrutturazione e di manutenzione
straordinaria per quanto attiene i servizi.
Articolo 47 OSPEDALI E CASE DI CURA
I requisiti igienico-edilizi delle costruzioni di ricovero
ospedaliero gestito da soggetti pubblici sono stabiliti dal DCG
20/7/1939.
Per le case di cura privata valgono le norme di cui al D.M. 5/8/1977
e le LL.RR. 8/1/1980 n. 2 e 1/4/1985 n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 48 STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
I requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per
portatori di handicap e per anziani, ivi comprese le residenze
sanitarie assistenziali (RSA), sono stabiliti dalla Delibera del
Consiglio Regionale n. 560 dell’11/7/1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
Alle strutture destinate alla riabilitazione ed al reinserimento
sociale dei tossicodipendenti gestite dagli enti ausiliari tenuti
all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 116 del DPR n. 309/90,
si applicano le norme previste dalla Delibera del Consiglio
Regionale n. 1857 del 2/2/1994 e dalle successive Circolari e note
Regionali applicative ed esplicative.
Per l’attività di vigilanza sulle strutture l’AUSL può
avvalersi del Gruppo Tecnico di cui al punto 3.2 parte prima della
Delibera Regionale n. 560 del 11/7/1991.
Articolo 49 FARMACIE
I locali destinati a farmacie devono essere sufficientemente
spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e di pulizia.
I banchi di preparazione devono essere dotati di cappa per la
raccolta di vapori, collegata ad un condotto autonomo di esalazione
con le caratteristiche previste all’art. 33 del presente
Regolamento.
Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in
locali sotterranei nei quali, con mezzi naturali od artificiali,
siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona
conservazione dei farmaci.
Sempre ai fini di una corretta conservazione dei medicinali, la
farmacia deve essere dotata di un sufficiente numero di frigoriferi
ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della
vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.
Articolo 50 DEPOSITI E MAGAZZINI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi
medico-chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da
umidità e provvisti di accesso diretto da uno spazio pubblico, in
modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di
vigilanza.
I depositi in oggetto debbono essere mantenuti in buone condizioni
di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere
termostatiche, per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo
le norme della Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.
Gli ambienti destinati al personale devono corrispondere ai
requisiti del DPR 11/3/1956, n. 303 e successive modifiche ed alle
norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente
regolamento.
La direzione dei depositi e magazzini di prodotti farmaceutici deve
essere assunta, secondo quanto previsto dal T.U.LL.SS. art. 188/bis,
da un laureato in chimica farmaceutica o farmacia, iscritto all'Albo
professionale, il quale ne assume la responsabilità ai fini
igienico-sanitari.
Articolo 51 ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Gli esercizi per le attività di barbiere, parrucchiere, affini
ed estetisti dovranno rispondere ai seguenti requisiti strutturali e
funzionali.
Le norme igienico sanitarie individuate sostituiscono con effetto
immediato quelle previste dai corrispettivi articoli del regolamento
comunale specifico previsto ai sensi della L. 14.02.63 n. 161 e
della L. 4.1.90 n. 1.
Requisiti strutturali
I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone
distinte destinate all’attività lavorativa e all’attesa per i
clienti.
Tali locali devono avere l’altezza prevista all’art. 72 del
presente regolamento ed una superficie (esclusi i servizi) non
inferiore a m2 18.
Nel centro storico, qualora il locale sia adibito esclusivamente ad
attività di visagista, estetista ed affini, è ammesso una
superficie di m2 7, purché il locale sia dotato di idoneo impianto
di condizionamento dell’aria, qualora necessario, e di sala
d’aspetto distinta, potendo essere considerato tale anche
l’eventuale negozio di vendita.
Per le attività di estetica, i requisiti strutturali minimi sopra
individuati sono applicabili ad esercizi privi di attrezzature
ingombranti che richiedono una collocazione fissa.
Qualora vengano utilizzate tali apparecchiature (quali lampade
abbronzanti, vasche per idromassaggio, attrezzi per ginnastica
estetica, saune, etc.) la superficie utile minima dei locali va
aumentata di una area delimitata (vano o box) illuminata e aerata
direttamente dall’esterno di dimensioni non inferiori a m2 6 per
ogni apparecchio utilizzato, ciascuno dei quali deve comunque poter
disporre di una superficie adeguata al tipo di trattamento;
l’esercizio deve essere dotato di almeno un lavandino accessorio,
in aggiunta a quello previsto nel servizio igienico, posizionato nel
punto dell’esercizio dove vengono svolte attività per le quali
sono previsti frequenti lavaggi delle mani.
Nei casi di esercizio dell’attività di estetista congiuntamente a
quella di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o commercio di
prodotti cosmetici, limitatamente alle prestazioni di pedicure e
visagista, deve essere prevista una area preferibilmente delimitata
di almeno m2 6, mentre per la prestazione di manicure non è
richiesta superficie aggiuntiva.
I locali devono essere dotati di illuminazione, aerazione e
riscaldamento secondo quanto previsto all’art. 80 del presente
regolamento. La rimozione di inquinanti, causati dall’attività,
deve avvenire mediante un sistema di aspirazione il più possibile
localizzata.
Qualora i locali siano ubicati in spazi attrezzati appositamente per
le zone balneari (stabilimenti fissi o mobili, in campeggi, spiagge,
etc.) potranno essere autorizzati laboratori con dimensioni
inferiori alle minime prescritte su parere conforme del SISP dell’A.Usl
di Ravenna e della Commissione Consultiva.
Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto,
impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la
disinfezione completa.
Le pareti fino all’altezza di m 1,50 devono essere rivestite con
materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a
disposizione anche del pubblico, munito di vaso ad occlusione
idraulica e lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a
perdere.
La dotazione di servizi dovrà comunque rispettare i criteri di cui
all’art. 78 del presente regolamento per le attività che
impieghino più addetti.
Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.
Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si
rimanda ai contenuti della L. 46/90 e del regolamento di
applicazione, DPR n. 447/91.
Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte
presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in
cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopracitati e siano
distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso
indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo
del laboratorio.
Soluzioni alternative a quanto previsto nel presente regolamento
potranno essere adottate previo parere favorevole del Dipartimento
di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica.
In materia di superamento delle barriere architettoniche, devono
essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia.
Per tutto quanto sopra non menzionato si fa rinvio alle norme
vigenti in materia.
In riferimento ai requisiti strutturali, le norme regolamentari
saranno applicate in occasione di autorizzazione per avvio di nuova
attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie
dell’attività esistente.
In caso di nuova autorizzazione per cambio di gestione in attività
esistente deve essere previsto un adeguamento ai requisiti di
superficie minima obbligatoria, con una tolleranza del 30%, nonché
alla dotazione minima di servizi igienici.
Per le attività poste in centro storico o sottoposte a vincoli
urbanistici o architettonici si può derogare da tale obbligo.
Requisiti funzionali organizzativi
Il titolare della autorizzazione ha l’obbligo e la
responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche
anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.
I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere
mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.
La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con
coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario, nel
retrobottega, ove esista, o in apposito mobiletto all’uopo
destinato.
Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono
essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.
Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile,
lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto
per la biancheria pulita.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria
a perdere o in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad
ogni persona.
Prima di iniziare ciascun servizio ed al termine di esso,
l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani; è opportuno
l’uso di guanti a perdere in particolare per le attività che
possono comportare il contatto con sangue.
Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere
sostanze tossiche o nocive alla salute. Le tinture devono rispondere
ai requisiti prescritti dal DM 18.06.76 e successive modificazioni.
Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetista è
vietato l’uso di apparecchiature diverse da quelle elencate
nell’allegato alla L. 1/90; in particolare è vietato l’uso di
apparecchi elettromedicali per trattamenti con finalità di
carattere terapeutico. Relativamente agli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico si rimanda a quanto stabilito dal
decreto previsto dall’art. 10 della L. 1/90 che dovrà individuare
le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione,
le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele di
uso.
Deve essere osservato quanto riportato all’art. 20 del presente
regolamento in riferimento alla profilassi delle infezioni
trasmissibili.
Articolo 52 STABILIMENTI BALNEARI SU ACQUE MARINE ED INTERNE
Gli stabilimenti balneari sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio comunale
competente, in conformità all'art. 194 del T.U.LL.SS., R.D.
27/7/1934, n. 1265 ed al DPR 24/7/1977, n. 616, oltre alla licenza
di esercizio, anch'essa rilasciata dal Sindaco, ai sensi del DPR
sopra citato.
Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di cabine
spogliatoio di almeno m2 1, con porta dotata di griglia di aerazione
e mantenute in buone condizioni di pulizia.
Ogni struttura deve disporre di almeno un servizio igienico ed una
doccia chiusa ogni 200 (o frazione) utenti, comunque separati per
sesso, a disposizione della clientela.
Il numero di utenti è calcolato moltiplicando per 2 il numero di
ombrelloni.
Gli stabilimenti devono disporre di una cassetta di medicazione,
contenente: bende, garze e cotone idrofilo, lacci emostatici, alcool
e altro disinfettante cutaneo, 10 siringhe sterili monouso, farmaci
analettici in fiale per uso orale, etc., come da disposizioni
vigenti.
Gli scarichi idrici devono essere collegati alla pubblica fognatura.
Articolo 53 PORTICCIOLI TURISTICI
I porticcioli turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile e tutti i servizi devono essere allacciati alla fognatura comunale.
Per ogni 100 imbarcazioni, devono essere dotati di:
Nei bacini dei porticcioli deve essere assicurato un sistema di raccolta dei materiali galleggianti.
Articolo 54 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Min.
LL.PP. n. 16/51 e successive integrazioni e modificazioni, nonché
alla normativa sulle barriere architettoniche, e alla L.R. 27.4.90
n. 35, per quanto applicabile.
Nei parchi di divertimento di cui alla L. 337/68 art. 7 e nei parchi
giochi in genere dotati di attrazioni in cui non sia prevista la
balneazione, le acque contenute nei bacini annessi a tutti i giochi
acquatici non equiparabili alle piscine, ed ivi utilizzate, dovranno
rispettare i limiti previsti per i vari parametri nella tabella
seguente.
Limiti di qualità raccomandati per acque superficiali da
destinare ad uso ricreativo ed estetico
(I valori limite rappresentano le concentrazioni massime
ammissibili, salvo diversa indicazione)
| N° prog. | Parametri | Unità | Valore massimo ammissibile |
| 1 | Colore | Scala Pt - Co | 100 |
| 2 | Trasparenza (Penetrazione luce) | m (dischi Secchi) | 1,2 |
| 3 | pH, valore | - | 6,5 - 8,5 |
| 4 | Conduttività elettrica | uS/cm | 5000 |
| 5 | Temperatura | °C | 15 - 30 |
| 6 | Torbidità | JTU (*) | 50 |
| 7 | Ossigeno disciolto, saturazione | % | 70 - 120 |
| 8 | Argento | mg/l Ag | 0,05 |
| 9 | Arsenico | mg/l As | 0,05 |
| 10 | Cadmio | mg/l Cd | 0,005 |
| 11 | Cromo (VI) | mg/l Cr | 0,10 |
| 12 | Mercurio | mg/l Hg | 0,001 |
| 13 | Nichel | mg/l Ni | 0,25 |
| 14 | Piombo | mg/l Pb | 0,05 |
| 15 | Rame | mg/l Cu | 0,25 |
| 16 | Selenio | mg/l Se | 0,25 |
| 17 | Zinco | mg/l Zn | 1,50 |
| 18 | Tensioattivi anionici | mg/l come MBAS | 0,5 |
| 19 | Olii e grassi | mg/l | 0,5 |
| 20 | Fenoli | mg/l come C6H5OH | 0,05 |
| 21 | Coliformi totali | n°/100 ml | 2000 |
| 22 | Coliformi fecali | n°/100 ml | 100 |
| 23 | Streptococchi fecali | n°/100 ml | 100 |
(*) JTU: Unità di torbidità Jackson
Articolo 55 IMPIANTI SPORTIVI
Si applicano le norme del Decreto Ministeriale 25.8.89 per tutte
le discipline regolate da norme approvate dalle federazioni sportive
nazionale riconosciute dal CONI.
Per altre discipline si procederà in analogia.
Per gli impianti sportivi di capienza complessiva inferiore alle 100
persone, le dotazioni igieniche per il pubblico vengono così
stabilite: 1 servizio igienico per le donne, 1 per gli uomini;
devono essere presenti spogliatoi e servizi con le caratteristiche
definite dal D.M. 25.8.89 per gli atleti. Per sport non di squadra,
quali il tennis, la dotazione di servizi per gli atleti si
stabilisce in analogia con quanto indicato dal presente regolamento
per i locali di lavoro.
Si deve dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. n.35 del
27.4.90.
Articolo 56 ESERCIZI DI TOELETTATURA ANIMALI
L'apertura di sale da toelettatura per cani e gatti (e/o altri
animali ornamentali o di affezione) è subordinata
all'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente,
previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
I locali devono avere i pavimenti impermeabili con chiusino per lo
scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato
in modo igienico e razionale; le pareti lavabili e disinfettabili
almeno sino all'altezza di m 2.
Devono inoltre essere dotati di impianti di acqua calda e di
adeguate attrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli
animali, tenuto sempre in condizioni igieniche atte ad evitare la
trasmissione di eventuali malattie.
Articolo 57 AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI ANIMALI
Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici deve essere in possesso dell'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
Articolo 58 REQUISITI DEGLI ESERCIZI
Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici devono possedere i seguenti requisiti:
Per quanto attiene i requisiti di cimiteri per animali si rinvia a quanto indicato dal DL 508/92 art. 4.
Gli esercizi o negozi per il commercio di animali vivi devono inoltre essere muniti di:
Articolo 59 SEGNALAZIONI DI MORTALITÀ DI ANIMALI
Ogni caso di morbilità e mortalità eccedente la media dovrà
essere segnalato tempestivamente al Servizio Veterinario competente,
che disporrà per gli eventuali provvedimenti.
Le carogne di animali venuti a morte all'interno dell'esercizio
dovranno essere consegnate, entro 12 ore dal decesso, a struttura
idonea allo smaltimento, salvo che l'esercente sia munito di
congelatore specifico a tal uso dedicato.
Articolo 60 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati
per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche,
esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti
di uso privato, collettivo e pubblico.
Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la
responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari
congiuntamente.
Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture
collettive quali condomini, residence, multiproprietà, alberghi,
camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme ed
altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle
predette strutture.
Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può
liberamente accedere, a pagamento o meno.
Per tutti gli impianti natatori l’allontanamento e lo smaltimento
delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal
funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve
realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle
acque dall’inquinamento.
Articolo 61 CARATTERISTICHE DEI BACINI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO
Articolo 62 SPOGLIATOI
Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un
numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20%, riducibile al 10%
per impianti stagionali (scoperti), del numero massimo degli utenti
calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso,
considerando una uguale presenza di uomini e donne. Il
proporzionamento di cui al comma precedente si applica agli
spogliatoi usati a rotazione, che possono essere sia del tipo
singolo sia del tipo comune.
Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali
distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm 20 per
assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti.
Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali
resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed
antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito di griglie di scarico
in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio.
Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli
spogliatoi comuni, a m2 1,6. L’altezza interna non deve essere
inferiore a m 2,40.
Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero
di asciugacapelli, pari a quello degli spogliatoi.
Articolo 63 SERVIZI IGIENICI
Nelle strutture di uso collettivo deve essere previsto almeno 1
wc ed 1 doccia di tipo chiudibile nelle immediate vicinanze della
piscina.
Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno:
1 wc ogni 30 frequentatori ed 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui
il 50% a box) ed 1 lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno
previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando
un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1
doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone e
idonei sistemi per l'asciugatura delle mani.
Articolo 64 IGIENE DELL’AMBIENTE
CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE
Le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle acque
utilizzate, ad esclusione di quelle salate, dovranno essere conformi
a quanto stabilito dalla circolare n. 128 del 16/7/71, circ. n. 86
del 15/6/72 e della circ. n. 32 Regione Emilia-Romagna del
28/7/1994.
Per gli impianti di nuova realizzazione alimentati da acqua salata,
dovrà essere presentata, contestualmente al progetto edilizio,
dettagliata documentazione tecnica, inerente le caratteristiche
impiantistiche e di filtrazione/disinfezione che saranno valutate
dal competente servizio A.Usl.
Nelle piscine di uso pubblico e/o collettivo, l'acqua contenuta in
vasca dovrà comunque rispettare i seguenti parametri:
a) Parametri batteriologici
| Parametri | Concentrazione Max. ammissibile |
| Coliformi totali | 0/100 ml |
| Streptococchi fecali | 0/100 ml |
| Computo delle colonie su Agar a 36°C | 200/ ml |
Le metodiche analitiche sono quelle indicate nell’Allegato III al DPR 24/5/88 n. 236.
b) Parametri chimici
| Parametro | Valore massimo ammissibile |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| Torbidità | 3 mg/l SiO2 |
| Sostanza Organica | 1 mg/l O2 oltre il contenuto dell’acqua di approvigionamento |
| NH4 | 0,5 mg/l NH4 |
| NO2 | non rilevabile (come NO2) |
| Cloro attivo libero |
0,5-1,0 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5 0,7-1,2 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5 |
| Cloro attivo combinato |
0,3 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5 0,5 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5 |
| Cloruri | 50 mg/l Cl oltre il contenuto dell’ acqua di approvvigionamento |
Le metodiche da utilizzare sono quelle indicate nell’allegato III del DPR 24/5/88 n. 236
c) Temperatura (escluse le vasche scoperte):
Vasche bambini 26°C-30°C
Altre vasche 25°C-28°C
REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di
balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore
alla temperatura dell'acqua in vasca. L'umidità relativa dell'aria
non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La
velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai
frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,15 m/s e dovrà
assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m3/h per metro
quadrato di vasca. Nelle altre zone destinate ai frequentatori
(spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) la temperatura
dell'aria dovrà risultare non inferiore a 24°C, assicurando un
ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi/h.
REQUISITI ILLUMINOTECNICI
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione
l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di
visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il
controllo da parte del personale.
REQUISITI ACUSTICI
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle
piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun
punto essere superiore a 1,6 sec. Il livello di rumore, generato
dagli impianti e da altre sorgenti installate, non deve superare il
limite di 50 dBA, commisurato come livello massimo ambientale.
Articolo 65 CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI
Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente
identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione;
la loro distribuzione deve rispondere a criteri di ordine e
razionalità per assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di
controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
Articolo 66 PRONTO SOCCORSO
Ogni piscina di uso pubblico deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori; esso è costituito da un ambiente di almeno 9 metri quadrati adeguatamente illuminato ed aerato, per consentire prestazioni di soccorso ad infortunati.
Il locale di pronto soccorso dovrà essere dotato di:
Il locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente
segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire
la rapida e facile comunicazione con l’esterno attraverso percorsi
agibili anche con l’impiego di lettighe.
Le piscine di tipo collettivo dovranno essere dotate di un
armadietto di pronto soccorso, con le caratteristiche sopra citate e
posizionato in un luogo idoneo e di facile accesso.
Articolo 67 DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI
(per impianti collettivi o aperti al pubblico)
Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine si individuano le seguenti figure professionali:
In adiacenza del bordo vasca devono essere posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
Articolo 68 GESTIONE
In tutti gli ambienti della piscina, quotidianamente, deve essere
praticata una accurata pulizia con allontanamento di ogni rifiuto.
Nella sezione per le attività natatorie e di balneazione e nei
servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi
nudi, la pulizia, che deve estendersi anche alle superfici
verticali, deve essere completata da una accurata disinfezione
giornaliera, utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano a
requisiti di efficacia e di innocuità. Nei percorsi a piedi nudi è
vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia
del fondo e delle pareti della vasca, a vasca piena, nonché di
attrezzature per l'asportazione di materiali galleggianti.
Nella piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per
rifiuti solidi, in numero adeguato.
All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile, il
regolamento relativo al comportamento dei frequentatori. Questi,
prima di accedere alle vasche, debbono sottoporsi ad accurata
doccia. Nei percorsi a piedi nudi è obbligatorio per i
frequentatori l'uso di zoccoli di legno o ciabattine di plastica o
gomma; scarpette da ginnastica sono consentite solo al personale di
servizio per uso esclusivo durante l'orario di lavoro.
L’osservanza degli obblighi sopra descritti è demandata al
responsabile della piscina.
Il responsabile della gestione della piscina deve curare la tenuta
di un registro relativo a ciascuna vasca dell'impianto. Detto
registro deve essere quotidianamente aggiornato, conservato
all'interno della piscina e disponibile in caso di controllo e/o
ispezione.
In tale registro, oltre alle caratteristiche tecnico funzionali
dell'impianto, devono essere riportati: la quantità totale
giornaliera delle singole sostanze utilizzate per il trattamento
dell'acqua o la disinfezione delle superfici, le operazioni
effettuate e la verifica di pH e Cloro libero da effettuare e
registrare ogni 3 ore di apertura.
Per le piscine ad uso pubblico dovrà inoltre essere registrato il
numero dei frequentatori.
Capitolo 4 [ Caratteristiche generali degli
ambienti adibiti a locali di lavoro ] ![]()
Articolo 69 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo
tutti gli edifici, pubblici e privati, destinati ad attività
industriale, artigianale, commerciale, agricolo, di prestazione di
servizio e di deposito, o comunque di utilizzazione collettiva,
anche se svolta temporaneamente o saltuariamente.
Per quanto non espressamente specificato, si rimanda alle vigenti
norme riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
Deroghe alle prescrizioni previste negli articoli seguenti, qualora
le prescrizioni stesse non siano dettate da superiori leggi, decreti
e regolamenti possono essere concesse previo parere di competenti
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza
nei Luoghi di lavoro accertante il rispetto delle esigenze
igienico-sanitarie e l’assenza di ogni danno e pericolo alla
salute, all’incolumità, al benessere e alla sicurezza della
collettività e dei singoli, nonché di ogni rischio di inquinamento
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo.
Articolo 70 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
I locali di cui all'art. 69 del presente capo sono così classificati:
Categoria C1: locali destinati all'attività propria dell'azienda, nella sua articolazione di lavorazione, attività amministrativa, o magazzinaggio, commercio, prestazione di servizi, spettacoli o pubbliche riunioni di persone.
Categoria C2: locali accessori all'attività propria, comuni alle varie tipologie, che abbisognano di caratteristiche specifiche pur non comportando la presenza costante o prolungata di persone: servizi igienici, docce, spogliatoi, mense, ambulatori aziendali, locali di riposo, locali tecnici, garage.
Categoria C3: altri locali, non adibiti a postazione di lavoro, quali disimpegni, ripostigli, depositi in cui non sia prevista la presenza fissa di personale o l’uso di macchine operatrici, archivi.
Articolo 71 CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO
I luoghi di lavoro devono presentare le caratteristiche
strutturali previste dal presente RCI, essere dotati delle
infrastrutture utili a garantire la sicurezza delle persone ivi
impegnate, in particolare per attività che possono comportare, a
parere dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, operazioni
pregiudizievoli per la salute, l’adozione delle necessarie
soluzioni progettuali e/o impiantistiche utili ad eliminare, ridurre
o minimizzare l’impatto sull’ambiente di lavoro delle
lavorazioni effettuate.
Chiunque intenda avviare o rilevare un’attività industriale,
artigianale, una fabbrica, un laboratorio, un’attività di
prestazione di servizi, anche se non soggette alle norme
commerciali, con l’esclusione di quelle per cui è specificamente
richiesta dalla normativa vigente un’autorizzazione sanitaria,
dovrà darne preventiva comunicazione all’Ufficio comunale
competente e all’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna,
dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i
requisiti, ovvero di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla vigente normativa. Allo scopo dovrà essere utilizzata
apposita modulistica.
Per le lavorazioni insalubri la dichiarazione di cui sopra vale come
notifica ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS.
Le funzioni di vigilanza e ispezione sulle attività suddette sono
demandate ai competenti Servizi della Azienda Usl e dell’ARPA.
Per le attività con più di 3 addetti la suddetta comunicazione è
valida come notifica ai sensi dell’art. 48 del DPR 303/56.
Articolo 72 ALTEZZA DEI LOCALI
Per i locali di categoria C1 l'altezza media è di m 3 con
l’esclusione dei locali destinati ad uffici ed i locali delle
aziende commerciali per i quali l’altezza minima è di m 2,70.
Per le attività con un massimo di 5 addetti è ammessa un'altezza
minima di m 2,70 purché non ci si trovi nelle seguenti condizioni:
- attività di cui all'art. 33 del DPR 303/56;
- altre attività che possano comportare, a parere del Dipartimento
di Prevenzione, operazioni pregiudizievoli per la salute degli
addetti.
Per i locali di categoria C2 l'altezza media è definita negli
articoli specifici.
Per i locali di categoria C3 l'altezza media è di m 2,40.
Fermi restando i limiti così definiti, nel calcolo dell'altezza
media non vanno computati gli spazi di altezza minima inferiore a m
1,80; tali spazi devono essere opportunamente evidenziati negli
elaborati di progetto.
Articolo 73 SUPERFICIE DEI LOCALI
La superficie minima dei locali di categoria C1 non deve essere
inferiore a 14 metri quadrati; in ogni caso, la supeficie dei locali
di lavoro deve essere tale da consentire una organizzazione del
lavoro, una dislocazione delle attrezzature, delle zone di deposito,
dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di
funzionalità per la tutela e l'igiene degli addetti, dei materiali
e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
Per gli uffici si deve tener conto del rapporto: m2 6 per addetto,
con un minimo di m2 9.
Per i locali di categoria C2 la superficie minima è definita agli
articoli specifici.
Articolo 74 LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI
È vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e
seminterrati.
Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato
da quanto sopra con esplicita autorizzazione dei Servizi del
Dipartimento di prevenzione.
Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifici presidi
tecnici integrativi per aerazione e illuminazione e i locali
dovranno soddisfare i seguenti parametri:
- quota massima piena della fognatura di scarico o falda freatica
al di sotto del piano di posa del vespaio;
- pavimento a superficie unita e impermeabile, muri protetti
efficacemente contro l'umidità del suolo.
Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di
esplosione e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o
sviluppo di elevate temperature.
I locali interrati o seminterrati al di fuori delle zone soggette ad
ingressione marina possono essere destinati ad usi che comportino
permanenza di persone quali magazzini di vendita, sale di esercizi,
pubblici, mense, quando siano in possesso dei seguenti requisiti:
Altezza e superfici
Altezza e superfici minime utili secondo gli indici previsti dal
presente regolamento per le specifiche destinazioni d’uso. In caso
di soffitto a volta il requisito altezza si intende soddisfatto
dalla media delle altezze misurate in almeno tre punti della volta
stessa.
Scale
Fatti salvi i requisiti previsti dagli artt. 35, 48, 51 del Capo V
della circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio
1951, almeno una scala dovrà avere una larghezza di rampa non
inferiore a m 1,20. Sono ammesse, in aggiunta, scale con larghezza
di rampa minore, ma comunque non inferiore a m 0,80. Nelle scale
l’illuminazione artificiale dovrà assicurare sempre livelli di
luce non inferiore a 50 lux e dovranno essere previste idonee luci
di emergenza in caso di interruzione dell’energia elettrica. Nei
vani scala non è consentito inoltre il passaggio delle tubazioni di
adduzione del gas. Scale di sicurezza saranno prescritte secondo il
tipo di esercizio e la sua ricettività globale, compreso il
personale di servizio.
Scarichi idrici
Le acque di scarico devono confluire in collettori che non possano
dar luogo a rigurgiti; le condutture devono essere adeguatamente
isolate e protette.
Qualora vengano previsti impianti di sollevamento delle acque,
l’impianto elettrico dovrà essere dotato di sistema di emergenza
(generatore di corrente).
Umidità
I locali dovranno essere adeguatamente isolati dall’umidità del
suolo e da quella derivante dagli agenti atmosferici. Dovranno
possedere dispositivi tecnici tali da assicurare sia nelle pareti
laterali che nei divisori interni una buona impermeabilizzazione e
ventilazione delle superfici: in specifico i locali dovranno avere
pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro
l’umidità del terreno.
Ventilazione
Tutti i locali che non possiedono una sopraelevazione minima pari
alla metà della loro altezza dal piano del marciapiede o cortile
interno, e che comunque non siano provvisti di idonee finestre
apribili sull’esterno, tali da consentire una uniforme aerazione
dei locali, dovranno essere dotati di idoneo impianto di
ventilazione o condizionamento con le caratteristiche fissate dal
D.M. 18 maggio 1976 e dalle prescrizioni particolari. Le prese
d’aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e
comunque ad una altezza di almeno 3 m dal suolo se si trovano in un
cortile non adibito a parcheggi ed ameno di 6 m se su spazi
pubblici. Le canne di esalazione devono sfociare oltre il tetto.
Illuminazione artificiale
L’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di
luce artificiale negli ambienti devono essere idonee al compito
visivo.
Deve comunque essere garantita una resa cromatica compresa tra il 70
e il 95% e una temperatura di colore compresa tra i 3.500 e i 4.000
°K.
L’impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal
quadro di distribuzione separatamente da quello di forza motrice e
le luci fluorescenti dovranno essere tra loro sfasate
elettricamente.
Dovranno essere previste luci di emergenza in numero idoneo.
L’impianto elettrico di illuminazione e l’impianto di forza
motrice dovranno comunque essere realizzati a regola d’arte, in
conformità a quanto previsto dalle norme CEI. Dovrà essere
realizzato l’impianto di messa a terra.
Prevenzione incendi
Ove occorre il rilascio del certificato prevenzione incendi, dovrà
essere prodotto esplicito parere preventivo del Comando Provinciale
VV.F.
Il locale dovrà essere provvisto di estintori di 6 Kg in numero
sufficiente e controllati a norma dell’art. 34 DPR 547/55.
Devono essere previste vie d’uscita ogni 50 persone presenti, con
aperture della porta verso l’esterno del locale. I rivestimenti
dovranno avere una reazione a fuoco non inferiore alla classe 1,
come da norma UNI.
Barriere architettoniche
Dovranno essere soddisfatti i requisiti in materie di barriere
architettoniche in base alla normativa vigente.
Articolo 75 USCITE
Tutti i luoghi di lavoro devono essere evacuabili rapidamente e in piena sicurezza, conformemente alla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (DPR 547/55 come modificato dal D.Lvo 626/94) e comunque alla normativa di prevenzione incendi, ove applicabile. Per i locali di pubblico spettacolo e gli impianti sportivi valgono le disposizioni specifiche (Circolare Min. LL.PP. n 16/51; DPR 25.8.89).
Articolo 76 SOPPALCHI
Ai fini del rispetto dei requisiti prestazionali igienici, nonché per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, i soppalchi sono considerati come piani distinti e devono avere tutti i requisiti previsti per gli ambienti di lavoro; il vano ricavato nella parte soprastante può essere di altezza inferiore ai minimi regolamentari solo se utilizzato come vano tecnico e di deposito.
Articolo 77 SCALE E PARAPETTI
Si fa riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro (artt. 13, 14, 15 del DPR 547/55), di locali di
pubblico spettacolo, di impianti sportivi, di superamento delle
barriere architettoniche.
In ogni caso lo spazio utile della scala non può avere larghezza
inferiore a 80 cm; le scale aggettanti sul vuoto devono essere
munite di parapetto normale alto almeno 1 metro, le altre di
corrimano. Il corrimano deve essere presente su entrambi i lati se
la scala è di larghezza superiore a m 1,20.
Le scale a chiocciola sono ammesse in locali uso deposito, nei
magazzini e negli uffici, alle seguenti condizioni:
- larghezza minima del passaggio utile m 0,80 (pedata minima m
0,25);
- pedata minima a scendere m 0,25, che deve essere garantita alla
distanza di m 0,30 misurata sul lato interno;
- alzata massima m 0,24.
Articolo 78 DOTAZIONE DI SERVIZI
Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di servizi igienici
e lavandini.
Le docce quando già non espressamente previste da norme specifiche,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono e devono essere presenti nelle
attività in cui vengono eseguite lavorazioni insudicianti o che
espongono a polverosità; gli spogliatoi devono essere presenti
quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici.
Devono invece essere sempre a disposizione dei lavoratori
attrezzature per riporre i propri indumenti chiusi a chiave durante
il tempo di lavoro.
I servizi igienici per gli addetti devono essere previsti
separati per uomini e donne; quando ciò sia impossibile a causa di
vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa
un’utilizzazione separata degli stessi; negli altri casi devono
essere distinti per sesso, in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o
frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti. I
servizi igienici devono avere dimensioni minime di m2 1,2 e altezza
minima di m 2,40. Devono essere collocati in modo da evitare
percorsi esterni al fabbricato, salvo casi particolari; in ogni caso
devono essere collocati razionalmente e in prossimità dei posti di
lavoro, dell'eventuale locale di riposo, degli spogliatoi, delle
docce o lavabi. Quando l’accesso avviene da un locale di categoria
C1 o da locali mensa i servizi igienici devono essere accessibili
attraverso un antibagno, nel quale di norma è collocato il
lavandino.
Va assicurata la ventilazione dotando il locale di finestra
completamente apribile comunicante con l'esterno di almeno m2 0,40;
in alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri,
se in discontinuo, almeno 10 ricambi/ora con mantenimento
dell'aspirazione, collegata all'accensione della luce, per tre
minuti successivi all'uscita dal servizio; se in continuo, almeno 5
ricambi /ora.
Lavandini: devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori contemporaneamente presenti, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Docce: almeno una ogni 10 lavoratori contemporaneamente presenti, distinte per sesso o con una utilizzazione separata. Devono avere superficie minima di m2 1,6, comprensivo dello spazio necessario per rivestirsi; e altezza di almeno m 2,40. Devono essere in comunicazione con gli spogliatoi. L'aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l'esterno di superficie pari ad almeno 1/8 della superficie utile delle docce; possono in alternativa essere aerate attraverso comunicazioni con gli spogliatoi, alle condizioni precisate al paragrafo seguente.
Spogliatoi: m2 1,2 per addetto; altezza minima m 2,40.
La superficie finestrata minima per per garantire illuminazione e
ventilazione naturali deve essere almeno 1/8 della superficie utile
dello spogliatoio.
Nel caso non sia possibile il rispetto dei parametri sopra indicati
è ammessa l'illuminazione artificiale e un ricambio forzato
dell'aria pari ad almeno 10 volumi /ora, se in discontinuo, 3 se in
continuo.
Il ricambio dell'aria deve essere continuo e pari ad almeno 3
volumi/ora se le docce comunicano con gli spogliatoi e sono
sprovviste di propria aerazione naturale.
Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali a doppio
scomparto.
Devono essere riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
Tutti i locali di cui sopra devono essere di agevole pulizia.
Servizi igienici, docce, spogliatoi devono avere pareti e pavimenti
fino ad un’altezza di m 1,60 (m 2 in corrispondenza della doccia)
rivestiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile
Articolo 79 LOCALI DI RIPOSO - REFETTORI - MENSE - CAMERA DI MEDICAZIONE/AMBULATORIO AZIENDALE
La necessità di tali locali è stabilita in base alle dimensioni
aziendali, all'organizzazione del lavoro, al tipo e quantità di
rischi presenti nell'attività, e comunque quando espressamente
previsti dal DPR 303/56 come modificato dal D.Lvo 626/04.
Tali locali devono essere facilmente accessibili, forniti di
sufficiente aeroilluminazione naturale, di altezza non inferiore a m
2,70, di riscaldamento nella stagione fredda. Le dimensioni vanno
così calcolate:
- locale di riposo e refettori o mense: superficie di m2 2 per
utilizzatore previsto, con minimo di m2 12;
- camera di medicazione o ambulatorio aziendale: superficie m2 12.
Il locale di riposo deve essere dotato di misure adeguate per la
protezione dei lavoratori dal fumo (aerazione artificiale). Il
locale di riposo si può identificare con il refettorio qualora
questo sia adeguatamente attrezzato per tale funzione e
l'organizzazione del lavoro lo consenta.
I locali di pronto soccorso e le camere di medicazione devono essere
facilmente accessibili con barelle e devono essere collocati
nell'ambito dell'insediamento in posizione tale da essere
rapidamente raggiungibili dai posti di lavoro, nonché razionalmente
ubicati rispetto agli accessi carrabili dell'insediamento.
Articolo 80 RISCALDAMENTO, AERAZIONE
Riscaldamento: I locali di lavoro devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta. Fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione, valutate dal Dipartimento di Prevenzione, le temperature minime da assicurare sono le seguenti:
- temperatura minima: 16 °C
- per lavori sedentari : 18-20 °C
- per docce e spogliatoi: 20 °C
Aerazione naturale: tutti i locali di lavoro devono essere dotati di aerazione naturale assicurata da una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/16 della superficie del pavimento; di questa, almeno il 50% deve essere collocata a parete. Le aperture finestrate devono essere preferibilmente situate su lati contrapposti, e comunque devono essere tali da garantire un rapido ricambio dell'aria.
Aerazione artificiale: Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale tranne nei casi in cui l'apertura di finestre contrasti in maniera dimostrabile con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte. Tali sistemi possono essere integrativi della ventilazione naturale qualora sia impossibile raggiungere gli standard suindicati e/o le condizioni di lavoro richiedano ricambi aggiuntivi.
L'impianto di aerazione artificiale ha lo scopo di assicurare i
ricambi d'aria necessari per il benessere delle persone.
L'allontanamento degli inquinanti che si producono a seguito della
particolare attività svolta deve essere oggetto di valutazione
separata per individuare le modalità idonee per la protezione
sanitaria dei lavoratori, la sicurezza della lavorazione, la
protezione dell'ambiente esterno.
I ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta e
assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare
sacche di ristagno. La velocità dell'aria nella zona occupata dalle
persone non deve superare 0,15 m/sec, ma è consigliabile abbia
valori inferiori, eccetto che in stretta vicinanza delle bocchette
di mandata, dove può avere valori superiori, sempre che
l'ubicazione e la forma delle bocchette siano studiate in modo da
non arrecare disturbo.
L'aria di rinnovo deve essere prelevata da punti non direttamente
inquinabili e preventivamente filtrata almeno dalle polveri, con
filtri atti a trattenere le impurità solide di dimensioni maggiori
di 50 micron e almeno il 90% di quelle di dimensioni comprese fra 50
e 0,5 micron. Deve essere assicurata una regolare manutenzione dei
filtri.
La portata d'aria in ingresso non deve essere inferiore a 15 mc/ora
per persona soggiornante negli ambienti, da elevare a 20-30 mc/ora/persona
se e in quanto si preveda che le persone possano fumare.
Valori di riferimento per i ricambi d'aria consigliati per varie
tipologie di attività possono essere desunti dalle tabelle ASHRAE e
ACGIH.
La progettazione degli impianti di aerazione forzata negli edifici
adibiti ad attività lavorative deve essere fatta nel rispetto delle
norme UNI.
Articolo 81 ILLUMINAZIONE NATURALE
I locali di lavoro devono essere illuminati con luce naturale.
La superficie illuminante deve corrispondere ad 1/8 della superficie
del locale ed almeno il 50% di essa deve essere collocata a parete.
In caso di aperture a sheed o a lanterna la quota parete può essere
ridotta al 25%.
Per locali con superficie utile superiore a m2 1000 la superficie
illuminante può essere 1/10 della superficie pavimentata.
La superficie vetrata dei portoni si computa ai fini del
soddisfacimento del requisito della illuminazione naturale, mentre
la superficie aerante naturale minima deve essere assicurata dalla
finestratura.
Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da garantire un
illuminamento uniforme del locale.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto del valore minimo del
2% del fattore medio di luce diurna nei locali di attività
principale.
Articolo 82 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
L'intensità, la qualità la distribuzione delle sorgenti
luminose devono essere idonee allo svolgimento del compito visivo.
Nelle postazioni di lavoro dove sia necessaria una illuminazione
localizzata, il rapporto fra illuminazione generale e localizzata
non deve essere inferiore a 1/5.
Devono essere assicurati i seguenti valori minimi di illuminamento
sul posto di lavoro:
IMPEGNO E COMPITO VISIVO LUX
minimo 200
medio 300
fine 1000
finissimo 1500
Per i posti di lavoro a videoterminale, si veda all'articolo seguente.
L'indice di resa cromatica deve essere adeguato al compito visivo
e, in ogni caso, mai inferiore all'85%.
La temperatura di colore deve essere correlata al livello di
illuminamento.
L'impianto di illuminazione deve essere alimentato dal quadro
elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.
La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare
abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione
di lavoro di ombre che possano ostacolare il compito visivo.
Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere devono
esistere mezzi di illuminazione di emergenza da impiegare in caso di
necessità.
Articolo 83 Posti di lavoro a videoterminale
I posti di lavoro a videoterminale devono essere concepiti e
realizzati in accordo con quanto previsto dall'allegato VII al D.Lvo
626/94.
L'illuminamento sul piano di lavoro deve essere compreso fra i 200 e
i 500 lux.
La luce naturale deve poter essere schermabile, e comunque le
finestre non vanno collocate né di fronte né di spalle
all'operatore.
L'illuminazione artificiale deve garantire un buon grado di
uniformità e non presentare sfarfallii. Il tipo e la collocazione
dei corpi illuminanti rispetto alle postazioni a videoterminale
devono essere tali da evitare fenomeni di abbagliamento e riflessi
sullo schermo. Sono preferibili i corpi illuminanti ad ottiche
paraboliche antiriflesso e gli impianti ad accensione frazionata o a
regolazione di intensità. I tubi fluorescenti devono essere
allacciati in contrasto di fase. Con finestre razionalmente disposte
ai lati della postazione di lavoro, asse ottimale di collocazione
dei corpi illuminanti è quello parallelo alle finestre. L'impianto
deve diffondere luce bianco-neutra, far risaltare bene i colori e
mantenere contrasti appropriati fra schermo e ambiente.
Articolo 84 MAGAZZINI
Per magazzini si intendono locali destinati a stoccaggio di
materie prime, intermedi, imballaggi, prodotti finiti cui
abitualmente si accede durante lo svolgimento della attività
propria dell'azienda.
I magazzini devono avere i medesimi requisiti dei locali di lavoro
(categoria C1) con possibilità di riduzione dei parametri di
illuminazione naturale qualora il tipo di materiale stoccato risenta
negativamente dell'esposizione alla luce. Deve peraltro essere
presente una luminosità sufficiente all'ispezione e alla
movimentazione senza rischi del materiale. La ventilazione naturale
deve essere assicurata; se il materiale in stoccaggio è
suscettibile di rilasciare sostanze tossiche o comunque pericolose
va assicurato anche un ricambio d'aria artificiale progettato
opportunamente in ragione delle caratteristiche chimico-fisiche
delle sostanze in questione.
Articolo 85 DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI CHIMICI, FISICI O BIOLOGICI
Deve essere data applicazione a quanto previsto dal capo II del
DPR 303/56, dal D.Lvo 626/94, dal D.Lvo 277/91, dal DPR 185/84, dal
R.D. 147/27 e ad ogni altra normativa specifica riguardante la
difesa della salute dei lavoratori.
L'organizzazione degli spazi di lavoro deve essere tale da ridurre
comunque al minimo il numero dei lavoratori esposti a rischio.
La progettazione dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
deve essere consona agli obiettivi di protezione dei lavoratori dai
rischi dell'esposizione a rumore, assicurando nel contempo il
rispetto dei limiti di rumorosità in esterno fissati dalla
normativa vigente nazionale e/o dalla zonizzazione comunale; il
rumore inoltre non deve essere propagato ai locali di attività
lavorative contigue. A tal fine, nella progettazione devono essere
considerati i valori di potenza sonora delle macchine da installare,
il loro numero, le caratteristiche di fonoisolamento e
fonoassorbimento dei materiali di costruzione.
I materiali impiegati in funzione fonoassorbente non devono
contenere fibre di amianto e devono comunque essere scelti e
installati in modo da non rilasciare nell'ambiente di lavoro fibre o
sostanze volatili né liberare fumi tossici i caso di incendio. Per
le fibre di vetro, le norme per la corretta applicazione sono
contenute nella Circolare n. 23/92 del Ministero della Sanità.
Nella canalizzazione all'esterno di flussi d'aria contaminati da
inquinanti che si producono durante lo stoccaggio e la
movimentazione dei materiali, i procedimenti di lavorazione, i
processi di combustione, fatta salva l'applicabilità del DPR
203788, deve in ogni caso essere garantita una buona dispersione
degli stessi in atmosfera e l'assenza di disturbo alle persone
abitanti nelle vicinanze, attraverso una opportuna collocazione
degli estrattori e dei camini.
Articolo 86 LAVANDERIE
I locali delle lavanderie devono essere ampi, ben ventilati ed
illuminati naturalmente.
La ventilazione deve essere effettuata mediante aperture poste su
pareti contrapposte a riscontro dell'apertura di ingresso.
Qualora sia impossibile ottenere aperture contrapposte, bisogna
provvedere con opportuni impianti ad immettere aria dall’alto e
dal lato opposto al locale.
In ogni caso, nelle lavanderie a secco deve essere previsto un
impianto di estrazione di aria in prossimità della macchina
lavatrice, in grado di garantire almeno 10 ricambi/ora,
dell'ambiente, da attivarsi durante le operazioni di estrazione
degli indumenti dalla lavatrice, di estrazione dei fanghi, di carica
del percloro e ogni qualvolta si renda necessario.
Il pavimento deve essere impermeabile e le pareti rivestite od
impermeabilizzate con materiale liscio e lavabile fino ad una
altezza di m 2; i raccordi fra le pareti e di queste col pavimento
devono essere arrotondati per facilitare la pulizia e la
disinfezione.
Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di quella pulita
deve essere effettuato separatamente e con recipienti chiusi. Nelle
lavanderie industriali o nelle strutture interne ad ospedali, case
di cura o di accoglienza, etc., devono essere previsti percorsi o
settori separati per ricezione, lavorazione e restituzione, in modo
che non vi siano contaminazioni di materiale pulito con quello
sporco.
Nei nuovi insediamenti la pulitura e il lavaggio di tessuti e filati
con solventi chimici devono essere effettuati con macchine a ciclo
chiuso a recupero integrale del solvente. Negli insediamenti
esistenti laddove si sia adottata la tecnologia a circuito aperto
deve essere rispettata la normativa relativa alle emissioni in
atmosfera.
I vapori dei solventi che si liberano all'apertura della macchina
alla fine di ogni ciclo di lavaggio devono essere captati e
convogliati all'esterno mediante condotti che favoriscano la
dispersione atmosferica senza recare molestia al vicinato.
I rifiuti prodotti, con particolare riguardo ai fanghi esausti,
devono essere stoccati e smaltiti secondo le norme vigenti.
La pulizia del distillatore sarà effettuata solo quando i fanghi
siano raffreddati.
Il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero
totale del solvente contenuto nell'aria tramite gli apparati di
condensazione, in modo che nella fase di deodorizzazione degli
indumenti si espella aria priva di vapori di prodotti clorurati.
Durante le operazioni di rabbocco di solventi e di estrazione dei
fanghi, gli operatori devono indossare idonei guanti e mascherine
dotate di filtro a carboni attivi.
Dopo la smacchiatura, se l’indumento non viene subito lavato, si
deve prevedere lo stazionamento degli indumenti trattati con
solvente in contenitori o in locali dotati di aspirazione.
Articolo 87 DEFLUSSO DELLE ACQUE
E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino
in qualsiasi modo il normale deflusso delle acque sotterranee.
I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o
sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i
casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo
costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni
circostanti.
Da parte dei proprietari dovranno essere usati idonei mezzi di
disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.
Articolo 88 SMALTIMENTO DEI FANGHI BIOLOGICI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE O BIOLOGICHE
Lo smaltimento di fanghi biologici e liquami, provenienti da
fosse settiche o Imhoff o pozzi neri a tenuta, deve avvenire presso
impianti autorizzati.
Lo smaltimento sul terreno agricolo a scopo fertilizzante è
vietato.
Articolo 89 POZZI NERI A TENUTA: CARATTERISTICHE
I pozzi neri, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:
Deve inoltre essere rispettato quanto previsto dalla Delibera del Comitato Interministeriale 4/2/77.
Articolo 90 DIVIETO DI UTILIZZARE DETERGENTI IN TORRENTI E CORSI D'ACQUA
E' vietato compiere qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo
di detergenti, saponi, o sostanze comunque contenenti tensioattivi
sulle rive o nei corsi d'acqua.
La violazione a quanto disposto dal presente articolo comporta la
sanzione da L. 50.000 a L. 300.000.
Capitolo 2 [ Allevamenti e altre strutture
di ricovero animali ] ![]()
Articolo 91 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Per allevamento zootecnico si intende qualsiasi allevamento di
animali che produce beni o servizi destinati al mercato, ivi
compresi gli allevamenti di selvaggina, animali da pelliccia,
maneggi, stazioni di sosta con carattere continuativo con esclusione
degli animali da affezione e degli allevamenti familiari che
producono beni per l’autoconsumo.
Chiunque attivi un allevamento di animali della specie bovina e
bufalina, equina, ovi-caprina, suina nonché di animali da cortile,
non destinati all’autoconsumo, oltre alle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente, deve darne comunicazione al Servizio
Veterinario.
Allo stesso obbligo sono tenuti i conduttori di pensioni per
animali.
Sono altresì tenuti ai medesimi obblighi i titolari di allevamento
di chiocciole e lumache (elicicoltura), bachi da seta
(bachicoltura), lombricoltura e altri (struzzi, daini, etc.)
L’ubicazione dei nuovi allevamenti deve essere conforme ai punti
seguenti:
Per gli interventi di ristrutturazione che comportino modifica e ampliamento, entro 2 anni dall’entrata in vigore del Regolamento sono ammesse deroghe conformemente a quanto previsto dal precedente art. 3.
Articolo 92 STALLE E RICOVERI DI ANIMALI IN GENERE
I ricoveri devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive. Devono inoltre consentire, oltre ad un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell’allevamento stesso come alimentazione, abbeverata, afflusso e ricambio d’aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
I ricoveri per animali devono inoltre avere i seguenti requisiti:
Articolo 93 REPARTO DI ISOLAMENTO
I ricoveri destinati all’allevamento animale intensivo di
qualsiasi specie, oltre a soddisfare esigenze igieniche ed essere
facilmente lavabili e disinfettabili, debbono essere dotati di
apposito locale o reparto di isolamento o quarantena; tale locale può
non essere presente in allevamenti a ciclo unico (per ciclo unico si
intende: allevamento in cui avviene l’immissione degli animali
contemporaneamente a in un solo momento senza altra entrata sino
alla uscita degli stessi a fine ciclo).
Il predetto locale nettamente separato dagli altri, dovrà altresì
essere dotato di scarichi autonomi per le acque di lavaggio e per
liquami.
Articolo 94 ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA
L’attivazione di impianti di qualunque per l'allevamento di
animali da pelliccia deve essere autorizzata dal Sindaco previo
parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl
competente. Gli animali devono godere di un adeguato stato di
benessere in detti allevamenti.
I locali dove si preparano gli alimenti e dove si procede alla
soppressione e scuoiatura devono avere pavimenti e pareti fino
all'altezza di 2 metri facilmente lavabili e disinfettabili con
angoli e spigoli arrotondati e con chiusino sifonato al pavimento
per il deflusso delle acque di lavaggio.
L'attrezzatura per la preparazione degli alimenti deve essere
costantemente tenuta in perfette condizioni igieniche.
Gli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione dei
visoni, volpi, etc. devono essere conservati a temperatura idonea.
Gli animali da pelliccia devono essere soppressi con metodi
eutanasici.
Le pelli grezze destinate alle concerie devono essere trasportate in
idonei contenitori chiusi a tenuta stagna facilmente lavabili,
disinfettabili e mantenuti in corrette condizioni igienico-sanitarie.
Articolo 95 DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELL'APICOLTURA
Il Servizio Veterinario dell'Azienda Usl vigila sulla attuazione
degli interventi sanitari e profilattici in materia di apicoltura e
promuove periodici accertamenti sanitari sugli apiari, anche in
collaborazione con gli esperti delle associazioni apicoltori.
Gli apiari devono essere collocati a non meno di m 10 rispetto:
Articolo 96 DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA ELICICOLTURA
Gli allevamenti di chiocciole destinate all'alimentazione umana
sono soggetti a vigilanza veterinaria.
Gli allevatori sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario
qualunque episodio di mortalità eccedente la norma.
Sono altresì tenuti a mantenere l'allevamento e le aree ad esso
circostanti in buone condizioni igieniche
Articolo 97 DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELLA LOMBRICOLTURA
L'allevamento di lombrichi per la produzione di vermicomposto è
soggetto a vigilanza veterinaria.
Le sostanze organiche utilizzate come substrato per l'allevamento
non devono essere fonte di propagazione di malattie infettive e
diffusive.
La maturazione del letame dovrà avvenire in luoghi conformi ed
ubicati secondo le norme previste dal Regolamento di Igiene
Pubblica.
L'allevatore è tenuto a mantenere l'allevamento e le aree ad esso
circostanti in buone condizioni igieniche.
Articolo 98 ALLEVAMENTI ITTICI
L'allevamento di specie ittiche e l'esercizio della pesca a
pagamento sono regolamentati dalla L.R. n. 11 del 22.02.93 e dal
R.R. n. 29 del 16.08.93.
Chiunque intenda iniziare una attività per l'allevamento di pesce o
di rane deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della
Azienda Usl specificando la località, la superficie del terreno
sommerso espresso in ettari con allegata pianta planimetrica, le
specie ittiche che si intendono allevare, la presunta produzione, la
durata dell'attività e il tipo di allevamento specificando, con
apposita relazione, le caratteristiche tecniche degli impianti che
si intendono attivare.
Qualora le acque destinate alla itticoltura abbiano comunicazione
con acque pubbliche, nella pianta planimetrica dovranno essere
segnalati i punti nei quali sono collocate le griglie di separazione
previste all'art. 26 della Legge Regionale n. 29 del 22/02/93.
Il Servizio Veterinario dell'A.Usl effettuerà controlli periodici
per accertare le condizioni sanitarie delle acque e del pesce in
allevamento.
Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio
Veterinario, con almeno 24 ore di anticipo, la partenza
dall'allevamento delle varie partite di pesce prodotto, affinché
possano essere sottoposte a controllo sanitario prima della loro
commercializzazione o destinazione alla lavorazione.
Il pesce prodotto in allevamento può essere venduto direttamente al
dettaglio a norma di quanto previsto dalla Legge n. 59 del 09.02.63.
Il Dirigente dell’Ufficio comunale competente concederà
l'autorizzazione prevista previo parere del Servizio Veterinario
della A.Usl.
La vendita in allevamento potrà essere consentita anche alle
condizioni sanitarie previste per la vendita ambulante a posto fisso
in quanto applicabili.
Qualora in allevamento vengano prodotti pesci da commercializzarsi
come animali d'affezione (a scopo amatoriale), le modalità di
vendita.
Chiunque trasporta, a scopo di commercio, specie ittiche deve essere
munito di dichiarazione di provenienza compilata dal titolare
dell'allevamento. Detta dichiarazione, che ha validità 48 ore, ne
consente il trasporto e deve essere esibita a richiesta delle
autorità di vigilanza.
La dichiarazione deve indicare.
Articolo 99 IMPIANTI INCUBAZIONE UOVA
L'attivazione degli impianti di incubazione delle uova di pollame è soggetta ad autorizzazione sanitaria da rilasciarsi da parte del Dirigente dell’Ufficio comunale competente su parere del Servizio Veterinario, cui gli interessati devono rivolgere domanda, nella quale devono essere indicati il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, e corredata da pianta planimetrica in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato.
Articolo 100 FIERE, CONCORSI, ESPOSIZIONI, GARE, MERCATI A CARATTERE OCCASIONALE O RICORRENTE
Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere
autorizzate dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente su
parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl e sono sottoposte a
vigilanza veterinaria.
Tale autorizzazione, in caso di ricorrenza di più manifestazioni
nel corso del medesimo anno solare e nello stesso sito, può
riguardare l'intero programma delle manifestazioni.
I luoghi dove si svolgono tali manifestazioni dovranno essere
sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore,
tramite rimozione degli escrementi animali e delle lettiere nel
corso della giornata successiva lo svolgimento di tali
manifestazioni.
I luoghi dovranno possedere requisiti idonei ad assicurare il
benessere e la custodia degli animali.
Nel caso di manifestazioni di durata superiore a 1 giorno dovrà
essere individuato un reparto/luogo idoneo all'isolamento di
eventuali casi di malattie infettive.
I responsabili sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario ogni
caso di malattia e mortalità.
Articolo 101 NORME GENERALI PER LO SMALTIMENTO SUL SUOLO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO O DI ALTRI MATERIALI USATI COME AMMENDANTE
Lo spandimento degli effluenti di allevamento, sia liquidi
(liquami), che solidi (letame) deve essere effettuato ad una
distanza non inferiore a metri 150 dalla delimitazione del centro
abitato e non inferiore a 80 metri dagli edifici abitativi e/o
produttivi, se utilizzati, in zona agricola, fuori dalla zona di
rispetto prevista dal DPR 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di
presa delle acque da destinare al consumo umano e a distanza di
sicurezza da corsi d'acqua superficiali.
Lo spandimento deve essere seguito da interramento nel più breve
tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.
E' vietato lo spandimento di deiezioni animali sui suoli agricoli a
coltivazione orticola in atto ed i cui raccolti siano destinati ad
essere consumati crudi da parte dell'uomo.
La distribuzione del liquame nel terreno deve avvenire mediante
aspersione o scorrimento o iniezione evitando in ogni caso fenomeni
di ruscellamento e formazione di aerosol e di impaludamento.
Devono essere rispettati i periodi di divieto temporale di
distribuzione sul suolo dei liquami zootecnici previsti dalla
normativa vigente in materia.
Per tutti i materiali usati come ammendanti agricoli o
fertilizzanti, suscettibili di provocare esalazioni maleodoranti,
valgono le prescrizioni del presente articolo.
Ai fini di cui al primo comma deve intendersi per centro abitato,
l’area o le aree a tale titolo delimitate, così come definite dal
D.Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 102 PLATEE DI ACCUMULO LETAME
Gli allevamenti che producono deiezioni solide (letame, polline,
stallatico, etc.), compresi quelli familiari per autoconsumo, devono
essere dotate di platea di accumulo, realizzata in conformità a
quanto disposto dalla normativa regionale vigente.
Ogni platea deve essere ubicata a distanza di almeno 25 metri
dall’abitazione. Per piccoli allevamenti destinati all’autoconsumo
la distanza della platea rispetto all’abitazione può essere
ridotta a non meno di 10 metri dalla stessa.
Le platee devono essere altresì ubicate ad una distanza non
inferiore a m 80 da edifici di civile abitazione di terzi, a m 20 da
confini di proprietà, a m 30 da strade e fuori dalle zone di
rispetto previste dal DPR 236/88 per pozzi, sorgenti e punti di
presa delle acque da destinare al consumo umano a m 10 dal piede
esterno di scarpata dagli argini di fiumi, laghi.
La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli
argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute
esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal
PRG e nelle aree di salvaguardia di edifici religiosi e dei
cimiteri.
Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta annesse
ai macelli ed agli accumuli di materiali fermentescibili sia ad uso
concimistico che mangimistico.
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare
fuoriuscite di colaticci.
Articolo 103 CUMULI DI LETAME
L’accumulo temporaneo di letame maturo, anche sul nudo terreno è consentito nel rispetto delle leggi regionali in materia e dispositivi collegati, nonché delle distanze previste dall’art.102 del presente regolamento. Dovranno essere altresì adottati, per i cumuli in attesa dello spandimento, tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari.
Articolo 104 CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
La capacità utile complessiva dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento deve essere calcolata sulla base della potenzialità massima dell’allevamento, i calcoli del liquame e letame prodotti per ogni singola specie animale vengono stabiliti sulla base delle norme vigenti in materia e delle linee guida espresse dal CRPA ove esistenti. In mancanza di qualsiasi riferimento normativo o tecnico i contenitori verranno dimensionati in base a quanto stabilito dalla competente Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.
Articolo 105 TECNICHE COSTRUTTIVE DEI BACINI DI ACCUMULO
I bacini di accumulo di liquame devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito normativa vigente in materia. Oltre a quanto previsto dalla citata normativa lungo il perimetro del bacino deve essere piantumata una alberatura di protezione ambientale realizzata con essenze idonee di alto fusto, ovvero da frutto, allevate a palmetta, scelte tra quelle tipiche della zona, costituite da un doppio filare di alberi disposti in quinconce a non più di m 5 l'uno dall'altro, poste ad una distanza compresa tra i 5 e i 10 m dal piede esterno dell'argine del bacino.
Articolo 106 PROLIFERAZIONE DI PICCIONI E DI ALTRI VOLATILI NEI CENTRI ABITATI
E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade,
piazze o altri luoghi pubblici del centro abitato.
Sono altresì vietate catture di detti animali.
Qualora l'aumento delle popolazioni di volatili non sia ritenuto
accettabile dal punto di vista ambientale o sociale o sia causa di
insorgenza di focolai di malattie zoonosiche correlate, su parere
dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’A.Usl, il Sindaco
può autorizzare e disporre interventi di contenimento delle
popolazioni di detti volatili da effettuarsi sotto il controllo di
detti Servizi.
Articolo 107 OBBLIGHI PER I CITTADINI PROPRIETARI O POSSESSORI DI CANI
Ai cittadini proprietari, possessori o comunque aventi la
materiale custodia di cani è fatto obbligo di provvedere alla
asportazione totale, dalla superficie delle aree pubbliche, delle
feci del proprio animale e la introduzione, previo inserimento in
involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta rifiuti.
Chiunque abbia la materiale custodia di cani è tenuto a provvedere
alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono
custoditi.
Articolo 108 DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI
Nei centri e negli agglomerati urbani è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell’esercizio dell’allevamento, animali di qualsiasi specie; è possibile detenere animali a scopo puramente affettivo, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato.Per animali di affezione, oltre ai cani e ai gatti, si intendono:
In ogni caso i proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l’insorgenza e la diffusione delle zoonosi e di altre malattie.
Articolo 109 PULIZIA INDUMENTI, TAPPETI E STENDITOI DI BIANCHERIA
E' vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico come pure esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili, quando ciò possa arrecare danno o molestia al vicinato.
Articolo 110 SCARICHI DEGLI AUTOBUS CITTADINI
Gli autobus, delle reti di trasporto urbano, devono essere forniti di tubi di scappamento che emettano gli scarichi nella zona posteriore dell'autoveicolo ed al di sopra del tetto della cabina.
Articolo 111 SANZIONI
Le violazioni a quanto disposto dagli artt. 106 - 107 - 108 - 109 sono punite con la sanzione da L. 50.000 a L. 300.000.
Articolo 112 DIVIETO DI BRUCIARE RIFIUTI
E' vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie
plastiche, stracci, pellami, cascami vari o altri materiali che
possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.
Articolo 113 ATTIVITÀ CHE USANO SOLVENTI ORGANICI
Le nuove attività che utilizzano solventi organici, salvo quelle
ricomprese nell’allegato I del DPR 25/7/91 (attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo) devono essere
localizzate fuori dalle aree con destinazione d’uso residenziale.
Tali attività devono essere svolte esclusivamente in cabine o
ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli
inquinanti che si liberano. Le portate d’aria estratte, una volta
fissata la dimensione delle cabine/locali, devono essere tali da
garantire un adeguato ricambio dell’aria nonché il buon
funzionamento degli impianti di abbattimento.
Devono essere usati tutti i sistemi possibili di buona tecnica in
grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti
utilizzati. I condotti per l’espulsione delle emissioni
atmosferiche devono essere di altezza adeguata per favorire la
migliore dispersione; le bocche di uscita devono essere poste ad
altezza non inferiore ad 1 metro rispetto al colmo del tetto;
l’espulsione all’esterno deve avvenire comunque senza arrecare
fenomeni di molestia al vicinato.
Per tutte le attività che usano solventi i consumi giornalieri di
prodotti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto,
devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e
bollate a cura dell'ente di controllo, firmate dal responsabile
dell'impianto e tenuto a disposizione dei competenti organi di
controllo.
Tutti i condotti di adduzione e scarico degli impianti di
abbattimento devono essere dotati di prese di misura posizionate e
dimensionate in relazione alle dimensioni dell'impianto.
Nel caso di impiego di carboni attivi deve essere registrato anche
il consumo di carbone attivo che deve essere in proporzione alla
quantità di vernice utilizzata.
Il presente articolo non si applica alle lavanderie che sono
disciplinate dall'art. 86 del presente Regolamento Comunale di
Igiene.
Articolo 114 ATTIVITÀ DI ELIOCOPIATURA
Le attività di eliocopiatura che prevedono utilizzo di ammoniaca devono essere provviste di un sistema di captazione e di convogliamento all'esterno delle emissioni, in modo tale da non arrecare danno o disturbo al vicinato.
Articolo 115 ATTIVITÀ CHE PRODUCONO EMISSIONI MALEODORANTI
Le attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose
devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia
al vicinato.
In particolare, per tutte le nuove attività o per quelle esistenti
che apportano modifiche alla struttura o al ciclo produttivo, fatta
eccezione per gli allevamenti ed i ricoveri di animali, le
apparecchiature e i locali, impiegati in un processo fonte di
emissioni odorose, devono essere completamente chiusi, mantenuti in
depressione, aspirati e gli effluenti gassosi eventualmente
sottoposti a depurazione.
Le attività esistenti che sono oggetto di segnalazioni di disturbo
dovranno adottare i provvedimenti di cui al comma precedente nei
tempi indicati dall'Autorità sanitaria.
Le aree che ospitano attività permanenti caratterizzate da
emissioni odorose ove realizzabile tecnicamente devono essere
circondate da alberatura perimetrale realizzata con essenze d'alto
fusto.
Le attività di allevamento zootecnico e di smaltimento sul suolo
degli effluenti di allevamento e di altri materiali usati come
ammendanti devono attenersi alle prescrizioni di cui al primo comma,
in particolare adottare tutte le soluzioni tecniche atte a limitare
l’impatto ambientale.
Articolo 116 PROTEZIONE DI MATERIALI TRASPORTATI DA AUTOVEICOLI
Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o esalazioni moleste, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura che impediscano la diffusione di materiali, polveri, odori e colaticci.
Articolo 117 COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO
Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto,
dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del
materiale durante tutte le fasi dell'intervento.
Le ditte che operano nel settore dovranno attenersi a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
Il privato cittadino che intende operare da sé la rimozione delle
coperture in cemento amianto, prima dell'inizio delle operazioni di
rimozione dovrà darne comunicazione scritta al Dipartimento di
Prevenzione, che effettuerà i controlli del caso.
In particolare il privato dovrà adottare le seguenti procedure
operative durante i lavori:
I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti, conferendoli ad impianto di smaltimento autorizzato.
Capitolo 5 [ Stoccaggio prodotti chimici ]
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Articolo 118 SERBATOI DI ACCUMULO DI PRODOTTI CHIMICI
I serbatoi di accumulo di prodotti chimici impiegati direttamente
in cicli produttivi o in sosta presso grossisti o dettaglianti, che
vengono alimentati mediante travaso da autocisterne o da fusti ed
altri contenitori, debbono portare ben visibile e non deteriorabile
un cartello con l'indicazione dei nomi d'uso o scientifici di tutti
i composti e della eventuale miscela.
Sugli stessi serbatoi devono inoltre essere leggibili le indicazioni
di pericolosità previste per gli automezzi di trasporto dei
medesimi prodotti ai sensi del D.M. 17.12.1977.
Per detti serbatoi devono essere previste vasche a tenuta al fine di
evitare che la fuoriuscita accidentale o la rottura del contenitore
causi lo spargimento dei prodotti. Le vasche debbono essere di
volume complessivo pari a quello del serbatoio.
Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi contenenti
il medesimo prodotto può essere previsto anche un unico bacino per
più serbatoi, purché non vi sia incompatibilità fra le varie
sostanze presenti; in tale caso la capacità del bacino deve essere
almeno pari ad un terzo della somma dei volumi dei serbatoi
contenuti e, comunque, non inferiore al volume del serbatoio più
capiente.
Per gli impianti chimici potranno essere previsti, in relazione a
problemi di sicurezza e impiantistici, sistemi cautelativi
alternativi di pari efficacia che dovranno essere preventivamente
sottoposti a parere del Dipartimento di Prevenzione.
Contenitori di prodotti chimici che, in caso di fuoriuscita
accidentale del prodotto possono dar luogo a reazioni pericolose o
incontrollate (es. acidi e basi) debbono essere tenuti a distanza di
sicurezza fra di loro.
Per quanto riguarda lo stoccaggio di prodotti infiammabili di
categoria A, B e C, la distribuzione e la capacità dei bacini dovrà
rispettare le disposizioni impartite dal competente comando dei
Vigili del fuoco.
I bacini dovranno essere perfettamente impermeabili onde permettere
il recupero di eventuali fuoriuscite di prodotto e dotati di sistema
di drenaggio delle acque piovane munito di intercettazione con
valvola a comando manuale.
I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili, dotati di
valvola di sfiato, dovranno convogliare gli sfiati in opportuni
sistemi di abbattimento. Dovrà inoltre essere evitata qualsiasi
fuoriuscita di liquidi o vapori durante le fasi di carico e scarico.
Oltre a quanto previsto nelle norme per la prevenzione degli
incendi, le attività che detengono, impiegano o commerciano
prodotti chimici, stoccandoli in serbatoi di accumulo, debbono
essere dotate di:
estintore a mano contenente idonei prodotti estinguenti;
maschera antigas con filtro universale;
riserva di prodotti assorbenti;
pronto soccorso dotato di:
Le indicazioni del presente articolo sono applicabili anche ai
serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi.
L'installazione dei serbatoi deve soggiacere alla normativa prevista
in materia edilizia.
Articolo 119 SERBATOI INTERRATI DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI
I serbatoi interrati dei distributori di carburanti e
combustibili di nuova installazione o che vengono sostituiti, devono
avere una doppia "camicia" all'interno della quale deve
essere contenuta una atmosfera di azoto.
Il controllo della pressione della atmosfera inerte, dovrà essere
eseguito con un'apparecchiatura automatica dotata di un segnalatore
di allarme sonoro e visivo.
I serbatoi devono essere provvisti di un rivestimento costituito da
materiale idoneo, quali bitumi, catrami, fibre di vetro, resine
sintetiche, elastomeri e simili, che posseggano adeguati requisiti
di resistività elettrica, aderenza, plasticità, resistenza
meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed inalterabilità
rispetto agli agenti aggressivi del terreno.
I serbatoi interrati di prodotti petroliferi non più utilizzati
devono essere rimossi oppure, previo svuotamento e bonifica,
riempiti con materiale inerte.
Capitolo 6 [ Rumore e vibrazioni ]
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Articolo 120 RUMORE
Su tutto il territorio del Comune deve essere rispettato quanto previsto dal DPCM 1.3.91 e dalla L. 447/95 e successive integrazioni e modifiche.
Articolo 121 VIBRAZIONI
Le vibrazioni immesse negli edifici ad opera di sorgenti esterne
e/o interne agli edifici stessi vengono misurate secondo il metodo
previsto dalla norma UNI 9614/90.
I valori misurati non devono superare i limiti sottoriportati (di
cui dall'Appendice alla norma citata):
a (m/s2) L (dB)
aree critiche (*) 5.0 10-3 74
abitazioni (notte) 7.0 10-3 77
abitazioni (giorno) 10.0 10-3 80
uffici 20.0 10-3 86
fabbriche 40.0 10-3 92
Tab. 1 - Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive
ponderate in frequenza validi per l'asse z.
a (m/s2) L (dB)
aree critiche (*) 3.6 10-3 71
abitazioni (notte) 5.0 10-3 74
abitazioni (giorno) 7.2 10-3 77
uffici 14.4 10-3 83
fabbriche 28.8 10-3 89
Tab. 2 - Valori e livelli limite delle accelerazioni complessive
ponderate in frequenza validi per l'asse x e y.
(*) Nota - Per aree critiche si intendono le camere operatorie
ospedaliere, i laboratori, i locali in cui si svolgono lavori
manuali delicati, etc.
Capitolo 7 [ Radiazioni non ionizzanti ]
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Articolo 122 NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TETTI DI RADIOFRE-QUENZA COMPATIBILI CON LA SALUTE UMANA
Su tutto il territorio del Comune devono essere rispettati i limiti, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministero dell’ambiente ed eventuali successive integrazioni e modifiche.
Articolo 123 COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI APPARECCHIA-TURE EMITTENTI RADIAZIONI NON IONIZZANTI IN MEDICINA, ESTETICA,
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
Chiunque impieghi apparecchiature emittenti radiazioni non
ionizzanti a scopo terapeutico, di estetica o per disinfezione e
sterilizzazione, con l'esclusione delle apparecchiature ad uso
domestico, deve darne comunicazione, entro 20 giorni
dall'installazione della apparecchiatura, al Servizio Igiene e sanità
pubblica.
La comunicazione dovrà indicare la marca, il modello e le
caratteristiche salienti dell'apparecchiatura.
In particolare per laser, marconiterapia, radar terapia e lampade a
raggi ultravioletti dovranno essere fornite le seguenti
informazioni:
Laser Marconiterapia Radiazioni
Radarterapia ultraviolette
Classe di appartenenza Frequenza Regione dello spettro di emissione
Lunghezza d'onda emissione Potenza nominale Irradianza
Massima potenza in uscita Tipo di emettitore Densità di flusso
radiante
Per le apparecchiature già installate ed in uso, il termine di presentazione della comunicazione è di 1 anno dalla entrata in vigore del Regolamento Comunale di Igiene.
Articolo 124 RILEVAZIONE VENDITA PRESIDI SANITARI
Gli esercizi di vendita e di deposito dei presidi sanitari devono
essere autorizzati ai sensi dell’art. 10 del DPR 1255/68 ed essere
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Circolare del
Ministero della Sanità n. 15 del 30.4.1993.
I titolari degli esercizi di vendita dei presidi sanitari hanno
l'obbligo di comunicare al Servizio Igiene e sanità pubblica, entro
il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi alla vendita dei presidi
stessi.
Nella comunicazione dovranno essere riportate le seguenti
indicazioni:
nome commerciale;
numero di registrazione;
classe tossicologica;
quantità venduta.
Tale obbligo, la cui violazione comunque non è punita con la
sanzione prevista dall’art. 4 del presente Regolamento, è il
presupposto per creare la base conoscitiva utile a programmare il
controllo sull’uso dei fitofarmaci.
Articolo 125 MODALITA' D'USO DEI FITOFARMACI
Chiunque utilizza fitofarmaci nel territorio comunale, dovrà osservare le seguenti norme per la detenzione e l'uso degli stessi:
L'eventuale inosservanza delle cautele sopra descritte sarà imputata all'operatore, eventualmente in solido con il proprietario del terreno e con l'acquirente del presidio sanitario; si ricorda a tal proposito che tutti gli utilizzatori di presidi sanitari di 1a e 2a classe tossicologica devono essere in possesso di regolare patentino di abilitazione all'uso previsto dal DPR 1255/68.
Capitolo 1 [ Disposizioni Generali ]
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Articolo 126 VIGILANZA, PREVENZIONE ED INFORMAZIONE
I Servizi o Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione, per
quanto di competenza, esercitano la vigilanza igienica, la
prevenzione e informazione alle imprese e ai consumatori sulla
produzione e il commercio di qualsiasi sostanza destinata
all’alimentazione o comunque impiegata per la preparazione dei
prodotti alimentari, sui recipienti, contenitori e imballaggi nonchè
sui locali, impianti, macchinari e utensili destinati a venire in
contatto con gli alimenti, sui mezzi di trasporto degli stessi e sul
personale.
Le merci detenute in mostra negli esercizi o aree aperte al
pubblico, o situate nei locali di deposito e di preparazione, sono
sempre e comunque considerate in vendita o destinate alla
somministrazione, salvo diversa indicazione scritta.
Articolo 127 CAMPIONI UFFICIALI E DI SAGGIO
I campioni per le analisi di laboratorio possono essere ufficiali
o di saggio.
Il campione ufficiale è prelevato con le tecniche e metodiche
prescritte dalle norme vigenti.
Il campione di saggio è prelevato con la sola osservanza delle
norme tecniche e viene effettuato per seguire, a scopo puramente
conoscitivo e di studio, i processi produttivi dei singoli alimenti
in fase di lavorazione.
Per i campioni di saggio è sufficiente redigere il verbale di
prelevamento della merce per le esigenze amministrative del
servizio.
Copia del verbale di prelevamento verrà lasciata all’esercente.
Articolo 128 CARENZE IGIENICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Qualora vengano riscontrate carenze, inconvenienti, irregolarità
di gestione dei locali, delle attrezzature e della loro conduzione,
i Servizi del Dipartimento o dell’ARPA, secondo le rispettive
competenze, possono proporre al Sindaco:
a) l’eliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di
tempo;
b) la sospensione dell’attività dell’esercizio, per la tutela
della salute pubblica, fino al ristabilimento della normalità;
c) la revoca, temporanea o definitiva , parziale o totale,
dell’autorizzazione sanitaria.
I provvedimenti di cui sopra vengono adottati indipendentemente e
senza pregiudizio dell’azione penale o della sanzione pecuniaria
amministrativa, quando i fatti costituiscono pericolo per la salute
pubblica.
Articolo 129 PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE ALIMENTI
Il personale addetto alla manipolazione e vendita di qualsiasi
sostanza o prodotto alimentare non confezionato e che si consumi
senza cottura, lavaggio o sbucciatura non può essere
contemporaneamente addetto a compiti di cassa, a meno che gli
alimenti sopradescritti non vengano distribuiti dal personale
addetto con pinze, palette, forchette e simili. Tali addetti devono
indossare idonee sopravesti e copricapo chiari che devono rimanere
sul luogo di lavoro, riposti in idonei armadietti a doppio
scomparto. E’ vietato allontanarsi dai luoghi di lavoro con la
sopraveste usata durante l’attività.
Il personale addetto alla diretta manipolazione degli alimenti deve
avere mani ben curate con unghie corte e pulite e non indossare
durante il lavoro anelli e bracciali, essendo gli stessi potenziali
ricettacoli di germi.
Articolo 130 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Chiunque intenda aprire, subentrare, ampliare, modificare,
trasferire in altra sede:un servizio di vendita al dettaglio di
alimenti e/o bevande;
uno spaccio aziendale per la distribuzione di alimenti e bevande a
favore dei dipendenti e/o utenti di enti o imprese pubbliche e
private di qualsiasi genere;
deve ottenere l’autorizzazione amministrativa comunale, prescritta
dalle norme vigenti, nonché il parere igienico-sanitario del
Dipartimento di Prevenzione in merito all’idoneità dei locali.
Articolo 131 AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER STABILIMENTI-LABORATORI DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO, NONCHE’ DEPOSITI ALL’INGROSSO DI SOSTANZE ALIMENTARI E ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento, compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 231 TULLSS) devono essere autorizzati ai sensi dell’articolo 2 della L. 283/62.
Articolo 132 ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ GIA’ ESISTENTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI AI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, i depositi al-l’ingrosso, gli esercizi in cui si effettua produzione e/o somministrazione di sostanze alimen-tari, compresi i chioschi, già provvisti di autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente norma-tiva, nonché gli esercizi di vendita al minuto già muniti di nulla osta igienico-sanitario o altra documentazione attestante l’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature, dovran-no entrare in possesso dei requisiti strutturali previsti dal presente regolamento, in caso di am-pliamento dell’attività, inteso come aumento della superficie utile dei locali e/o in tutti i casi in cui venga modificata sostanzialmente la tipologia di alimenti prodotti, in maniera tale da determinare il rilascio di una nuova autorizzazione.
Capitolo 2 [ Igiene dei locali e delle
attrezzature per la conduzione degli esercizi di produzione,
deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande ]
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Articolo 133 REQUISITI IGIENICO-SANITARI COMUNI A TUTTI GLI ESERCIZI
Tutti i locali destinati ad attività lavorativa, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 71 del presente regolamento, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
Articolo 134 MODALITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI
Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano, si vendono o si somministrano prodotti alimentari debbono:
Negli esercizi è vietato:
Articolo 135 REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI DEPOSITO E VENDITA
Gli esercizi di deposito all’ingrosso di sostanze alimentari
sono già regolamentati dall’articolo 2 della Legge 283/62 e
articolo 30 del DPR 327/80 e successive integrazioni e modifiche.
Gli esercizi di vendita con annesso deposito degli alimenti e/o
bevande debbono avere oltre alle caratteristiche previste
all’articolo 133 del presente Regolamento:
Articolo 136 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Classificazione dei pubblici esercizi:
Requisiti strutturali
Fatto salvo il rispetto dei requisiti minimali previsti al Capitolo Luoghi di lavoro e all’art. 133 del presente Regolamento, i requisiti minimali per gli esercizi sopraccitati sono i seguenti:
TIPOLOGIA 1
Gli esercizi appartenenti alla tipologia 1 devono essere dotati di
locale cucina di dimensioni minime pari a m2 20 avente il lato
minimo non inferiore a m 3,00 al netto dei locali dispensa e degli
eventuali locali lavaggio stoviglie e settori di raccordo.
Oltre i 50 posti seduti l’aumento dimensionale della cucina sarà
commisurato a m2 0,25 per posto seduto o m2 0,12 per pasto
preparato. La superficie minima per posto seduto è di m2 1,20. La
cucina dovrà essere realizzata in modo da non creare percorsi di
ritorno rispetto al flusso del processo di sanificazione
dell’alimento.
Nei locali cucina dovranno essere previsti:
Devono essere dotati di locale dispensa adeguatamente
dimensionato in base alla potenzialità dell’esercizio e al tipo
di approvvigionamento delle derrate alimentari con superficie non
inferiore a m2 10. Solo per le pizzerie si considera accettabile
anche un locale dispensa di dimensioni inferiori, a condizione che
sia adeguato alle necessità dell’esercizio. Detta dispensa deve
avere preferibilmente accesso diretto dall’esterno per
l’approvvigionamento delle derrate e deve essere dislocata
preferibilmente allo stesso piano del locale cucina.
In questo locale devono essere conservate solo le sostanze
alimentari utilizzabili nelle preparazioni di cucina. I valori
microclimatici del locale (temperatura e umidità in particolare)
dovranno essere tali da garantire la corretta conservazione di tutti
gli alimenti stoccati.
Il locale dispensa dovrà avere pareti intonacate e tinteggiate con
vernice lavabile ed essere attrezzato con scaffalature e pianali
lisci e lavabili che garantiscano una disposizione ordinata delle
merci, che dovranno essere comunque sollevate dal pavimento. Gli
armadi e/o celle frigorifere distinte per generi merceologici
dovranno essere dotati di termometro possibilmente a lettura
esterna.
Vini e bevande devono essere conservati in uno spazio idoneo; quando
le dimensioni della dispensa lo consentono, può essere ricavato,
all’interno della stessa, un settore per le bottiglie.
Deve essere previsto un idoneo settore di raccordo fra la cucina e
la sala da pranzo, attrezzato a contenere l’occorrente per
apparecchiare la tavola.
Dovranno essere presenti una o più sale da pranzo, in cui la
distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al
consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una
agevole attuazione del servizio; in ogni caso dovrà essere
assicurata una superficie di almeno m2 1,2 per ciascun posto a
tavola.
La preparazione e la cottura di pizza, è consentita nell’ambito
dello stesso locale di somministrazione.
Gli esercizi in cui si attua l’autoservizio da parte dei
consumatori devono avere un reparto attrezzato per l’esposizione,
al riparo da agenti inquinanti, in modo che gli alimenti siano al
contempo debitamente conservati al caldo o al freddo a seconda delle
esigenze e facilmente prelevabili.
Tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a
disposizione del pubblico aventi i requisiti previsti dall’art.
133 punto 2 del presente Regolamento.
Dovranno essere facilmente individuabili con apposite indicazioni, in numero adeguato alla capacità recettiva dell’esercizio, considerando come riferimento minimo i termini indicati nel seguente schema:
TIPOLOGIA 2
Gli esercizi di questa tipologia devono essere dotati di:
TIPOLOGIA 3
Gli esercizi di questa tipologia devono essere dotati di:
Articolo 137 REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA PRODUZIONE DI PASTI DA SOMMINISTRARE IN COLLETTIVITÀ
Nelle strutture che producono pasti da somministrare in collettività il numero massimo di pasti producibili deve essere calcolato utilizzando i seguenti standard.
Articolo 138 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LABORATORI ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALIMENTI
I laboratori di produzione alimenti, con l’eccezione delle pasticcerie nominate dall’articolo 139, oltre a quanto previsto all’articolo 133 e da altre disposizioni del presente regolamento devono avere i seguenti requisiti:
I laboratori devono essere nettamente separati dal locale di
vendita. La preparazione e la cottura di pizza sono consentite nel
locale di vendita.
Per quanto riguarda:
Articolo 139 REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LA PRODUZIONE DI PASTICCERIA DOLCE E SALATA
L’autorizzazione sanitaria per pasticceria dolce e salata
contempla la preparazione dei seguenti prodotti: pasticceria fresca
e secca, dolce e salata.
Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed
oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata,
frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci
secche e possono essere prodotte senza specifica autorizzazione dai
laboratori di panificazione.
Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati
al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi,
liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione
è subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per
laboratorio di pasticceria.
I laboratori di pasticceria devono avere i seguenti requisiti:
a. un locale esclusivamente destinato alla produzione di
pasticceria, di superficie non inferiore a m2 20; qualora la
lavorazione sia annessa ad un forno, si ritiene sufficiente una
superficie di m2 10 minimali;
b. un locale deposito per la conservazione, con spazi separati, di
materie prime e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee, con
superficie di m2 6 minimali.
Articolo 140 CONSERVAZIONE, A MEZZO CONGELAZIONE DI ALIMENTI
Negli esercizi autorizzati alla produzione di alimenti, fatta eccezione per macellerie e pescherie, è consentita la conservazione, attraverso il processo di somministrazione di freddo, fino al raggiungimento di -18°C, di alimenti non cotti e di preparazioni alimentari pronte a cuocere, senza apposita autorizzazione, a condizione che:
Gli alimenti e le preparazioni alimentari decongelati dovranno
essere immediatamente preparati e consumati.
E’ vietato il ricongelamento di qualsiasi prodotto decongelato e
degli avanzi di cucina sia crudi che cotti.
Articolo 141 SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE ED ESERCIZI PUBBLICI
Qualora per la somministrazione si intendano utilizzare aree esterne ai locali, tali aree devono essere:
Articolo 142 AREE PUBBLICHE PER VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
In ogni mercato devono essere previste una o più aree riservate
ad uso esclusivo degli operatori che esercitano la vendita di
prodotti alimentari.
Le strutture di vendita all’interno dei mercati devono soddisfare
i requisiti previsti dal DPR 327/80.
I banchi di vendita, con l’esclusione di quelli dei prodotti
ortofrutticoli, e di esposizione devono essere muniti di un rialzo
protettivo di almeno 30 cm di altezza, inclinato o ricurvo, in modo
da ottenere una maggiore protezione degli alimenti, esteso lungo
tutti i lati prospicienti gli avventori.
Tutti gli esercenti la vendita ambulante, nella fase autorizzativa,
devono indicare il locale di deposito degli alimenti, che dovrà
essere regolarmente autorizzato e dovrà rispondere ai seguenti
requisiti:
essere ben aerato, illuminato e sufficientemente spazioso;
avere il pavimento costruito in materiale lavabile e disinfettabile;
avere le pareti in piastrelle o altro materiale lavabile e
disinfettabile fino all’altezza di almeno m 2;
essere dotato di lavello con erogazione di acqua potabile calda e
fredda con comando di erogazione non manuale né a gomito, con
distributore di sapone liquido o in polvere, con asciugamano
elettrico o monouso e relativo contenitore per rifiuti a pedale;
essere fornito di adeguato/i impianto/i frigorifero/i per la
conservazione della merce invenduta durante i periodi di non attività
commerciale;
avere arredamento e attrezzature che consentano una facile pulizia;
avere tutte le aperture verso l’esterno munite di idonei
dispositivi di protezione contro insetti e roditori.
Articolo 143 PREPARAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI IN FORMA ITINERANTE
Tutti i veicoli che esercitano la vendita itinerante devono poter
disporre di un locale adibito a deposito con le caratteristiche
previste dall’art. 142.
Definizione di vendita itinerante
Si definisce itinerante la vendita effettuata con mezzi mobili. La
vendita effettuata in strutture ancorate a terra, dotate di acqua,
luce e rete di scarico delle acque, poste su platee in cemento è da
considerarsi fissa. E’ vietata la vendita itinerante di carne
fresca su mezzi mobili al di fuori delle aree pubbliche all’uopo
destinate. Per quanto riguarda la vendita itinerante di prodotti
ittici freschi su mezzi mobili, al di fuori delle aree pubbliche
all’uopo destinate, la stessa è consentita a condizione che il
titolare comunichi per iscritto al Servizio Veterinario competente,
data , orario e luogo in cui verrà effettuata la vendita con un
preavviso di almeno 7 giorni.
Requisiti mezzi mobili per la preparazione e la vendita
Per essere autorizzati i mezzi mobili devono essere adibiti
esclusivamente all’uso destinato e debbono avere i requisiti
previsti dal DPR 327/80 ed essere dotati di lavandino lavamani
all’interno.
E’ vietata la vendita in spiaggia di alimenti e bevande deperibili
e/o non confezionati, quali gelati, fette di cocco, panini, paste,
croccanti, etc. E’ consentita la vendita di frutta fresca
caramellata purché proveniente da laboratori autorizzati e purché
trasportata in contenitori chiusi che la proteggano dagli
inquinanti.
Preparazione e vendita su mezzi mobili: prodotti consentiti.
E’ ammessa la preparazione e vendita su mezzi mobili dei seguenti
prodotti.
Preparazione e vendita su mezzi mobili: prodotti non consentiti.
E’ proibito sui mezzi mobili la preparazione e vendita dei
seguenti prodotti:
Per la somministrazione di alimenti preparati su mezzi mobili è vietato l’uso di stoviglie non a perdere.
Articolo 144 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI CHIOSCHI PER PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA
I chioschi per la produzione e vendita di piadina devono avere
tutti i requisiti previsti dagli artt. 133 e 134 del presente
regolamento.
La superficie deve essere non inferiore a m2 7. All’interno deve
essere presente una unità igienica ad uso esclusivo del personale.
Può essere consentita la realizzazione di un servizio igienico
privo di antibagno qualora lo stesso abbia accesso dall’esterno.
In questo caso il servizio igienico deve essere tenuto chiuso e non
deve essere disponibile per il pubblico.
Le acque reflue provenienti dall’attività devono essere
convogliate in pubblica fognatura o, in assenza della stessa, essere
smaltite in conformità con
Nei chioschi con dimensione pari a m2 7 è consentita la produzione,
preparazione e vendita di piadina romagnola e crescioni. Per
crescione si intende un prodotto costituito da un involucro di
impasto di piadina romagnola contenente salumi, verdure, formaggi,
marmellate, mostarde, crema al cioccolato, altri prodotti alimentari
conservati sott’olio e sott’aceto, creme e salse con esclusione
di quelle a base di latte e uova.
E’ consentita anche la vendita di piadina imbottita con salumi
stagionati, formaggi, verdura, crema al cioccolato e simili, nonché
prodotti a base di carne.
Relativamente ai prodotti a base di carne, non è consentita, in
tali strutture, alcuna cottura. Potranno comunque essere utilizzati
per l’imbottitura prodotti carnei stagionati o prodotti carnei
cotti in laboratori autorizzati (es. porchetta, arrosti, wurstel).
Nei chioschi con dimensioni superiori a m2 7 ed inferiori a m2 14 è
consentito, in aggiunta agli alimenti precedentemente indicati,
l’uso di salsiccia fresca in budello proveniente da laboratori
autorizzati e cotta al momento.
Nei chioschi di dimensioni superiori a m2 14 sono consentite, in
aggiunta, anche la produzione, preparazione e cottura di pizza al
forno, la cottura di prodotti e preparazioni a base di carne fresca
(anche congelati), purché provenienti da laboratori autorizzati e
cotti al momento, e la frittura di piadina, pizza, patate e verdure.
Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi
devono essere dotati di sistemi di aspirazione canalizzati in canne
fumarie, con idonei sistemi di abbattimento degli odori.
Articolo 145 PREPARAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN STAND GASTRONOMICI
Articolo 146 CIRCOLI
Gli spazi dei circoli privati e degli Enti collettivi
assistenziali così come definiti dall’art. 86 del T.U.L.P.S.
773/1931, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione di
alimenti e bevande ai propri soci, sono soggetti alle disposizioni
previste dal presente Regolamento, relativamente al tipo di
autorizzazione sanitaria corrispondente.
In deroga a quanto sopra, relativamente ai requisiti strutturali,
qualora si tratti di circoli di modeste dimensioni e con attività
limitata, potranno essere formulate specifiche prescrizioni da parte
dei competenti Servizi dell’A.Usl.
Articolo 147 ATTIVITA’ AGRITURISTICA
Per la definizione di attività agrituristica si intende quanto
previsto dall’articolo 2 della Legge regionale n. 26/94 e
successive integrazioni e modifiche.
Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati
all’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale devono
avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell’edificio,
conservandone l’aspetto complessivo e i singoli elementi
architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli
edifici rurali l’utilizzo dei locali a fini agrituristici è
consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di
illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti.
I requisiti minimi da rispettare sono comunque i seguenti.
Ristorazione: requisiti strutturali.
I locali di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti
dimensionali minimi:
a) Cucina:
b) Dispensa:
c) Sala da pranzo:
d) Servizi igienici:
Gli esercizi di ristorazione con autorizzazioni superiori a
15.000 pasti/anno dovranno rispettare i requisiti previsti
dall’articolo 136, tipologia 1 del presente regolamento per le
strutture di ristorazione pubblica, relativamente al numero di w.c.
occorrenti, all’ampiezza e alla disposizione delle cucine e
dispense nonché il giusto rapporto tra questi ultimi locali e le
sale da pranzo.
Locali destinati alla macellazione e lavorazione di alimenti di
origine animale.
Previo rilascio di autorizzazione sanitaria ad apposito locale e
sulla base della normativa sanitaria in vigore, può essere
consentita la macellazione in azienda agrituristica solamente di
volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anitre, oche),
selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici,
etc.) e conigli. In aziende faunistiche-venatorie è consentita la
macellazione di selvaggina anche cacciata (fagiani, quaglie, pernici
e lepri) a condizione che la macellazione venga completata, nel
suddetto locale, entro un tempo massimo di 3 ore
dall’abbattimento.
Deroghe per altre specie domestiche non possono essere previste,
neppure per i suini macellati con la speciale autorizzazione
prevista all’articolo 13 del R.D. 20.12.1928, n. 3298 (c.d.
macellazione per uso familiare).
Caratteristiche del locale di macellazione
La macellazione delle specie animali sopra elencate può avvenire
unicamente in un locale non interrato provvisto delle seguenti
caratteristiche e attrezzature:
E’ ammessa la possibilità di utilizzare i servizi igienici
dell’azienda agrituristica destinati esclusivamente al personale,
purché dotati dei requisiti previsti all’articolo 133 del
presente Regolamento.
Quantitativi di animali ammessi alla macellazione e loro bollatura
Nel locale di macellazione innanzi descritto possono essere
macellati sino a 500 conigli o lepri e 3500 tra volatili da cortile
e selvaggina da penna allevata, per anno. Il numero massimo di
animali macellabili in un anno viene stabilito dal Sindaco su parere
del Servizio Veterinario dell’A.Usl competente per territorio, che
esprimerà il proprio giudizio sulla base delle condizioni
strutturali del locale di macellazione e della dotazione di
attrezzature.
Deve essere istituito un registro di macellazione, vidimato dal
Servizio Veterinario, tenuto regolarmente aggiornato e soggetto a
controllo in vigilanza.
Le carni ottenute devono recare un bollo a placca con
l’indicazione della ragione sociale e della sede dell’azienda.
Produzione di salumi
Può essere consentita la produzione di salumi in azienda
utilizzando il locale di macellazione, naturalmente in tempi diversi
rispetto alla macellazione, dopo le opportune pulizie e disinfezioni
e usando piani di lavoro riservati a tale operazione.
In alternativa la produzione di salumi può avvenire nel locale
cucina utilizzando carni già sezionate e in tempi non coincidenti
con altre lavorazioni.
La conservazione e la stagionatura degli stessi deve avvenire in
locali differenti e autorizzati e i prodotti ottenuti devono essere
bollati con piombi o placche riportanti la ragione sociale e la sede
dell’azienda e gli ingredienti utilizzati.
Le carni utilizzate per queste produzioni devono provenire da
macelli autorizzati oppure da carni di coniglio e pollame macellati
in azienda.
Campeggi
Le piazzole dovranno avere una superficie a prato o pavimento di
almeno m2 60 e dovranno essere provviste di impianti di prevenzione
incendi e illuminazione realizzate nel rispetto delle norme vigenti.
Dovrà essere garantita, con idonei recipienti, la raccolta dei
rifiuti solidi.
I servizi igienici per i campeggiatori, dovranno essere distinti da
quelli già esistenti, o dovranno essere realizzati, esclusivamente
all’interno delle strutture edilizie dell’azienda agricola, in
aggiunta a quelli di servizio delle altre attività agrituristiche.
Va prevista una dotazione minima di 3 servizi igienici, 2 docce e 3
lavabi ogni 5 piazzole o frazione di cinque. Oltre le cinque
piazzole è possibile riferirsi a tali indici in modo proporzionale,
arrotondando all’unità superiore. Sono da prevedersi inoltre
idonei lavabi distinti per i panni e le stoviglie.
Articolo 148 PRODUZIONE DI VINI E MOSTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE SVOLTA A CARATTERE FAMILIARE (senza personale dipendente)
Ai sensi di questo articolo l’attività di vinificazione ai fini della commercializzazione può essere suddivisa in tre tipologie:
Le attività di cui ai punti 2 e 3 devono essere in possesso di
autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della L. 283/62. Per
le cantine i requisiti minimi per ottenere l’autorizzazione
sanitaria sono i seguenti:
Approvvigionamento idrico: pubblico acquedotto, pozzo artesiano con
certificato di potabilità conformemente a quanto stabilito
dall’art. 133 del presente regolamento o cisterna rifornita con
acqua potabile.
Smaltimento acque reflue: dovrà essere acquisita autorizzazione
allo scarico ai sensi della L.R. 7/83 per gli insediamenti civili,
ai sensi della L. 319/76 per gli insediamenti produttivi.
Locali: pavimento in battuto di cemento con adeguata pendenza e
scoline per consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Le
pareti devono essere tinteggiate (per un’altezza minima di m 2)
con prodotti lavabili. Nelle cantine o in locali adiacenti dovrà
essere installato almeno un lavandino per il lavaggio delle mani. Le
cantine non dovranno essere in nessun caso utilizzate come locali di
deposito di materiale e prodotti non attinenti l’attività
enologica. Non dovrà esservi accatastamento di materiale tale da
impedire l’attività di pulizia e manutenzione degli impianti.
Vasi vinari: non devono essere ubicati in prossimità di fonti di
inquinamento e la loro apertura, opportunamente protetta, deve
essere sollevata dal piano del pavimento. Le loro superfici interne
devono essere di materiali idonei conformi alle normative.
Le domande di autorizzazione sanitaria dovranno essere corredate
dalla seguente documentazione:
planimetria dei locali con indicazione dell’ubicazione, dei
materiali e della capacità di ciascun vaso vinario e di eventuali
zone di lavorazione;
relazione tecnica che illustri dettagliatamente:
Capitolo 3 [ Alimenti di origine animale ]
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Articolo 149 NORME GENERALI PER I PRODOTTI ITTICI ED I MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI
1) Esercizi di vendita di prodotti ittici freschi
I locali adibiti alla vendita al dettaglio, oltre a quanto previsto
dagli articoli 133 e 134 del presente Regolamento, devono rispondere
ai seguenti requisiti:
2) Lavorazione dei prodotti ittici negli esercizi di vendita al
dettaglio
E’ consentita la preparazione di prodotti alimentari a base di
pesce, pronti a cuocere, negli esercizi di vendita al dettaglio
regolarmente autorizzati, purché detta lavorazione avvenga in
locale attiguo a quello di vendita di dimensioni e requisiti così
come previsto all’articolo 135 del presente Regolamento e non
accessibile al pubblico.
Gli esercizi devono, inoltre, essere dotati di scaffalatura chiusa
per la conservazione delle sostanze aromatiche, delle spezie e di
ingredienti vari, di idonei contenitori a chiusura, da porsi in
frigorifero, per la conservazione dei prodotti finiti e di apposito
contenitore, con coperchio a pedale, per il temporaneo deposito
degli scarti di lavorazione e di sterilizzatore di coltelli ad acqua
calda (+ 82° C).
Le verdure usate per le preparazioni a base di pesce devono essere
introdotte precedentemente lavate e toelettate e conservate in
appositi contenitori chiusi.
La vendita dei prodotti finiti può avvenire esclusivamente
nell’esercizio in cui sono stati preparati e devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
3) Esercizi di produzione e vendita di preparazioni alimentari
cotte a base di pesce
Chi intende procedere alla produzione e vendita nello stesso
esercizio di preparazioni alimentari cotte a base di pesce, dovrà
essere dotato, oltre che di tutte le attrezzature già previste
precedentemente di:
4) Vendita al dettaglio di prodotti ittici congelati e
decongelati
La vendita al dettaglio di prodotti congelati può avvenire negli
stessi spacci adibiti alla vendita del pesce fresco, ma la loro
conservazione dovrà avvenire in frigorifero con temperatura di -18°
C.
La vendita del prodotto deve essere effettuata allo stato di
congelamento, prelevandolo direttamente dal frigorifero di
conservazione. L’esposizione per la vendita potrà avvenire
esclusivamente con attrezzatura frigorifera che assicuri una
temperatura di -18° C.
Può essere consentito il decongelamento dei prodotti a temperatura
non superiore a +4° C e la loro esposizione per la vendita in un
banco o settore di banco nettamente separato da quello destinato
alla vendita di pesce fresco.
Sul settore di vendita destinato ai prodotti decongelati dovrà
essere collocato un apposito cartello ben visibile, recante la
scritta "pesce decongelato, da consumarsi entro le 24 ore e da
non ricongelare".
5) Contenitori e imballaggi
Gli imballaggi e i contenitori in legno o polistirolo sono
considerati a perdere e quindi da non riutilizzare.
Gli imballaggi e i contenitori da usarsi più volte dovranno essere
costruiti con materiali resistenti alle sollecitazioni dinamiche,
resistenti alla corrosione, impermeabili, facilmente lavabili e
disinfettabili.
Dovranno inoltre essere costruiti in materiale idoneo per alimenti
ai sensi della normativa vigente ed essere sottoposti a lavaggio,
disinfezione e abbondante risciacquo con acqua potabile dopo il loro
uso e comunque prima di essere riutilizzati.
6) Trasporto
Il trasporto dei prodotti ittici deve avvenire con le modalità
previste dal DPR 26/03/1980 n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni.
I mezzi di trasporto devono essere tenuti in stato di perfetta
pulizia e non emanare odori sgradevoli.
7) Trasporto di piccole quantità di prodotti ittici
Il trasporto dei prodotti ittici freschi, in deroga a quanto
previsto dal precedente punto, può essere autorizzato per piccoli
quantitativi, per automezzi privati e per brevi tragitti, a
condizione che siano trasportati in idonei contenitori, muniti di
certificato di isotermia, autorizzati, nel rispetto delle condizioni
e temperature previste dal DPR 26/03/80 n.327 e successive modifiche
ed integrazioni.
8) Stabilimenti di lavorazione di rane
Gli stabilimenti adibiti alla lavorazione delle rane destinate ad
uso alimentare dovranno essere autorizzati dal Sindaco, previo
parere favorevole del Servizio Veterinario ed avere i requisiti
previsti all’articolo 28 del DPR 26/03/80 n.327 e successive
modifiche ed integrazioni.
La lavorazione dovrà avvenire sotto la vigilanza del Servizio
Veterinario e gli eventuali oneri sono a carico degli interessati.
9) Vendita al dettaglio di rane
Le rane spellate ed eviscerate possono essere vendute in settori di
vendita separati ed esposte in idonei contenitori a temperatura di
refrigerazione.
10) Disposizioni per la vendita delle lumache
Le lumache vive devono essere esposte e conservate per la vendita in
appositi reparti ed in idonei contenitori.
Qualora vengano vendute sfuse, la manipolazione dovrà avvenire con
idonei utensili.
E’ consentita la vendita di lumache congelate, surgelate,
conservate e confezionate dall’industria del settore.
11) Dissalazione del baccalà
E’ consentita l’operazione di dissalazione del baccalà negli
esercizi di tabella I e tabella V a condizione che sia presente:
12) Vendita diretta del pescato o del prodotto di acquacoltura
E’ consentita la vendita diretta, al consumatore o al venditore al
minuto, di pescato e/o di prodotto di acquacoltura, per una quantità
giornaliera non superiore a Kg 100 e alle seguenti condizioni:
13) Divieti relativi alle zone portuali
E’ fatto divieto di cernire, rinfrescare, lavare il pesce facendo
uso delle acque portuali, nonché lavare i contenitori con le stesse
acque. E’ fatto divieto di pescare nelle acque portuali anche per
l’autoconsumo.
14) Requisiti richiesti per le strutture di vendita e modalità di commercializzazione dei prodotti ittici nei mercati ambulanti a posto fisso
Articolo 150 ESERCIZI PER LA VENDITA DI CARNE FRESCA E CONGELATA E DEI PRODOTTI MERCEOLOGICI COMPRESI NELLA TABELLA II, III E IV (DI CUI AL D.M. 30.8.1971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
1) Esercizi di vendita
I locali adibiti alla vendita al dettaglio devono rispondere ai
requisiti previsti agli articoli 133 e 134 del presente Regolamento.
Devono, inoltre, avere:
2) Lavorazione dei preparati di carne e dei prodotti a base di
carne negli esercizi di vendita al dettaglio
E’ consentita la preparazione di preparati di carne e prodotti a
base di carne, pronti a cuocere, negli esercizi di vendita al
dettaglio regolarmente autorizzati, purché detta lavorazione
avvenga in locale attiguo a quello di vendita con caratteristiche
previste all’articolo 135 del presente Regolamento e non
accessibile al pubblico.
Gli esercizi devono, inoltre, essere dotati di scaffalatura chiusa
per la conservazione delle sostanze aromatiche, delle spezie e di
ingredienti vari, di idonei contenitori a chiusura, da porsi in
frigorifero, per la conservazione dei prodotti finiti, di apposito
contenitore, con coperchio per il temporaneo deposito dei cascami,
che deve essere contrassegnato dalla scritta "scarti di
lavorazione" e di sterilizzatori di coltelli ad acqua calda (+
82° C).
Le verdure usate per le preparazioni a base di carne devono essere
introdotte precedentemente lavate e toelettate e conservate in
appositi contenitori chiusi.
La vendita dei prodotti finiti può avvenire esclusivamente
nell’esercizio in cui sono stati preparati.
Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni:
i prodotti e le preparazioni a base di carne devono essere posti in
vendita in banchi espositori, a temperatura controllata o in
apposito reparto, con cartellini, riportanti le indicazioni previste
dalle norme vigenti, applicati o posti accanto in modo
inequivocabile, ai vassoi che li contengono;
presenza almeno di uno scaffale chiudibile per gli utensili usati
per la lavorazione.
Gli esercizi esistenti che non hanno la possibilità di dotarsi di
un laboratorio annesso, così come previsto dall’art. 135, possono
produrre solo salsiccia fresca e preparazioni di carni (da vendersi
crude) con le opportune prescrizioni da stabilire caso per caso.
3) Disposizioni per la vendita di selvaggina
Negli spacci di vendita di carni è ammessa la vendita di selvaggina
da pelo e da penna allevata, purché proveniente da stabilimenti
autorizzati.
4) Esercizi di produzione e vendita di prodotti cotti a base di
carne e di preparazioni cotte a base di carne
Chi intende procedere alla preparazione e vendita nello stesso
esercizio di prodotti a base di carne cotti e di preparazioni di
carne cotte, dovrà dotarsi, oltre che tutte le attrezzature già
previste precedentemente, di:
5) Disposizioni per la vendita di carni congelate e decongelate
Le carni fresche e decongelate devono essere vendute in banchi
separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea
e devono essere conservate, nelle celle frigorifere, in appositi
reparti separati. Le carni congelate e/o decongelate esposte al
pubblico devono recare cartellini con indicazioni ben visibili,
idonei ad identificare la specie e lo stato fisico di congelato o
decongelato. Le carni congelate devono essere mantenute in appositi
banchi di vendita e celle frigorifere a temperatura non superiore a
- 15° C.
Articolo 151 CONFEZIONAMENTO SOTTOVUOTO DI ALIMENTI
La conservazione degli alimenti col metodo sottovuoto è consentita, senza autorizzazione e solo per uso interno, a condizione che gli alimenti vengano identificati con l’apposizione di etichetta riportante le seguenti diciture:
E’ vietata la vendita diretta al consumatore finale dei
prodotti succitati.
E’ consentito, previa autorizzazione sanitaria dell’Autorità
competente, il confezionamento sottovuoto, al fine della vendita
diretta al consumatore finale, a condizione che la confezione sia
regolarmente etichettata secondo la normativa vigente.
Articolo 152 ALIMENTI CONSERVATI IN ATMOSFERA MODIFICATA
Gli esercizi di vendita che intendono mettere in commercio alimenti in atmosfera modificata devono dare preventiva comunicazione ai servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione.
Articolo 153 VENDITA DI ALIMENTI PER CANI E GATTI
Gli alimenti per cani e gatti, in scatola o comunque in confezioni sigillate, possono essere venduti alle seguenti condizioni:
Articolo 154 ABBINAMENTO DI VARI GENERI MERCEOLOGICI
E’ possibile prevedere, nello stesso esercizio, la vendita di carni fresche e di altri prodotti alimentari, alle seguenti condizioni:
Articolo 155 MACELLAZIONE PER USO PRIVATO FAMILIARE
E’ consentita la macellazione dei suini e degli ovicaprini a
domicilio a condizione che sia regolamentata da apposita ordinanza
del Sindaco, emessa previo accordo con il Servizio Veterinario. In
base all’articolo 13 del R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928, la
macellazione è consentita per l’esclusivo consumo familiare e non
può essere oggetto di commercio.
Le carni degli animali macellati esclusivamente per uso familiare, a
conclusione della visita ispettiva del Veterinario ufficiale, devono
essere contrassegnate, a cura dello stesso Veterinario, con un bollo
a inchiostro per le carni.
Articolo 156 PRODUZIONE E VENDITA DI MIELE E DI ALTRI PRODOTTI DELL’ALVEARE
I produttori di miele e di altri prodotti dell’alveare che
intendono effettuare la commercializzazione (ivi compresi i
produttori agricoli ai sensi della legge 59 del 09/02/63) devono
avere locali autorizzati come previsto dalle Legge 30/04/1962 n. 283
e dal DPR 327/80 e successive modifiche, aventi le caratteristiche
previste all’articolo 133 del presente Regolamento.
I produttori a conduzione familiare, che svolgono attività apistica
a titolo non prevalente, con lavorazioni non continue, in deroga ai
requisiti generali previsti per i laboratori di produzione alimenti,
devono avere (vista la circolare RER n. 20/96):
Articolo 157 REQUISITI DELLE ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE
Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo
umano sono definite dal DPR 236/88 e successive integrazioni e
modifiche.
E’ vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non
siano state giudicate idonee a tale uso dal Servizio Igiene Pubblica
della A.Usl e che non corrispondano per quanto riguarda captazione,
prelievo, trasporto e distribuzione a quanto previsto dalle norme
tecniche generali di cui all’art. 2 della L. 319/76 ed alla
normativa regionale di attuazione, dalla Circolare Min. Sanità n.
33/77, dal DPR 515/82, dal D.M. 15/2/83, dal D.M. 26/3/91, dalla
Circolare Regionale n. 32/91 e successive integrazioni e modifiche,
nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali
ulteriori disposizioni in materia.
Articolo 158 INQUINAMENTO DELLE ACQUE AD USO POTABILE
In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.Usl adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.
Articolo159 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
La salvaguardia delle risorse idriche e in particolare delle
sorgenti, pozzi e punti di presa deve essere realizzata in conformità
a quanto stabilito dal DPR 236/88 per quanto pertinente e altre
normative vigenti in materia.
L’immissione nel sottosuolo a qualunque titolo di acque di
qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietato ad
eccezione degli impianti di subirrigazione che devono essere
autorizzati ai sensi della L.R. 7/83 e altre normative in materia.
Articolo 160 DOTAZIONE IDRICA DEGLI EDIFICI
La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce
requisito fondamentale dell’abitabilità e agibilità degli
edifici destinati all’abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle
persone.
Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio
l’allacciamento.
Ove non sia possibile a breve termine l’approvvigionamento idrico
da pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio Igiene e
sanità pubblica dell’A.Usl, potrà autorizzare
l’approvvigionamento mediante fonte autonoma, sempre che risultino
ottemperate tutte le misure atte ad evitare l’insorgere di
problemi igienico sanitari legati alla distribuzione di acqua non
potabile e ad evitare che tali fonti autonome costituiscano esse
stesse fonti di inquinamento più diffuso delle risorse idriche.
Le fonti di approvvigionamento dovranno comunque distare almeno 10
metri da fosse settiche, condutture di fognatura, cumuli di letame,
discariche di rifiuti di qualsiasi tipo, scoli industriali ed altre
potenziali cause di inquinamento delle acque.
Articolo 161 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI AUTONOMI DI APPROVVI-GIONAMENTO A SCOPO POTABILE
Ferme restando le prescrizioni di competenza del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per le opere soggette a concessione e/o ad autorizzazione ex R.D. 1755/33, l’autorizzazione all’approvvigionamento a scopo potabile di un edificio mediante fonte autonoma verrà concessa dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente a condizione che la realizzazione e l’uso degli impianti di attingimento avvengano nell’osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore e di quanto disposto dal presente Regolamento.
Articolo 162 UTILIZZO DELLE FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO A SCOPO POTABILE
L’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo
potabile è soggetto a parere del Servizio Igiene e sanità pubblica
dell’A.Usl, espresso in base alle risultanze dell’esame
ispettivo e al risultato favorevole delle analisi chimiche e
batteriologiche.
Per le fonti di nuova utilizzazione destinate
all’approvvigionamento di civili abitazioni tale esame dovrà
richiedersi, a cura e spese del proprietario, prima dell’inizio
dell’uso dell’acqua al Servizio Igiene e sanità pubblica,
allegando alla richiesta documentazione tecnica relativa alla
stratigrafia del pozzo.
Il giudizio favorevole all’utilizzo è condizione essenziale per
il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.
Successivamente, è fatto obbligo al proprietario dell’impianto di
richiedere almeno una volta ogni 12 mesi l’esame chimico e
batteriologico dell’acqua al Servizio Igiene e sanità pubblica,
che eseguirà il prelievo e il relativo sopralluogo con la maggior
tempestività possibile e inviando il campione per le analisi al
Dipartimento tecnico dell’ARPA.
Articolo 163 UTILIZZO DI FONTI AUTONOME DI APPROVVIGIONAMENTO IN INSEDIAMENTI AL SERVIZIO DI COLLETTIVITÀ
Per le fonti di nuova utilizzazione destinate
all’approvvigionamento di edifici ospitanti collettività (scuole
e asili nido, ospedali, case di riposo per anziani, residenze
protette, impianti sportivi, etc.) sia pubblici che privati, il
parere di cui all’art. 162 verrà espresso dopo l’effettuazione
da parte del Servizio Igiene e sanità pubblica, per il periodo di
un anno, di una serie di analisi complete atte ad evidenziare le
caratteristiche dell’acqua, da richiedersi a cura e spese delle
Amministrazioni responsabili. Il numero e la frequenza di tali
analisi verranno stabiliti dal Servizio citato in base al tipo di
impianto e alla sua localizzazione rispetto ad eventuali fonti di
possibile inquinamento, nonché in base alle caratteristiche
idrogeologiche dell’area.
Le successive analisi verranno effettuate dal Servizio Igiene e
sanità pubblica con periodicità almeno annuale. Il tipo e la
frequenza di tali analisi verranno comunque definiti dal Servizio in
base alle caratteristiche tecniche dell’impianto e alle
caratteristiche qualitative delle acque captate.
Articolo 164 POZZI DOMESTICI DI USO NON POTABILE
Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si
intenda procedere all’escavazione di un pozzo per usi domestici
(innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio bestiame),
l’Autorità sanitaria, su parere dei Servizi territoriali e
dell’ARPA prescriverà le cautele da adottarsi per evitare che
tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche
provocando o facilitando il trascinamento di contaminanti in falde
profonde.
A tale scopo, prima della perforazione, dovrà esserne data
comunicazione scritta al Sindaco, allegando una planimetria che
evidenzi l’esatta ubicazione della fonte e ne indichi il
posizionamento rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e
smaltimento delle acque reflue e una relazione tecnica nella quale
siano indicati:
caratteristiche tecnico costruttive di massima dell’impianto;
tipologia impiantistica delle opere elettromeccaniche;
dati relativi alla portata che si intende utilizzare.
Nell’escavazione dei pozzi dovranno essere osservate tutte le
cautele necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli
acquiferi che verranno impartite dall’Autorità sanitaria.
Dell’avvenuta escavazione dovrà essere data comunicazione ai
competenti Uffici comunali.
E’ comunque vietata l’apertura di pozzi nella zona di rispetto
delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici
o privati di cui all’art. 6 del DPR 236/88.
Articolo 165 ADEGUAMENTO DI POZZI PREESISTENTI
I pozzi preesistenti all’entrata in vigore del presente
regolamento, non corrispondenti alle caratteristiche indicate
nell’art. 161 punto a) e in particolare quelli nei quali gli
accertamenti analitici effettuati abbiano ripetutamente evidenziato
alterazioni delle caratteristiche qualitative dell’acqua
riconducibili a carenze strutturali, non possono essere impiegati
per uso potabile. Qualora non sia possibile il loro adeguamento a
quanto prescritto, possono essere tenuti in funzione esclusivamente
per irrigazione o altri usi agricoli, sempre che non costituiscano
possibile fonte di degrado delle risorse idriche sotterranee.
Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco su richiesta
documentata del titolare, previo parere del Servizio Igiene e sanità
pubblica.
Articolo 166 INATTIVAZIONE E CHIUSURA DEI POZZI
Salvo quanto di competenza del Servizio provinciale difesa del
suolo, il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene e sanità
pubblica o dell’ARPA, dispone la disattivazione e le chiusura dei
pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico.
La chiusura avverrà a cura e spese del proprietario, e dovrà per
quanto possibile essere attuata secondo le seguenti norme:
estrazione dei manufatti di approvvigionamento ove possibile;
riempimento con materiale inerte della zona satura;
apposizione in superficie di uno strato d’argilla con sigillo di
chiusura in cemento. Nella zona non satura il riempimento deve
avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta
superficiale di dimensione areale adeguata.
Articolo 167 DEROGHE AI REQUISITI DI QUALITÀ
Agli impianti di approvvigionamento autonomo esistenti le cui
acque presentino per cause di ordine geologico superamenti in uno o
più parametri della "concentrazione massima ammissibile"
stabilita dal DPR: 236/88 può applicarsi il dispositivo di deroga
ai requisiti di qualità di cui alla delibera della Regione
Emilia-Romagna n. 69 del 21/1/92, a condizione che ne sussistano i
requisiti secondo quanto previsto dal D.M. 20/1/92 e dalla Delibera
citata. L’applicabilità della deroga verrà comunicata al
proprietario dell’impianto dal Servizio igiene e sanità pubblica
dopo valutazione dei risultati degli accertamenti analitici
effettuati ai sensi degli artt. 162 e 163 del presente Regolamento.
qualora non sia possibile applicare tale dispositivo, per
superamento dei limiti temporali previsti dal citato D.M. 20/1/92 o
per altri motivi, il Sindaco, su proposta del Servizio igiene e
sanità pubblica, prescrive le cautele e le limitazioni che devono
essere adottate dagli utilizzatori circa l’uso alimentare delle
acque prelevate.
Articolo 168 DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA AGLI EDIFICI
Articolo 169 RETE IDRICA E FOGNATURE
I tubi della rete idrica interna devono essere posti di norma a
non meno di m 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognature.
Le fognature e le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto devono
essere poste, di norma, al di sotto di almeno 50 cm dalle tubazioni
dell’acqua potabile.
Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui ai due
commi precedenti, le tubature fognarie devono essere costruite in
modo da evitare qualunque perdita e i tubi della rete idrica devono
essere sicuramente impermeabili.
La costruzione di fognature nei casi di cui al comma precedente deve
essere autorizzata dall’Autorità comunale previa presentazione
alla stessa, da parte dell’interessato, di disegni illustrativi e
di una relazione tecnica.
Le operazioni interessanti la rete idrica di distribuzione devono
essere condotte in modo da evitare contaminazione dell’acqua.
Articolo 170 REGOLAMENTAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell’acqua potabile onde garantirne la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Servizio Igiene e sanità pubblica.
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 21/01/1999, modificata con deliberazione N. 20 del 26/02/1999 -