Vai al contenuto della pagina Elenco gruppi categoria Vai al menu Amministrazione Comunale Vai al menu Servizi per il Territorio Vai al menu Servizi Associati Vai al menu Servizi per le imprese Vai al menu Sportello Unico delle Attività Produttive e dell'Edilizia Vai al menu Servizi per il cittadino

Home > In Comune > Amministrazione Comunale > Regolamenti Comunali


ShortcutIN COMUNE


ShortcutRegolamenti Comunali

Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria

Contenuto Pagina Iscriviti a questa pagina  Busta Iscrizione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 21/01/1999, modificata con deliberazione N. 20 del 26/02/1999 - 


Capitolo 1 - Disposizioni generali Top

Articolo 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica veterinaria, adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del T.U.LL.SS., detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.

Articolo 2 VALIDITÀ

Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione del deliberato all’albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l’adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.

Articolo 3 DEROGHE

Il Dirigente può ammettere deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla presenza di problemi strutturali tali da rendere necessaria l’individuazione di soluzioni alternative comprensive di accorgimenti tecnici in grado di garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari che la natura dell’attività da intraprendere o da ampliare richiede.
Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere obbligatorio e non vincolante dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’A.Usl e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze.
La richiesta di deroga deve quindi essere presentata al Dirigente da parte dell’interessato già corredata del parere preventivo suddetto.

Articolo 4 VIOLAZIONI

Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni diverse in altri articoli del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. n. 689/1981 L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni).

Articolo 5 SANZIONI

I proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi del II Comma dell’art. 18 e dell’art. 23 della L.R. 18.4.1984 n. 21, fatto salvo eventuali integrazioni e modificazioni, spettano all’Azienda Usl.
Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, determinate con propria ordinanza - ingiunzione dal Sindaco, vengono esatte dal Comune.
Quando per l’accertamento della violazione vengono eseguite analisi, gli oneri delle stesse, a carico del contravventore, spettano al soggetto esecutore.

Articolo 6 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato dal Consiglio comunale e le norme, successive, di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Articolo 7 AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Il Sindaco è l’Autorità sanitaria locale.
Per tale attività si avvale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl e dell’ARPA, intesi quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria e ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalla L.R. 44/95, ai quali può avanzare richieste e commissionare indagini.
Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento, può richiedere l’intervento immediato dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti o formulazioni di proposte inerenti il caso.

Articolo 8 COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’A.USL E DELL’ARPA

I servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell’ARPA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:

  1. devono riferire all’Autorità sanitaria locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e della tutela ambientale;
  2. curano l’istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco indicati al 1° comma dell’art. 7 del presente regolamento;
  3. effettuano la vigilanza e il controllo sull’attuazione dei provvedimenti del Sindaco di cui al 1° comma dell’art. 7 nonché sull’applicazione del presente regolamento;
  4. in ogni caso assicurano l’assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.

Articolo 9 SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL’AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Di fronte a particolari situazioni di emergenza e urgenza superiori alla capacità operativa dei servizi dell’Azienda Usl o dell’ARPA, il Sindaco può avvalersi dei propri uffici tecnici e di polizia, coordinati funzionalmente dai Servizi sopracitati.

Capitolo 2 [ Profilassi delle malattie infettive e parassitarie ] Top

Articolo 10 COMPITI DEL COMUNE

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl, nonché di emettere ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 11 COMPITI DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

Spetta all'Azienda Usl provvedere alla profilassi della malattie infettive e diffusive attraverso l'adozione delle misure idonee e prevenirne l'insorgenza.
In questo ambito l'Azienda Usl provvede:
1) a raccogliere le denuncie obbligatorie di malattie infettive;
2) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.

Articolo 12 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Ogni medico che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo deve notificarlo al Servizio Igiene e sanità pubblica della Azienda Usl.
Le modalità ed i tempi della segnalazione sono definiti dal D.M. 15.12.90 ed eventuali successive modificazioni.
Per quanto riguarda la notifica dei casi di AIDS si fa riferimento al D.M. 28.11.1986 ed alle Circolari Ministeriali n.5 del 12.02.1987 e n. 14 del 13.02.1988.

Articolo 13 DENUNCIA DI MANIFESTAZIONI EPIDEMICHE O DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE M.S.T.

È fatto obbligo ai medici di denunciare al Servizio Igiene e sanità pubblica, nel più breve tempo possibile, qualunque manifestazione di malattia infettiva non compresa nell'elenco di cui al D.M. 15.12.1990, che per la natura e per il numero di casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.
Ogni medico che constata un caso di malattia venerea deve darne notizia immediata al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl, ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.7.1956 n. 837, segnalando le informazioni assunte circa la fonte del contagio e comunicando il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.

Articolo 14 DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA

Spetta al Comune provvedere a tutte le operazioni di disinfezione e disinfestazione che si rendano necessarie a tutela della salute pubblica.
Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl a cui spetta anche la valutazione sull'idoneità dei prodotti da utilizzare e sul tipo di intervento.
Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a carico del Comune.

Articolo 15 LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.
È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato.
Gli accumuli di pollina in pieno campo, in attesa di spandimento, devono essere adeguatamente coperti con telo impermeabile per evitare lo sviluppo di mosche.
I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed opportunamente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.
Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi.
Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.
Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto; qualora tale uso non sia evitabile, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.
In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.
Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori) si fa riferimento alla normativa vigente.
Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

Articolo 16 PROFILASSI DELLE MALATTIE NEI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI

L'Azienda Usl tramite il Servizio Igiene e sanità pubblica provvede a fornire gratuitamente indicazioni di profilassi ed educazione sanitaria alle persone che per qualsiasi motivo si rechino all'estero.

Articolo 17 VACCINAZIONI

L'Azienda Usl provvede alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o facoltative tramite il Servizio Igiene e Sanità pubblica ed il Servizio Pediatria di comunità.
Agli stessi servizi il cittadino può rivolgersi per richiedere informazioni e/o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale.
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.
Possono essere esentati dalle vaccinazioni obbligatorie coloro che, su proposta del medico curante, a giudizio dei Servizi dell'Azienda Usl interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere sottoposti senza rischio.
Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio Igiene e sanità pubblica, indicando il nominativo, la data di nascita e la residenza del soggetto vaccinato, il nome commerciale del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie, il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza e la data di somministrazione.

Articolo 18 VACCINAZIONI, MALATTIE INFETTIVE E FREQUENZA IN COLLETTIVITÀ

Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido, la scuola materna, la scuola dell'obbligo e altre collettività se non dimostra con apposito certificato di aver ottemperato agli obblighi vaccinali previsti dalla legge.
La certificazione relativa deve essere conservata tra gli atti di ufficio.
I direttori di scuole, istituti, stabilimenti e altre collettività che accolgono minori sono responsabili dell'osservanza di detta norma.
Il Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale formalizza le norme di riammissione nelle collettività scolastiche e pedagogiche per i bambini ed il personale affetti da malattie infettive e diffusive, su proposta del Servizio Igiene e sanità pubblica e del Servizio Pediatria di comunità dell’Azienda Usl.

Articolo 19 PROFILASSI DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI CON SANGUE E LIQUIDI BIOLOGICI

In tutte le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M. 28/9/90, che consentono un'efficace protezione nei confronti dei virus trasmissibili con sangue e liquidi biologici infetti.
Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue o liquidi biologici gli operatori devono sempre adottare le cosiddette "precauzioni universali": lavaggio delle mani, uso di misure di barriera (guanti, mascherine, occhiali, abbigliamento adeguato), smaltimento di aghi e strumenti taglienti in appositi contenitori resistenti.
Per ridurre il rischio di infezioni crociate (da paziente a operatore, da operatore a paziente, da paziente a paziente) il comportamento degli operatori deve essere uniformato mediante l'adozione di protocolli formalizzati, con standardizzazione delle procedure.
Deve essere privilegiato l'utilizzo di strumenti e materiale monouso.
Gli articoli "critici" (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose non integre o che vengono introdotti nell'organismo) e gli articoli "semi critici" (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose integre) dopo l'uso devono essere sottoposti a sterilizzazione mediante autoclave, previa decontaminazione e detersione.
I materiali non trattabili con il calore e non disponibili in monouso che necessitano di sterilizzazione devono essere sottoposti a trattamento con glutaraldeide al 2% per 10 ore: l'utilizzo di tale procedura deve essere preventivamente concordato con il Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl.
Gli articoli "non critici" (superfici o attrezzature che non entrano in contatto con i tessuti) devono essere sottoposti a disinfezione di livello intermedio, ottenibile con l'utilizzo di prodotti a base di cloro.
Per le superfici è preferibile prevenire la contaminazione applicando telini, guaine o pellicole protettive: si tratta di una procedura d'obbligo in ambito odontoiatrico, dove l'uso di strumenti rotanti ad alta velocità genera nell'ambiente aerosol potenzialmente infetti.

Articolo 20 PROFILASSI DELLE INFEZIONI TRASMISSIBILI NELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA

Nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e affini deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali e strumenti monouso, i quali dopo l'utilizzo devono essere riposti per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere.
Le lame per rasoio a qualunque uso siano dirette devono essere rigorosamente monouso.
Le forbici utilizzate per il taglio dei capelli necessitano delle normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione.
Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengano a contatto con superfici cutanee integre o lese, dopo l’utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici, preferibilmente utilizzando autoclave od, in alternativa, stufa a secco secondo le indicazioni d’uso delle apparecchiature.
È indispensabile disporre di una quantità di strumenti tale da poterli avvicendare tra un cliente e l'altro e rendere possibile l'effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici in tubo.
Qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti dopo l’uso a disinfezione ad alto livello. E’ necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l’attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l’efficacia del procedimento.

Disinfettanti e loro concentrazione indicati per la disinfezione di alto livello

Disinfettanti

Concentrazione

Tempo di contatto

Cloroderivati

>0,5%

30’

Glutaraldeide

2%

30’

La tossicità della glutaraldeide richiede particolari precauzioni d’uso, quali l’adozione di cappa aspirante. E’ opportuno l’uso di guanti di vinile, latex o gomma secondo i diversi utilizzi, a salvaguardia dell’operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia.

Per pettini, spazzole, etc. è richiesta la sola disinfezione a medio livello.

Disinfettanti

Concentrazione

Tempo di contatto

Cloroderivati

0,1 - 0,5%

30’

Glutaraldeide

2,5%

15’

Per attività particolarmente a rischio, quali ad esempio "tatuatori", si rimanda a quanto previsto dall’art. 19.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata per ogni cliente; dopo l'uso la biancheria deve essere riposta in un contenitore chiuso per il successivo lavaggio.

Capitolo 3 [ Vigilanza sulle attività sanitarie ] Top

Articolo 21 VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE

L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl.
L'attività di vigilanza comprende:

Articolo 22 STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI

Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono:

L'ambulatorio è soggetto ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente ai sensi della normativa vigente.
Lo studio professionale non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od odontoiatrico deve comunque darne comunicazione al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl certificando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
Dovrà essere comunicato anche l'inizio dell'attività professionale presso uno studio già esistente.
L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente l'attività.

Articolo 23 REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI

Gli studi professionali devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale di visita, una sala di attesa e un servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, dotato di antibagno.
I locali di visita e le sale di attesa devono avere una superficie minima rispettivamente di m2 12 e di m2 9 e rispettare i requisiti di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione.
I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.
L'altezza minima dei locali deve essere di m 2,70.
Le pareti della sala di visita, ove necessario, devono essere rivestite fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed impermeabile; per l'impermeabilizzazione delle pareti è consentito l'uso di vernici a smalto.
I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, di lavabo con apertura del rubinetto a comando non manuale.

Articolo 24 STUDI PROFESSIONALI VETERINARI, AMBULATORI VETERINARI

L’ambulatorio veterinario è soggetto ad autorizzazione sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario della Azienda Usl e dell’Ordine provinciale dei veterinari secondo le rispettive competenze.
Lo studio professionale non è soggetto ad autorizzazione sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente.
I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono avere pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento con materiale pure impermeabile ed inoltre i locali per visite dovranno essere dotati di lavabo.
Il medico veterinario che intende attivare uno studio professionale deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della A.Usl allegando planimetria dei locali in scala 1:100.
Il possesso di apparecchi di radiodiagnostica usati a completamento dell'attività, deve conformarsi alle disposizioni previste dal D.Lvo 17/3/95 n. 230.

Articolo 25 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI VETERINARI

Al fine del presente articolo sono ambulatori le strutture individuate al precedente articolo.

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori veterinari senza autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente rilasciata su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare domanda in bollo al Sindaco.
La domanda deve contenere:

  1. generalità del titolare o del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica;
  2. l'ubicazione dell'ambulatorio;
  3. le generalità, i titoli professionali e di studio del Veterinario Direttore responsabile;
  4. numero di concessione edilizia e data del rilascio.

Alla domanda devono essere allegati:

  1. certificato di usabilità/agibilità ovvero dichiarazione di conformità edilizia;
  2. planimetria dei locali, in scala 1:100;
  3. elenco degli impianti ed attrezzature di cui si intende dotare la struttura se soggette a particolari regolamentazioni;
  4. copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuridica;
  5. dichiarazione e firma autenticata nelle forme di legge di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del Veterinario Direttore responsabile;
  6. generalità del personale sanitario operante nella struttura;
  7. copia della domanda di autorizzazione per l'installazione della apparecchiatura radiologica ove è presente.

In caso di cessazione di attività il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune come pure in caso di cambio del Veterinario Direttore responsabile.

Articolo 26 REQUISITI

I locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
Devono inoltre disporre in relazione alle effettive esigenze di servizio di idonei locali e spazi da adibire a:

  1. sala d'attesa;
  2. una o più sale per l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;
  3. servizio igienico direttamente accessibile, attraverso un antibagno, dalla sala d'attesa.

Tali ambienti devono essere adeguatamente aerati ed illuminati.
I locali n. 1 e n. 2 devono inoltre avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di m 2 con chiusino per lo scarico delle acque luride che deve essere assicurato in modo igienico e razionale.
Le sale di visita devono essere dotate di lavabo.
Laddove esiste un apparecchio per la diagnostica radiologica devono essere osservate le norme vigenti.
Nel caso in cui nella stessa struttura coesistano l'attività di commercio e toelettatura e quella veterinaria, le due attività devono essere esercitate in locali separati pur possedendo sala d'attesa e servizi igienici comuni rispondenti alle norme sopracitate.

Articolo 27 CLINICHE VETERINARIE PRIVATE - CASE DI CURA VETERINARIE - OSPEDALI VETERINARI (definizione, requisiti, autorizzazioni)

Tali strutture devono essere dotate di tutte le caratteristiche degli ambulatori integrate da:

Le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione sono conformi a quelle indicate per gli ambulatori.

Articolo 28 LABORATORI VETERINARI DI ANALISI

Per l'apertura, l'esercizio, il trasferimento, la trasformazione e comunque per le variazioni delle condizioni esistenti di un laboratorio l'autorizzazione prevista è concessa dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente su conforme parere del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.

La domanda deve contenere:

Alla domanda devono essere allegati:

L'autorizzazione non è necessaria per le analisi che il Veterinario esegue per i propri clienti nel proprio ambulatorio o studio.

I Laboratori Veterinari devono essere dotati, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di:

  1. un vano o reparto per la classificazione, la preparazione e la conservazione dei campioni da esaminare;
  2. uno o più locali o reparti di adeguata superficie per la esecuzione delle analisi;
  3. attrezzature per l'attività amministrativa e per l'archivio.

Qualora nel laboratorio si effettui anche il prelievo del materiale da esaminare, questo deve essere effettuato da un veterinario in un vano separato adeguatamente attrezzato per tale scopo.
I locali precedentemente elencati devono essere sufficientemente ampi, con pareti, pavimenti ed infissi facilmente lavabili e disinfettabili e tali da rispondere a quanto previsto dalle norme vigenti.
I locali di cui al punto 2) devono essere dotati di lavabo.

 

Capitolo 1 [ Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni ] Top

Articolo 29 REQUISITI DELLE CIVILI ABITAZIONI

Fatto salvo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale, i requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni e le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie sono fissati dal vigente regolamento edilizio.
Sotto il profilo tecnico, per quanto non espressamente contemplato nel sopracitato regolamento edilizio, si fa riferimento ai criteri raccomandati contenuti nell’appendice al presente regolamento.

Articolo 30 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

La richiesta di certificazione dell'antigienicità di un alloggio, da utilizzare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, deve essere presentata al Sindaco del Comune che ha emanato il bando relativo. L'Autorità Comunale richiede un accertamento tecnico ai propri Uffici ed al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl, ciascuno per le proprie competenze.

Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che:

  1. sia privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso;
  2. presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi e tali da pregiudicare la salubrità complessiva degli ambienti.

Il Sindaco nel dichiarare un alloggio antigienico prescrive con lo stesso provvedimento gli interventi manutentivi necessari al suo risanamento ed al ripristino delle condizioni di igienicità e abitabilità previste dal presente Regolamento, imponendo un termine per la realizzazione degli stessi.

Riferimenti normativi:

DPR 30/12/1972, n.1035;
L.R. 14/3/1984, n. 12 integrata e modificata dalla L.R. 2/12/1988, n. 50.

Articolo 31 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

Il Sindaco, sentiti i pareri del Responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ciascuno per le proprie competenze, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per i seguenti motivi:

  1. indisponibilità di acqua potabile;
  2. mancanza di servizi igienici;
  3. mancanza di aeroilluminazione;
  4. alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo);
  5. gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la sicurezza degli occupanti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con Ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato, se non dopo ristrutturazione e rilascio di un nuovo certificato di abitabilità.
Per quanto riguarda i motivi di inabitabilità di natura statico-strutturale e di sicurezza, si rimanda alla normativa del settore.

Riferimenti normativi:

- Testo Unico delle Leggi sanitarie
- L. 46/90
- L. 10/91 e L. 13/89 e successive integrazioni e modifiche

Capitolo 2 [ Edilizia speciale ] Top

Articolo 32 AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE

Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve essere garantito il rapido scolo delle acque, che devono confluire nella rete fognaria nera.
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare l’immissione di olii in fognatura.
Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto di aerazione (Ra, ottenuto dal rapporto tra la superficie dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore ad 1/30. Tali aperture devono essere collocate in maniera da non arrecare disagio od inconveniente alcuno a terzi.
Nella costruzione delle autorimesse devono essere osservate le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi; in particolare, la comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo con porte metalliche piene resistenti, al fuoco ed a chiusura automatica.
È vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali di categoria A.
Il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei piani fuori terra, che devono essere non comunicanti con piani interrati o seminterrati e sprovvisti di fognoli collegati alla fognatura.
Per le autorimesse pubbliche si applicano le norme previste dal D.M. Int. 1° febbraio 1986.

Articolo 33 CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da impianti o apparecchi termici.
Ciascun impianto, convenientemente distanziato e isolato da strutture di materiale combustibile, deve avere una canna fumaria propria e indipendente, che si deve prolungare oltre il tetto in apposito comignolo.
È vietato inserire una stufa, un fornello di cucina, una caldaia per il riscaldamento ed un qualsiasi altro impianto a combustione in un condotto già utilizzato per l'evacuazione dei prodotti di un altro focolare, ad eccezione di condotte shuntate, purché alimentate con lo stesso tipo di combustibile.
Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle regole di buona tecnica esistenti ed alla normativa vigente.
Fatte salve le disposizioni di cui al DPR n. 1391/70, ed alle norme UNI-CIG 7129/92 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, tutti i comignoli, realizzati in conformità alle norme vigenti, devono avere le bocche posizionate più in alto di almeno cm 100 dei tetti, di parapetti e qualsiasi altro ostacolo distante meno di m 10. Lo scarico a tetto dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione, secondo le indicazioni della UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni del DPR n. 412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

  1. non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;
  2. le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio;
  3. non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
  4. non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.

Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere sempre convogliato a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
Nel caso di costruzione o ristrutturazione di un edificio posto in adiacenza ad altri fabbricati, occorre che in fase di progettazione venga valutata anche la sistemazione o l'eventuale adeguamento di camini preesistenti, situati a quote diverse e che possano costituire fonte di insalubrità o molestia.
I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei focolari, o barbecue installati in spazi ubicati all'esterno delle abitazioni, non devono comunque arrecare disturbo o danno alcuno al vicinato.
Si definiscono canne di esalazione, quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi (ad es. prodotti da apparecchi di cottura).
Per quanto concerne le modalità di evacuazione dei prodotti sopracitati, si rimanda a quanto previsto per le canne fumarie.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti è ammesso lo scarico a parete di odori e vapori derivanti dalla cottura di alimenti, con l’esclusione di fritture di ogni genere o di cottura di carne o pesce, a condizione che:

  1. non si possa usufruire di canne di esalazione esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto;
  2. gli scarichi non siano posti sotto a porticati, in pozzi luce o dove comunque la dispersione degli odori sia impedita, nei pozzi luce;
  3. gli apparecchi di cottura siano alimentati elettricamente.

Articolo 34 ALBERGHI E SIMILI

Le caratteristiche igienico-sanitarie di alberghi e pensioni e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme di cui al R.D. 24/5/1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi), modificato con DPR 30/12/1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22/7/1977 e dal D.M. 203/95.

Articolo 35 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

Ai sensi della L.R. 25/8/1988 n. 34, per strutture ricettive extra-alberghiere si intendono le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi montani, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze.

I requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono stabiliti:

  1. per le case di ferie, dalle norme previste per gli esercizi alberghieri, di cui al R.D. n. 1102/25;
  2. per gli ostelli per la gioventù, dall'art. 5, punto 4 della L.R. n. 34/88;
  3. per gli affittacamere, dal R.D. n. 1102/25, modificato con DPR n. 1437/70 (visto l'articolo unico della L. 16/6/1939, n. 1112 che estende agli affittacamere le prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi) e dall'art. 9 della L.R.34/88;
  4. per le case e gli appartamenti per vacanza, dall'art. 11 della L.R. 34/88.

Articolo 36 COMPLESSI TURISTICI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno.

Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tenda, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi sono stabiliti dalle disposizioni della L.R. 7 gennaio 1985 n. 1 ed eventuale Regolamento comunale integrativo.

Articolo 37 ALLOGGI MOBILI PER GIROVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER NOMADI

Il personale addetto a circhi equestri, padiglioni di divertimento, spettacoli ambulanti, giostre od attrazioni varie, che utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve sostare in aree pubbliche o private individuate dall'Autorità sanitaria locale.
Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato di servizi igienici ed erogatori di acqua potabile ad uso pubblico e di possibilità di allaccio alla fognatura pubblica.
Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche e/o nomadi, si fa riferimento ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla L.R. 23/11/1988, n. 47.

Articolo 38 DORMITORI PUBBLICI

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi ed avere:

  1. pareti rivestite, fino a m 2 dal suolo, di materiale facilmente lavabile;
  2. dimensioni tali da assicurare almeno m2 6 e m3 18 per ogni posto letto;
  3. gruppi di servizi igienici, composti di un w.c. ed una doccia ogni 10 letti ed un lavabo ogni 5 letti;
  4. un servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, dei letti e degli effetti personali;
  5. acqua corrente e potabile.

Tutti i locali devono essere dotati di luci notturne.

Articolo 39 ALBERGHI DIURNI, SAUNE E SIMILI

Si definisce albergo diurno un locale che consente ai clienti di usufruire durante il giorno di servizi e prestazioni dirette all’igiene della persona, quali: servizi igienici, bagni, barbiere e parrucchiera, stiratura abiti, etc.
L'apertura e l'esercizio di alberghi diurni, saune e simili sono soggetti ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio comunale competente.
In tali strutture i camerini devono avere:

Dopo ogni bagno, il personale dovrà procedere ad adeguata disinfezione ed al cambio della biancheria.
Inoltre, lo stabilimento deve essere dotato di:

Articolo 40 SCUOLE

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado, sono fissate dal D.M. 18/12/1975, modificato con D.M. 14/9/1977.
Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L. 5/8/1975, n. 412, hanno vigore le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.
Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di medicina scolastica, ai sensi del DPR 22/12/1967, n. 1518 e del DPR 11/2/1961 n. 2610.
L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, di doposcuola e simile, è assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'Autorità sanitaria locale, in mancanza di agibilità specifica.
La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili.
È di norma vietato servirsi dei locali scolastici per usi diversi dall'insegnamento; in caso contrario, si dovrà provvedere ad una approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es. riunioni).

È vietato fumare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 41 ASILI NIDO

I criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido sono determinati dalla L.R. 7/3/1973, n. 15 e dal Regolamento Regionale di esecuzione 27/12/1973, n. 51.
Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali (requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale, termoigrometrici e di purezza dell'aria e altri) si fa riferimento alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18/12/1975.
Qualora all'interno dell'asilo siano organizzate riunioni delle persone interessate alla sua gestione, è tassativamente escluso l'utilizzo della zona lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione debbono essere aerati, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.
Nel caso di asili nido da localizzare nei centri storici o in edifici da riattare a tale scopo, devono essere individuate quelle unità che per parametri dimensionali e possibilità di spazi aperti si configurino più idonee a tale utilizzazione.

Articolo 42 NURSERIES

Per nurseries, si intendono strutture nei cui locali per periodi di tempo variabili e nelle sole ore diurne, personale apposito accudisce bambini affidati saltuariamente alla struttura dai genitori in loro assenza.
L'apertura e l'esercizio di tali strutture sono soggetti a preventiva comunicazione al Sindaco.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-edilizi e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento a quanto previsto dal presente regolamento per le scuole e gli asili nido, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti e della durata della loro permanenza.

Articolo 43 ABITAZIONI COLLETTIVE

I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite, devono disporre di:

  1. dormitori con una superficie non inferiore a m2 6 ed una cubatura non inferiore a m3 18 per ogni posto letto con un minimo di m2 9 per una stanza singola;
  2. refettori con una superficie di m2 0,80 - 1,20 per convivente;
  3. cucina conforme all’art. 136 del presente Regolamento;
  4. gruppi di servizi igienici, composti di almeno un w.c. ed una doccia per ogni 10 persone, un lavabo per ogni 5. I servizi igienici, dotati di ampio antibagno, devono essere aerati ed illuminati direttamente dall'esterno o dotati di un adeguato impianto di aspirazione forzata;
  5. locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
  6. lavanderia, o in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
  7. locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da una infermeria (con un letto per ogni 25 conviventi, sistemati in camere da non più di 4 letti l'una) e servizi igienici propri. Il locale infermeria dovrà avere dimensioni non inferiori a m2 12 per singolo posto letto, sommata di m2 7 per ogni posto letto in più;
  8. acqua corrente e potabile.

Tutti gli ambienti devono avere:

Articolo 44 SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l’organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l’ammissione dei fanciulli sono stabilite dalle "Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia-Romagna" approvate con deliberazione consiliare n. 96 del 29/3/1973, modificata con delibera regionale n. 1648 del 6/5/1988.

Articolo 45 ISTITUTI DI PENA

I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla L. 26/7/1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 29/4/1976, n. 431; inoltre, si richiama la Circolare n. 17 dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Emilia-Romagna del 13/4/1995.

Articolo 46 PALESTRE ED ISTITUTI DI GINNASTICA

Le palestre e gli altri istituti di ginnastica, fatta esclusione per quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 18/12/75, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:

  1. non possono essere ubicate in locali interrati o seminterrati;
  2. l'altezza dei vani principali deve essere non inferiore a m 3, con l'eccezione di depositi e servizi igienici, per i quali è ammessa un'altezza minima di m 2,40; per palestre che utilizzano unicamente macchine o attrezzature fisse è consentita un’altezza di m 2,70;
  3. i pavimenti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devo-no essere rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia fino ad un'altezza di m 2;
  4. l'area adibita agli esercizi ginnici deve essere tale da garantire almeno m2 4 per ogni utente e, comunque, la sua superficie complessiva non può essere inferiore a m2 50;
  5. è ammessa la realizzazione di zone organizzate con box di superficie non inferiore a m2 6 e con tramezzature di altezza non superiore a m 2,20;
  6. tutti i locali destinati alle attività principali, gli spogliatoi e i servizi igienici devono essere forniti di un'adeguata ventilazione naturale (Ra non inferiore ad 1/8) od artificiale (10 ricambi orari).

Inoltre, le palestre e gli istituti di ginnastica devono avere complessivamente la seguente dotazione minima di servizi e comunque distinti per sesso:

Per quanto riguarda i locali ad uso del personale, si rimanda agli articoli del presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di igiene del lavoro.
Il presente articolo si applica negli interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per quanto attiene i servizi.

Articolo 47 OSPEDALI E CASE DI CURA

I requisiti igienico-edilizi delle costruzioni di ricovero ospedaliero gestito da soggetti pubblici sono stabiliti dal DCG 20/7/1939.
Per le case di cura privata valgono le norme di cui al D.M. 5/8/1977 e le LL.RR. 8/1/1980 n. 2 e 1/4/1985 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 48 STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE

I requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap e per anziani, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA), sono stabiliti dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 560 dell’11/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Alle strutture destinate alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti gestite dagli enti ausiliari tenuti all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 116 del DPR n. 309/90, si applicano le norme previste dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 1857 del 2/2/1994 e dalle successive Circolari e note Regionali applicative ed esplicative.
Per l’attività di vigilanza sulle strutture l’AUSL può avvalersi del Gruppo Tecnico di cui al punto 3.2 parte prima della Delibera Regionale n. 560 del 11/7/1991.

Articolo 49 FARMACIE

I locali destinati a farmacie devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e di pulizia.
I banchi di preparazione devono essere dotati di cappa per la raccolta di vapori, collegata ad un condotto autonomo di esalazione con le caratteristiche previste all’art. 33 del presente Regolamento.
Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali, con mezzi naturali od artificiali, siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione dei farmaci.
Sempre ai fini di una corretta conservazione dei medicinali, la farmacia deve essere dotata di un sufficiente numero di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.

Articolo 50 DEPOSITI E MAGAZZINI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da uno spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.
I depositi in oggetto debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche, per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.
Gli ambienti destinati al personale devono corrispondere ai requisiti del DPR 11/3/1956, n. 303 e successive modifiche ed alle norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento.
La direzione dei depositi e magazzini di prodotti farmaceutici deve essere assunta, secondo quanto previsto dal T.U.LL.SS. art. 188/bis, da un laureato in chimica farmaceutica o farmacia, iscritto all'Albo professionale, il quale ne assume la responsabilità ai fini igienico-sanitari.

Articolo 51 ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Gli esercizi per le attività di barbiere, parrucchiere, affini ed estetisti dovranno rispondere ai seguenti requisiti strutturali e funzionali.
Le norme igienico sanitarie individuate sostituiscono con effetto immediato quelle previste dai corrispettivi articoli del regolamento comunale specifico previsto ai sensi della L. 14.02.63 n. 161 e della L. 4.1.90 n. 1.

Requisiti strutturali

I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte destinate all’attività lavorativa e all’attesa per i clienti.
Tali locali devono avere l’altezza prevista all’art. 72 del presente regolamento ed una superficie (esclusi i servizi) non inferiore a m2 18.
Nel centro storico, qualora il locale sia adibito esclusivamente ad attività di visagista, estetista ed affini, è ammesso una superficie di m2 7, purché il locale sia dotato di idoneo impianto di condizionamento dell’aria, qualora necessario, e di sala d’aspetto distinta, potendo essere considerato tale anche l’eventuale negozio di vendita.
Per le attività di estetica, i requisiti strutturali minimi sopra individuati sono applicabili ad esercizi privi di attrezzature ingombranti che richiedono una collocazione fissa.
Qualora vengano utilizzate tali apparecchiature (quali lampade abbronzanti, vasche per idromassaggio, attrezzi per ginnastica estetica, saune, etc.) la superficie utile minima dei locali va aumentata di una area delimitata (vano o box) illuminata e aerata direttamente dall’esterno di dimensioni non inferiori a m2 6 per ogni apparecchio utilizzato, ciascuno dei quali deve comunque poter disporre di una superficie adeguata al tipo di trattamento; l’esercizio deve essere dotato di almeno un lavandino accessorio, in aggiunta a quello previsto nel servizio igienico, posizionato nel punto dell’esercizio dove vengono svolte attività per le quali sono previsti frequenti lavaggi delle mani.
Nei casi di esercizio dell’attività di estetista congiuntamente a quella di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o commercio di prodotti cosmetici, limitatamente alle prestazioni di pedicure e visagista, deve essere prevista una area preferibilmente delimitata di almeno m2 6, mentre per la prestazione di manicure non è richiesta superficie aggiuntiva.
I locali devono essere dotati di illuminazione, aerazione e riscaldamento secondo quanto previsto all’art. 80 del presente regolamento. La rimozione di inquinanti, causati dall’attività, deve avvenire mediante un sistema di aspirazione il più possibile localizzata.
Qualora i locali siano ubicati in spazi attrezzati appositamente per le zone balneari (stabilimenti fissi o mobili, in campeggi, spiagge, etc.) potranno essere autorizzati laboratori con dimensioni inferiori alle minime prescritte su parere conforme del SISP dell’A.Usl di Ravenna e della Commissione Consultiva.
Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la disinfezione completa.
Le pareti fino all’altezza di m 1,50 devono essere rivestite con materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a disposizione anche del pubblico, munito di vaso ad occlusione idraulica e lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere.
La dotazione di servizi dovrà comunque rispettare i criteri di cui all’art. 78 del presente regolamento per le attività che impieghino più addetti.
Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.
Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si rimanda ai contenuti della L. 46/90 e del regolamento di applicazione, DPR n. 447/91.
Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopracitati e siano distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
Soluzioni alternative a quanto previsto nel presente regolamento potranno essere adottate previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica.
In materia di superamento delle barriere architettoniche, devono essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia.
Per tutto quanto sopra non menzionato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
In riferimento ai requisiti strutturali, le norme regolamentari saranno applicate in occasione di autorizzazione per avvio di nuova attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie dell’attività esistente.
In caso di nuova autorizzazione per cambio di gestione in attività esistente deve essere previsto un adeguamento ai requisiti di superficie minima obbligatoria, con una tolleranza del 30%, nonché alla dotazione minima di servizi igienici.
Per le attività poste in centro storico o sottoposte a vincoli urbanistici o architettonici si può derogare da tale obbligo.

Requisiti funzionali organizzativi

Il titolare della autorizzazione ha l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.
I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.
La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario, nel retrobottega, ove esista, o in apposito mobiletto all’uopo destinato.
Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.
Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto per la biancheria pulita.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria a perdere o in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad ogni persona.
Prima di iniziare ciascun servizio ed al termine di esso, l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani; è opportuno l’uso di guanti a perdere in particolare per le attività che possono comportare il contatto con sangue.
Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute. Le tinture devono rispondere ai requisiti prescritti dal DM 18.06.76 e successive modificazioni.
Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetista è vietato l’uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell’allegato alla L. 1/90; in particolare è vietato l’uso di apparecchi elettromedicali per trattamenti con finalità di carattere terapeutico. Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda a quanto stabilito dal decreto previsto dall’art. 10 della L. 1/90 che dovrà individuare le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele di uso.
Deve essere osservato quanto riportato all’art. 20 del presente regolamento in riferimento alla profilassi delle infezioni trasmissibili.

Articolo 52 STABILIMENTI BALNEARI SU ACQUE MARINE ED INTERNE

Gli stabilimenti balneari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente, in conformità all'art. 194 del T.U.LL.SS., R.D. 27/7/1934, n. 1265 ed al DPR 24/7/1977, n. 616, oltre alla licenza di esercizio, anch'essa rilasciata dal Sindaco, ai sensi del DPR sopra citato.
Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di cabine spogliatoio di almeno m2 1, con porta dotata di griglia di aerazione e mantenute in buone condizioni di pulizia.
Ogni struttura deve disporre di almeno un servizio igienico ed una doccia chiusa ogni 200 (o frazione) utenti, comunque separati per sesso, a disposizione della clientela.
Il numero di utenti è calcolato moltiplicando per 2 il numero di ombrelloni.
Gli stabilimenti devono disporre di una cassetta di medicazione, contenente: bende, garze e cotone idrofilo, lacci emostatici, alcool e altro disinfettante cutaneo, 10 siringhe sterili monouso, farmaci analettici in fiale per uso orale, etc., come da disposizioni vigenti.
Gli scarichi idrici devono essere collegati alla pubblica fognatura.

Articolo 53 PORTICCIOLI TURISTICI

I porticcioli turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile e tutti i servizi devono essere allacciati alla fognatura comunale.

Per ogni 100 imbarcazioni, devono essere dotati di:

Nei bacini dei porticcioli deve essere assicurato un sistema di raccolta dei materiali galleggianti.

Articolo 54 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Min. LL.PP. n. 16/51 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla normativa sulle barriere architettoniche, e alla L.R. 27.4.90 n. 35, per quanto applicabile.
Nei parchi di divertimento di cui alla L. 337/68 art. 7 e nei parchi giochi in genere dotati di attrazioni in cui non sia prevista la balneazione, le acque contenute nei bacini annessi a tutti i giochi acquatici non equiparabili alle piscine, ed ivi utilizzate, dovranno rispettare i limiti previsti per i vari parametri nella tabella seguente.

Limiti di qualità raccomandati per acque superficiali da destinare ad uso ricreativo ed estetico
(I valori limite rappresentano le concentrazioni massime ammissibili, salvo diversa indicazione)

N° prog. Parametri Unità Valore massimo ammissibile
1 Colore Scala Pt - Co 100
2 Trasparenza (Penetrazione luce) m (dischi Secchi) 1,2
3 pH, valore - 6,5 - 8,5
4 Conduttività elettrica uS/cm 5000
5 Temperatura °C 15 - 30
6 Torbidità JTU (*) 50
7 Ossigeno disciolto, saturazione % 70 - 120
8 Argento mg/l Ag 0,05
9 Arsenico mg/l As 0,05
10 Cadmio mg/l Cd 0,005
11 Cromo (VI) mg/l Cr 0,10
12 Mercurio mg/l Hg 0,001
13 Nichel mg/l Ni 0,25
14 Piombo mg/l Pb 0,05
15 Rame mg/l Cu 0,25
16 Selenio mg/l Se 0,25
17 Zinco mg/l Zn 1,50
18 Tensioattivi anionici mg/l come MBAS 0,5
19 Olii e grassi mg/l 0,5
20 Fenoli mg/l come C6H5OH 0,05
21 Coliformi totali n°/100 ml 2000
22 Coliformi fecali n°/100 ml 100
23 Streptococchi fecali n°/100 ml 100

(*) JTU: Unità di torbidità Jackson

Articolo 55 IMPIANTI SPORTIVI

Si applicano le norme del Decreto Ministeriale 25.8.89 per tutte le discipline regolate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI.
Per altre discipline si procederà in analogia.
Per gli impianti sportivi di capienza complessiva inferiore alle 100 persone, le dotazioni igieniche per il pubblico vengono così stabilite: 1 servizio igienico per le donne, 1 per gli uomini; devono essere presenti spogliatoi e servizi con le caratteristiche definite dal D.M. 25.8.89 per gli atleti. Per sport non di squadra, quali il tennis, la dotazione di servizi per gli atleti si stabilisce in analogia con quanto indicato dal presente regolamento per i locali di lavoro.
Si deve dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. n.35 del 27.4.90.

Articolo 56 ESERCIZI DI TOELETTATURA ANIMALI

L'apertura di sale da toelettatura per cani e gatti (e/o altri animali ornamentali o di affezione) è subordinata all'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
I locali devono avere i pavimenti impermeabili con chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato in modo igienico e razionale; le pareti lavabili e disinfettabili almeno sino all'altezza di m 2.
Devono inoltre essere dotati di impianti di acqua calda e di adeguate attrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli animali, tenuto sempre in condizioni igieniche atte ad evitare la trasmissione di eventuali malattie.

Articolo 57 AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI ANIMALI

Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici deve essere in possesso dell'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.

Articolo 58 REQUISITI DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici devono possedere i seguenti requisiti:

  1. i locali nei quali vengono tenuti gli animali devono essere sufficientemente ampi in rapporto al numero delle specie animali oggetto di commercio. Particolari strutture devono essere previste per il ricovero di animali di grossa taglia ivi inclusi i rettili esotici e animali selvatici. Deve sempre essere garantito un confortevole ed adeguato contenimento degli animali che devono essere messi in condizione di non nuocere alle persone nel rispetto di rigorose norme di sicurezza;
  2. i pavimenti dovranno sempre essere tali da consentire il deflusso delle urine e l'igienica raccolta delle feci e dotati di chiusino sifonato per la raccolta delle acque di lavaggio;
  3. le pareti interne dei locali di vendita e degli ambienti destinati al ricovero devono essere di colore chiaro impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno m 2 dal suolo con spigoli ed angoli arrotondati;
  4. i requisiti delle attrezzature di contenimento devono garantire la tutela del benessere animale, in relazione a: dimensioni delle gabbie, taglia e caratteristiche etologiche degli animali.

Per quanto attiene i requisiti di cimiteri per animali si rinvia a quanto indicato dal DL 508/92 art. 4.

Gli esercizi o negozi per il commercio di animali vivi devono inoltre essere muniti di:

  1. adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili per l'alimentazione degli animali;
  2. idonei contenitori per la raccolta di rifiuti e scarti, che dovranno essere rimossi giornalmente. Detti contenitori dovranno periodicamente essere disinfettati.

Articolo 59 SEGNALAZIONI DI MORTALITÀ DI ANIMALI

Ogni caso di morbilità e mortalità eccedente la media dovrà essere segnalato tempestivamente al Servizio Veterinario competente, che disporrà per gli eventuali provvedimenti.
Le carogne di animali venuti a morte all'interno dell'esercizio dovranno essere consegnate, entro 12 ore dal decesso, a struttura idonea allo smaltimento, salvo che l'esercente sia munito di congelatore specifico a tal uso dedicato.

Capitolo 3 [ Piscine ] Top

Articolo 60 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti di uso privato, collettivo e pubblico.
Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari congiuntamente.
Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture collettive quali condomini, residence, multiproprietà, alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme ed altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle predette strutture.
Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno.
Per tutti gli impianti natatori l’allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento.

Articolo 61 CARATTERISTICHE DEI BACINI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO

Articolo 62 SPOGLIATOI

Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20%, riducibile al 10% per impianti stagionali (scoperti), del numero massimo degli utenti calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale presenza di uomini e donne. Il proporzionamento di cui al comma precedente si applica agli spogliatoi usati a rotazione, che possono essere sia del tipo singolo sia del tipo comune.
Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm 20 per assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti.
Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito di griglie di scarico in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio.
Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli spogliatoi comuni, a m2 1,6. L’altezza interna non deve essere inferiore a m 2,40.
Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero di asciugacapelli, pari a quello degli spogliatoi.

Articolo 63 SERVIZI IGIENICI

Nelle strutture di uso collettivo deve essere previsto almeno 1 wc ed 1 doccia di tipo chiudibile nelle immediate vicinanze della piscina.
Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno: 1 wc ogni 30 frequentatori ed 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui il 50% a box) ed 1 lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone e idonei sistemi per l'asciugatura delle mani.

Articolo 64 IGIENE DELL’AMBIENTE

CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

  1. L'acqua di approvvigionamento, che è quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) deve possedere, fatta eccezione per la temperatura, tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme. Sono escluse le piscine alimentate ad acqua salata.
  2. L'acqua di immissione in vasca è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
  3. L’acqua contenuta in vasca è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

Le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle acque utilizzate, ad esclusione di quelle salate, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla circolare n. 128 del 16/7/71, circ. n. 86 del 15/6/72 e della circ. n. 32 Regione Emilia-Romagna del 28/7/1994.
Per gli impianti di nuova realizzazione alimentati da acqua salata, dovrà essere presentata, contestualmente al progetto edilizio, dettagliata documentazione tecnica, inerente le caratteristiche impiantistiche e di filtrazione/disinfezione che saranno valutate dal competente servizio A.Usl.
Nelle piscine di uso pubblico e/o collettivo, l'acqua contenuta in vasca dovrà comunque rispettare i seguenti parametri:

a) Parametri batteriologici

Parametri Concentrazione Max. ammissibile
Coliformi totali 0/100 ml
Streptococchi fecali 0/100 ml
Computo delle colonie su Agar a 36°C 200/ ml

Le metodiche analitiche sono quelle indicate nell’Allegato III al DPR 24/5/88 n. 236.

b) Parametri chimici

Parametro Valore massimo ammissibile
pH 6,5 - 8,5
Torbidità 3 mg/l SiO2
Sostanza Organica 1 mg/l O2 oltre il contenuto dell’acqua di approvigionamento
NH4 0,5 mg/l NH4
NO2 non rilevabile (come NO2)
Cloro attivo libero

0,5-1,0 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5

0,7-1,2 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5

Cloro attivo combinato

0,3 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5

0,5 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5

Cloruri 50 mg/l Cl oltre il contenuto dell’ acqua di approvvigionamento

Le metodiche da utilizzare sono quelle indicate nell’allegato III del DPR 24/5/88 n. 236

c) Temperatura (escluse le vasche scoperte):

Vasche bambini 26°C-30°C
Altre vasche 25°C-28°C

REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare