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Capitolo 1 - Disposizioni generali
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Articolo 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
Il Regolamento Comunale di igiene e di sanità pubblica veterinaria, adottato ai sensi degli artt. 218 e 344 del T.U.LL.SS., detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali.
Articolo 2 VALIDITÀ
Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo l’avvenuta pubblicazione del deliberato all’albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l’adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli successivi.
Articolo 3 DEROGHE
Il Dirigente può ammettere deroghe al rispetto dei requisiti
previsti dal presente Regolamento.
La richiesta di deroga deve essere giustificata dalla presenza di
problemi strutturali tali da rendere necessaria l’individuazione
di soluzioni alternative comprensive di accorgimenti tecnici in
grado di garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari
che la natura dell’attività da intraprendere o da ampliare
richiede.
Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente
motivate, sono concesse previo parere obbligatorio e non vincolante
dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’A.Usl e dell’ARPA,
secondo le rispettive competenze.
La richiesta di deroga deve quindi essere presentata al Dirigente
da parte dell’interessato già corredata del parere
preventivo suddetto.
Articolo 4 VIOLAZIONI
Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte
salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente
previste sanzioni diverse in altri articoli del presente regolamento,
sono punite con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni
amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate
in via generale, dalla normativa vigente (L. n. 689/1981 L. 241/90
e successive modificazioni e integrazioni).
Articolo 5 SANZIONI
I proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi del II Comma
dell’art. 18 e dell’art. 23 della L.R. 18.4.1984 n.
21, fatto salvo eventuali integrazioni e modificazioni, spettano
all’Azienda Usl.
Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, determinate
con propria ordinanza - ingiunzione dal Sindaco, vengono esatte
dal Comune.
Quando per l’accertamento della violazione vengono eseguite
analisi, gli oneri delle stesse, a carico del contravventore, spettano
al soggetto esecutore.
Articolo 6 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato dal Consiglio comunale e le norme, successive, di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.
Articolo 7 AUTORITÀ SANITARIA LOCALE
Il Sindaco è l’Autorità sanitaria locale.
Per tale attività si avvale dei Servizi del Dipartimento
di Prevenzione dell’Azienda Usl e dell’ARPA, intesi
quali organi consultivi e propositivi in materia igienico-sanitaria
e ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalla
L.R. 44/95, ai quali può avanzare richieste e commissionare
indagini.
Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali
o su segnalazione di altri uffici o enti, di associazioni o di cittadini
venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni
antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione
del presente regolamento, può richiedere l’intervento
immediato dei sopracitati Servizi, per verifiche, accertamenti o
formulazioni di proposte inerenti il caso.
Articolo 8 COMPITI DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’A.USL E DELL’ARPA
I servizi del Dipartimento di Prevenzione e dell’ARPA sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:
Articolo 9 SUPPORTI PROPRI E AUSILIARI DELL’AUTORITÀ SANITARIA LOCALE
Di fronte a particolari situazioni di emergenza e urgenza superiori alla capacità operativa dei servizi dell’Azienda Usl o dell’ARPA, il Sindaco può avvalersi dei propri uffici tecnici e di polizia, coordinati funzionalmente dai Servizi sopracitati.
Capitolo 2 [ Profilassi delle malattie infettive
e parassitarie ] ![]()
Articolo 10 COMPITI DEL COMUNE
In materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl, nonché di emettere ordinanze contingibili e urgenti.
Articolo 11 COMPITI DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
Spetta all'Azienda Usl provvedere alla profilassi della malattie
infettive e diffusive attraverso l'adozione delle misure idonee
e prevenirne l'insorgenza.
In questo ambito l'Azienda Usl provvede:
1) a raccogliere le denuncie obbligatorie di malattie infettive;
2) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.
Articolo 12 DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Ogni medico che nell'esercizio della professione venga a conoscenza
di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo
deve notificarlo al Servizio Igiene e sanità pubblica della
Azienda Usl.
Le modalità ed i tempi della segnalazione sono definiti dal
D.M. 15.12.90 ed eventuali successive modificazioni.
Per quanto riguarda la notifica dei casi di AIDS si fa riferimento
al D.M. 28.11.1986 ed alle Circolari Ministeriali n.5 del 12.02.1987
e n. 14 del 13.02.1988.
Articolo 13 DENUNCIA DI MANIFESTAZIONI EPIDEMICHE O DI MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE M.S.T.
È fatto obbligo ai medici di denunciare al Servizio Igiene
e sanità pubblica, nel più breve tempo possibile,
qualunque manifestazione di malattia infettiva non compresa nell'elenco
di cui al D.M. 15.12.1990, che per la natura e per il numero di
casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.
Ogni medico che constata un caso di malattia venerea deve darne
notizia immediata al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda
Usl, ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.7.1956 n. 837, segnalando
le informazioni assunte circa la fonte del contagio e comunicando
il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato, esclusa
ogni altra indicazione sulla sua identità.
Articolo 14 DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI VITA
Spetta al Comune provvedere a tutte le operazioni di disinfezione
e disinfestazione che si rendano necessarie a tutela della salute
pubblica.
Gli interventi vengono effettuati su indicazione del Servizio Igiene
e sanità pubblica dell'Azienda Usl a cui spetta anche la
valutazione sull'idoneità dei prodotti da utilizzare e sul
tipo di intervento.
Gli interventi disposti d'ufficio, ad eccezione di quelli originati
da atti od omissioni di accertata responsabilità, sono a
carico del Comune.
Articolo 15 LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo
scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri
insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace
la lotta contro topi, ratti ed insetti.
È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo
pubblico e privato.
Gli accumuli di pollina in pieno campo, in attesa di spandimento,
devono essere adeguatamente coperti con telo impermeabile per evitare
lo sviluppo di mosche.
I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri
abitati devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori,
da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed opportunamente recintati
in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti;
devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle
acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.
Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito,
rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento
all'esterno dei pneumatici stessi.
Nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere
i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua
al loro interno.
Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre
per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione
all'aperto; qualora tale uso non sia evitabile, i pneumatici devono
essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in
essi di acqua piovana.
In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo,
prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si
lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti,
nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili,
nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali,
nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate,
a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche
secondo metodi e mezzi efficaci.
Per quanto riguarda gli insetti pronubi (insetti impollinatori)
si fa riferimento alla normativa vigente.
Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da
ratti, topi, o insetti nocivi e molesti di entità tale da
costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Usl, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco
ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione
e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.
In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.
Articolo 16 PROFILASSI DELLE MALATTIE NEI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI
L'Azienda Usl tramite il Servizio Igiene e sanità pubblica provvede a fornire gratuitamente indicazioni di profilassi ed educazione sanitaria alle persone che per qualsiasi motivo si rechino all'estero.
Articolo 17 VACCINAZIONI
L'Azienda Usl provvede alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
o facoltative tramite il Servizio Igiene e Sanità pubblica
ed il Servizio Pediatria di comunità.
Agli stessi servizi il cittadino può rivolgersi per richiedere
informazioni e/o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale.
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.
Possono essere esentati dalle vaccinazioni obbligatorie coloro che,
su proposta del medico curante, a giudizio dei Servizi dell'Azienda
Usl interessati, siano in condizioni fisiche tali da non potervi
essere sottoposti senza rischio.
Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie
o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio
Igiene e sanità pubblica, indicando il nominativo, la data
di nascita e la residenza del soggetto vaccinato, il nome commerciale
del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie,
il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza
e la data di somministrazione.
Articolo 18 VACCINAZIONI, MALATTIE INFETTIVE E FREQUENZA IN COLLETTIVITÀ
Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido,
la scuola materna, la scuola dell'obbligo e altre collettività
se non dimostra con apposito certificato di aver ottemperato agli
obblighi vaccinali previsti dalla legge.
La certificazione relativa deve essere conservata tra gli atti di
ufficio.
I direttori di scuole, istituti, stabilimenti e altre collettività
che accolgono minori sono responsabili dell'osservanza di detta
norma.
Il Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale
formalizza le norme di riammissione nelle collettività scolastiche
e pedagogiche per i bambini ed il personale affetti da malattie
infettive e diffusive, su proposta del Servizio Igiene e sanità
pubblica e del Servizio Pediatria di comunità dell’Azienda
Usl.
Articolo 19 PROFILASSI DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI CON SANGUE E LIQUIDI BIOLOGICI
In tutte le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private
devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal
D.M. 28/9/90, che consentono un'efficace protezione nei confronti
dei virus trasmissibili con sangue e liquidi biologici infetti.
Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con
sangue o liquidi biologici gli operatori devono sempre adottare
le cosiddette "precauzioni universali": lavaggio delle
mani, uso di misure di barriera (guanti, mascherine, occhiali, abbigliamento
adeguato), smaltimento di aghi e strumenti taglienti in appositi
contenitori resistenti.
Per ridurre il rischio di infezioni crociate (da paziente a operatore,
da operatore a paziente, da paziente a paziente) il comportamento
degli operatori deve essere uniformato mediante l'adozione di protocolli
formalizzati, con standardizzazione delle procedure.
Deve essere privilegiato l'utilizzo di strumenti e materiale monouso.
Gli articoli "critici" (attrezzature e strumenti che vengono
a contatto con cute e mucose non integre o che vengono introdotti
nell'organismo) e gli articoli "semi critici" (attrezzature
e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose integre) dopo
l'uso devono essere sottoposti a sterilizzazione mediante autoclave,
previa decontaminazione e detersione.
I materiali non trattabili con il calore e non disponibili in monouso
che necessitano di sterilizzazione devono essere sottoposti a trattamento
con glutaraldeide al 2% per 10 ore: l'utilizzo di tale procedura
deve essere preventivamente concordato con il Servizio Igiene e
sanità pubblica dell'Azienda Usl.
Gli articoli "non critici" (superfici o attrezzature che
non entrano in contatto con i tessuti) devono essere sottoposti
a disinfezione di livello intermedio, ottenibile con l'utilizzo
di prodotti a base di cloro.
Per le superfici è preferibile prevenire la contaminazione
applicando telini, guaine o pellicole protettive: si tratta di una
procedura d'obbligo in ambito odontoiatrico, dove l'uso di strumenti
rotanti ad alta velocità genera nell'ambiente aerosol potenzialmente
infetti.
Articolo 20 PROFILASSI DELLE INFEZIONI TRASMISSIBILI NELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ESTETISTA
Nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere,
estetista e affini deve essere privilegiato l'utilizzo di materiali
e strumenti monouso, i quali dopo l'utilizzo devono essere riposti
per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere.
Le lame per rasoio a qualunque uso siano dirette devono essere rigorosamente
monouso.
Le forbici utilizzate per il taglio dei capelli necessitano delle
normali operazioni di pulizia e periodici trattamenti di disinfezione.
Gli aghi e strumenti taglienti non monouso che vengano a contatto
con superfici cutanee integre o lese, dopo l’utilizzo devono
essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante
acqua corrente e successivamente sterilizzati con mezzi fisici,
preferibilmente utilizzando autoclave od, in alternativa, stufa
a secco secondo le indicazioni d’uso delle apparecchiature.
È indispensabile disporre di una quantità di strumenti
tale da poterli avvicendare tra un cliente e l'altro e rendere possibile
l'effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione.
In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati
esclusivamente creme o gel emostatici in tubo.
Qualora questi strumenti siano termolabili, devono essere sottoposti
dopo l’uso a disinfezione ad alto livello. E’ necessario
assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e
che l’attività e la concentrazione dei disinfettanti
garantiscano l’efficacia del procedimento.
Disinfettanti e loro concentrazione indicati per la disinfezione di alto livello
Disinfettanti |
Concentrazione |
Tempo di contatto |
Cloroderivati |
>0,5% |
30’ |
Glutaraldeide |
2% |
30’ |
La tossicità della glutaraldeide richiede particolari precauzioni d’uso, quali l’adozione di cappa aspirante. E’ opportuno l’uso di guanti di vinile, latex o gomma secondo i diversi utilizzi, a salvaguardia dell’operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia.
Per pettini, spazzole, etc. è richiesta la sola disinfezione a medio livello.
Disinfettanti |
Concentrazione |
Tempo di contatto |
Cloroderivati |
0,1 - 0,5% |
30’ |
Glutaraldeide |
2,5% |
15’ |
Per attività particolarmente a rischio, quali ad esempio
"tatuatori", si rimanda a quanto previsto dall’art.
19.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria
in quantità sufficiente da poter essere cambiata per ogni
cliente; dopo l'uso la biancheria deve essere riposta in un contenitore
chiuso per il successivo lavaggio.
Capitolo 3 [ Vigilanza sulle attività
sanitarie ] ![]()
Articolo 21 VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE
L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni
sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento
di Prevenzione della Azienda Usl.
L'attività di vigilanza comprende:
Articolo 22 STUDI PROFESSIONALI MEDICI E AMBULATORI MEDICI
Per l'esercizio delle professioni sanitarie si distinguono:
L'ambulatorio è soggetto ad autorizzazione del Dirigente
dell’Ufficio comunale competente ai sensi della normativa
vigente.
Lo studio professionale non è soggetto ad alcuna autorizzazione.
Chiunque intenda aprire uno studio professionale medico od odontoiatrico
deve comunque darne comunicazione al Servizio Igiene e sanità
pubblica dell'Azienda Usl certificando il rispetto dei requisiti
di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
Dovrà essere comunicato anche l'inizio dell'attività
professionale presso uno studio già esistente.
L'obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le
professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente
l'attività.
Articolo 23 REQUISITI STRUTTURALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI MEDICI
Gli studi professionali devono avere accesso indipendente, essere
costituiti da almeno un locale di visita, una sala di attesa e un
servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, dotato di antibagno.
I locali di visita e le sale di attesa devono avere una superficie
minima rispettivamente di m2 12 e di m2 9 e rispettare i requisiti
di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione.
I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.
L'altezza minima dei locali deve essere di m 2,70.
Le pareti della sala di visita, ove necessario, devono essere rivestite
fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed
impermeabile; per l'impermeabilizzazione delle pareti è consentito
l'uso di vernici a smalto.
I locali per visita devono essere dotati, ove necessario, di lavabo
con apertura del rubinetto a comando non manuale.
Articolo 24 STUDI PROFESSIONALI VETERINARI, AMBULATORI VETERINARI
L’ambulatorio veterinario è soggetto ad autorizzazione
sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente previo
parere vincolante del Servizio Veterinario della Azienda Usl e dell’Ordine
provinciale dei veterinari secondo le rispettive competenze.
Lo studio professionale non è soggetto ad autorizzazione
sanitaria del Dirigente dell’Ufficio comunale competente.
I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione
ed aerazione previsti dalla normativa vigente; devono avere pavimenti
di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino
all'altezza di m 2,00 dal pavimento con materiale pure impermeabile
ed inoltre i locali per visite dovranno essere dotati di lavabo.
Il medico veterinario che intende attivare uno studio professionale
deve darne comunicazione al Servizio Veterinario della A.Usl allegando
planimetria dei locali in scala 1:100.
Il possesso di apparecchi di radiodiagnostica usati a completamento
dell'attività, deve conformarsi alle disposizioni previste
dal D.Lvo 17/3/95 n. 230.
Articolo 25 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI VETERINARI
Al fine del presente articolo sono ambulatori le strutture individuate al precedente articolo.
Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori veterinari
senza autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente
rilasciata su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione, gli interessati devono
presentare domanda in bollo al Sindaco.
La domanda deve contenere:
Alla domanda devono essere allegati:
In caso di cessazione di attività il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune come pure in caso di cambio del Veterinario Direttore responsabile.
Articolo 26 REQUISITI
I locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere i requisiti
stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
Devono inoltre disporre in relazione alle effettive esigenze di
servizio di idonei locali e spazi da adibire a:
Tali ambienti devono essere adeguatamente aerati ed illuminati.
I locali n. 1 e n. 2 devono inoltre avere pavimenti impermeabili
e pareti lavabili e disinfettabili almeno fino all'altezza di m
2 con chiusino per lo scarico delle acque luride che deve essere
assicurato in modo igienico e razionale.
Le sale di visita devono essere dotate di lavabo.
Laddove esiste un apparecchio per la diagnostica radiologica devono
essere osservate le norme vigenti.
Nel caso in cui nella stessa struttura coesistano l'attività
di commercio e toelettatura e quella veterinaria, le due attività
devono essere esercitate in locali separati pur possedendo sala
d'attesa e servizi igienici comuni rispondenti alle norme sopracitate.
Articolo 27 CLINICHE VETERINARIE PRIVATE - CASE DI CURA VETERINARIE - OSPEDALI VETERINARI (definizione, requisiti, autorizzazioni)
Tali strutture devono essere dotate di tutte le caratteristiche degli ambulatori integrate da:
Le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione sono conformi a quelle indicate per gli ambulatori.
Articolo 28 LABORATORI VETERINARI DI ANALISI
Per l'apertura, l'esercizio, il trasferimento, la trasformazione e comunque per le variazioni delle condizioni esistenti di un laboratorio l'autorizzazione prevista è concessa dal Dirigente dell’Ufficio comunale competente su conforme parere del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.
La domanda deve contenere:
Alla domanda devono essere allegati:
L'autorizzazione non è necessaria per le analisi che il Veterinario esegue per i propri clienti nel proprio ambulatorio o studio.
I Laboratori Veterinari devono essere dotati, in relazione alle effettive esigenze di servizio, di:
Qualora nel laboratorio si effettui anche il prelievo del materiale
da esaminare, questo deve essere effettuato da un veterinario in
un vano separato adeguatamente attrezzato per tale scopo.
I locali precedentemente elencati devono essere sufficientemente
ampi, con pareti, pavimenti ed infissi facilmente lavabili e disinfettabili
e tali da rispondere a quanto previsto dalle norme vigenti.
I locali di cui al punto 2) devono essere dotati di lavabo.
Capitolo 1 [ Norme igienico-sanitarie per
le civili abitazioni ] ![]()
Articolo 29 REQUISITI DELLE CIVILI ABITAZIONI
Fatto salvo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e
regionale, i requisiti igienico-sanitari delle civili abitazioni e
le procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
edilizie sono fissati dal vigente regolamento edilizio.
Sotto il profilo tecnico, per quanto non espressamente contemplato
nel sopracitato regolamento edilizio, si fa riferimento ai criteri
raccomandati contenuti nell’appendice al presente regolamento.
Articolo 30 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO
La richiesta di certificazione dell'antigienicità di un alloggio, da utilizzare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, deve essere presentata al Sindaco del Comune che ha emanato il bando relativo. L'Autorità Comunale richiede un accertamento tecnico ai propri Uffici ed al Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl, ciascuno per le proprie competenze.
Ai sensi del presente Regolamento, è da ritenersi antigienico un alloggio che:
Il Sindaco nel dichiarare un alloggio antigienico prescrive con lo stesso provvedimento gli interventi manutentivi necessari al suo risanamento ed al ripristino delle condizioni di igienicità e abitabilità previste dal presente Regolamento, imponendo un termine per la realizzazione degli stessi.
Riferimenti normativi:
DPR 30/12/1972, n.1035;
L.R. 14/3/1984, n. 12 integrata e modificata dalla L.R. 2/12/1988,
n. 50.
Articolo 31 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE
Il Sindaco, sentiti i pareri del Responsabile del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda Usl e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ciascuno per le proprie competenze, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per i seguenti motivi:
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con
Ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato, se non dopo
ristrutturazione e rilascio di un nuovo certificato di abitabilità.
Per quanto riguarda i motivi di inabitabilità di natura
statico-strutturale e di sicurezza, si rimanda alla normativa del
settore.
Riferimenti normativi:
- Testo Unico delle Leggi sanitarie
- L. 46/90
- L. 10/91 e L. 13/89 e successive integrazioni e modifiche
Capitolo 2 [ Edilizia speciale ]
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Articolo 32 AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE
Nelle autorimesse il pavimento deve essere impermeabile e deve
essere garantito il rapido scolo delle acque, che devono confluire
nella rete fognaria nera.
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare
l’immissione di olii in fognatura.
Nelle autorimesse con più posti auto o box deve essere assicurata
una idonea aerazione naturale diretta, tale da garantire un rapporto
di aerazione (Ra, ottenuto dal rapporto tra la superficie
dell'apertura e la superficie totale dell'autorimessa) non inferiore
ad 1/30. Tali aperture devono essere collocate in maniera da non
arrecare disagio od inconveniente alcuno a terzi.
Nella costruzione delle autorimesse devono essere osservate le norme
vigenti, in materia di prevenzione incendi; in particolare, la
comunicazione con locali a diversa destinazione è consentita solo
con porte metalliche piene resistenti, al fuoco ed a chiusura
automatica.
È vietata la comunicazione diretta delle autorimesse con locali di
categoria A.
Il posteggio di autoveicoli alimentati a GPL è consentito solo nei
piani fuori terra, che devono essere non comunicanti con piani
interrati o seminterrati e sprovvisti di fognoli collegati alla
fognatura.
Per le autorimesse pubbliche si applicano le norme previste dal D.M.
Int. 1° febbraio 1986.
Articolo 33 CANNE FUMARIE, CANNE DI ESALAZIONE E COMIGNOLI
Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per
l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da
impianti o apparecchi termici.
Ciascun impianto, convenientemente distanziato e isolato da
strutture di materiale combustibile, deve avere una canna fumaria
propria e indipendente, che si deve prolungare oltre il tetto in
apposito comignolo.
È vietato inserire una stufa, un fornello di cucina, una caldaia
per il riscaldamento ed un qualsiasi altro impianto a combustione in
un condotto già utilizzato per l'evacuazione dei prodotti di un
altro focolare, ad eccezione di condotte shuntate, purché
alimentate con lo stesso tipo di combustibile.
Tutte le canne fumarie devono essere costruite conformemente alle
regole di buona tecnica esistenti ed alla normativa vigente.
Fatte salve le disposizioni di cui al DPR n. 1391/70, ed alle norme
UNI-CIG 7129/92 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, tutti i
comignoli, realizzati in conformità alle norme vigenti, devono
avere le bocche posizionate più in alto di almeno cm 100 dei tetti,
di parapetti e qualsiasi altro ostacolo distante meno di m 10. Lo
scarico a tetto dei prodotti della combustione deve essere
localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di
ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti, è ammesso lo
scarico a parete dei prodotti della combustione, secondo le
indicazioni della UNI-CIG 7129/92 e le prescrizioni del DPR n.
412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti
condizioni:
Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, lo
scarico dei prodotti della combustione deve essere sempre
convogliato a tetto e localizzato in modo da non interferire con
eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste
nelle vicinanze.
Nel caso di costruzione o ristrutturazione di un edificio posto in
adiacenza ad altri fabbricati, occorre che in fase di progettazione
venga valutata anche la sistemazione o l'eventuale adeguamento di
camini preesistenti, situati a quote diverse e che possano
costituire fonte di insalubrità o molestia.
I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei
focolari, o barbecue installati in spazi ubicati all'esterno delle
abitazioni, non devono comunque arrecare disturbo o danno alcuno al
vicinato.
Si definiscono canne di esalazione, quelle impiegate per
l'allontanamento di odori, vapori e fumi (ad es. prodotti da
apparecchi di cottura).
Per quanto concerne le modalità di evacuazione dei prodotti
sopracitati, si rimanda a quanto previsto per le canne fumarie.
Nel caso di interventi su fabbricati esistenti è ammesso lo scarico
a parete di odori e vapori derivanti dalla cottura di alimenti, con
l’esclusione di fritture di ogni genere o di cottura di carne o
pesce, a condizione che:
Articolo 34 ALBERGHI E SIMILI
Le caratteristiche igienico-sanitarie di alberghi e pensioni e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme di cui al R.D. 24/5/1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi), modificato con DPR 30/12/1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22/7/1977 e dal D.M. 203/95.
Articolo 35 STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE
Ai sensi della L.R. 25/8/1988 n. 34, per strutture ricettive extra-alberghiere si intendono le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi montani, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze.
I requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono stabiliti:
Articolo 36 COMPLESSI TURISTICI ALL’ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno.
Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tenda, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.
I requisiti igienico-sanitari e le caratteristiche tecniche dei
villaggi turistici e dei campeggi sono stabiliti dalle disposizioni
della L.R. 7 gennaio 1985 n. 1 ed eventuale Regolamento comunale
integrativo.
Articolo 37 ALLOGGI MOBILI PER GIROVAGHI ED AREE ATTREZZATE PER
NOMADI
Il personale addetto a circhi equestri, padiglioni di
divertimento, spettacoli ambulanti, giostre od attrazioni varie, che
utilizza alloggi mobili durante la permanenza nel comune, deve
sostare in aree pubbliche o private individuate dall'Autorità
sanitaria locale.
Il sito scelto per la sosta degli alloggi mobili deve essere dotato
di servizi igienici ed erogatori di acqua potabile ad uso pubblico e
di possibilità di allaccio alla fognatura pubblica.
Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche e/o
nomadi, si fa riferimento ai requisiti igienico-sanitari stabiliti
dalla L.R. 23/11/1988, n. 47.
Articolo 38 DORMITORI PUBBLICI
I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi ed avere:
Tutti i locali devono essere dotati di luci notturne.
Articolo 39 ALBERGHI DIURNI, SAUNE E SIMILI
Si definisce albergo diurno un locale che consente ai clienti di
usufruire durante il giorno di servizi e prestazioni dirette
all’igiene della persona, quali: servizi igienici, bagni, barbiere
e parrucchiera, stiratura abiti, etc.
L'apertura e l'esercizio di alberghi diurni, saune e simili sono
soggetti ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio
comunale competente.
In tali strutture i camerini devono avere:
Dopo ogni bagno, il personale dovrà procedere ad adeguata
disinfezione ed al cambio della biancheria.
Inoltre, lo stabilimento deve essere dotato di:
Articolo 40 SCUOLE
La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i
requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne,
elementari e secondarie di primo e secondo grado, sono fissate dal
D.M. 18/12/1975, modificato con D.M. 14/9/1977.
Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della
L. 5/8/1975, n. 412, hanno vigore le norme fissate dall'art. 7 della
stessa legge.
Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di
medicina scolastica, ai sensi del DPR 22/12/1967, n. 1518 e del DPR
11/2/1961 n. 2610.
L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi
corso di insegnamento siano destinate, di doposcuola e simile, è
assoggettata a nulla osta, rilasciato dall'Autorità sanitaria
locale, in mancanza di agibilità specifica.
La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori
dagli orari di lezione e ricreazione, rimuovendo le attrezzature
mobili.
È di norma vietato servirsi dei locali scolastici per usi diversi
dall'insegnamento; in caso contrario, si dovrà provvedere ad una
approfondita pulizia, prima di riammettervi la scolaresca, salvo il
caso di utilizzo per attività connesse a quella scolastica (ad es.
riunioni).
È vietato fumare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Articolo 41 ASILI NIDO
I criteri generali per la costruzione, la gestione ed il
controllo degli asili nido sono determinati dalla L.R. 7/3/1973, n.
15 e dal Regolamento Regionale di esecuzione 27/12/1973, n. 51.
Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali
(requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale,
termoigrometrici e di purezza dell'aria e altri) si fa riferimento
alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18/12/1975.
Qualora all'interno dell'asilo siano organizzate riunioni delle
persone interessate alla sua gestione, è tassativamente escluso
l'utilizzo della zona lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta
una riunione debbono essere aerati, accuratamente puliti e
disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.
Nel caso di asili nido da localizzare nei centri storici o in
edifici da riattare a tale scopo, devono essere individuate quelle
unità che per parametri dimensionali e possibilità di spazi aperti
si configurino più idonee a tale utilizzazione.
Articolo 42 NURSERIES
Per nurseries, si intendono strutture nei cui locali per periodi
di tempo variabili e nelle sole ore diurne, personale apposito
accudisce bambini affidati saltuariamente alla struttura dai
genitori in loro assenza.
L'apertura e l'esercizio di tali strutture sono soggetti a
preventiva comunicazione al Sindaco.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-edilizi e di esercizio di
tali istituzioni, si fa riferimento a quanto previsto dal presente
regolamento per le scuole e gli asili nido, tenendo conto dell'età
e del numero dei bambini accolti e della durata della loro
permanenza.
Articolo 43 ABITAZIONI COLLETTIVE
I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite, devono disporre di:
Tutti gli ambienti devono avere:
Articolo 44 SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI
I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l’organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l’ammissione dei fanciulli sono stabilite dalle "Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia-Romagna" approvate con deliberazione consiliare n. 96 del 29/3/1973, modificata con delibera regionale n. 1648 del 6/5/1988.
Articolo 45 ISTITUTI DI PENA
I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla L. 26/7/1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 29/4/1976, n. 431; inoltre, si richiama la Circolare n. 17 dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali della Regione Emilia-Romagna del 13/4/1995.
Articolo 46 PALESTRE ED ISTITUTI DI GINNASTICA
Le palestre e gli altri istituti di ginnastica, fatta esclusione per quelle scolastiche alle quali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 18/12/75, devono soddisfare i seguenti requisiti igienico-edilizi:
Inoltre, le palestre e gli istituti di ginnastica devono avere complessivamente la seguente dotazione minima di servizi e comunque distinti per sesso:
Per quanto riguarda i locali ad uso del personale, si rimanda
agli articoli del presente regolamento ed alla normativa vigente in
materia di igiene del lavoro.
Il presente articolo si applica negli interventi di nuova
costruzione, ampliamento e ristrutturazione e di manutenzione
straordinaria per quanto attiene i servizi.
Articolo 47 OSPEDALI E CASE DI CURA
I requisiti igienico-edilizi delle costruzioni di ricovero
ospedaliero gestito da soggetti pubblici sono stabiliti dal DCG
20/7/1939.
Per le case di cura privata valgono le norme di cui al D.M. 5/8/1977
e le LL.RR. 8/1/1980 n. 2 e 1/4/1985 n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 48 STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
I requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per
portatori di handicap e per anziani, ivi comprese le residenze
sanitarie assistenziali (RSA), sono stabiliti dalla Delibera del
Consiglio Regionale n. 560 dell’11/7/1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
Alle strutture destinate alla riabilitazione ed al reinserimento
sociale dei tossicodipendenti gestite dagli enti ausiliari tenuti
all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 116 del DPR n. 309/90,
si applicano le norme previste dalla Delibera del Consiglio
Regionale n. 1857 del 2/2/1994 e dalle successive Circolari e note
Regionali applicative ed esplicative.
Per l’attività di vigilanza sulle strutture l’AUSL può
avvalersi del Gruppo Tecnico di cui al punto 3.2 parte prima della
Delibera Regionale n. 560 del 11/7/1991.
Articolo 49 FARMACIE
I locali destinati a farmacie devono essere sufficientemente
spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e di pulizia.
I banchi di preparazione devono essere dotati di cappa per la
raccolta di vapori, collegata ad un condotto autonomo di esalazione
con le caratteristiche previste all’art. 33 del presente
Regolamento.
Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in
locali sotterranei nei quali, con mezzi naturali od artificiali,
siano assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona
conservazione dei farmaci.
Sempre ai fini di una corretta conservazione dei medicinali, la
farmacia deve essere dotata di un sufficiente numero di frigoriferi
ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della
vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.
Articolo 50 DEPOSITI E MAGAZZINI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi
medico-chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da
umidità e provvisti di accesso diretto da uno spazio pubblico, in
modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di
vigilanza.
I depositi in oggetto debbono essere mantenuti in buone condizioni
di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere
termostatiche, per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo
le norme della Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.
Gli ambienti destinati al personale devono corrispondere ai
requisiti del DPR 11/3/1956, n. 303 e successive modifiche ed alle
norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente
regolamento.
La direzione dei depositi e magazzini di prodotti farmaceutici deve
essere assunta, secondo quanto previsto dal T.U.LL.SS. art. 188/bis,
da un laureato in chimica farmaceutica o farmacia, iscritto all'Albo
professionale, il quale ne assume la responsabilità ai fini
igienico-sanitari.
Articolo 51 ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ATTIVITÀ DI ESTETISTA
Gli esercizi per le attività di barbiere, parrucchiere, affini
ed estetisti dovranno rispondere ai seguenti requisiti strutturali e
funzionali.
Le norme igienico sanitarie individuate sostituiscono con effetto
immediato quelle previste dai corrispettivi articoli del regolamento
comunale specifico previsto ai sensi della L. 14.02.63 n. 161 e
della L. 4.1.90 n. 1.
Requisiti strutturali
I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone
distinte destinate all’attività lavorativa e all’attesa per i
clienti.
Tali locali devono avere l’altezza prevista all’art. 72 del
presente regolamento ed una superficie (esclusi i servizi) non
inferiore a m2 18.
Nel centro storico, qualora il locale sia adibito esclusivamente ad
attività di visagista, estetista ed affini, è ammesso una
superficie di m2 7, purché il locale sia dotato di idoneo impianto
di condizionamento dell’aria, qualora necessario, e di sala
d’aspetto distinta, potendo essere considerato tale anche
l’eventuale negozio di vendita.
Per le attività di estetica, i requisiti strutturali minimi sopra
individuati sono applicabili ad esercizi privi di attrezzature
ingombranti che richiedono una collocazione fissa.
Qualora vengano utilizzate tali apparecchiature (quali lampade
abbronzanti, vasche per idromassaggio, attrezzi per ginnastica
estetica, saune, etc.) la superficie utile minima dei locali va
aumentata di una area delimitata (vano o box) illuminata e aerata
direttamente dall’esterno di dimensioni non inferiori a m2 6 per
ogni apparecchio utilizzato, ciascuno dei quali deve comunque poter
disporre di una superficie adeguata al tipo di trattamento;
l’esercizio deve essere dotato di almeno un lavandino accessorio,
in aggiunta a quello previsto nel servizio igienico, posizionato nel
punto dell’esercizio dove vengono svolte attività per le quali
sono previsti frequenti lavaggi delle mani.
Nei casi di esercizio dell’attività di estetista congiuntamente a
quella di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o commercio di
prodotti cosmetici, limitatamente alle prestazioni di pedicure e
visagista, deve essere prevista una area preferibilmente delimitata
di almeno m2 6, mentre per la prestazione di manicure non è
richiesta superficie aggiuntiva.
I locali devono essere dotati di illuminazione, aerazione e
riscaldamento secondo quanto previsto all’art. 80 del presente
regolamento. La rimozione di inquinanti, causati dall’attività,
deve avvenire mediante un sistema di aspirazione il più possibile
localizzata.
Qualora i locali siano ubicati in spazi attrezzati appositamente per
le zone balneari (stabilimenti fissi o mobili, in campeggi, spiagge,
etc.) potranno essere autorizzati laboratori con dimensioni
inferiori alle minime prescritte su parere conforme del SISP dell’A.Usl
di Ravenna e della Commissione Consultiva.
Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto,
impermeabile e lavabile, tale da permettere la pulizia e la
disinfezione completa.
Le pareti fino all’altezza di m 1,50 devono essere rivestite con
materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
Ogni esercizio deve disporre di almeno un servizio igienico a
disposizione anche del pubblico, munito di vaso ad occlusione
idraulica e lavabo, distributore di sapone liquido e asciugamani a
perdere.
La dotazione di servizi dovrà comunque rispettare i criteri di cui
all’art. 78 del presente regolamento per le attività che
impieghino più addetti.
Il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda.
Per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici si
rimanda ai contenuti della L. 46/90 e del regolamento di
applicazione, DPR n. 447/91.
Le attività di cui al presente regolamento, possono essere svolte
presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in
cui vengono esercitate rispettino i requisiti sopracitati e siano
distinti dai locali adibiti ad abitazione civile, dotati di accesso
indipendente dall’esterno e di servizi igienici ad uso esclusivo
del laboratorio.
Soluzioni alternative a quanto previsto nel presente regolamento
potranno essere adottate previo parere favorevole del Dipartimento
di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità pubblica.
In materia di superamento delle barriere architettoniche, devono
essere soddisfatti i requisiti di cui alle normative in materia.
Per tutto quanto sopra non menzionato si fa rinvio alle norme
vigenti in materia.
In riferimento ai requisiti strutturali, le norme regolamentari
saranno applicate in occasione di autorizzazione per avvio di nuova
attività, trasferimento in nuovi locali o ampliamento di superficie
dell’attività esistente.
In caso di nuova autorizzazione per cambio di gestione in attività
esistente deve essere previsto un adeguamento ai requisiti di
superficie minima obbligatoria, con una tolleranza del 30%, nonché
alla dotazione minima di servizi igienici.
Per le attività poste in centro storico o sottoposte a vincoli
urbanistici o architettonici si può derogare da tale obbligo.
Requisiti funzionali organizzativi
Il titolare della autorizzazione ha l’obbligo e la
responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche
anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente.
I locali ed ogni oggetto che ne costituisce l’arredo devono essere
mantenuti in stato di massima pulizia e disinfettati periodicamente.
La spazzatura dovrà essere raccolta in contenitori impermeabili con
coperchio e conservata per il periodo strettamente necessario, nel
retrobottega, ove esista, o in apposito mobiletto all’uopo
destinato.
Il materiale di pulizia e i solventi volatili ed infiammabili devono
essere conservati in apposito ed esclusivo mobiletto.
Gli esercizi devono essere dotati di un contenitore chiudibile,
lavabile e disinfettabile per la biancheria usata e di un armadietto
per la biancheria pulita.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria
a perdere o in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad
ogni persona.
Prima di iniziare ciascun servizio ed al termine di esso,
l’operatore deve lavarsi accuratamente le mani; è opportuno
l’uso di guanti a perdere in particolare per le attività che
possono comportare il contatto con sangue.
Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non devono contenere
sostanze tossiche o nocive alla salute. Le tinture devono rispondere
ai requisiti prescritti dal DM 18.06.76 e successive modificazioni.
Negli esercizi in cui viene svolta l’attività di estetista è
vietato l’uso di apparecchiature diverse da quelle elencate
nell’allegato alla L. 1/90; in particolare è vietato l’uso di
apparecchi elettromedicali per trattamenti con finalità di
carattere terapeutico. Relativamente agli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico si rimanda a quanto stabilito dal
decreto previsto dall’art. 10 della L. 1/90 che dovrà individuare
le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione,
le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele di
uso.
Deve essere osservato quanto riportato all’art. 20 del presente
regolamento in riferimento alla profilassi delle infezioni
trasmissibili.
Articolo 52 STABILIMENTI BALNEARI SU ACQUE MARINE ED INTERNE
Gli stabilimenti balneari sono soggetti ad autorizzazione
sanitaria, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio comunale
competente, in conformità all'art. 194 del T.U.LL.SS., R.D.
27/7/1934, n. 1265 ed al DPR 24/7/1977, n. 616, oltre alla licenza
di esercizio, anch'essa rilasciata dal Sindaco, ai sensi del DPR
sopra citato.
Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di cabine
spogliatoio di almeno m2 1, con porta dotata di griglia di aerazione
e mantenute in buone condizioni di pulizia.
Ogni struttura deve disporre di almeno un servizio igienico ed una
doccia chiusa ogni 200 (o frazione) utenti, comunque separati per
sesso, a disposizione della clientela.
Il numero di utenti è calcolato moltiplicando per 2 il numero di
ombrelloni.
Gli stabilimenti devono disporre di una cassetta di medicazione,
contenente: bende, garze e cotone idrofilo, lacci emostatici, alcool
e altro disinfettante cutaneo, 10 siringhe sterili monouso, farmaci
analettici in fiale per uso orale, etc., come da disposizioni
vigenti.
Gli scarichi idrici devono essere collegati alla pubblica fognatura.
Articolo 53 PORTICCIOLI TURISTICI
I porticcioli turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile e tutti i servizi devono essere allacciati alla fognatura comunale.
Per ogni 100 imbarcazioni, devono essere dotati di:
Nei bacini dei porticcioli deve essere assicurato un sistema di raccolta dei materiali galleggianti.
Articolo 54 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del Min.
LL.PP. n. 16/51 e successive integrazioni e modificazioni, nonché
alla normativa sulle barriere architettoniche, e alla L.R. 27.4.90
n. 35, per quanto applicabile.
Nei parchi di divertimento di cui alla L. 337/68 art. 7 e nei parchi
giochi in genere dotati di attrazioni in cui non sia prevista la
balneazione, le acque contenute nei bacini annessi a tutti i giochi
acquatici non equiparabili alle piscine, ed ivi utilizzate, dovranno
rispettare i limiti previsti per i vari parametri nella tabella
seguente.
Limiti di qualità raccomandati per acque superficiali da
destinare ad uso ricreativo ed estetico
(I valori limite rappresentano le concentrazioni massime
ammissibili, salvo diversa indicazione)
| N° prog. | Parametri | Unità | Valore massimo ammissibile |
| 1 | Colore | Scala Pt - Co | 100 |
| 2 | Trasparenza (Penetrazione luce) | m (dischi Secchi) | 1,2 |
| 3 | pH, valore | - | 6,5 - 8,5 |
| 4 | Conduttività elettrica | uS/cm | 5000 |
| 5 | Temperatura | °C | 15 - 30 |
| 6 | Torbidità | JTU (*) | 50 |
| 7 | Ossigeno disciolto, saturazione | % | 70 - 120 |
| 8 | Argento | mg/l Ag | 0,05 |
| 9 | Arsenico | mg/l As | 0,05 |
| 10 | Cadmio | mg/l Cd | 0,005 |
| 11 | Cromo (VI) | mg/l Cr | 0,10 |
| 12 | Mercurio | mg/l Hg | 0,001 |
| 13 | Nichel | mg/l Ni | 0,25 |
| 14 | Piombo | mg/l Pb | 0,05 |
| 15 | Rame | mg/l Cu | 0,25 |
| 16 | Selenio | mg/l Se | 0,25 |
| 17 | Zinco | mg/l Zn | 1,50 |
| 18 | Tensioattivi anionici | mg/l come MBAS | 0,5 |
| 19 | Olii e grassi | mg/l | 0,5 |
| 20 | Fenoli | mg/l come C6H5OH | 0,05 |
| 21 | Coliformi totali | n°/100 ml | 2000 |
| 22 | Coliformi fecali | n°/100 ml | 100 |
| 23 | Streptococchi fecali | n°/100 ml | 100 |
(*) JTU: Unità di torbidità Jackson
Articolo 55 IMPIANTI SPORTIVI
Si applicano le norme del Decreto Ministeriale 25.8.89 per tutte
le discipline regolate da norme approvate dalle federazioni sportive
nazionale riconosciute dal CONI.
Per altre discipline si procederà in analogia.
Per gli impianti sportivi di capienza complessiva inferiore alle 100
persone, le dotazioni igieniche per il pubblico vengono così
stabilite: 1 servizio igienico per le donne, 1 per gli uomini;
devono essere presenti spogliatoi e servizi con le caratteristiche
definite dal D.M. 25.8.89 per gli atleti. Per sport non di squadra,
quali il tennis, la dotazione di servizi per gli atleti si
stabilisce in analogia con quanto indicato dal presente regolamento
per i locali di lavoro.
Si deve dare applicazione a quanto previsto dalla L.R. n.35 del
27.4.90.
Articolo 56 ESERCIZI DI TOELETTATURA ANIMALI
L'apertura di sale da toelettatura per cani e gatti (e/o altri
animali ornamentali o di affezione) è subordinata
all'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente,
previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
I locali devono avere i pavimenti impermeabili con chiusino per lo
scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato
in modo igienico e razionale; le pareti lavabili e disinfettabili
almeno sino all'altezza di m 2.
Devono inoltre essere dotati di impianti di acqua calda e di
adeguate attrezzature per l'asciugamento e la tosatura degli
animali, tenuto sempre in condizioni igieniche atte ad evitare la
trasmissione di eventuali malattie.
Articolo 57 AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO DI ANIMALI
Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio di animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici deve essere in possesso dell'autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio comunale competente su parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl.
Articolo 58 REQUISITI DEGLI ESERCIZI
Tutti gli esercizi in cui si vendono e si commercializzano o comunque si detengono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici devono possedere i seguenti requisiti:
Per quanto attiene i requisiti di cimiteri per animali si rinvia a quanto indicato dal DL 508/92 art. 4.
Gli esercizi o negozi per il commercio di animali vivi devono inoltre essere muniti di:
Articolo 59 SEGNALAZIONI DI MORTALITÀ DI ANIMALI
Ogni caso di morbilità e mortalità eccedente la media dovrà
essere segnalato tempestivamente al Servizio Veterinario competente,
che disporrà per gli eventuali provvedimenti.
Le carogne di animali venuti a morte all'interno dell'esercizio
dovranno essere consegnate, entro 12 ore dal decesso, a struttura
idonea allo smaltimento, salvo che l'esercente sia munito di
congelatore specifico a tal uso dedicato.
Articolo 60 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE
Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati
per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche,
esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti
di uso privato, collettivo e pubblico.
Le piscine sono di uso privato quando l'utilizzo avviene sotto la
responsabilità diretta del proprietario o dei proprietari
congiuntamente.
Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture
collettive quali condomini, residence, multiproprietà, alberghi,
camping, circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme ed
altre istituzioni similari e sono fruibili solo dagli utenti delle
predette strutture.
Sono invece di uso pubblico le piscine a cui chiunque può
liberamente accedere, a pagamento o meno.
Per tutti gli impianti natatori l’allontanamento e lo smaltimento
delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal
funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve
realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle
acque dall’inquinamento.
Articolo 61 CARATTERISTICHE DEI BACINI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO
Articolo 62 SPOGLIATOI
Negli impianti aperti al pubblico dovranno essere previsti un
numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20%, riducibile al 10%
per impianti stagionali (scoperti), del numero massimo degli utenti
calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso,
considerando una uguale presenza di uomini e donne. Il
proporzionamento di cui al comma precedente si applica agli
spogliatoi usati a rotazione, che possono essere sia del tipo
singolo sia del tipo comune.
Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali
distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm 20 per
assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti.
Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito con materiali
resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed
antisdrucciolevoli; esso dovrà essere fornito di griglie di scarico
in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio.
Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola e, per gli
spogliatoi comuni, a m2 1,6. L’altezza interna non deve essere
inferiore a m 2,40.
Nelle strutture coperte dovranno inoltre essere previsti un numero
di asciugacapelli, pari a quello degli spogliatoi.
Articolo 63 SERVIZI IGIENICI
Nelle strutture di uso collettivo deve essere previsto almeno 1
wc ed 1 doccia di tipo chiudibile nelle immediate vicinanze della
piscina.
Nelle strutture aperte al pubblico dovranno essere previsti almeno:
1 wc ogni 30 frequentatori ed 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui
il 50% a box) ed 1 lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno
previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando
un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1
doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone e
idonei sistemi per l'asciugatura delle mani.
Articolo 64 IGIENE DELL’AMBIENTE
CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE
Le caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche delle acque
utilizzate, ad esclusione di quelle salate, dovranno essere conformi
a quanto stabilito dalla circolare n. 128 del 16/7/71, circ. n. 86
del 15/6/72 e della circ. n. 32 Regione Emilia-Romagna del
28/7/1994.
Per gli impianti di nuova realizzazione alimentati da acqua salata,
dovrà essere presentata, contestualmente al progetto edilizio,
dettagliata documentazione tecnica, inerente le caratteristiche
impiantistiche e di filtrazione/disinfezione che saranno valutate
dal competente servizio A.Usl.
Nelle piscine di uso pubblico e/o collettivo, l'acqua contenuta in
vasca dovrà comunque rispettare i seguenti parametri:
a) Parametri batteriologici
| Parametri | Concentrazione Max. ammissibile |
| Coliformi totali | 0/100 ml |
| Streptococchi fecali | 0/100 ml |
| Computo delle colonie su Agar a 36°C | 200/ ml |
Le metodiche analitiche sono quelle indicate nell’Allegato III al DPR 24/5/88 n. 236.
b) Parametri chimici
| Parametro | Valore massimo ammissibile |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| Torbidità | 3 mg/l SiO2 |
| Sostanza Organica | 1 mg/l O2 oltre il contenuto dell’acqua di approvigionamento |
| NH4 | 0,5 mg/l NH4 |
| NO2 | non rilevabile (come NO2) |
| Cloro attivo libero |
0,5-1,0 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5 0,7-1,2 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5 |
| Cloro attivo combinato |
0,3 ppm Cl2 per pH 6,5 - 7,5 0,5 ppm Cl2 per pH 7,5 - 8,5 |
| Cloruri | 50 mg/l Cl oltre il contenuto dell’ acqua di approvvigionamento |
Le metodiche da utilizzare sono quelle indicate nell’allegato III del DPR 24/5/88 n. 236
c) Temperatura (escluse le vasche scoperte):
Vasche bambini 26°C-30°C
Altre vasche 25°C-28°C
REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di
balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare