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Regolamento applicazione Tassa per Occupazione Aree Pubbliche

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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 27/02/1996 successivamente modificata con deliberazioni di Consiglio Comunale N. 66 del 23/04/1996 e N. 27 del 28/02/2002

INDICE

Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

SEZIONE I - OCCUPAZIONI, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

SEZIONE II - OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

CAPO II - TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATI

SEZIONE I - OCCUPAZIONI, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONITop

Articolo 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a pubblica servitù e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni relative alle occupazioni medesime.
  2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. del 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.

Articolo 2 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

  1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonchè di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
  2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
    a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
    b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
  3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Articolo 3 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

  1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

Articolo 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

  1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune al fine di ottenere regolare concessione o autorizzazione di occupazione. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario di spedizione.
  2. La domanda, redatta in carta legale, deve indicare, a pena di nullità:
    a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
    b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
    c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
    d) il periodo per il quale la concessione o autorizzazione viene richiesta;
    e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
    f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
  3. A corredo della domanda di occupazione il Comune può richiedere, qualora ritenuto opportuno, la relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.). Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda da parte dei competenti uffici comunali.
  4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
  5. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.
  6. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
    a) presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dall'ufficio comunale incaricato dell'istruttoria e del rilascio della autorizzazione o concessione;
    b) istruttoria e rilascio dell'autorizzazione o concessione a cura e firma del Dirigente del Settore Comunale delegato;
    c) versamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
  7. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire al competente Settore Comunale, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

  1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il funzionario responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
  2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo quelle che si riferiscono ad occupazioni nei mercati, nelle fiere e comunque aventi rilevanza economica, i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti nell'apposito regolamento.
  3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei Settori interessati e/o della Commissione Edilizia Comunale.
  4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
  5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
  6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Articolo 6 - CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONE

  1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 5, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione o autorizzazione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
  2. Il Comune può negare il rilascio della concessione o autorizzazione, ovvero rigettare la semplice domanda, per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene o del decoro; in tal caso è diritto del richiedente ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese eventualmente sostenute dal Comune.
  3. Detta concessione o autorizzazione è predisposta sulla base di schemi-tipo predisposti dai competenti Settori Comunali o tramite concessione-contratto, preceduta da apposita deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata dell'occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
  4. Tutte le spese occorrenti per la concessione o autorizzazione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) sono a carico del richiedente.
  5. La concessione o autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
  6. L'atto di concessione o autorizzazione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, nonchè la durata dell'occupazione medesima.
  7. Il Settore Comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa o autorizzata.
  8. Il Settore incaricato al rilascio della concessione o autorizzazione trasmette entro dieci giorni copia dell'atto al Servizio Tributi per l'applicazione della tassa.

Articolo 7 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

  1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui ne è vietata la cessione.
  2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o del legale rappresentante indicato anticipatamente al competente Settore Comunale.
  3. Chi intende succedere al titolare della concessione o autorizzazione deve fare richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 8 - RINNOVO O DISDETTA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

  1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza tramite nuova domanda secondo le modalità stabilite all'art. 4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.
  2. La disdetta anticipata della concessione o autorizzazione deve essere comunicata al Servizio Tributi nonchè al Settore al quale era stata inoltrata l'originaria domanda di occupazione.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

  1. Le concessioni o autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare dell'atto di rispettare gli obblighi e gli adempimenti fiscali di legge e di regolamento, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
  2. Il titolare ha l'obbligo:
    a) di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione o autorizzazione, nonchè il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare;
    b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
    c) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
    d) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
    e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

Articolo 10 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

  1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
  2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione o autorizzazione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
    a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione Comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
    b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, ecc.).
  3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione o autorizzazione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
  4. In caso di revoca della concessione o autorizzazione o di scadenza della medesima, il titolare dell'atto deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare dell'atto.
  5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Articolo 11 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

  1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
    a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione;
    b) mancato pagamento della tassa;
    c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
    d) danni alle proprietà comunali;
    e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione, ovvero entro 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, salvo casi di forza maggiore provati da idonea documentazione;
    f) violazione delle norme di cui all'art. 7 riferite al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
    g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione.
  2. La concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento si estingue:
    a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
    b) per rinuncia del titolare;
    c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
    d) per dichiarazione di fallimento del titolare o suoi aventi causa.

Articolo 12 - DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORDINANZA DI SGOMBERO E RISPRISTINO

  1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte dei Vigili Urbani o di personale incaricato munito di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare della concessione, dell'autorizzazione o del contratto che deve sempre essere tenuto sul posto.
  2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'atto autorizzatorio, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
  3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dall'art. 40, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
  4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

Articolo 13 - IMPOSIZIONE FISCALE

  1. Il Comune è tenuto ad applicare tutte le imposte ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e secondo le modalità dettate dalle singole normative.
  2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni o autorizzazioni, sia i responsabili delle occupazioni reali, ancorchè abusive.
  3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti Uffici Comunali, può essere effettuata sia dal titolare dell'atto che dal responsabile dell'occupazione (anche se abusivo).
  4. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 14 - CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI

  1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti e qualsiasi utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o del patrimonio indisponibile, è ammesso solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.
  2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione, nonchè l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione, oltre al risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 15 - OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

  1. Il titolare della concessione o autorizzazione, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
  2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni stabilite nell'atto autorizzatorio, l'interessato deve:
    a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
    b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
    c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
    d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici o privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Articolo 16 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

  1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, è sempre e comunque a carico del titolare dell'atto autorizzatorio.
  2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

SEZIONE II - Occupazioni di tipo particolare Top

Articolo 17 - POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

  1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi su aree pubbliche è regolata dal rispettivo regolamento e dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.
  2. Le assegnazioni dei posteggi in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dal Settore Comunale competente al rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.
  3. Per le occupazioni di cui al comma 2 non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, la quietanza di pagamento della tassa equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare suolo pubblico.
  4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune,nelquale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Articolo 18 - OCCUPAZIONI CON TENDE, INSEGNE, IMPIANTI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, ECC.

  1. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc., sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali (edilizio, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ecc.) e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 19 - PASSI CARRABILI E ACCESSI CARRABILI O PEDONALI

  1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili e accessi carrabili o pedonali, nonchè il rilascio delle relative concessioni, sono di competenza del Settore Comunale incaricato.
  2. Qualora il titolare dell'atto non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile o l'accesso di cui al comma precedente può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente

Articolo 20 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

  1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza del Settore Comunale incaricato.
  2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 21 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

  1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse), sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento.

Articolo 22 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI

  1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
  2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
  3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana.
  4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.
  5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

Articolo 23 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE

  1. Le occupazioni con autovetture di uso privato sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento comunale.

Articolo 24 - OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

  1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità Comunale.
  2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Articolo 25 - TEMPI E MISURE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

  1. I tempi e le misure delle occupazioni temporanee sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento.

Articolo 26 - OCCUPAZIONI AVENTI CARATTERE RICORRENTE

  1. Nella individuazione delle occupazioni aventi carattere ricorrente non si utilizza il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, bensì quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dall'occupante il suolo pubblico, che deve essere destinata a ripetersi con regolarità e sistematicità. In tal senso, si applicano le disposizioni contenute nella Risoluzione Ministeriale n. 39/E del 25/02/95 della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.
  2. Ai fini dell'applicazione della tassa, alle occupazioni aventi carattere ricorrente si applica la tariffa ridotta di cui al successivo art. 34 - comma 4 - del presente regolamento.

Articolo 27 - COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

  1. Le responsabilità dei procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono assegnate con apposito atto del Coordinatore Operativo di questo Comune, ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali e direttive.
  2. Le autorizzazioni e le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a cura e firma del Dirigente del Settore Comunale incaricato.
  3. Ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il Settore incaricato al rilascio della concessione o autorizzazione trasmette entro dieci giorni copia dell'atto al Servizio Tributi per l'applicazione della tassa.

CAPO II - TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHETop

Articolo 28 OGGETTO E APPLICAZIONE DELLA TASSA

  1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Lugo in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
  2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lugo.
  3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
  4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
  5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Lugo sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo.
  6. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Lugo o al demanio statale.

Articolo 29 SOGGETTO ATTIVO

  1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Lugo, la tassa è dovuta al Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 30 SOGGETTO PASSIVO

  1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 31 GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

  1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Lugo, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 507/93, appartiene alla classe III.
  2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
  3. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate all'art. 28 del presente regolamento, sono classificate in tre categorie; l'elenco di classificazione di dette categorie, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento all'allegato B, è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, ed è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

Articolo 32 COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

  1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  2. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (fioriere, piantoni, ecc.) che non possono più essere concessi o utilizzati da altri per effetto dell'occupazione in tassazione.
  3. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
  4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. .
  5. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie così come stabilite nell'allegato A al presente regolamento, e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

Articolo 33 OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA

  1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure ordinarie di tariffa stabilite nell'allegato A al presente regolamento.
  2. La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta del 30 per cento.
  3. La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico è ridotta al 30 per cento.
  4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi sia carrabili che pedonali e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di concessione e di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi; il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa per le sopracitate occupazioni di suolo pubblico è ridotta del 50 per cento.

    Articolo 34 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA
1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, sulla base delle misure ordinarie di tariffa giornaliera stabilite nell'allegato A al presente regolamento.
2) La tariffa è ridotta del 30 per cento per le occupazioni realizzate nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 20.00; la tariffa è applicata nella misura intera per le occupazioni realizzate nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 restando inteso che, in ogni caso, la tariffa per le occupazioni effettuate nell'intero arco della giornata non può eccedere quella ordinaria giornaliera stabilita nell'allegato A al presente regolamento.
3) La tariffa per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni è ridotta del 50 per cento.
4) Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
5) La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è ridotta del 30 per cento.
6) La tariffa è ridotta al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; la tariffa è parimenti ridotta al 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
7) La tariffa è ridotta dell' 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
8) La tariffa è ridotta del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 21 del presente regolamento.
10) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento.

Articolo 35 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA

  1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
  2. La tariffa di riferimento è indicata all'allegato A del presente regolamento.
  3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
  4. Il Comune, ove provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
  5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata in misura forfettaria sulla base delle misure stabilite nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 36 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI - DISCIPLINA

  1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunali è dovuta la tassa annuale indicata nell'allegato A al presente regolamento.
  2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
  3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
  4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
  5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
  6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale indicata nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 37 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) i passi carrabili di cui all'art. 44 - comma 4 - del D. Lgs. n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, restando salva l'applicazione della tassa agli accessi di cui all'art. 33 - comma 4 - del presente regolamento;
h) gli accessi di cui all'art. 33 - comma 4 - del presente regolamento, destinati a soggetti portatori di handicap;
i) le occupazioni temporanee con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico;
l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;
m) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
n) le occupazioni effettuate da soggetti non aventi scopo di lucro, in occasione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietą beneficenza, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
o) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi o luminarie, comprese le occupazioni per l'installazione e lo smontaggio degli stessi, effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
p) le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
q) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, ecc., per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti o coperti, a condizione che la durata non sia superiore alle 6 ore;
r) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 38 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

  1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 30 del presente regolamento devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
  2. L'obbligo della suddetta denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4.
  3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art. 35 del presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello da utilizzare per il pagamento della tassa è quello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.
  5. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico aventi carattere ricorrente effettuate nei mercati, per le quali sia stata rilasciata apposita concessione o autorizzazione, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'atto medesimo, in relazione alla tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. Il versamento della tassa dovuta per le annualità successive deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, utilizzando l'apposito modulo di cui al precedente comma 4. Al fine dell'applicazione della tassa, si stabiliscono in quarantacinque occupazioni annue quelle relative a ciascun operatore ambulante titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel mercato ambulante.
  6. Per le occupazioni di cui ai precedenti commi la tassa, se di importo superiore a lire cinquecentomila, può essere corrisposta in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
  7. Per le occupazioni temporanee non contemplate al comma 5 del presente articolo, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 39 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

  1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento, con le modalità di cui all'art. 38 - comma 4 - del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonchè le sopratasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
  3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
  4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
  5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
  6. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 40 SANZIONI

  1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
  2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
  3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 38 - comma 1 - del presente regolamento, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
  4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Articolo 41 FUNZIONARIO RESPONSABILE

  1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 42 TARIFFE

  1. Le variazioni di tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche devono essere adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di adozione delle nuove tariffe è divenuta esecutiva a norma di legge.
  2. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 43 NORME FINALI

  1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
  2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
  3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 1996.

ALLEGATITop

ALLEGATO A OCCUPAZIONI PERMANENTI

  1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. (Art. 33 - comma 1).
    Per ogni metro quadrato e per anno:
    Categoria prima L. 54.000
    Categoria seconda L. 28.000
    Categoria terza L. 16.200
  2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. (Art. 33 - comma 2).
    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30%):
    Categoria prima L. 37.800
    Categoria seconda L. 19.600
    Categoria terza L. 11.340
  3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. (Art. 33 - comma 3).
    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):
    Categoria prima L. 16.200
    Categoria seconda L. 8.400
    Categoria terza L. 4.860
  4. Occupazioni con accessi carrabili o pedonali per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. (Art. 33 - comma 4).
    Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
    Categoria prima L. 27.000
    Categoria seconda L. 14.000
    Categoria terza L. 8.100
  5. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
    (Art. 35 - comma 1).
    Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:
    Categoria prima L. 350.000
    Categoria seconda L. 300.000
    Categoria terza L. 250.000
  6. Occupazioni realizzate con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
    (Art. 36 - comma 6).
    Per ogni apparecchio e per anno:
    Centro abitato L. 30.000
    Zona limitrofa L. 20.000
    Frazioni, sobborghi
    e zone periferiche L. 15.000
  7. Occupazioni realizzate con distributori di carburanti. (Art. 36 - comma 1).
    Per ogni impianto e per anno:
    Centro abitato L. 84.000
    Zona limitrofa L. 54.000
    Sobborghi e zone periferiche L. 30.000
    Frazioni L. 15.000

ALLEGATO A OCCUPAZIONI TEMPORANEE

  1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. (Art. 34 - comma 1).
    Tariffa giornaliera per mq.:
    Categoria prima L. 4.000
    Categoria seconda L. 3.000
    Categoria terza L. 2.000

    In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
    1) fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 20.00 (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:
    Categoria prima L. 2.800
    Categoria seconda L. 2.100
    Categoria terza L. 1.400

    2) fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 20.00 (riduzione del 30%) e oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):
    Categoria prima L. 1.400
    Categoria seconda L. 1.050
    Categoria terza L. 700

    3) fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (tariffa intera) e fino a 14 giorni:
    Categoria prima L. 4.000
    Categoria seconda L. 3.000
    Categoria terza L. 2.000

    4) fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (tariffa intera) e oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):
    Categoria prima L. 2.000
    Categoria seconda L. 1.500
    Categoria terza L. 1.000
  2. Per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 30%. (Art. 34 - comma 5).
  3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. (Art. 34 - comma 4).
  4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. (Art. 34 - comma 6).
  5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. (Art. 34 - comma 7).
  6. Per le occupazioni temporanee del suolo ai fini dell'art. 21 del presente regolamento, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. (Art. 34 - comma 8).
  7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 30%. (Art. 34 - comma 10).
  8. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. (Art. 34 - comma 6).
  9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. (Art. 34 - comma 9).
  10. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale. (Art. 35 - comma 5).
    La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
    1) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:
    Categoria prima L. 30.000
    Categoria seconda L. 20.000
    Categoria terza L. 10.000
    2) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:
    Categoria prima L. 45.000
    Categoria seconda L. 30.000
    Categoria terza L. 15.000

    Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
    1) fino a 90 gg. + 30%
    2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
    3) di durata superiore a 180 gg. + 100%

ALLEGATO B CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti tre categorie:

CATEGORIA PRIMA

- Via ACQUACALDA ALBERTINO;
- Via AMENDOLA GIOVANNI;
- Via ARIOSTO LUDOVICO;
- Piazza BARACCA FRANCESCO;
- Piazzale AURELIO BARUZZI;
- Via BARACCA FRANCESCO;
- Viale BERTACCHI GIOVANNI;
- Via BIANCOLI ENEA;
- Vicolo BRIGNANI BERNARDINO;
- Via BRUNELLI UMBERTO;
- Via BRUNO GIORDANO;
- Largo CALDERONI ANTONIO;
- Vicolo CANATTIERI DOMENICO;
- Piazzale CARDUCCI GIOSUE';
- Galleria CASSA DI RISPARMIO;
- Vicolo CATTANEO MARGHERITA;
- Piazzale CAVINA CARLO;
- Piazzale CAVOUR (Camillo Benso Conte);
- Via CENTO;
- Via CIRCONDARIO PONENTE;
- Via CIRCONDARIO SUD;
- Via CODAZZI AGOSTINO;
- Via COMPAGNONI GIUSEPPE;
- Vicolo DEI CORDAI;
- Piazza DEI MARTIRI;
- Via DELLA LIBERTA';
- Largo DELLA REPUBBLICA;
- Vicolo DEL TEATRO;
- Viale DE PINEDO FRANCESCO;
- Via EMALDI TOMMASO;
- Via FERMINI MANCINI GIULIO;
- Via FORO BOARIO;
- Via FOSSA;
- Via F.LLI CORTESI;
- Via F.LLI FERRUCCI;
- Via F.LLI MALERBI;
- Piazza GARIBALDI GIUSEPPE;
- Via GHERARDI SILVESTRO;
- Vicolo GIACCARI VINCENZO;
- Vicolo GUERRINI ANTONIO;
- Via LAZZARI ALFONSO;
- Via LUMAGNI DOMENICO ANTONIO;
- Via MAGNAPASSI GIOVANNI ANTONIO;
- Via MANFREDI EUSTACCHIO;
- Viale MANZONI GIACOMO;
- Viale MARCONI GUGLIELMO;
- Via MARESCOTTI ANGELO;
- Via MARIOTTI FRANCESCHINO;

- Piazza MARSALA;
- Viale MASI TULLO;
- Via MASSAIA GUGLIELMO (Cardinale);
- Galleria MATTEOTTI (o DEL CORSO);
- Via MATTEOTTI GIACOMO;
- Piazza MAZZINI GIUSEPPE;
- Via MAZZINI GIUSEPPE;
- Via MILANI DON LORENZO;
- Via (GALLERIA DI PALAZZO) MINARDI;
- Via MINZONI DON GIOVANNI;
- Viale MIRAGLIA GIUSEPPE;
- Viale ORIANI ALFREDO;
- Viale ORSINI;
- Via PANZINI ALFREDO;
- Piazzale PASCOLI GIOVANNI;
- Via PASSAMONTI NANNI;
- Vicolo PEPOLI CESARE;
- Via PISACANE CARLO;
- Via PORTA SAN CARLO;
- Via POVEROMINI ORAZIO;
- Piazza I° MAGGIO;
- Vicolo RAINIERI GIOVANNI ANTONIO;
- Largo RELENCINI ANDREA;
- Vicolo RICCI BARTOLOMEO;
- Via RIGHI AUGUSTO;
- Via RISORGIMENTO;
- Via ROCCA GIACOMO;
- Via ROSSI CORNELIA MARTINETTI;
- Viale ROSSINI GIOACCHINO;
- Via SASSOLI GIOVANNI;
- Piazza SAVONAROLA GIROLAMO;
- Vicolo SAVONAROLA GIROLAMO;
- Vicolo SCALABERNI o SGALABERNI GIOVANNI;
- Vicolo STROCCHI GIOVAN ANTONIO;
- Viale TARONI PAOLO;
- Via TASSO TORQUATO;
- Via TELLARINI GIACOMO FRANCESCO;
- Piazza TREDICI GIUGNO;
- Piazza TRISI FABRIZIO;
- Vicolo TRISOLI GIOVAN BATTISTA;
- Via VESPIGNANI GIACOMO.

CATEGORIA SECONDA

- Via ABBA GIUSEPPE CESARE;
- Via ADIGE;
- Via ALBERICO DA BARBIANO;
- Via ALESSANDRINI EMILIO;
- Via ANTONELLINI LUIGI;
- Via CARRARA ARGINELLO;
- Via ARNO;
- Via ASCENSIONE;
- Via ASPROMONTE;
- Via BACCARINI PARIDE;
- Via BACH JOHANN SEBASTIAN;
- Via BAGNARA (Prov.le);
- Via BALDINI NULLO;
- Via BALLARDINI ALBERTO;
- Via BARTOLOTTI ITALO;
- Via BASTIA;
- Via BECCARIA CESARE;
- Via BEDESCHI MARIO;
- Via BELGIOIOSO;
- Via BELLINI VINCENZO;
- Via BERTAZZOLI FRANCESCO;
- Via BIXIO NINO;
- Via BIZET GIORGIO;
- Via BOLIS GIULIO;
- Via BOLIVAR SIMON;
- Via BOLOGNESI GINO;
- Via BONOLI GIROLAMO;
- Via BONSI FRANCESCO;
- Via BOSI FRANCESCO;
- Via BRAMANTE DONATO;
- Via BRIGNANI BERNARDINO;
- Via BUONARROTI MICHELANGELO;
- Via BUOZZI BRUNO;
- Via CACOPARDO ANGELO;
- Piazza CADUTI;
- Via CAFIERO CARLO;
- Via CALAMANDREI PIERO;
- Via CALATAFIMI;
- Via CALVINO ITALO;
- Via CAMPANELLA TOMMASO;
- Via CANALE INFERIORE A DESTRA;
- Via CANALETTO;
- Via CANAL RIPATO;
- Via CANOVA ANTONIO;
- Via CAPOZZI FRANCESCO;
- Via CAPRERA;
- Via CAPUCCI ANGELO;
- Largo CAPUCCI ANGELO;
- Via CARAVAGGIO;
- Via CASAGRANDI ODDO;
- Via CATTANEO CARLO;
- Via CECHOV ANTON PVLOVIC;
- Largo "CHE" GUEVARA ERNESTO DE LA SERNA;
- Via CICOGNANI LUIGI;
- Piazza CITTA' GEMELLE;
- Via COLOMBO CRISTOFORO;
- Via CONCORDIA;
- Via CONTI DI CUNIO;
- Via COPERNICO NICOLO';
- Via CORELLI ARCANGELO;
- Largo CORELLI ARCANGELO;
- Via CORRIDONI FILIPPO;
- Via COSTA ANDREA;
- Via COTIGNOLA (PROV.LE);
- Via CURIEL EUGENIO;
- Via DAL BUONO BENEDETTO;
- Via DAL FIUME BERTO;
- Via DALMONTE GIOVANNI;
- Viale DANTE ALIGHIERI;
- Via DA PONTE LORENZO;
- Via D'AZEGLIO MASSIMO TAPARELLI;
- Viale DE' BROZZI;
- Via DEGLI ESTENSI;
- Via DEGLI SFORZA;
- Via DEGLI STRAUSS;
- Via DEI BARTOLOTTI;
- Via DEI CARRACCI;
- Via DEI FILIPPI;
- Via DEI MELANDRI;
- Via DEI MILLE;
- Via DEI VISCONTI;
- Via DEI ZANOTTI;
- Via DEL CASTELLO;
- Via DELEDDA GRAZIA;
- Via DELL'ACERO;
- Carrara DELLA CHIESA;
- Piazza DELLA CHIESA;
- Via DELL'ARTIGIANATO;
- Via DELL'INDUSTRIA;
- Via DELLA PACE;
- Via DELLA QUERCIA;
- Via DELLA RESISTENZA;
- Via DELLA SCUOLA;
- Viale DELLA STAZIONE;
- Via DEL LIMITE;
- Piazza DELL'UNITA';
- Via DEL MULINO;
- Piazza DEL PARCO;
- Via DEL PARCO;
- Via DEL PARTIGIANO;
- Via DEL PINO;
- Via DIECI APRILE;
- Via DI GIU';
- Via DI VITTORIO GIUSEPPE;
- Via DODICI APRILE;
- Via DOGANA;
- Piazza DELLA DOGANA;
- Via DONATELLO;
- Via DONATI CESARE;
- Via DONIZETTI GAETANO;
- Via DUE AGOSTO;
- Via DUE GIUGNO;
- Via EDISON THOMAS ALVA
- Via FELISIO;
- Via FENATI DIONIGI;
- Via FERMI ENRICO;
- Via FERRARA;
- Via FIUMAZZO;
- Via FONDO STILIANO;
- Via FORNACE VECCHIA;
- Via FOSCHINI AMILCARE;
- Via FOSCOLO UGO;
- Via FRANK ANNA;
- Via FUSCHINA;
- Via FALCONE GIOVANNI;
- Via F.LLI CERVI;
- Via F.LLI FABBRI;
- Via F.LLI MONTANARI;
- Via F.LLI ROSSELLI;
- Via F.LLI ZAGANELLI;
- Via F.LLI ZUCCHINI;
- Via GAGLIARDI ANACLETO;
- Via GALASSINI DON ANTONIO;
- Via GALILEI GALILEO;
- Largo GALIMBERTI DUCCIO;
- Via GALVANI LUIGI;
- Via GARDENGHI GIUSEPPE;
- Via GARIGLIANO;
- Via GATTINELLI GAETANO;
- Via GESSI LANFRANCO;
- Via GIORGIONE;
- Via GIOTTO;
- Via GOBETTI PIERO;
- Via GOYA FRANCISCO;
- Via GOLDONI CARLO;
- Via GORIZIA;
- Via GORKI MASSIMO;
- Via GRADIZZA o GARDIZZA;

- Via GRAMSCI ANTONIO;
- Via GRANDI ACHILLE;
- Via GRAZIANI LUIGI;
- Piazzale GUBBIO;
- Piazza GUERRA TESEO;
- Via GUERRA LINO;
- Via INDIPENDENZA;
- Via ISOLA ALFIERO;
- Via ISONZO;
- Via JACOPO DELLA QUERCIA;
- Via KEPLERO GIOVANNI;
- Via KOLBE MASSIMILIANO;
- Via LABRIOLA ANTONIO;
- Via LANDI CARLO;
- Via LATO DI MEZZO;
- Via LA VIOLA;
- Via LEONARDO DA VINCI;
- Via LEOPARDI GIACOMO;
- Via LEVI PRIMO;
- Via LIVENZA;
- Via LOLLI AUGUSTO;
- Vicolo MACELLO VECCHIO;
- Via MADONNA DI GENOVA;
- Via MADONNA DELLE STUOIE;
- Via MAESTRI DEL LAVORO;
- Via MAIANO PROV.LE;
- Via MAJORANA ETTORE;
- Via MALPIGHI MARCELLO;
- Via MALATESTA ENRICO;
- Via MANET EDOARDO;
- Via MARCHE;
- Via MARGOTTA;
- Via MARTIRI DI FABRIAGO;
- Largo MARTIRI DEL SENIO;
- Via MARTIRI DEL SENIO;
- Via MARZABOTTO;
- Via MASACCIO;
- Via MASCHERPA;
- Via MASI GIUSEPPE;
- Via MASSARENTI GIUSEPPE;
- Via MEDICI PAOLO;
- Via MENSA;
- Via MENTANA;
- Via MINARDI SILVIO;
- Via SATURNO MONTANARI;
- Via MONTAGNOLA;
- Via MONTEFIORINO;
- Via MONTEGRAPPA;
- Via MONTELLO;
- Via MONTESSORI MARIA;
- Via MONTEVERDI CLAUDIO;
- Via MONTI VINCENZO;
- Via MORAVIA ALBERTO;
- Via MORGAGNI GIAN BATTISTA;
- Via MORUZZI GIORGIO;
- Via MOZART AMADEUS WOLFANG;
- Via MOZZA o SAVERIA;
- Via NEWTON ISACCO;
- Via NICOLO' DALL'ARCA;
- Via NIEVO IPPOLITO;
- Via NUOVA;
- Via NUOVA BASTIA;
- Via ORIONE;
- Via OTTO MARZO;
- Piazza OTTO MARZO;
- Via PAGANO GIOVANNI;
- Via PALACH JAN;
- Via PALLADIO ANDREA;
- Via PASSOGATTO;
- Via PASTORELLA o PASTORELLI;
- Via PASUBIO;
- Via PAUROSA: dal n.c. 1 al 53/dal n.c. 2 al 72/
- Vicolo PAUROSO;
- Via PEGASO;
- Via PELLONI GIUSEPPE;
- Via PERO: dal n.c. 1 al 14;
- Via PESCANTINI FEDERICO;
- Via PETRARCA FRANCESCO;
- Via PIANO CARICATORE;
- Via PIAVE;
- Via PIRATELLO;
- Via PO;
- Via POLETTI LUIGI;
- Via PONTE DELLE ROCCHE;
- Via PORTELLA DELLA GINESTRA;
- Via PRATELLA ATTILIO;
- Via I° MAGGIO;
- Via PUCCINI GIACOMO;
- Via PULICARI GIUSEPPE;
- Largo PULICARI GIUSEPPE;
- Via QUARANTOLA;
- Via QUARTO DEI MILLE;
- Via QUATTRO NOVEMBRE;
- Via RAFFAELLO SANZIO;
- Via RANDI SUPREMO;
- Via RAVEL MAURICE;
- Via RE DI PUGLIA;
- Via MARGHERITA RICCI CURBASTRO (Piazzale);
- Via RIPE DI BAGNARA;
- Via RIVALI SAN BARTOLOMEO;
- Via RIZZO LUIGI;
- Via ROMA;
- Via ROMERO MONSIGNORE;
- Via ROSSI FERRUCCI MICHELE;
- Via ROTACCIO;
- Via ROVERETO;
- Via RUINA CESARE;
- Via SAFFI AURELIO;
- Via SALVEMINI GAETANO;
- Piazza S.BERNARDINO;
- Stradone S.BERNARDINO;
- Via SAN FRANCESCO D'ASSISI;
- Via SAN GIORGIO: dal n.c. 1 al 69/dal n.c. 2 al 36/
- Via SAN POTITO;
- Via SANT'ANDREA;
- Via SARPI PAOLO;
- Via SCARLATTI DOMENICO;
- Via SEI MARZO;
- Via LUIGI SOLDATI;
- Via SETTEMBRINI LUIGI;
- Via STAFFA DINO;
- Via TAGLIAMENTO;
- Via TANI LEO;
- Via TINTORETTO;
- Piazzale TIZIANO;
- Via TOLSTOJ LEV NIKOLAEVIC;
- Via TORRES CAMILLO;
- Via TORRICELLI EVANGELISTA;
- Via TOSCANA;
- Via TRENTO;
- Via TRIESTE;
- Via TURATI FILIPPO;
- Via UGUCCIONE DELLA FAGGIUOLA;
- Via UMBRIA;
- Via XX SETTEMBRE;
- Via XXV APRILE;
- Via VERDI GIUSEPPE;
- Largo VERGA GIOVANNI;
- Via VIVALDI ANTONIO;
- Via VOLTA ALESSANDRO;
- Via VOLTURNO;
- Via WAGNER RICCARDO;
- Piazza VERSARI IRIS;
- Via VESPUCCI AMERIGO;
- Via VISANI DOMENICO;
- Via ZOLA EMILIO.

CATEGORIA TERZA

- Via AIA DEL VESCOVO;
- Carrara ANGELINA;
- Via BALZARINA;
- Carrara BARONI;
- Via BEDAZZO;
- Carrara BEDESCHI;
- Stradone BENTIVOGLIO;
- Stradoncello BENTIVOGLIO;
- Carrara BERARDI;
- Via BIZZUNO;
- Via BOBOLO;
- Via BORDOCCHIO;
- Via BOSCHETTO;
- Carrara BOSCHI;
- Carrara BOSI;
- Carrara BOTTA ROSSINI;
- Carrara BRUSA;
- Via BUONACQUISTO A DESTRA;
- Via BUONACQUISTO A SINISTRA;
- Carrara CAMERINI;
- Via CANALE INFERIORE A SINISTRA;
- Via CANALE SUPERIORE A SINISTRA;
- Via CANALETTA;
- Via CANALVECCHIO;
- Via CANTARANA;
- Via CANTONCELLO;
- Carrara CARANTI;
- Via CASAZZA;
- Via CASTELLAZZO;
- Via CAVO MARZIO;
- Via CELLETTA;
- Via CENNACHIARA;
- Via CHIESE CATENE;
- Carrara CIMITERO S.LORENZO;
- Via CIMITERO S.POTITO;
- Via COCORRE;
- Via COMUNETTA;
- Via CONFINI A LEVANTE;
- Via CONFINI A NORD;
- Carrara CONTARINI;
- Via CROCE COPERTA;
- Via CROCIAR BASSO;
- Carrara DAL BUONO;
- Carrara DELLA CASSA;
- Via DEL MANZONE;
- Via DON BOSCO;
- Carrara FIASCA GRANDE;
- Via FIASCA MONTI;
- Carrara FIASCA PICCOLA;
- Via FIUMEVECCHIO;
- Via FONDAGNOLO;
- Carrara FORTUNA;
- Carrara FOSCHINI GIRALDI;
- Via FRASCATA;
- Via FRASSONA;
- Carrara GAIANI;
- Via GESUITA;
- Carrara GHEDINI;
- Via GIOVECCA;
- Via GIUDEI;
- Via GOBBI;
- Via GRILLI;
- Via LEONELLI;
- Via LOMBARDINA;
- Via LUNGA INFERIORE;
- Via LUNGA SUPERIORE;
- Via MANTOVANA;
- Carrara MANZONI A DESTRA;

- Carrara MANZONI A SINISTRA;
- Via MAZZOLA;
- Via MONDANIGA;
- Carrara MONTI;
- Carrara MORANIGA o MORANIGO;
- Via NAVACCHIO;
- Via OLMO;
- Via PALAZZA;
- Via PARONA o PARONI;
- Carrara PASETTI I°;
- Carrara PASETTI II°;
- Via PASI SILVIO (detto ELIC);
- Carrara PASOLINI;
- Via PAUROSA: dal n.c. 55 a finedal n.c. 74 a fine
- Via PEDERGNANA INFERIORE;
- Via PEDERGNANA SUPERIORE;
- Via PERO: dal n.c. 14/1 a fine
- Stradoncello PIANTA;
- Via PIANTAVECCHIA;
- Via PIGNO;
- Via PILASTRINO;
- Via PLONTINO;
- Via POLLAROLA;
- Via POLLINA;
- Via PULINA;
- Via PURGATORIO;
- Via RASPONA;
- Via REALE;
- Carrara RICCI BITTI;
- Carrara RICCI SIGNORINI;
- Via RIO FANTINO;
- Via RIPE;
- Via RIPE DI COTIGNOLA;
- Via RIPE DI FUSIGNANO;
- Via RONCADELLO;
- Via RONCHETTO;
- Carrara RONDINELLI;
- Carrara ROSSI FOSCHI;
- Via RUNZI;
- Carrara SABBIONI;
- Via SAMMARTINA;
- Via SAN GIORGIO: dal n.c. 71 a fine dal n.c. 38 a fine
- Via SANTA MARIA IN FABRIAGO;
- Via SANT'ANTONIO;
- Via SANTERNO SUPERIORE A SINISTRA;
- Carrara SARACCO;
- Argine SENIO A DESTRA;
- Argine SENIO A SINISTRA;
- Via SENTIERO DI BIZZUNO;
- Via SENTIERO SAN LORENZO;
- Carrara SOLIERI;
- Via SOTTOFIUME;
- Via STORTA;
- Carrara TAMBA;
- Via TOMBA o DELLE TOMBE;
- Argine TRATTURO;
- Via TRAVERSAGNO;
- Via TROTTA;
- Carrara TURCHIA;
- Via TURCHIA;
- Via ZAGONARA;
- Carrara ZAMBONI;
- Via ZANIBONA;
- Via VILLA;
- Via VIOLA;
-Via ZIRONA o DEL ZIRONE.

Per le aree verdi e le altre aree pubbliche non espressamente indicate nelle sopracitate tre categorie, comprese le strade e le piazze di nuova costruzione, si applica, fino a quando dette aree non siano classificate nelle categorie del presente allegato, la tariffa relativa alle strade adiacenti o direttamente collegate. Qualora queste ultime siano classificate in diverse categorie, si applica la tariffa relativa alla strada a più elevata imposizione.

 

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