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Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 17.01.2002 entrata in vigore il 21.02.2002
ARTICOLI
Articolo 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le immissioni nelle pubbliche fognature esistenti alla data della sua approvazione e di quelle costruende. Disciplina quindi l'uso di tutte le opere dichiarate di pubblica utilità concernenti la rete fognaria del Comune di Lugo, in particolare le immissioni nella rete fognaria di acque miste, acque bianche ed acque nere e degli impianti di depurazione realizzati o da realizzare. Il presente regolamento è applicabile a tutta la rete fognante del territorio comunale e agli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura.
Esso sostituisce ogni precedente disposizione locale che abbia regolamentato specificamente la materia che così si intende abrogata.
Articolo 2 NOZIONE DI RETE FOGNARIA, IMPIANTO DI DEPURAZIONE, SCARICO E GESTORE
Si intende per “rete fognaria” il sistema di condotte
per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
Si considera “impianto di depurazione” un complesso
di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto
a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente
nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici
e/o chimici.
Si considera “scarico” qualsiasi immissione diretta
tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo
e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; per “acque
di scarico” si intendono tutte le acque reflue provenienti
da uno scarico.
Una rete di fognatura può essere:
Le canalizzazioni, in funzione del ruolo che svolgono nella rete fognante, rientrano sempre nella definizione di fognatura, ma sono distinte secondo la seguente terminologia:
Fosse e fognoli: posti all’interno di proprietà private,
costituiscono la prima struttura di raccolta e adduzione delle acque;
Fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti
da fosse, fognoli di allacciamento,pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche, convogliandole ai collettori;
Collettori: analizzazioni costituenti l'ossatura principale della
rete, che raccolgono le acque provenienti dalle fogne;
Emissario: canale che, partendo dal termine della rete, adduce le
acque nel recapito finale;
Condotte in pressione: sono costituite da tubazioni provenienti
da centraline di sollevamento ubicate sia nel territorio comunale
che in quello dei Comuni limitrofi consorziati per la gestione dell'impianto
di depurazione. L'allacciamento di scarichi a tali condotte è
vietato salvo diverse prescrizioni indicate dal Gestore.
L'utilizzazione dei servizi assicurati da tutto o da parte del sistema
di fognatura origina l'obbligo del pagamento della tariffa, ai sensi
dell’art. 13 della L. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Si considera “gestore del servizio idrico integrato” il soggetto che in base alla convenzione di cui all’art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.
Per le ulteriori definizioni si rinvia all’art. 2 - “Definizioni” del Decreto Legislativo 11.5.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3 DEFINIZIONE DI ACQUE NERE E BIANCHE, DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DI ACQUE REFLUE URBANE
Le acque nere e quelle bianche, agli effetti del presente regolamento vengono definite come segue:
Per Acque Reflue Domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Per Acque Reflue Industriali si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Acque Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche: ai sensi dell’art. 28 comma 7 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1.3.2000 n. 651, possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali che rispettano per i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/99, i valori limite fissati nella seguente Tabella 1. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
TABELLA 1 indicata nella Deliberazione della Giunta Regionale 1.3.2000 n. 651
| PARAMETRO/SOSTANZA | UNITA’ DI MISURA | VALORE LIMITE DI EMISSIONE |
| Portata | mc/giorno | 15 |
| Ph | 5,5-9,5 | |
| Temperatura | C° | <=30 |
| Colore | non percettibile con diluizione 1:40 | |
| materiali grossolani | assenti | |
| solidi sospesi totali | mg/l | <=700 |
| BOD5 (come ossigeno) | mg/l | <=300 |
| COD (come ossigeno) | mg/l | <=700 |
| rapporto COD/BOD5 | <=2,2 | |
| fosforo totale (come P) | mg/l | <=30 |
| azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | <=50 |
| azoto nitroso (come N) | mg/l | <=0,6 |
| azoto nitrico (come N) | mg/l | <=30 |
| grassi e oli animali/vegetali | mg/l | <=40 |
Per i restanti parametri/sostanze valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs152/99 per gli scarichi in acque superficiali e in fognatura.
Per la classificazione delle acque reflue domestiche ed industriali relativamente ad alcune tipologie di attività, al fine di garantire una adeguata omogeneizzazione a livello provinciale, si rinvia alle indicazioni e alle linee guida predisposte dalla Provincia di Ravenna e dalla Sezione Provinciale Arpa, nonché alle eventuali determinazioni della Regione.
Si considerano “acque reflue urbane”, le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Per le ulteriori definizioni si rinvia all’art. 2 - “Definizioni” del Decreto Legislativo 11.5.99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 4 DEFINIZIONE DELLA POTENZIALITA' DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Per abitante equivalente, come definito all’art. 2 del Dlgs 152/99, si intende:
Articolo 5 IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA
Le acque di qualsiasi natura, come specificato al precedente art. 3, provenienti da stabili di ogni specie o da cortili od altri spazi scoperti fronteggianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da reti di fognatura, devono essere convogliate, secondo la loro natura (bianche, nere, miste), in pozzetti di prelevamento secondo le norme dettate dal successivo art. 14 e convogliate alla pubblica fognatura ove esistente.
Per i fabbricati non compresi fra quelli indicati nel primo capoverso potrà essere stabilito ugualmente l'obbligo di allacciamento alla più vicina diramazione della fognatura pubblica, allorchè tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile.
Nella fognatura a sistema misto (unitario) i proprietari sono obbligati ad immettere le acque nere, previo smantellamento di pozzi perdenti esistenti, e le acque bianche.
Articolo 6 SCARICHI VIETATI
E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura delle sottoelencate sostanze:
Articolo 7 SCARICHI IN FOGNATURE DOTATE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE
7.1 - Scarichi di Acque Reflue Industriali e Scarichi di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche.
Gli scarichi di acque reflue industriali, recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, devono essere, conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 2 allegata al presente regolamento.
Su richiesta dei titolari degli scarichi, presentando idonea documentazione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale acquisito il parere favorevole del Gestore e dell’ARPA, stabilire limiti diversi da quelli della Tab. 2 del presente regolamento, in relazione alla natura quali-quantitativa dello scarico.
I limiti in deroga dovranno essere indicati nell'Autorizzazione allo scarico, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, mentre per i parametri non menzionati varranno quelli di cui alla tab. 2 del presente regolamento. Il Dirigente, acquisito il parere favorevole del Gestore e dell’ARPA, può revocare in qualsiasi momento l'Autorizzazione contenente i limiti in deroga o chiedere il rispetto di nuovi limiti in relazione alle condizioni dì funzionamento, del carico idraulico quali-quantitativo e/o di qualsiasi altro problema tecnico dell'impianto di depurazione.
Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 allegata al presente regolamento; i criteri secondo i quali si puo’ chiedere l’assimilazione sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 28 comma 7, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 651.
7.2 - Scarichi di Acque Reflue Domestiche.
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione, sono sempre ammessi ai sensi dell’art. 45 comma 4 del D.Lgs n. 152/99 e succ. mod. ed integrazioni, nell’osservanza del presente regolamento ed alle condizioni sottoriportate.
Relativamente a tutti gli insediamenti non espressamente citati ai punti precedenti, sarà eseguita una opportuna istruttoria, sia per stabilire la esatta classificazione che per individuare le corrette modalità di scarico.
Per scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitanti
in pubblica fognatura che riguardano, nuovi insediamenti, gli insediamenti
esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione,
gli insediamenti esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione
e/o restauro che prevedono modifiche al sistema fognario interno
e/o esterno al fabbricato, lo schema della rete fognaria deve essere
allegata alla richiesta di abitabilità/agibilità,
completa di dichiarazione/asseverazione del tecnico progettista
in conformità alle disposizioni di legge e al presente regolamento.
Il Comune provvederà periodicamente ad inviare al Gestore,
all’Arpa ed al Servizio Commercio ed Attività Produttive
elenco delle abitabilità/agibilità rilasciate al fine
dei controlli di competenza.
Articolo 8 SCARICHI IN FOGNATURE NON COLLEGATE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
8.1 - Scarichi di Acque Reflue Industriali e Scarichi di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche
Gli scarichi di “acque reflue industriali” e di “acque
reflue industriali assimilate alle domestiche”, recapitanti
in pubbliche fognature che non recapitano all’impianto di
depurazione, devono essere conformi ai limiti di accettabilità
di cui alla tabella 3 allegata al presente regolamento.
E' facoltà del Dirigente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione
allo scarico, richiedere, acquisito il parere del Gestore e dell’Arpa,
adeguamenti e limiti diversi da quelli sopraindicati, qualora i
valori di portata scaricata, la natura dello scarico, la situazione
generale del collettore, la natura del corpo ricettore lo richiedano.
Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche,
i criteri secondo i quali si può chiedere l’assimilazione
sono quelli indicati dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed
integrazioni, articolo 28 comma 7, e dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 1 marzo 2000, n. 651.
8.2 - Scarichi di Acque Reflue Domestiche
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in pubbliche fognature non collegate all’impianto di depurazione, sono sempre ammessi ai sensi dell’art. 45 comma 4 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, purchè avvengano nell’osservanza del presente regolamento, delle linee guida elaborate da Arpa di cui all’allegato 1 e nel rispetto dei limiti della Tabella 3 del presente Regolamento.
Gli impianti sopra citati devono essere opportunamente dimensionati, in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo i criteri indicati nelle linee guida di cui all’Allegato 1.
Per scarichi di acque reflue classificabili come domestiche e recapitanti
in pubblica fognatura che riguardano, nuovi insediamenti, gli insediamenti
esistenti soggetti ad ampliamento e/o demolizione e ricostruzione,
gli insediamenti esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione
e/o restauro che prevedono modifiche al sistema fognario interno
e/o esterno al fabbricato, lo schema della rete fognaria deve essere
allegata alla richiesta di abitabilità/agibilità,
completa di dichiarazione/asseverazione del tecnico progettista
in conformità alle disposizioni di legge e al presente regolamento.
Il Comune provvederà periodicamente ad inviare al Gestore,
all’Arpa ed al Servizio Commercio ed Attività Produttive
elenco delle abitabilità/agibilità rilasciate al fine
dei controlli di competenza.
Qualora i reflui siano recapitati in un fosso, classificato come fognatura, deve essere garantito dal Gestore il loro rapido e regolare smaltimento, al fine di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o ratti.
Articolo 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO O NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E UTILIZZO DI POZZI NERI
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali,
devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli
indicati nelle linee guida elaborate da ARPA (allegato 1), opportunamente
dimensionati in funzione degli Abitanti Equivalenti Serviti e secondo
i criteri indicati nelle stesse linee guida; deve comunque essere
garantito il loro rapido e regolare deflusso/smaltimento, al fine
di evitare ristagni maleodoranti e proliferazione di insetti e/o
ratti.
In ogni caso tali scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità
di cui alla Tabella II allegata alla Legge Regionale n. 7/83 e successive
integrazioni e modificazioni, fino all’emanazione di specifiche
normative regionali.
I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti
di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente, rapportandosi
con gli enti/i privati competenti/comproprietari/proprietari del
recapito (ad es. Consorzio di Bonifica, Provincia, Comune, privati)
per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme
di codice civile.
Ai sensi dell’art. 29 - Scarichi sul suolo - del D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante impianti a dispersione nel terreno (sub-irrigazione) devono avvenire conformemente alle norme tecniche contenute nell’allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977), della Legge Regionale n. 7/83 e successive integrazioni e modificazioni, e delle eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria locale.
L’utilizzo di pozzi neri, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, è vietato salvo i casi in cui tecnicamente sia impossibile utilizzare altri metodi di smaltimento; in tali casi devono comunque essere rispettate: le prescrizione tecniche contenute nella delibera sopra richiamata, le prescrizioni dell’A.U.S.L. - Servizio di Igiene Pubblica e le norme del D.Lgs 22/97 in materia di rifiuti.
Articolo 10 IMMISSIONI IN PUBBLICA FOGNATURA DI SCARICHI TEMPORANEI DI CANTIERI EDILI, MANIFESTAZIONI E/O FESTE PAESANE
Le immissioni temporanee in pubblica fognatura di scarichi derivanti
da servizi igienici, cucine e mense, approntati in occasione di
cantieri edili o di manifestazioni/feste paesane, religiose, politiche
e/o sportive, devono ottenere il preventivo nulla-osta del Gestore,
il quale provvederà ad imporre tutte le prescrizioni tecniche
atte a salvaguardare la funzionalità della rete fognaria.
In alternativa è ammesso comunque l’utilizzo di vasche
e/o contenitori a tenuta con successivo conferimento al depuratore.
Tutte le spese relative ad eventuali sopralluoghi, ispezioni e/o
successivi interventi di pulizia della rete fognaria saranno poste
dal Gestore a carico dei responsabili/degli organizzatori dei cantieri/delle
manifestazioni.
Sono vietate le immissioni, anche temporanee, in fognatura di residui
di cibo, di olii derivanti dalla frittura dei cibi e altro materiale
o sostanze così come previsto all’art. 6 “scarichi
vietati” del presente regolamento.
Articolo 11 REGOLAMENTAZIONE DELLE VASCHE BIOLOGICHE E DELLE VASCHE TIPO IMHOFF
Le vasche biologiche e quelle Imhoff devono essere realizzate secondo
i criteri indicati nelle linee guida elaborate da Arpa (Allegato
1).
In aggiunta ai criteri di cui sopra, la loro costruzione deve avvenire
in luoghi privati, scoperti e distanti dai muri dei fabbricati di
almeno m. 0,50, con lo spazio interposto riempito di terreno ben
compresso. Devono distare di almeno m. 10,00 da ogni pozzo o impianto
di raccolta di acque potabili e comunque dovrà essere rispettato
l'art. 5 del D.P.R. n. 236 del 24/5/1988.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente e solo nel
caso di accertata impossibilità tecnica, eventuali deroghe
a questi ultimi criteri costruttivi, possono essere concesse dal
Dirigente, una volta acquisito il parere dei competenti servizi
dell’AUSL.
Le vasche e le tubazioni degli impianti fognari devono essere installati
nel rispetto dei limiti imposti dal codice civile e dai regolamenti
relativamente alla distanza dai confini.
Articolo 12 SCARICHI DI SOSTANZE NON COMPATIBILI CON L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE O CON ELEVATE QUANTITA' DI CARICO INQUINANTE AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI DALLE ALLEGATE TABELLE
In caso di scarico accidentale di sostanze con carico inquinante
tale da determinare il superamento delle tabelle allegate al presente
regolamento o danni al processo depurativo, il soggetto responsabile
dovrà darne immediata comunicazione al Comune, al Gestore
ed all’ARPA. Il responsabile dello scarico dovrà attuare,
a proprie spese, tutti quei provvedimenti, ivi compresi quelli suggeriti
dagli enti preposti alla gestione e controllo, atti ad evitare danneggiamenti
anche parziali alla rete fognaria e all'impianto di depurazione,
fatto salvo eventuali responsabilità di tipo penale, per
cui gli enti di vigilanza e controllo invieranno la relativa notizia
di reato.
Se la sostanza scaricata giunge al depuratore e provoca danni al
processo depurativo o ne causa la fermata, il responsabile dovrà
risarcire i danni causati e le spese vive sostenute per il ripristino
della situazione. Oltre a ciò sarà chiamato al risarcimento
del danno ecologico causato. Tale risarcimento è fissato
con apposita delibera del Gestore per metro cubo di acqua non trattata
dall'impianto di depurazione durante il periodo di malfunzionamento
dell'impianto o della sua fermata.
Nel caso in cui lo scarico accidentale non venga tempestivamente
comunicato o nel caso si tratti di scarico doloso, il Dirigente
provvederà, oltre alla richiesta di rimborso delle spese
vive sostenute e di risarcimento dei danni secondo quanto previsto
nei commi precedenti, alla denuncia all'autorità giudiziaria
competente.
Articolo 13 MISURA DELLE ACQUE PRELEVATE
Tutti gli insediamenti, compresi quelli i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense, che scaricano in pubblica fognatura e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all’installazione, e garantire il buon funzionamento, di idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da tali fonti diverse. Per tale scopo dovranno essere installate apparecchiature in misurazione (contatori) la cui portata sia adeguata al campo di portata del pozzo secondo le indicazioni del Gestore, il cui quadrante sia asciutto con lettura a rulli o digitale fino al calibro 40 mm., digitale dal calibro superiore a 40 mm.
Il contatore dovrà essere installato nella tubazione di erogazione della pompa aspirante dal pozzo e da altra fonte, posto in prossimità della tubazione di risalita e collocato entro un pozzetto interrato o in camera protetta. In ogni caso dovrà essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile per le letture periodiche e per i controlli dì funzionamento da parte degli incaricati del Comune o del Gestore dell'impianto di depurazione.
Il Gestore predetto provvederà alla piombatura dei misuratori
(contatori) e a letture periodiche dei prelievi effettuati.
Nel mese di dicembre di ogni anno il Gestore provvederà all'invio
agli insediamenti interessati di appositi moduli per la denuncia
delle acque prelevate; questo modulo dovrà tornare al Gestore
non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 14 POZZETTI DI PRELEVAMENTO
Gli scarichi di acque bianche e quelli di acque nere dovranno essere
dotati ognuno di un proprio pozzetto di prelevamento, successivamente
al quale dovrà avvenire l’immissione nel corpo ricettore
in maniera separata, se esiste un sistema di allontanamento delle
acque nere distinto da quello delle acque bianche, oppure previa
miscelazione in adeguato pozzetto se la pubblica fognatura è
di tipo misto.
Per il loro dimensionamento occorre fare riferimento ai criteri
di cui alle linee guida elaborate dall’Arpa (allegato1).
Le fognature interne dei fabbricati privati devono comunque essere
realizzate prevedendo linee separate per le acque nere e per le
acque bianche.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai nuovi insediamenti, agli ampliamenti e/o demolizioni e ricostruzioni, ed alle ristrutturazioni e/o restauri che prevedono modifiche al sistema fognario interno e/o esterno al fabbricato.
A richiesta del Dirigente sentito il parere del Gestore e dell’ARPA dovrà essere creato un apposito alloggiamento, per l'installazione di campionatori automatici e/o di misuratori di portata, che devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti. Di norma lo scarico finale dovrà essere unico.
Il Dirigente potrà concedere deroghe ai commi precedenti, sentito il parere del Gestore e dell’ARPA, in particolar modo per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nel caso di più scarichi afferenti al corpo ricettore, ciascuno
scarico dovrà essere munito dì pozzetto o vasca di
miscelazione e/o pozzetto di ispezione secondo le norme riportate
ai commi precedenti.
In ogni caso, comunque, dovrà essere garantita l'accessibilità
nel luogo di campionamento e dovranno essere adottate tutte le misure
di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi
ed ai controlli. Sia il vano (alloggiamento) contenente gli strumenti,
che il luogo circostante, che il passaggio per accedervi, dovranno
essere conservati in perfetto stato di manutenzione a cura e spese
della proprietà interessata.
Per tutti gli scarichi il pozzetto di prelevamento dovrà avere le caratteristiche e le dimensioni di cui allo schema allegato al presente regolamento (Allegato1 - Linee Guida elaborate da Arpa).
Articolo 15 PROCEDURE DI RICHIESTA ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Ai sensi dell’art. 45 - comma 1 - del D.Lgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente
autorizzati.
In deroga a tale comma, gli scarichi di “acque reflue domestiche”
recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore)
sono sempre ammessi nell’osservanza del presente regolamento
e non necessitano di alcuna autorizzazione esplicita.
Tutti i titolari di:
devono essere in possesso di tale autorizzazione.
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all’Amministrazione Comunale e deve essere redatta secondo le apposte modulistiche predisposte dal Comune nonchè corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati.
Nel caso si tratti di una “impresa” e la domanda di autorizzazione allo scarico rientra nel procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 447/98, il referente al quale presentare la domanda è lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Amministrazione Comunale:
L’Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità e l’opportunità, per motivi di tutela ambientale e di igiene pubblica, può richiedere all’Arpa, all’Ausl - Servizio Igiene Pubblica ed al Gestore, ulteriori pareri al fine di espletare un’adeguata istruttoria preventiva al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
Nel caso di scarichi di “acque reflue domestiche recapitanti
in fognatura collegata o non collegata al depuratore” e quindi
non soggetti ad autorizzazione allo scarico, qualora derivino dall’insediamento
di una nuova attività, lo Sportello Unico per le Attività
Produttive in sede di istruttoria della “pratica unica”,
se ne ravvisa la necessità puo’ comunque acquisire
i pareri preventivi dei seguenti enti: Arpa, Gestore ed AUSL - Servizio
di Igiene Pubblica.
L’Amministrazione Comunale o lo Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune provvede ad acquisire i pareri sopraindicati
e a rilasciare il provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dalla
ricezione della domanda, e comunque nel rispetto dei tempi previsti
dal D.P.R. 447/98.
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività
da cui origina lo scarico.
L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro
anni dal momento del rilascio, in attesa della disciplina regionale
che puo’ prevedere per specifiche tipologie di scarichi di
“acque reflue domestiche”, ove soggetti ad autorizzazione,
forme di rinnovo tacito della medesima.
Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo
conformemente a quanto indicato dall’art. 45 comma 7 del D.Lgs
152/99 e succ. mod. ed int.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 372 del 4.8.1999 ad oggetto “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale.
Ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell’art. 45 del
D.Lgs 152/99 le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti,
i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle
domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.
L’Amministrazione Comunale provvederà a determinare
con separato atto le spese di istruttoria da porre a carico dei
richiedenti e le modalità di ripartizione/liquidazione della
quota da erogare ad Arpa, al Gestore e ad eventuali altri enti esterni
in relazione all’istruttoria espletata.
L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall’Amministrazione Provinciale nel caso di scarichi di “acque reflue industriali” e di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche” che non recapitano in reti fognarie.
La domanda di autorizzazione allo scarico, redatta secondo le apposte modulistiche predisposte dal Comune e corredata di tutti i dati richiesti e dei relativi allegati, dovrà fornire indicativamente le seguenti informazioni:
Alla domanda vanno allegate quattro copie del progetto delle opere di canalizzazione interna ed esterna allo stabile; tale progetto deve indicare anche il percorso della fognatura oltre il confine della proprietà privata, fino all'innesto nella fognatura pubblica o nel recettore finale. Esso dovrà essere firmato in originale dal titolare dello scarico o da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo; dovrà contenere planimetria in scala non superiore ad 1/200 dello stabile e delle sue adiacenze, dove sarà riportata la descrizione analitica e dettagliata di tutta la rete scolante e degli scarichi in tutti i loro aspetti (separazione acque bianche e acque nere, acque di lavorazione, dimensionamento delle opere, tracciati, pendenze, quote di riferimento, opere speciali, prescrizioni sui materiali, individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico, descrizione particolareggiata dell'opera di innesto della pubblica fognatura); la planimetria dovrà essere corredata di legenda e dovrà altresì indicare tutte le colonne di scarico dei liquami neri e di quelli bianchi, con avvertenza che, per quelle nelle quali siano immessi scarichi di cucine, lavelli, acquai, lavastoviglie, di case di civile abitazione, di alberghi, trattorie, comunità, di officine, garages e stazioni di servizio per veicoli a motore ed in genere scarichi contenenti sostanze grasse od oleose, dovrà essere previsto un condotto indipendente munito, al piede della colonna, di idoneo pozzetto degrassatore/disoleatore dimensionato secondo quanto indicato nelle linee guida Arpa (allegato1); infine dovrà indicare l'ubicazione del pozzetto di prelevamento di cui all'art. 14.
Alla domanda di autorizzazione allo scarico va allegata una relazione tecnica dettagliata contenente:
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali dovrà contenere tutti gli elementi indicati nell’art. 46 del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
In seguito a specifica richiesta dell'interessato, il Dirigente può concedere una autorizzazione provvisoria allo scarico da rilasciarsi in data successiva a quella di allacciamento alla fognatura. Tale autorizzazione è data per un tempo determinato, definito dal Dirigente secondo le caratteristiche degli scarichi conformemente ai pareri espressi dagli organi tecnici competenti.
Sulla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico provvisoria dovrà essere indicata in particolare la data prevista per l'inizio dell'attività dello scarico e vi dovrà essere dichiarato che esso è conforme alle norme vigenti. Ad essa dovrà essere allegata la copia della richiesta di analisi dei reflui scaricati inviata in data anteriore a quella della domanda di autorizzazione temporanea.
In seguito all'esito positivo delle analisi richieste con la domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico e dei controlli da effettuare dai competenti organi di cui ai commi precedenti, il Dirigente concederà l'autorizzazione definitiva allo scarico.
Le suddette autorizzazioni potranno in ogni momento essere revocate dal Dirigente allorché siano constatate difformità rispetto ai valori di portata o composizione autorizzati. Ogni variazione di portata o di composizione, programmata o accidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata al Dirigente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 16 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
L'autorizzazione allo scarico sarà concessa ai sensi del
precedente art. 15 qualora non venga compromessa la funzionalità
del depuratore e qualora vengano rispettate tutte le norme di legge
e del presente regolamento.
Essa è condizionata al riconoscimento da parte dell'utente
del diritto di accesso per il personale addetto al controlli in
qualunque momento questi siano necessari.
L'autorizzazione allo scarico è rifiutata o revocata se il
titolare, alla luce dei rilievi preliminari, non abbia provveduto
a dotarsi degli impianti di pre-trattamento o trattamento prescrittigli
o se questi non corrispondono ai limiti prefissati.
Non potrà comunque essere concessa l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle utenze che effettuano lavorazioni a cicli tecnologici con scarichi non biodegradabili (per esempio: galvaniche, cromature, zincature, alcune lavorazioni della gomma, del legno, ecc.) o che comunque possano arrecare disturbo al ciclo di depurazione biologica dell'impianto a ciclo parziale o completo, a meno che non siano rispettate le norme dettate per il rientro nei limiti di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
Ogni variazione quali-quantitativa o del ciclo produttivo che comporti un mutamento dello scarico già autorizzato comporta automaticamente la decadenza della precedente autorizzazione e l'obbligatorietà per l'utente di presentare nuova domanda e sottostare, a sua cura e spese, agli accertamenti preliminari per le nuove autorizzazioni.
Articolo 17 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 152/99 “Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico”, ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede secondo la gravità dell’infrazione:
Nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento o nel caso in cui variazioni quali-quantitative degli scarichi portassero o potrebbero portare a variazioni nel funzionamento dell'impianto di depurazione consortile si procederà secondo quanto stabilito al comma 1.
L’autorizzazione allo scarico sarà altresì revocata in caso di ritardato versamento delle quote o canoni di servizio oltre i termini concessi secondo le norme in vigore.
Articolo 18 VALIDITA’ E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE
Tutte le autorizzazioni allo scarico hanno validità quadriennale
dal momento del rilascio, ai sensi dell’art. 45 comma 7 del
D.Lgs 152/99 e succ. mod. ed int. Un anno prima della scadenza il
titolare ne deve chiedere il rinnovo utilizzando l’apposita
modulistica predisposta dal Comune ed indicando tutti gli eventuali
elementi di modifica (variazioni quali/quantitativa del refluo,
della rete fognante etc).
Lo scarico puo’ essere provvisoriamente mantenuto in funzione
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione
allo scarico, fino all’adozione di un nuovo provvedimento,
se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs 152/99, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Sono soggette alla procedura di rinnovo le autorizzazioni allo
scarico di “Acque Reflue Industriali” e di “Acque
Reflue Industriali assimilate alle Acque Reflue Domestiche”.
Sono soggette al rinnovo tacito le autorizzazioni allo scarico di
“Acque Reflue Domestiche” non recapitanti in reti fognarie
(es recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo).
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina degli
scarichi - D.Lgs 152/99, in sede di rinnovo delle autorizzazioni
allo scarico, per le tipologie espressamente previste, si procederà
alla contestuale “riclassificazione” degli scarichi,
in conformità alle linee guida ed alle indicazioni predisposte
dalla Provincia di Ravenna e dalla Sezione Provinciale Arpa, nonché
delle eventuali determinazioni della Regione, al fine di garantire
una adeguata omogeneizzazione a livello provinciale.
Il titolare dello scarico è comunque tenuto ad evidenziare,
al momento della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico, eventuali diverse determinazioni in merito alle caratteristiche
ed alla classificazione delle proprie acque reflue.
Articolo 19 MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER TRASFERIMENTI, CAMBI DI DESTINAZIONE, AMPLIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI VOLTURE E MODIFICHE PLANIMETRICHE NON SIGNIFICATIVE
Come previsto dall’art. 45, comma 11 del D.Lgs 152/99 e successive
modifiche ed integrazioni, per gli insediamenti, edifici o installazioni
la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per
quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione
da cui derivi una scarico avente caratteristiche qualitativamente
o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente
deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove
prevista e specificatamente nei casi di scarichi di “Acque
Reflue Industriali”, di “Acque Reflue Industriali assimilate
alle Acque Reflue Domestiche” di “Acque Reflue Domestiche
non recapitanti in reti fognarie”, e secondo le procedure
indicate dal presente regolamento.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative
o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all’autorità
competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico
con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che
si rendessero eventualmente necessari.
La voltura di una autorizzazione allo scarico esistente deve essere
richiesta:
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune
e nel rispetto delle condizioni di non aver apportato modifiche
alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue,
né alla rete fognaria esistente.
La responsabilità conseguente all’eventuale inosservanza
delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
allo scarico è del Legale Rappresentante pro-tempore della
ditta autorizzata. Nel caso di variazione del Legale Rappresentante
pro-tempore, la ditta dovrà comunicare tale modifica in forma
scritta.
Nel caso di modifiche planimetriche non significative, a seguito
di esigenze emerse in corso d’opera, il titolare comunica
tali modifiche al percorso della rete fognaria descritta nella autorizzazione
allo scarico, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal
Comune ed allegando n. 4 copie della pianta planimetrica comprensiva
delle varianti. Dovrà essere dichiarato che le modifiche
rispettano comunque le norme tecniche del regolamento e che non
determinano alcuna modifica alle caratteristiche quali-quantitative
delle acque reflue provenienti dall’insediamento.
Articolo 20 INSEDIAMENTI E SCARICHI ESISTENTI
Gli insediamenti esistenti, particolarmente quelli da cui traggono
origine scarichi di tipo domestico, sono tenuti ad adeguarsi alle
norme tecniche di cui al presente regolamento e alle linee guida
Arpa di cui all’allegato 1, qualora si dovessero presentare
inconvenienti di tipo igienico-sanitario e/o ambientale (nota 2).
Ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,
per scarichi esistenti si intendono:
Gli scarichi esistenti ed autorizzati ai sensi della previgente normativa che, per effetto delle nuove disposizioni e delle linee guida predisposte dalla Provincia di Ravenna e dalla Sezione Provinciale Arpa in materia di classificazione delle acque reflue, si trovano in una situazione di non corretta classificazione del refluo devono attenersi alle disposizioni ed alle procedure previste dal presente regolamento per la nuova classe di appartenenza (nota 3).
Articolo 21 COSTRUZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA
Qualora venga costruita una fognatura nuova o ristrutturata quella in essere, i proprietari degli stabili preesistenti al nuovo manufatto dovranno, entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di avvenuta esecuzione dei predetti lavori, provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna, per conformarsi alle caratteristiche tecniche della nuova rete fognante.
Articolo 22 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono
essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità
al personale addetto. Le immissioni delle canalizzazioni negli imbocchi
predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le
tubazioni private non devono eccedere le dimensioni degli imbocchi
medesimi.
Nessuno all'infuori degli incaricati del Comune, può compiere
interventi sul suolo pubblico per eseguire lavori che riguardino
in modo diretto o indiretto le fognature. Pertanto tutte le opere
da eseguirsi in sede stradale, sia che riguardino la costruzione,
la manutenzione o la riparazione degli scarichi di qualsiasi genere,
sono eseguite esclusivamente dal Comune o dal Gestore e restano
di esclusiva proprietà del Comune.
In via del tutto eccezionale, le predette opere potranno essere
eseguite direttamente dagli interessati in base ad un'apposita autorizzazione
scritta, quando il Comune ritenga discrezionalmente di avere acquisito
le necessarie garanzie per una regolare esecuzione dell'allacciamento.
Sono comunque e sempre a carico dell'utente tutte le opere necessarie
per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata fino
alla condotta fognaria, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della
pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi
elettrici, delle tubazioni di acquedotto ed altre simili canalizzazioni
che fossero risultate danneggiate durante l'esecuzione dei lavori.
L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere effettuato
con malta idraulica, gli scarichi dovranno essere sifonati al fine
di evitare infestazioni da ratti.
Articolo 23 POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs 112 del 31.3.98, può emanare speciali ordinanze:
Articolo 24 IMMISSIONI SPECIALI
Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete fognaria esistente o che sia constatato che la fognatura fronteggiante l’immobile sia inadatta a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, il Dirigente potrà in via del tutto eccezionale e precaria, concedere l’uso di sistemi speciali di scarico e precisamente:
Articolo 25 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI E PER LA FOGNATURA INTERNA
Per la costruzione della canalizzazione interna agli stabili devono
essere adottati tutti i provvedimenti necessari ad ovviare agli
inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni.
Le condutture interne dovranno essere costituite da tubi di materiale
assolutamente impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e
meccanica delle acque convogliate.
I giunti dovranno essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni
conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della
rete interna.
Le tubazioni devono essere realizzate con i materiali indicati nelle
normative del Ministero dei Lavori Pubblici.
I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una
pendenza non inferiore all'1%.
Le canalizzazioni debbono essere realizzate secondo le buone norme
dell'idraulica e munite di dispositivi di ispezione facilmente accessibili.
Le colonne di scarico degli edifici dovranno essere dotate dì
una rete di ventilazione opportunamente dimensionata.
Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde, i tubi di esalazione
debbono essere prolungati verso l'alto per un'altezza tale da non
creare molestia ad alcuno.
I tubi dei pluviali non possono essere usati quali esalatori della
conduttura privata.
Non potrà essere concessa l'autorizzazione all'abitabilità
di appartamenti nuovi o ristrutturati fino a quando le canalizzazioni
di raccolta, convogliamento e scarico sia delle acque nere, di quelle
bianche o di quelle miste non sia completata, pronta al funzionamento
e rispondente a tutte le norme del presente regolamento e di quello
di Igiene.
Articolo 26 ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI
I pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fogna stradale bianca, ove esistente, o a quella mista se nella zona esiste tale tipo di fognatura. I pluviali debbono avere una sezione sufficiente ed essere in numero proporzionale alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale. E' vietato introdurvi scarichi di qualsiasi altra specie.
Articolo 27 CANALI DI GRONDA O DI SCOLO
I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga scoperta, devono essere provvisti di conveniente scolo delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su tali scoli acque nere o materiali di rifiuto delle case. Tutte le coperture degli edifici debbono essere munite da ogni lato di canali di gronda e tubi pluviali di scolo, sufficienti a ricevere ed allontanare rapidamente le acque pluviali. I tubi di scolo delle acque pluviali provenienti da terrazzi e cortili, prima di immettersi nella fogna stradale bianca o mista o nel fognuolo domestico, saranno muniti di punti di ispezione, situati in pozzetti facilmente accessibili.
Articolo 28 ISPEZIONI E CONTROLLI
Qualora, su conforme parere-proposta del Gestore e/o dell’ARPA,
si ritenesse necessario che l'insediamento con scarico di tipo “industriale”
o “industriale assimilato al domestico” allacciato alla
pubblica fognatura installasse a propria cura e spese nell'alloggiamento
di cui all'art. 14 del presente regolamento o in altri idonei pozzetti,
la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure,
analisi e campionature, ciò dovrà essere disposto
dal Dirigente con motivato provvedimento.
Il personale incaricato avrà diritto di accesso in qualsiasi
momento, per poter effettuare ispezioni, controlli, misure, analisi,
campionature e quant'altro occorra, in ottemperanza a quanto previsto
dal presente regolamento e dal D.Lgs 152/99.
La manomissione, il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi
struttura, accessorio od apparecchiatura facenti parte della pubblica
fognatura o che sia stata imposta dall'Amministrazione Comunale
sarà passibile di penalizzazione in conformità di
quanto prescritto all’art. 32, salvo ed impregiudicato il
diritto da parte dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione
allo scarico.
Il Gestore, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs 152/99, organizza
ed effettua un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali
e domestici che si immettono in pubblica fognatura.
La frequenza dei controlli è determinata in funzione della
pericolosità e dei quantitativi dei reflui scaricati.
Il Gestore oltre a dotarsi di un servizio di pronta reperibilità,
si dota di un laboratorio di analisi per i controlli sulle acque
e sugli scarichi nei corpi recettori. La frequenza e le modalità
dell’espletamento dei suddetti controlli sono previste negli
allegati tecnici alle “convezioni di gestione”.
Articolo 29 VISITE D’UFFICIO
L’Amministrazione Comunale, il Gestore e l’Arpa potranno, a mezzo dei propri incaricati, in qualsiasi tempo, procedere d'ufficio all'ispezione della fognatura interna degli stabili; tale ispezione sarà effettuata per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento dell'impianto con riferimento al rispetto delle norme igieniche e di quelle del presente regolamento.
Articolo 30 PROVE, ANALISI, MISURE
Tutte le misure, le prove, i campionamenti, le analisi ed i controlli riguardanti, le caratteristiche degli scarichi immessi in fognatura verranno effettuati secondo le modalità e le metodiche previste dalla legge, da personale incaricato.
Articolo 31 RESPONSABILITA’
Durante la visita di controllo, nell'ambito della proprietà
privata, il personale incaricato sarà tenuto ad osservare
le norme di sicurezza prescrittegli dai titolari dell'insediamento.
La concessione dell'autorizzazione allo scarico, l'approvazione
di eventuali progetti relativi al sistema fognante interno o di
impianti di depurazione privati e simili nella materia disciplinata
dal presente regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale
non esonera il titolare dello scarico dalle responsabilità
e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento
degli impianti.
Articolo 32 ACCERTAMENTI
Il volume dell'acqua scaricata da computare ai fini del calcolo
della tariffa, ai sensi dell’art. 13 della L. 36/94 e successive
modifiche ed integrazioni potrà essere determinato mediante
l'installazione, a cura e spese dell'utente, secondo le indicazioni
degli organi tecnici del Comune e/o del Gestore di un misuratore
di portata.
Il numero dei misuratori di portata da installare sarà pari
al numero dei punti di scarico.
I controlli da effettuare sugli scarichi potranno essere disposti
in qualunque tempo senza pregiudizio del periodo temporale e della
sua durata.
Nel caso che lo scarico sia composto esclusivamente da acque derivanti
da processi di raffreddamento, il Dirigente potrà imporre
l'installazione di impianti di ricircolo o recupero delle acque.
Dovrà essere autorizzato lo scarico di tali acque.
Le analisi dei campioni per la determinazione delle concentrazioni
inquinanti degli scarichi saranno eseguite dall’ARPA, dal
Gestore o da altri laboratori ufficiali, a cura e spese dell'utente.
Se nel corso di effettuazione di analisi si riscontri l'impossibilità
di trattare biologicamente per la loro depurazione le acque industriali
scaricate, il Dirigente su parere conforme del Gestore e/o dell’Arpa,
a cura e spese dell'utente, può disporre l’installazione
di particolari ed idonee apparecchiature o impianti per il trattamento
dei reflui, al fine di renderli idonei al loro trattamento depurativo
da parte del depuratore consortile.
Articolo 33 FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Il Gestore assicurerà il regolare funzionamento del depuratore;
ad esso non potranno comunque essere addossate, da parte dell'utente,
responsabilità di qualsiasi genere per parziale o totale
inattività del depuratore per motivi di forza maggiore.
Per motivi di forza maggiore si intendono gli eventi naturali o
accidentali non controllabili dal Gestore (ad es.: eventi atmosferici
calamitosi, interruzione prolungata di energia elettrica, blocco
di componenti elettromeccaniche dell'impianto non dovuto a cattiva
gestione, scarichi selvaggi).
Il Dirigente, sentito il Gestore, ha la facoltà di prescrivere
ai titolari degli scarichi di acque reflue industriali una riduzione
degli apporti inquinanti, nel caso che eventuali disfunzioni impiantistiche
richiedessero una riduzione dei carichi di ingresso all'impianto,
dandone comunicazione all’Arpa.
Verificandosi tale circostanza, il Gestore si impegna a ricercare
e concordare con gli utenti le eventuali soluzioni alternative atte
a ridurre la portata di ingresso all'impianto con il minor danno
complessivo per l'utente e per la comunità.
Qualora un adeguamento, in senso restrittivo, delle norme che attualmente
regolano lo scarico delle acque reflue domestiche o industriali
richiedesse modifiche od ampliamenti della centrale depurativa,
il Gestore ha il diritto di rivalersi sugli utenti attraverso i
canoni annuali definitivi proporzionalmente all'entità dei
loro scarichi rapportati alle nuove caratteristiche chimico-fisiche
cui dovrà attenersi l'effluente dell'impianto stesso.
Gli utenti che con il loro comportamento avranno provocato danni
sia volontariamente che involontariamente, al funzionamento ed alle
attrezzature del depuratore sono tenuti a risarcire il Gestore dei
danni loro provocati.
Articolo 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, fatte
salve le sanzioni espressamente previste dal Titolo V - Sanzioni
- del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono
punite con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.500.000
(da €. 103 a €. 774).
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni
amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinate
dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni.
Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa tramite
pagamento in misura ridotta ovvero determinate con ordinanza - ingiunzione
dal Dirigente, vengono esatte dal Comune. Qualora per l’accertamento
della violazione vengano eseguite analisi, gli oneri delle stesse,
a carico del trasgressore, spettano al soggetto esecutore.
Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti, e nelle condizioni
dell'autorizzazione, non risultasse conforme alla classificazione
attribuita in sede di rilascio dell’Autorizzazione allo scarico
il Dirigente, su conforme parere dell’ARPA e/o del Gestore
dispone la riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione
al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli
adempimenti conseguenti ed i relativi termini per l'esecuzione.
Qualora la violazione rivesta particolare pericolosità nei
confronti della tutela della qualità delle acque, ovvero
risulti ripetuta più volte, il Dirigente, su conforme parere
dell’ARPA e/o del Gestore dispone la revoca dell’autorizzazione
e conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei
ad interrompere lo scarico nella fognatura.
Articolo 35 RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali e speciali statali vigenti in materia di sanità e di Igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e degli enti gestori del servizio.
Articolo 36 NORME TRANSITORIE
Le autorizzazioni allo scarico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo per gli scarichi di “acque reflue domestiche” recapitanti in reti fognarie (collegate e non collegate al depuratore), devono essere aggiornate secondo quanto previsto dall’art. 62 -commi 11 e 12 - del D.Lgs. 152/99.
Articolo 37 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo il favorevole controllo da parte dell'Organo Regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione. Per l’adeguamento delle situazioni esistenti si fa riferimento a quanto indicato negli articoli specifici.
TABELLA RELATIVA AI PARAMETRI DI
SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
(Comuni di Lugo e Cotignola)
| TAB. 1 | TAB.2 | TAB.3 | ||
| PARAMETRI DI IMMISSIONE IN FOGNATURA | SCARICHI DOMESTICI | SCARICHI INDUSTRIALI | SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE NON DOTATE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE | |
| 1 | PH | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 | 5,5-9,5 |
| 2 | TEMPERATURA °C | 35 | 35 | 30 |
| 3 | COLORE | |||
| 4 | ODORE | |||
| 5 | MATERIALI GROSSOLANI | assenti | assenti | assenti |
| 6 | MATERIALI SEDIMENTALI mg/1 | 2 | 50 | 0,5 |
| 7 | MATERIALI IN SOSPENSIONE TOTALI mg/l | 200 | 1.000 | 80 |
| 8 | BOD5 mg/1 | 250 | 2.500 | 40 |
| 9 | COD mg/1 | 500 | 5.000 | 160 |
| 10 | METALLI E NON METALLI TOSSICI TOTALI (AS - CD -CR (VI) - CU - HG -NI - PB - Sn - ZN) | 3 | 3 | 3 |
| 11 | ALLUMINIO mg/l COME AL | 2 | 2 | 1 |
| 12 | ARSENICO mg/l COME AS | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | BARIO mg/l | 20 | 20 | 20 |
| 14 | BORO mg/l COME B | 4 | 4 | 2 |
| 15 | CADMIO mg/l COME CD | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | CROMO III mg/l COME CR | 4 | 4 | 2 |
| 17 | CROMO VI mg/l COME CR | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 18 | FERRO mg/l COME FE | 4 | 4 | 2 |
| 19 | MANGANESE mg/l COME MN | 4 | 4 | 2 |
| 20 | MERCURIO mg/l COME HG | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 21 | NICHEL mg/l COME NI | 4 | 4 | 2 |
| 22 | PIOMBO mg/l COME PB | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 23 | RAME mg/l COME CU | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| 24 | SELENIO mg/l COME SE | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 25 | STAGNO mg/l | 10 | 10 | 10 |
| 26 | ZINCO mg/l COME ZA | 1 | 1 | 0,5 |
| 27 | CIANURI TOTALE mg/l COME CN | 1 | 1 | 0,5 |
| 28 | CLORO ATTIVO mg/l COME CL2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 29 | SOLFURI mg/l COME H2S | 2 | 10 | 1 |
| 30 | SOLFITI mg/l COME S03 | 2 | 20 | 1 |
| 31 | SOLFATI mg/l COME S04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | CLORURI mg/l COME CL | 1.200 | 1.500 | 1.200 |
| 33 | FLORURI mg/l COME F | 12 | 12 | 6 |
| 34 | FOSFORO TOTALE mg/l COME P | 15 | 20 | 10 |
| 35 | AMMONIACA TOTALE mg/l COME NH4 | 30 | 80 | 15 |
| 36 | AZOTO NITROSO mg/l COME N | 0,6 | 1 | 0,6 |
| 37 | AZOTO NITRICO mg/l COME N | 30 | 30 | 20 |
| 38 | GRASSI, OLI ANIMALI E VEGETALI mg/l | 20 | 100 | 20 |
| 39 | IDROCARBURI TOTALI mg/l | 10 | 80 | 5 |
| 40 | FENOLI TOTALI mg/l | 1 | 1 | 0,5 |
| 41 | ALDEIDI mg/l | 2 | 2 | 1 |
| 42 | SOLVENTI ORGANICI AROMATICI mg/l | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 43 | SOLVENTI ORGANICI AZOTATI mg/I | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 44 | SOLVENTI CLORURATI mg/l | 2 | 2 | 1 |
| 45 | TENSIOATTIVI TOTALI mg/I | 4 | 50 | 2 |
| 46 | PESTICIDI TOTALI mg/l (esclusi i fosforati) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 47 | PESTICIDI FOSFORATI mg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
nota 1: ad esempio, nel caso di compravendita di civili abitazioni con scarichi di acque reflue domestiche soggetti ad “autorizzazione allo scarico”.
nota 2: ad esempio con l’inserimento del filtro batterico per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali.
nota 3: ad esempio, nel caso di un insediamento con autorizzazione allo scarico di tipo “produttivo” che per effetto della nuova classificazione diventa un refluo di tipo “domestico” e recapita in una pubblica fognatura, non dovrà procedere alla richiesta di rinnovo/riclassificazione in quanto la tipologia di “scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura” non è più soggetta ad espressa autorizzazione allo scarico; restano comunque fermi tutti gli obblighi e le responsabilità del titolare in merito al rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni tecniche previste per tale tipologia - “Scarichi di acque reflue domestiche” - dal presente regolamento.