Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del
26/07/2001
INDICE
Titolo I - Disposizioni Generali
Titolo II - Le Consulte di Decentramento
Titolo III - Funzioni e competenze del Comitato di
Consulta
Titolo IV - Il Presidente
Titolo V - Strumenti di partecipazione di competenza
delle Consulte
Titolo VI - Risorse finanziarie
Titolo VII - Supporto amministrativo alle Consulte
Titolo VIII - Centri Civici
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - I PRINCIPI
- Il Comune, attraverso l’istituzione delle Consulte di
Decentramento e il riconoscimento e la valorizzazione delle libere
forme associative di carattere economico, sociale, civile, sindacale
e culturale, promuove e sostiene la partecipazione dei cittadini
alla formazione delle scelte, alla gestione dei servizi ed al
controllo sulle attività dell’Amministrazione Pubblica.
Articolo 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Il presente Regolamento è adottato in esecuzione al
T.U. del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e degli articoli 45-46 dello
Statuto del Comune di Lugo.
- Esso regolamenta le funzioni, le competenze degli Organi del
Decentramento, il numero delle Consulte di Decentramento in cui
si suddivide il territorio comunale e gli strumenti di partecipazione
delle Consulte
TITOLO II - LE CONSULTE DI DECENTRAMENTO
Articolo 3 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- 1) Sono istituite n. 16 Consulte di Decentramento di cui 5 corrispondenti
ad altrettanti quartieri del capoluogo e 11 corrispondenti a centri
e nuclei abitati o loro raggruppamenti così denominate:
* Lugo Centro Storico
* Lugo Est
* Lugo Sud
* Lugo Ovest
* Lugo Nord
* Giovecca Passogatto Frascata
* San Bernardino
* Voltana Chiesanuova Ciribella
* Belricetto
* Santa Maria in Fabriago Viola Bordocchio
* San Lorenzo
* Ca’ di Lugo
* Ascensione
* San Potito
* Villa San Martino Zagonara
* Bizzuno
- La delimitazione delle Circoscrizioni è quella indicata
nella planimetria in calce al presente Regolamento.
- L’eventuale aggregazione di due o più ambiti territoriali
Circoscrizionali sarà oggetto di apposita deliberazione
del Consiglio Comunale.
- Nel territorio di ogni Consulta è, di norma, istituito
un Centro Civico, quale punto di aggregazione e socializzazione
in cui ha sede la Consulta stessa e che può costituire
un luogo di articolazione di servizi comunali.
Articolo 4 - ORGANI DELLE CONSULTE DI DECENTRAMENTO
- Sono organi delle Consulte di decentramento:
a) il Comitato della Consulta.
b) il Presidente della Consulta
Articolo 5 - COMPOSIZIONE E NOMINA
- Il Consiglio Comunale, a termini dell’ art. 46 dello
Statuto comunale nomina i Comitati delle Consulte di decentramento
in base ai voti ottenuti in ogni ambito territoriale dalle singole
liste nelle ultime elezioni comunali così come risultanti
dai verbali dell’Ufficio Centrale per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale entro 60 gg. dall’insediamento
dello stesso. Per ogni Consulta la cifra elettorale ottenuta da
ciascuna lista è divisa successivamente per 1,2,3,4 ecc.
sino al numero dei Consiglieri assegnato alla Consulta. Fra i
quozienti così ottenuti vengono scelti i più alti
fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere disponendoli in
una graduatoria decrescente e, a parità di quoziente nelle
cifre intere e in tutte le cifre decimali, segnando prima quello
appartenente alla lista che ha riportato la maggiore cifra decimale.
- Il Comitato è costituito da: 7 Consiglieri per le Consulte
con popolazione fino a 1.000 abitanti, 9 per le Consulte da 1.001
a 2.000 abitanti e 11 per quelle con oltre 2.000 abitanti.
Il numero degli abitanti è quello risultante dall’ultimo
censimento effettuato.
- I consiglieri del Comitato di Consulta, per una migliore organizzazione
del lavoro, possono costituirsi in gruppi che provvedono a nominare
un proprio Capogruppo.
Articolo 6 - REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE
- Sono eleggibili a Consigliere di Consulta gli iscritti nelle
liste elettorali del Comune di Lugo anche se non residenti nel
quartiere o nella frazione di riferimento. Nessuno può
essere nominato in più di una Consulta di decentramento.
- Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità
dei Consiglieri Comunali, sono estese, in quanto applicabili,
ai Consiglieri di Consulta.
- Le cariche di Consigliere Comunale e di Assessore del Comune
di Lugo sono in ogni caso incompatibili con quella di Consigliere
di Consulta.
- Il Consigliere di consulta di decentramento decade dalla carica
per dimissioni volontarie, per il verificarsi di una causa di
ineleggibilità o di incompatibilità o per assenza
ingiustificata a più di cinque sedute consecutive.
- In quest’ultimo caso spetta al Presidente promuovere
la procedura di decadenza notificandola all’interessato
che entro 15 giorni può presentare proprie controdeduzioni
scritte. Il Comitato di Consulta, entro il termine di 30 giorni
dalla data della notifica, dovrà, a maggioranza dei propri
componenti, pronunciarsi sulla decadenza.
- Il Consiglio Comunale provvederà entro sessanta giorni
dalla comunicazione scritta del Presidente della Consulta, alla
surroga del Consigliere decaduto con le stesse modalità
adottate per le elezioni.
Articolo 7 - DURATA IN CARICA
- Il Comitato di Consulta dura in carica per un periodo corrispondente
a quello del Consiglio Comunale che l’ha nominato, e resta
in carica fino alla nomina del successivo.
Articolo 8 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE
- La riunione del Comitato di Consulta è convocata dal
Presidente per mezzo dell’ufficio preposto e in forma scritta
almeno 5 giorni prima della riunione. Nell’invito sono indicati
gli argomenti da trattare.
- In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24
ore. In casi eccezionali anche per via telefonica
- Il Presidente provvede, in collaborazione con l’Ufficio
Decentramento, a dare adeguata informazione alla cittadinanza
della riunione.
Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTA
- Il Comitato della Consulta nella sua prima riunione, convocata
e presieduta dal Sindaco o suo delegato, entro il 30° giorno
della avvenuta nomina dei consiglieri, elegge il Presidente ed
il Vicepresidente nel proprio seno.
- Il Comitato di Consulta si riunisce almeno ogni due mesi. Può
riunirsi per determinazione del Presidente, su richiesta scritta
di almeno un terzo dei Consiglieri o di almeno 50 cittadini residenti
nel territorio della Consulta. La richiesta dovrà indicare
gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
- Il Sindaco ha facoltà di convocare il Comitato per l’esame
di argomenti di particolare interesse, anche in riunione congiunta
di più Consulte di Decentramento.
- Le riunioni sono di norma pubbliche.
- Le sedute del Comitato di Consulta sono segrete quando si debbano
trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni
sulla qualità delle persone. Nel verbale delle sedute segrete
saranno omessi i nominativi degli intervenuti nella discussione
e quest’ultima sarà riportata in maniera estremamente
sintetica.
- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente,
in caso di assenza del primo.
- Per la validità delle sedute è richiesto, in
prima convocazione, la presenza della maggioranza dei consiglieri;
in seconda convocazione, che si può tenere nella stessa
giornata a distanza di un’ora, è sufficiente la presenza
di un terzo dei consiglieri con arrotondamento alla unità
superiore.
- Per l’approvazione delle proposte è necessario
il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola i membri
del Consiglio di Consulta, i Consiglieri e gli Assessori del Comune
e ogni altra persona a ciò espressamente invitata ed autorizzata
dal Presidente.
- Il Presidente può invitare alle sedute, dirigenti, tecnici,
esperti, per ascoltarne il parere in merito a problemi determinati.
TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO
DI CONSULTA 
Articolo 10 - FUNZIONI DEL COMITATO
- Il Comitato della Consulta è un organismo di partecipazione,
con funzioni consultive, propositive e di gestione.
- Il Comitato in particolare:
- esercita un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione
degli indirizzi e delle scelte dell’Amministrazione comunale,
avendo sempre come fine la costruzione di un rapporto tra le esigenze
della popolazione e la gestione della città e la crescita
della partecipazione.
- assolve ad un ruolo di promozione e crescita della partecipazione
dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti
idonei a perseguire tali scopi.
- intrattiene e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato
e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale
rapporti di collaborazione e confronto, favorendo le attività
dei predetti soggetti sociali coordinandone, ove necessario, le
iniziative.
- indice incontri ed assemblee con i cittadini per la pubblica
discussione di problemi inerenti il quartiere o la frazione.
Articolo 11 - FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE
- Compete al Comitato di Consulta il potere di formulare proposte
e pareri su qualsiasi questione ritenuta di rilevante interesse
delle Consulte.
- Il Comitato di Consulta formula proposte e pareri:
a) sulle materie di competenza del Consiglio Comunale che rivestono
particolare interesse per la Consulta;
b) sul funzionamento degli uffici decentrati e sulla gestione
dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali,
culturali, scolastiche sportive e ricreative e di ogni altro ordine
esistenti nella circoscrizione e a principale servizio della stessa;
c) sui bilanci annuali e poliennali del Comune;
d) in ordine ai problemi inerenti l’assetto urbanistico
ecologico ed idrogeologico del territorio, nonché in ordine
al controllo del traffico, della rumorosità, dell’igiene
del suolo e dell’abitato.
- In ordine alle proposte formulate dal Comitato di Consulta,
l’Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere
il proprio orientamento entro il termine ordinario di trenta giorni
o al massimo di sessanta per questioni o materie complesse.
Articolo 12 - PARERI OBBLIGATORI
- Il Comitato di Consulta deve esprimere parere obbligatorio
relativamente al territorio di competenza sui seguenti atti del
Comune:
a) Relazione previsionale programmatica e piano degli investimenti;
b) Piano Regolatore e sue varianti, piani attuativi in genere,
piani del traffico e viabilità relativi al territorio della
Consulta;
c) destinazioni edifici comunali situati nel territorio della
Consulta, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici
destinati a servizi pubblici riguardanti la zona.
- Il Comitato di Consulta esprime inoltre parere sugli atti di
disposizione del patrimonio comunale sito nel territorio della
Consulta ed a prevalente servizio della stessa.
Articolo 13 - MODALITA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI
- Il Comitato di Consulta esprime il proprio parere obbligatorio
o la propria valutazione per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento
delle richieste.
Qualora entro tali termini non sia stato presentato alcun parere,
questo si ritiene favorevole.
- Nel provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale si deve
dar atto del parere reso dalle Consulte e deve essere espressamente
motivata ogni diversa decisione presa rispetto ad esso; la delibera
difforme rispetto al parere espresso deve essere comunicata alla
Consulta.
Articolo 14 - FUNZIONI DI GESTIONE
- Al Comitato della Consulta compete la gestione ordinaria delle
aree verdi di pertinenza del quartiere o della frazione, delle
attività culturali, sportive e ricreative di esclusivo
e specifico interesse locale. Vi provvede mediante il raccordo
e la collaborazione con gli uffici centrali dell’Amministrazione
Comunale competenti per materia.
- Il Comitato della Consulta favorisce inoltre le attività
volontarie dei cittadini con particolare riferimento alle piccole
manutenzioni di edifici pubblici, all’utilizzo degli impianti
sportivi, all’organizzazione di iniziative ricreative, culturali,
di ricerca e intervento sul territorio, nel rispetto delle norme
vigenti e di quanto stabilito in materia di volontariato dalla
Legge, dallo Statuto e dall’apposito Regolamento comunale.
Articolo 15 - RELAZIONE SULLO STATO E SUI PROBLEMI DELLA CONSULTA
DI DECENTRAMENTO
- Il Presidente dovrà redigere annualmente una relazione
sullo stato e sui problemi della Consulta di decentramento da
inviare all’Amministrazione Comunale articolata in:
a) relazione sulle attività svolte, valutando inoltre i
risultati conseguiti a seguito degli interventi propri, dell’Amministrazione
comunale e degli organi sovracomunali,
b) valutazione del funzionamento degli organi circoscrizionali,
dei rapporti interni, dei rapporti con i servizi decentrati nell’ambito
del territorio, dei rapporti con le realtà sociali esterne,
dei rapporti con l’Amministrazione comunale e degli organismi
intercomunali,
c) analisi dei bisogni espressi dalla popolazione, definendo le
priorità,
d) elaborazione dei programmi di attività relativi alle
funzioni assegnate, nonché le proposte di intervento riguardanti
le materie di competenza dell’Amministrazione comunale.
TITOLO IV - IL PRESIDENTE
Articolo 16 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
- Il Comitato della Consulta nella prima seduta elegge, nel proprio
seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e
il Vicepresidente.
- La votazione avviene per appello nominale con voto palese.
- Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga
il quorum necessario dei voti richiesti, si rinvia la seduta di
almeno 8 giorni e non più di 15. Se anche nella seconda
votazione nessuno dei candidati raggiunge il quorum dei voti richiesti,
si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due
candidati più votati, viene nominato chi ottiene il maggior
numero di voti.
Articolo 17 -DURATA IN CARICA
- Il Presidente:
- dura in carica quanto il Comitato della Consulta e decade dalle
sue funzioni in caso di decadenza o scioglimento del Comitato
della Consulta;
- esercita le sue funzioni fino alla nomina del suo successore;
- cessa dalla carica per dimissioni volontarie, da presentare
in forma scritta al Comitato della Consulta, o per revoca, per
motivi gravi e dettagliati contenuti in una richiesta motivata
redatta per iscritto e notificata al Presidente da almeno un terzo
dei Consiglieri, votata a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati.
- Il Presidente cessa dalla carica anche in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri
e contenere una nuova proposta di programma, il nome di un nuovo
Presidente e di un nuovo Vice.
- Nel corso della discussione e della votazione della mozione
di sfiducia, da tenersi non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla
sua presentazione, il Comitato di Consulta è presieduto
dal Sindaco o suo delegato.
Articolo 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE
- Il Presidente della Consulta è l’organo di governo
della Consulta e rappresenta il Comitato nei rapporti istituzionali
con gli organi comunali e con i terzi.
- Esercita, oltre alle altre indicate nel presente regolamento,
le seguenti funzioni:
a - Convoca e presiede le riunioni del Comitato di Consulta, ne
fissa gli ordini del giorno e ne coordina i lavori.
b - Firma le comunicazioni, i verbali e ne cura la pubblicazione.
c - Riceve le istanze dei cittadini e delle associazioni, convoca
e presiede le assemblee pubbliche.
d - Partecipa alle riunioni dei Presidenti di Consulta.
e - Può esercitare le funzioni che gli sono delegate dal
Sindaco anche come Ufficiale di Governo.
f - Vigila sul funzionamento dei servizi pubblici sul proprio
territorio e sulle attività svolte nel Centro Civico
g - Riceve le comunicazioni dell’Amministrazione Comunale
h - Riferisce al Sindaco in merito alla situazione della Consulta
e alle sue esigenze, redige annualmente, entro il mese di ottobre,
un rapporto scritto sullo Stato della circoscrizione evidenziando
le difficoltà e indicando le richieste secondo criteri
di priorità
i - Rivolge, su deliberazione del Comitato, interrogazioni, interpellanze
e proposte scritte agli organi comunali, su questioni che attengono
alla vita della Consulta.
Articolo 19 - IL SEGRETARIO
- Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario
nominato a maggioranza semplice dal Comitato di Consulta tra i
suoi membri, subito dopo l’elezione del Presidente e Vicepresidente.
- Si intende eletto colui che consegue il maggior numero di voti.
- Il Comitato di Consulta, qualora il segretario sia impossibilitato
a partecipare alla seduta, nomina nella medesima seduta, un suo
sostituto per la redazione del verbale.
- Il verbale dovrà essere trasmesso di norma entro 8 giorni
all’Ufficio Decentramento del Comune che ne curerà
la raccolta, l’archiviazione e la trasmissione al Sindaco,
alla Giunta, ai Capigruppo del Consiglio Comunale e agli uffici
competenti.
TITOLO V - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DI COMPETENZA
DELLE CONSULTE 
Articolo 20 - ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE
- L’Assemblea della popolazione è composta dai cittadini
iscritti nelle liste elettorali residenti nel territorio della
Consulta.
- L’Assemblea, convocata dal Presidente anche su richiesta
di 1/3 dei componenti il Comitato della Consulta o di almeno il
4% degli elettori del territorio della Consulta, ha la funzione
di recepire suggerimenti e proposte dei cittadini ed informarli
sugli indirizzi e i programmi della Consulta e dell’Amministrazione
Comunale.
- Dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario,
nominato dal Comitato della Consulta, un sintetico verbale, in
cui sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi
e le proposte emerse.
Articolo 21 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI
- Il Comitato delle Consulte può, inviare ordini del giorno,
petizioni, proposte e richieste di informazioni oltre che al Consiglio
Comunale, al Sindaco e alla Giunta, ad ogni altro Ente ed organismo
su qualsiasi argomento di propria pertinenza.
- Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute
i rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, dei
Consorzi pubblici e dell’Unità Sanitaria Locale,
può chiedere di conferire direttamente con gli organi comunali,
provinciali, regionali e dell’Unità Sanitaria Locale.
Articolo 22 - INTERPELLANZE
- Il Comitato di Consulta, per conoscere gli orientamenti dell’Amministrazione
comunale rispetto ai problemi della Consulta, possono rivolgere
interpellanze al Sindaco e al Consiglio Comunale.
- Il Sindaco è tenuto a fornire la risposta entro 30 giorni
dal ricevimento, il Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento.
Articolo 23 -PETIZIONI
- Gli abitanti nel territorio della Consulta possono rivolgere
petizione al Comitato della Consulta relativamente alle materia
di propria competenza. Ad esse il Presidente, sentito il parere
del Comitato di Consulta, darà risposta nei modi ritenuti
più opportuni entro 30 giorni dalla presentazione, salvo
le implicazioni derivanti dall’eventuale necessità
di consultare altri organi del Comune e comunque non oltre sessanta
giorni.
Articolo 24 - CONSULTAZIONI
- I Comitati delle Consulte, anche su richiesta o per conto di
altri organi del Comuni, promuovono le consultazioni dei cittadini
nelle forme volta per volta ritenute più idonee.
- I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli
atti del Comitato della Consulta e resi noti alla cittadinanza
attraverso gli strumenti di informazione ritenuti più idonei.
- I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale
della Consulta, salvo che la consultazione sia stata richiesta
da altri organi del Comune.
Articolo 25 - DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE
- Le Consulte, nell’espletamento della propria attività,
garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il
diritto di essere informati e consultati qualora abbiano un interesse
legittimo all’attività stessa.
- Le Consulte si atterranno alla normativa prevista dallo Statuto
Comunale e dai Regolamenti sulla partecipazione e sull’accesso
agli atti.
TITOLO VI - RISORSE FINANZIARIE
Articolo 26 - SPESE DI FUNZIONAMENTO
- Le spese di funzionamento dei Comitati di Consulta sono a carico
del Bilancio Comunale.
- Ai Presidenti dei Comitati di Consulta, o suoi delegati e/o
facenti funzione, che risiedano fuori del capoluogo del Comune
di Lugo, spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi
organi assembleari, nonché per la presenza necessaria presso
la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie
o delegate secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 27 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE FONDI
- Ai Comitati della Consulta è assegnato annualmente uno
stanziamento, da definirsi in sede di Bilancio di previsione,
al fine di provvedere alle spese relative alle funzioni assegnate
dal presente Regolamento nonché all’esigenza di garantire
la piena funzionalità degli organi e degli uffici della
Consulta.
- Per le Consulte delle frazioni il fondo viene ripartito in
quota fissa per il 50% e in quota proporzionale alla popolazione
per il restante 50%.
- Per le Consulte di Lugo città il fondo viene ripartito
in quote uguali da stabilirsi ogni anno.
- Qualora si addivenga ad eventuali aggregazioni successive rimane
comunque invariato l’assegnazione dei fondi delle rispettive
circoscrizioni.
Articolo 28 - GESTIONE DEI FONDI
- Il Presidente della Consulta provvede all’utilizzo dei
fondi assegnati secondo le seguenti modalità:
- interventi connessi a piccole manutenzioni e/o ordinaria amministrazione
che comportano spese non superiori alle 500.000 lire: le spese
sostenute verranno rimborsate dall’economo comunale, previa
verifica dell’attuazione dell’intervento e dietro
presentazione di idonea documentazione;
- interventi di ordinaria manutenzione, acquisto di attrezzature,
organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e
del volontariato, con spese superiori alle 500.000 lire; le spese
conseguenti, sono ordinate con i prescritti buoni emessi dal Responsabile
dell’Ufficio Decentramento e saranno liquidate da quest’ultimo
secondo le procedure previste.
- Della gestione finanziaria il Presidente informerà il
Comitato di Consulta.
TITOLO VII - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE CONSULTE
Articolo 29 - UFFICIO DECENTRAMENTO
- L’Ufficio Decentramento, fornisce il supporto amministrativo
all’attività delle Consulte, e tiene i rapporti tra
le medesime, gli altri organi e i servizi del Comune.
- L’Ufficio decentramento cura la predisposizione di tutte
le risposte alle richieste avanzate dalle singole Consulte sulla
base delle indicazioni fornite dalla Giunta, o dai singoli Assessori
in merito alle questioni di carattere programmatorio e discrezionale
e dai dirigenti in merito alle questioni strettamente gestionali.
- Inoltre l’Ufficio Decentramento cura la gestione economale
dei fondi assegnati alle Consulte per le spese di ordinaria amministrazione,
nell’ambito della normativa vigente.
- L’Ufficio Decentramento ha il compito di:
- curare la spedizione degli avvisi di convocazione dei Comitati
di Consulta, l’organizzazione delle assemblee e di ogni
altra iniziativa decisa dal Presidente del Comitato di Consulta;
- predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività
del Comitato;
- registrare le esigenze e le richieste presentate dai singoli
cittadini e dagli organi presenti nel territorio della Circoscrizione
e proporle all’attenzione del Presidente, svolgere ogni
altra attività necessaria al buon funzionamento della Consulta.
TITOLO VIII - CENTRI CIVICI
Articolo 30 - ISTITUZIONE
- In ogni Consulta è istituito il Centro civico.
- La localizzazione del Centro civico è effettuata con
apposita delibera di Giunta Comunale.
- Il centro civico è, di norma, sede degli organi istituzionali
della Consulta e delle eventuali attività amministrative
decentrate. E’ Centro di partecipazione dei cittadini alla
vita della comunità e può eventualmente offrire
spazi per agevolare attività, anche economico-professionali,
che consentano una maggiore vitalità alla circoscrizione.
E’ centro propulsore e di stimolo per iniziative sociali,
culturali - educative e ricreative, volte a valorizzare le libere
forme associative e le organizzazione di volontariato. Il Comitato
della Consulta è incaricato della gestione ordinaria del
centro civico.
- Il centro civico è dotato, di norma, di sale polivalenti
destinate prioritariamente all’attività collegiale
degli organi della Consulta e, in subordine, utilizzate per la
necessità d’uso di Enti, associazioni, gruppi e singoli
cittadini, che potranno fruire di tali spazi nel rispetto delle
specifiche normative di legge e regolamentari.
Articolo 31 - UTILIZZO DEI LOCALI
- Le sali polivalenti e gli spazi di uso collettivo, compatibilmente
con le esigenze operative degli organi delle Consulte e dei servizi
comunali decentrati, possono essere chiesti in uso da terzi e
in particolare da Enti, associazioni o gruppi impegnati in attività
di volontariato socio - assistenziale e culturale - ricreativo;
l’uso può essere connesso nei giorni e negli orari
disponibili, su presentazione di domanda in carta semplice indirizzata
al Presidente della Consulta, di norma, con 8 giorni di anticipo.
- La domanda deve contenere le complete generalità del
richiedente, il motivo e la finalità della richiesta, la
data e la durata dell’occupazione del locale.
- L’utilizzo delle sale e degli spazi di uso collettivo
è subordinato al versamento di un canone d’uso determinato
dalla Giunta Comunale che viene riscosso tramite Tesoreria Comunale.
- La ricevuta del versamento andrà presentata al Presidente
della Consulta che provvederà a consentire l’accesso
alla struttura.
- L’autorizzazione viene rilasciata tenendo conto, di norma,
dell’ordine cronologico della presentazione della domanda;
se necessario il Comitato della Consulta di decentramento provvederà
a fissare opportuni criteri di priorità.
- L’autorizzazione può essere revocata con preavviso
di almeno 24 ore, per necessità urgenti degli organi della
Consulta.
- Le sale polivalenti o d’uso collettivo sono concesse,
di norma, dal Presidente agli stessi soggetti richiedenti per
non più di due volte la settimana e per un periodo continuativo
di tempo non superiore a 6 mesi.
- Richieste d’uso temporaneo superiori ai limiti di cui
al comma precedente andranno valutate e autorizzate dal Comitato
della Consulta, qualora si configuri una limitazione ad altri
soggetti per l’espletamento delle proprie attività.
In ogni caso le richieste dovranno essere rinnovate per ogni ciclo
di attività.
- Sono esentate dal pagamento del rimborso forfetario le richieste
d’uso di sale polivalenti o di spazi d’uso collettivo
per l’effettuazione di manifestazioni che abbiano ottenuto
il patrocinio dal Comune o che siano promosse dal Comitato della
Consulta.
Articolo 32 - RESPONSABILITA' PER L'USO DEGLI SPAZI ASSEGNATI
- Il Presidente della Consulta è responsabile dei locali
del Centro civico e delle attrezzature assegnate dal comune.
- L’utilizzo della sala e degli spazi d’uso collettivo
previsto al precedente art. 34 da parte di terzi non implica nessuna
assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione
Comunale e del Comitato della Consulta circa la regolarità
delle manifestazioni, né impegna in alcun caso gli stessi
al risarcimento di danni eventuali a persone o cose, derivanti
dall’uso della sala e dei relativi impianti, dall’organizzazione
delle manifestazioni e dai materiali impegnati per le medesime.
- L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza
assicurativa contro danni derivanti da incendio per l’immobile
e ciò che esso contiene di proprietà della stessa
Amministrazione; resta pertanto escluso da copertura assicurativa
quanto sarà messo in opera dal concessionario per l’organizzazione
delle manifestazioni stesse.
- Il firmatario della richiesta di utilizzazione della sala assume
personalmente e, qualora ciò avvenga, in rappresentanza
di Ente, associazione, organizzazione e società, in solido
con esse, al momento della presentazione della domanda, le responsabilità
civili e penali relative alla predisposizione e svolgimento della
manifestazione promossa, nonché alla incolumità
del pubblico che vi interviene.
- L’autorizzato assume ogni responsabilità riferita
alla buona conservazione del locale e degli arredi annessi.
- Saranno pertanto a carico dell’ autorizzato tutti i danni
causati da chiunque durante la manifestazione.
- Al termine dell’utilizzo il concessionario dovrà
provvedere, entro il giorno successivo, a propria cura e spese,
alla rimozione di ogni impianto, arredo e attrezzatura e alla
pulizia dei locali.
- In caso di inadempienza da parte del concessionario, il ripristino
dei locali sarà effettuato a cura del Comitato della Consulta
e il concessionario sarà tenuto al pagamento della relativa
spesa.
- Tutte le eventuali imposte, tasse e altri oneri di qualsiasi
natura, inerenti alle attività svolte nella sala, sono
a carico del concessionario.
- Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate dal Presidente
del Comitato della Consulta al responsabile della concessione
nella mattinata del giorno prenotato.
- Le chiavi stesse dovranno essere restituite al Presidente il
giorno successivo all’utilizzo, previo sopralluogo sul corretto
utilizzo dei locali.
- Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e
spese, alla custodia e vigilanza della sala dal momento della
consegna delle chiavi fino alla loro restituzione.
- In caso di attività di spettacolo il concessionario
sarà obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel
verbale di collaudo della sala nonché tutte le altre cautele
contemplate da leggi e regolamenti dei pubblici esercizi.
Articolo 33 - CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI ALTRI LOCALI DEL
CENTRO CIVICO
- I locali del centro civico possono essere concessi in uso esclusivo
a soggetti, anche privati, la cui attività, anche di tipo
economico-professionale, consenta una maggiore vitalità
al territorio della Consulta.
- L’assegnazione di tipo continuativo di locali di cui
sopra , che si configura come locazione di tipo extra-abitativo
con durata pluriennale, verrà effettuata dalla Giunta Comunale,
previo parere del Comitato della Consulta.
Articolo 34 - NORMA TRANSITORIA
Le norme di cui agli articoli nn. 5 – 6 – 7 –
16 – 17 acquistano efficacia alla scadenza degli attuali Consigli
di Circoscrizione.
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