Vai al contenuto della pagina Elenco gruppi categoria Vai al menu Amministrazione Comunale Vai al menu Servizi per il Territorio Vai al menu Servizi Associati Vai al menu Servizi per le imprese Vai al menu Sportello Unico delle Attivitą Produttive e dell'Edilizia Vai al menu Servizi per il cittadino

Home > In Comune > Amministrazione Comunale > Regolamenti Comunali


ShortcutIN COMUNE


ShortcutRegolamenti Comunali

Nuovo regolamento per la nomina e il funzionamento delle Consulte di Decentramento e dei Centri Civici

Contenuto Pagina Iscriviti a questa pagina  Busta Iscrizione

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/07/2001 

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali
Titolo II - Le Consulte di Decentramento
Titolo III - Funzioni e competenze del Comitato di Consulta
Titolo IV - Il Presidente
Titolo V - Strumenti di partecipazione di competenza delle Consulte
Titolo VI - Risorse finanziarie
Titolo VII - Supporto amministrativo alle Consulte
Titolo VIII - Centri Civici

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Top

Articolo 1 - I PRINCIPI

  1. Il Comune, attraverso l’istituzione delle Consulte di Decentramento e il riconoscimento e la valorizzazione delle libere forme associative di carattere economico, sociale, civile, sindacale e culturale, promuove e sostiene la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte, alla gestione dei servizi ed al controllo sulle attività dell’Amministrazione Pubblica.

Articolo 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione al T.U. del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e degli articoli 45-46 dello Statuto del Comune di Lugo.
  2. Esso regolamenta le funzioni, le competenze degli Organi del Decentramento, il numero delle Consulte di Decentramento in cui si suddivide il territorio comunale e gli strumenti di partecipazione delle Consulte

TITOLO II - LE CONSULTE DI DECENTRAMENTO Top

Articolo 3 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

  1. 1) Sono istituite n. 16 Consulte di Decentramento di cui 5 corrispondenti ad altrettanti quartieri del capoluogo e 11 corrispondenti a centri e nuclei abitati o loro raggruppamenti così denominate:
    * Lugo Centro Storico
    * Lugo Est
    * Lugo Sud
    * Lugo Ovest
    * Lugo Nord
    * Giovecca Passogatto Frascata
    * San Bernardino
    * Voltana Chiesanuova Ciribella
    * Belricetto
    * Santa Maria in Fabriago Viola Bordocchio
    * San Lorenzo
    * Ca’ di Lugo
    * Ascensione
    * San Potito
    * Villa San Martino Zagonara
    * Bizzuno
  2. La delimitazione delle Circoscrizioni è quella indicata nella planimetria in calce al presente Regolamento.
  3. L’eventuale aggregazione di due o più ambiti territoriali Circoscrizionali sarà oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
  4. Nel territorio di ogni Consulta è, di norma, istituito un Centro Civico, quale punto di aggregazione e socializzazione in cui ha sede la Consulta stessa e che può costituire un luogo di articolazione di servizi comunali.

Articolo 4 - ORGANI DELLE CONSULTE DI DECENTRAMENTO

  1. Sono organi delle Consulte di decentramento:
    a) il Comitato della Consulta.
    b) il Presidente della Consulta

Articolo 5 - COMPOSIZIONE E NOMINA

  1. Il Consiglio Comunale, a termini dell’ art. 46 dello Statuto comunale nomina i Comitati delle Consulte di decentramento in base ai voti ottenuti in ogni ambito territoriale dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali così come risultanti dai verbali dell’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale entro 60 gg. dall’insediamento dello stesso. Per ogni Consulta la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista è divisa successivamente per 1,2,3,4 ecc. sino al numero dei Consiglieri assegnato alla Consulta. Fra i quozienti così ottenuti vengono scelti i più alti fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente e, a parità di quoziente nelle cifre intere e in tutte le cifre decimali, segnando prima quello appartenente alla lista che ha riportato la maggiore cifra decimale.
  2. Il Comitato è costituito da: 7 Consiglieri per le Consulte con popolazione fino a 1.000 abitanti, 9 per le Consulte da 1.001 a 2.000 abitanti e 11 per quelle con oltre 2.000 abitanti.
    Il numero degli abitanti è quello risultante dall’ultimo censimento effettuato.
  3. I consiglieri del Comitato di Consulta, per una migliore organizzazione del lavoro, possono costituirsi in gruppi che provvedono a nominare un proprio Capogruppo.

Articolo 6 - REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE

  1. Sono eleggibili a Consigliere di Consulta gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lugo anche se non residenti nel quartiere o nella frazione di riferimento. Nessuno può essere nominato in più di una Consulta di decentramento.
  2. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali, sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri di Consulta.
  3. Le cariche di Consigliere Comunale e di Assessore del Comune di Lugo sono in ogni caso incompatibili con quella di Consigliere di Consulta.
  4. Il Consigliere di consulta di decentramento decade dalla carica per dimissioni volontarie, per il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o per assenza ingiustificata a più di cinque sedute consecutive.
  5. In quest’ultimo caso spetta al Presidente promuovere la procedura di decadenza notificandola all’interessato che entro 15 giorni può presentare proprie controdeduzioni scritte. Il Comitato di Consulta, entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica, dovrà, a maggioranza dei propri componenti, pronunciarsi sulla decadenza.
  6. Il Consiglio Comunale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Presidente della Consulta, alla surroga del Consigliere decaduto con le stesse modalità adottate per le elezioni.

Articolo 7 - DURATA IN CARICA

  1. Il Comitato di Consulta dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale che l’ha nominato, e resta in carica fino alla nomina del successivo.

Articolo 8 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

  1. La riunione del Comitato di Consulta è convocata dal Presidente per mezzo dell’ufficio preposto e in forma scritta almeno 5 giorni prima della riunione. Nell’invito sono indicati gli argomenti da trattare.
  2. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. In casi eccezionali anche per via telefonica
  3. Il Presidente provvede, in collaborazione con l’Ufficio Decentramento, a dare adeguata informazione alla cittadinanza della riunione.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTA

  1. Il Comitato della Consulta nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, entro il 30° giorno della avvenuta nomina dei consiglieri, elegge il Presidente ed il Vicepresidente nel proprio seno.
  2. Il Comitato di Consulta si riunisce almeno ogni due mesi. Può riunirsi per determinazione del Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o di almeno 50 cittadini residenti nel territorio della Consulta. La richiesta dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
  3. Il Sindaco ha facoltà di convocare il Comitato per l’esame di argomenti di particolare interesse, anche in riunione congiunta di più Consulte di Decentramento.
  4. Le riunioni sono di norma pubbliche.
  5. Le sedute del Comitato di Consulta sono segrete quando si debbano trattare questioni che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone. Nel verbale delle sedute segrete saranno omessi i nominativi degli intervenuti nella discussione e quest’ultima sarà riportata in maniera estremamente sintetica.
  6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, in caso di assenza del primo.
  7. Per la validità delle sedute è richiesto, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei consiglieri; in seconda convocazione, che si può tenere nella stessa giornata a distanza di un’ora, è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri con arrotondamento alla unità superiore.
  8. Per l’approvazione delle proposte è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
  9. Alle riunioni possono intervenire con diritto di parola i membri del Consiglio di Consulta, i Consiglieri e gli Assessori del Comune e ogni altra persona a ciò espressamente invitata ed autorizzata dal Presidente.
  10. Il Presidente può invitare alle sedute, dirigenti, tecnici, esperti, per ascoltarne il parere in merito a problemi determinati.

TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI CONSULTA Top

Articolo 10 - FUNZIONI DEL COMITATO

  1. Il Comitato della Consulta è un organismo di partecipazione, con funzioni consultive, propositive e di gestione.
  2. Il Comitato in particolare:
    - esercita un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell’Amministrazione comunale, avendo sempre come fine la costruzione di un rapporto tra le esigenze della popolazione e la gestione della città e la crescita della partecipazione.
    - assolve ad un ruolo di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.
    - intrattiene e sviluppa con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale rapporti di collaborazione e confronto, favorendo le attività dei predetti soggetti sociali coordinandone, ove necessario, le iniziative.
    - indice incontri ed assemblee con i cittadini per la pubblica discussione di problemi inerenti il quartiere o la frazione.

Articolo 11 - FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

  1. Compete al Comitato di Consulta il potere di formulare proposte e pareri su qualsiasi questione ritenuta di rilevante interesse delle Consulte.
  2. Il Comitato di Consulta formula proposte e pareri:
    a) sulle materie di competenza del Consiglio Comunale che rivestono particolare interesse per la Consulta;
    b) sul funzionamento degli uffici decentrati e sulla gestione dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche sportive e ricreative e di ogni altro ordine esistenti nella circoscrizione e a principale servizio della stessa;
    c) sui bilanci annuali e poliennali del Comune;
    d) in ordine ai problemi inerenti l’assetto urbanistico ecologico ed idrogeologico del territorio, nonché in ordine al controllo del traffico, della rumorosità, dell’igiene del suolo e dell’abitato.
  3. In ordine alle proposte formulate dal Comitato di Consulta, l’Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio orientamento entro il termine ordinario di trenta giorni o al massimo di sessanta per questioni o materie complesse.

Articolo 12 - PARERI OBBLIGATORI

  1. Il Comitato di Consulta deve esprimere parere obbligatorio relativamente al territorio di competenza sui seguenti atti del Comune:
    a) Relazione previsionale programmatica e piano degli investimenti;
    b) Piano Regolatore e sue varianti, piani attuativi in genere, piani del traffico e viabilità relativi al territorio della Consulta;
    c) destinazioni edifici comunali situati nel territorio della Consulta, opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi pubblici riguardanti la zona.
  2. Il Comitato di Consulta esprime inoltre parere sugli atti di disposizione del patrimonio comunale sito nel territorio della Consulta ed a prevalente servizio della stessa.

Articolo 13 - MODALITA' DI ESPRESSIONE DEI PARERI

  1. Il Comitato di Consulta esprime il proprio parere obbligatorio o la propria valutazione per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste.
    Qualora entro tali termini non sia stato presentato alcun parere, questo si ritiene favorevole.
  2. Nel provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale si deve dar atto del parere reso dalle Consulte e deve essere espressamente motivata ogni diversa decisione presa rispetto ad esso; la delibera difforme rispetto al parere espresso deve essere comunicata alla Consulta.

Articolo 14 - FUNZIONI DI GESTIONE

  1. Al Comitato della Consulta compete la gestione ordinaria delle aree verdi di pertinenza del quartiere o della frazione, delle attività culturali, sportive e ricreative di esclusivo e specifico interesse locale. Vi provvede mediante il raccordo e la collaborazione con gli uffici centrali dell’Amministrazione Comunale competenti per materia.
  2. Il Comitato della Consulta favorisce inoltre le attività volontarie dei cittadini con particolare riferimento alle piccole manutenzioni di edifici pubblici, all’utilizzo degli impianti sportivi, all’organizzazione di iniziative ricreative, culturali, di ricerca e intervento sul territorio, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito in materia di volontariato dalla Legge, dallo Statuto e dall’apposito Regolamento comunale.

Articolo 15 - RELAZIONE SULLO STATO E SUI PROBLEMI DELLA CONSULTA DI DECENTRAMENTO

  1. Il Presidente dovrà redigere annualmente una relazione sullo stato e sui problemi della Consulta di decentramento da inviare all’Amministrazione Comunale articolata in:
    a) relazione sulle attività svolte, valutando inoltre i risultati conseguiti a seguito degli interventi propri, dell’Amministrazione comunale e degli organi sovracomunali,
    b) valutazione del funzionamento degli organi circoscrizionali, dei rapporti interni, dei rapporti con i servizi decentrati nell’ambito del territorio, dei rapporti con le realtà sociali esterne, dei rapporti con l’Amministrazione comunale e degli organismi intercomunali,
    c) analisi dei bisogni espressi dalla popolazione, definendo le priorità,
    d) elaborazione dei programmi di attività relativi alle funzioni assegnate, nonché le proposte di intervento riguardanti le materie di competenza dell’Amministrazione comunale.

TITOLO IV - IL PRESIDENTE Top

Articolo 16 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

  1. Il Comitato della Consulta nella prima seduta elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente.
  2. La votazione avviene per appello nominale con voto palese.
  3. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga il quorum necessario dei voti richiesti, si rinvia la seduta di almeno 8 giorni e non più di 15. Se anche nella seconda votazione nessuno dei candidati raggiunge il quorum dei voti richiesti, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, viene nominato chi ottiene il maggior numero di voti.

Articolo 17 -DURATA IN CARICA

  1. Il Presidente:
    - dura in carica quanto il Comitato della Consulta e decade dalle sue funzioni in caso di decadenza o scioglimento del Comitato della Consulta;
    - esercita le sue funzioni fino alla nomina del suo successore;
    - cessa dalla carica per dimissioni volontarie, da presentare in forma scritta al Comitato della Consulta, o per revoca, per motivi gravi e dettagliati contenuti in una richiesta motivata redatta per iscritto e notificata al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri, votata a scrutinio palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. Il Presidente cessa dalla carica anche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenere una nuova proposta di programma, il nome di un nuovo Presidente e di un nuovo Vice.
  3. Nel corso della discussione e della votazione della mozione di sfiducia, da tenersi non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione, il Comitato di Consulta è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

Articolo 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente della Consulta è l’organo di governo della Consulta e rappresenta il Comitato nei rapporti istituzionali con gli organi comunali e con i terzi.
  2. Esercita, oltre alle altre indicate nel presente regolamento, le seguenti funzioni:
    a - Convoca e presiede le riunioni del Comitato di Consulta, ne fissa gli ordini del giorno e ne coordina i lavori.
    b - Firma le comunicazioni, i verbali e ne cura la pubblicazione.
    c - Riceve le istanze dei cittadini e delle associazioni, convoca e presiede le assemblee pubbliche.
    d - Partecipa alle riunioni dei Presidenti di Consulta.
    e - Può esercitare le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco anche come Ufficiale di Governo.
    f - Vigila sul funzionamento dei servizi pubblici sul proprio territorio e sulle attività svolte nel Centro Civico
    g - Riceve le comunicazioni dell’Amministrazione Comunale
    h - Riferisce al Sindaco in merito alla situazione della Consulta e alle sue esigenze, redige annualmente, entro il mese di ottobre, un rapporto scritto sullo Stato della circoscrizione evidenziando le difficoltà e indicando le richieste secondo criteri di priorità
    i - Rivolge, su deliberazione del Comitato, interrogazioni, interpellanze e proposte scritte agli organi comunali, su questioni che attengono alla vita della Consulta.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

  1. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario nominato a maggioranza semplice dal Comitato di Consulta tra i suoi membri, subito dopo l’elezione del Presidente e Vicepresidente.
  2. Si intende eletto colui che consegue il maggior numero di voti.
  3. Il Comitato di Consulta, qualora il segretario sia impossibilitato a partecipare alla seduta, nomina nella medesima seduta, un suo sostituto per la redazione del verbale.
  4. Il verbale dovrà essere trasmesso di norma entro 8 giorni all’Ufficio Decentramento del Comune che ne curerà la raccolta, l’archiviazione e la trasmissione al Sindaco, alla Giunta, ai Capigruppo del Consiglio Comunale e agli uffici competenti.

TITOLO V - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DI COMPETENZA DELLE CONSULTE Top

Articolo 20 - ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE

  1. L’Assemblea della popolazione è composta dai cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nel territorio della Consulta.
  2. L’Assemblea, convocata dal Presidente anche su richiesta di 1/3 dei componenti il Comitato della Consulta o di almeno il 4% degli elettori del territorio della Consulta, ha la funzione di recepire suggerimenti e proposte dei cittadini ed informarli sugli indirizzi e i programmi della Consulta e dell’Amministrazione Comunale.
  3. Dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, nominato dal Comitato della Consulta, un sintetico verbale, in cui sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi e le proposte emerse.

Articolo 21 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

  1. Il Comitato delle Consulte può, inviare ordini del giorno, petizioni, proposte e richieste di informazioni oltre che al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, ad ogni altro Ente ed organismo su qualsiasi argomento di propria pertinenza.
  2. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute i rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione, dei Consorzi pubblici e dell’Unità Sanitaria Locale, può chiedere di conferire direttamente con gli organi comunali, provinciali, regionali e dell’Unità Sanitaria Locale.

Articolo 22 - INTERPELLANZE

  1. Il Comitato di Consulta, per conoscere gli orientamenti dell’Amministrazione comunale rispetto ai problemi della Consulta, possono rivolgere interpellanze al Sindaco e al Consiglio Comunale.
  2. Il Sindaco è tenuto a fornire la risposta entro 30 giorni dal ricevimento, il Consiglio Comunale entro 45 giorni dal ricevimento.

Articolo 23 -PETIZIONI

  1. Gli abitanti nel territorio della Consulta possono rivolgere petizione al Comitato della Consulta relativamente alle materia di propria competenza. Ad esse il Presidente, sentito il parere del Comitato di Consulta, darà risposta nei modi ritenuti più opportuni entro 30 giorni dalla presentazione, salvo le implicazioni derivanti dall’eventuale necessità di consultare altri organi del Comune e comunque non oltre sessanta giorni.

Articolo 24 - CONSULTAZIONI

  1. I Comitati delle Consulte, anche su richiesta o per conto di altri organi del Comuni, promuovono le consultazioni dei cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee.
  2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Comitato della Consulta e resi noti alla cittadinanza attraverso gli strumenti di informazione ritenuti più idonei.
  3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale della Consulta, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organi del Comune.

Articolo 25 - DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE

  1. Le Consulte, nell’espletamento della propria attività, garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il diritto di essere informati e consultati qualora abbiano un interesse legittimo all’attività stessa.
  2. Le Consulte si atterranno alla normativa prevista dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti sulla partecipazione e sull’accesso agli atti.

TITOLO VI - RISORSE FINANZIARIE Top

Articolo 26 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

  1. Le spese di funzionamento dei Comitati di Consulta sono a carico del Bilancio Comunale.
  2. Ai Presidenti dei Comitati di Consulta, o suoi delegati e/o facenti funzione, che risiedano fuori del capoluogo del Comune di Lugo, spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27 - ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE FONDI

  1. Ai Comitati della Consulta è assegnato annualmente uno stanziamento, da definirsi in sede di Bilancio di previsione, al fine di provvedere alle spese relative alle funzioni assegnate dal presente Regolamento nonché all’esigenza di garantire la piena funzionalità degli organi e degli uffici della Consulta.
  2. Per le Consulte delle frazioni il fondo viene ripartito in quota fissa per il 50% e in quota proporzionale alla popolazione per il restante 50%.
  3. Per le Consulte di Lugo città il fondo viene ripartito in quote uguali da stabilirsi ogni anno.
  4. Qualora si addivenga ad eventuali aggregazioni successive rimane comunque invariato l’assegnazione dei fondi delle rispettive circoscrizioni.

Articolo 28 - GESTIONE DEI FONDI

  1. Il Presidente della Consulta provvede all’utilizzo dei fondi assegnati secondo le seguenti modalità:
    - interventi connessi a piccole manutenzioni e/o ordinaria amministrazione che comportano spese non superiori alle 500.000 lire: le spese sostenute verranno rimborsate dall’economo comunale, previa verifica dell’attuazione dell’intervento e dietro presentazione di idonea documentazione;
    - interventi di ordinaria manutenzione, acquisto di attrezzature, organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative e del volontariato, con spese superiori alle 500.000 lire; le spese conseguenti, sono ordinate con i prescritti buoni emessi dal Responsabile dell’Ufficio Decentramento e saranno liquidate da quest’ultimo secondo le procedure previste.
  2. Della gestione finanziaria il Presidente informerà il Comitato di Consulta.

TITOLO VII - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE CONSULTE Top

Articolo 29 - UFFICIO DECENTRAMENTO

  1. L’Ufficio Decentramento, fornisce il supporto amministrativo all’attività delle Consulte, e tiene i rapporti tra le medesime, gli altri organi e i servizi del Comune.
  2. L’Ufficio decentramento cura la predisposizione di tutte le risposte alle richieste avanzate dalle singole Consulte sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, o dai singoli Assessori in merito alle questioni di carattere programmatorio e discrezionale e dai dirigenti in merito alle questioni strettamente gestionali.
  3. Inoltre l’Ufficio Decentramento cura la gestione economale dei fondi assegnati alle Consulte per le spese di ordinaria amministrazione, nell’ambito della normativa vigente.
  4. L’Ufficio Decentramento ha il compito di:
    - curare la spedizione degli avvisi di convocazione dei Comitati di Consulta, l’organizzazione delle assemblee e di ogni altra iniziativa decisa dal Presidente del Comitato di Consulta;
    - predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività del Comitato;
    - registrare le esigenze e le richieste presentate dai singoli cittadini e dagli organi presenti nel territorio della Circoscrizione e proporle all’attenzione del Presidente, svolgere ogni altra attività necessaria al buon funzionamento della Consulta.

TITOLO VIII - CENTRI CIVICI Top

Articolo 30 - ISTITUZIONE

  1. In ogni Consulta è istituito il Centro civico.
  2. La localizzazione del Centro civico è effettuata con apposita delibera di Giunta Comunale.
  3. Il centro civico è, di norma, sede degli organi istituzionali della Consulta e delle eventuali attività amministrative decentrate. E’ Centro di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e può eventualmente offrire spazi per agevolare attività, anche economico-professionali, che consentano una maggiore vitalità alla circoscrizione. E’ centro propulsore e di stimolo per iniziative sociali, culturali - educative e ricreative, volte a valorizzare le libere forme associative e le organizzazione di volontariato. Il Comitato della Consulta è incaricato della gestione ordinaria del centro civico.
  4. Il centro civico è dotato, di norma, di sale polivalenti destinate prioritariamente all’attività collegiale degli organi della Consulta e, in subordine, utilizzate per la necessità d’uso di Enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini, che potranno fruire di tali spazi nel rispetto delle specifiche normative di legge e regolamentari.

Articolo 31 - UTILIZZO DEI LOCALI

  1. Le sali polivalenti e gli spazi di uso collettivo, compatibilmente con le esigenze operative degli organi delle Consulte e dei servizi comunali decentrati, possono essere chiesti in uso da terzi e in particolare da Enti, associazioni o gruppi impegnati in attività di volontariato socio - assistenziale e culturale - ricreativo; l’uso può essere connesso nei giorni e negli orari disponibili, su presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al Presidente della Consulta, di norma, con 8 giorni di anticipo.
  2. La domanda deve contenere le complete generalità del richiedente, il motivo e la finalità della richiesta, la data e la durata dell’occupazione del locale.
  3. L’utilizzo delle sale e degli spazi di uso collettivo è subordinato al versamento di un canone d’uso determinato dalla Giunta Comunale che viene riscosso tramite Tesoreria Comunale.
  4. La ricevuta del versamento andrà presentata al Presidente della Consulta che provvederà a consentire l’accesso alla struttura.
  5. L’autorizzazione viene rilasciata tenendo conto, di norma, dell’ordine cronologico della presentazione della domanda; se necessario il Comitato della Consulta di decentramento provvederà a fissare opportuni criteri di priorità.
  6. L’autorizzazione può essere revocata con preavviso di almeno 24 ore, per necessità urgenti degli organi della Consulta.
  7. Le sale polivalenti o d’uso collettivo sono concesse, di norma, dal Presidente agli stessi soggetti richiedenti per non più di due volte la settimana e per un periodo continuativo di tempo non superiore a 6 mesi.
  8. Richieste d’uso temporaneo superiori ai limiti di cui al comma precedente andranno valutate e autorizzate dal Comitato della Consulta, qualora si configuri una limitazione ad altri soggetti per l’espletamento delle proprie attività. In ogni caso le richieste dovranno essere rinnovate per ogni ciclo di attività.
  9. Sono esentate dal pagamento del rimborso forfetario le richieste d’uso di sale polivalenti o di spazi d’uso collettivo per l’effettuazione di manifestazioni che abbiano ottenuto il patrocinio dal Comune o che siano promosse dal Comitato della Consulta.

Articolo 32 - RESPONSABILITA' PER L'USO DEGLI SPAZI ASSEGNATI

  1. Il Presidente della Consulta è responsabile dei locali del Centro civico e delle attrezzature assegnate dal comune.
  2. L’utilizzo della sala e degli spazi d’uso collettivo previsto al precedente art. 34 da parte di terzi non implica nessuna assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comitato della Consulta circa la regolarità delle manifestazioni, né impegna in alcun caso gli stessi al risarcimento di danni eventuali a persone o cose, derivanti dall’uso della sala e dei relativi impianti, dall’organizzazione delle manifestazioni e dai materiali impegnati per le medesime.
  3. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza assicurativa contro danni derivanti da incendio per l’immobile e ciò che esso contiene di proprietà della stessa Amministrazione; resta pertanto escluso da copertura assicurativa quanto sarà messo in opera dal concessionario per l’organizzazione delle manifestazioni stesse.
  4. Il firmatario della richiesta di utilizzazione della sala assume personalmente e, qualora ciò avvenga, in rappresentanza di Ente, associazione, organizzazione e società, in solido con esse, al momento della presentazione della domanda, le responsabilità civili e penali relative alla predisposizione e svolgimento della manifestazione promossa, nonché alla incolumità del pubblico che vi interviene.
  5. L’autorizzato assume ogni responsabilità riferita alla buona conservazione del locale e degli arredi annessi.
  6. Saranno pertanto a carico dell’ autorizzato tutti i danni causati da chiunque durante la manifestazione.
  7. Al termine dell’utilizzo il concessionario dovrà provvedere, entro il giorno successivo, a propria cura e spese, alla rimozione di ogni impianto, arredo e attrezzatura e alla pulizia dei locali.
  8. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il ripristino dei locali sarà effettuato a cura del Comitato della Consulta e il concessionario sarà tenuto al pagamento della relativa spesa.
  9. Tutte le eventuali imposte, tasse e altri oneri di qualsiasi natura, inerenti alle attività svolte nella sala, sono a carico del concessionario.
  10. Le chiavi di accesso ai locali saranno consegnate dal Presidente del Comitato della Consulta al responsabile della concessione nella mattinata del giorno prenotato.
  11. Le chiavi stesse dovranno essere restituite al Presidente il giorno successivo all’utilizzo, previo sopralluogo sul corretto utilizzo dei locali.
  12. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, alla custodia e vigilanza della sala dal momento della consegna delle chiavi fino alla loro restituzione.
  13. In caso di attività di spettacolo il concessionario sarà obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel verbale di collaudo della sala nonché tutte le altre cautele contemplate da leggi e regolamenti dei pubblici esercizi.

Articolo 33 - CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI ALTRI LOCALI DEL CENTRO CIVICO

  1. I locali del centro civico possono essere concessi in uso esclusivo a soggetti, anche privati, la cui attività, anche di tipo economico-professionale, consenta una maggiore vitalità al territorio della Consulta.
  2. L’assegnazione di tipo continuativo di locali di cui sopra , che si configura come locazione di tipo extra-abitativo con durata pluriennale, verrà effettuata dalla Giunta Comunale, previo parere del Comitato della Consulta.

Articolo 34 - NORMA TRANSITORIA

Le norme di cui agli articoli nn. 5 – 6 – 7 – 16 – 17 acquistano efficacia alla scadenza degli attuali Consigli di Circoscrizione.

 

Top  Icona top pagina