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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 101 del
26/06/1996 e modificata
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 141 del 27/08/1996
INDICE
Capo 1 - Finalità e contenuto
Capo 2 - Aspetti organizzativi
Capo 3 - Il servizio economato
Capo 4 - Bilanci e programmazione
Capo 5 - Gestione del bilancio
Capo 6 - Controllo di gestione
Capo 7 - Servizio di tesoreria
Capo 8 - Rendiconto di gestione
Capo 9 - Revisione economico finanziaria
Capo 10 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento di contabilità, adottato ai sensi
della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del Decreto Legislativo 25 febbraio
1995 n. 77 e successive modificazioni, disciplina l’attività
economico-finanziaria e contabile del Comune.
Il Regolamento costituisce un insieme organico di regole e procedure
che presiedono alla corretta gestione del patrimonio pubblico ed
alla rilevazione delle operazioni finanziarie e patrimoniali del
Comune.
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il servizio finanziario si articola nelle seguenti unità
organizzative:
- Servizio bilancio, fiscale e controllo di gestione;
- Servizio tributi e entrate patrimoniali;
- Servizio economato.
Il capo del servizio finanziario è responsabile del coordinamento e della gestione dell’attività finanziaria oltre che del risultato dell’attività svolta dai servizi ai quali è preposto.
Articolo 3 - PROCEDURE CONTABILI DI GESTIONE
L’attività istruttoria per il rilascio del parere
di regolarità contabile e dell’attestato di copertura
finanziaria spetta al responsabile del servizio finanziario.
I pareri sono necessari per tutte le proposte di deliberazioni e
determinazioni dirigenziali che comportino conseguenze dirette o
indirette, immediate o future, sul bilancio, ai sensi di quanto
disposto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
I suddetti pareri sono da porsi anche sugli atti di prenotazione
di impegno.
Il responsabile del servizio finanziario è altresì
tenuto a riferire, per iscritto, su eventuali pregiudizi dell’equilibrio
di bilancio al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai componenti
il Collegio dei Revisori.
In caso di assenza o di impedimento il responsabile del servizio
è sostituito dal vice responsabile del servizio medesimo;
in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altro dipendente
del servizio, nominato con provvedimento del responsabile del servizio
stesso.
Articolo 4 - SERVIZIO ECONOMATO
All’interno del settore finanziario è istituito il
servizio economato per la gestione di cassa delle spese d’ufficio
di non rilevante ammontare.
Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento adottato
dal Consiglio Comunale.
Articolo 5 - PUBBLICITA’ DEL BILANCIO E DEI SUOI ALLEGATI
Al fine di garantire trasparenza ed informazione alla cittadinanza relativamente ai principali documenti contabili, si fa rimando al vigente regolamento per l’applicazione delle leggi n. 241/90 e n. 142/90 in materia di procedimento amministrativo, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e provvedimenti, ed allo Statuto.
Articolo 6 - PROCEDURE E TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
La Giunta Comunale è tenuta ad approvare lo schema del bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica
ed il bilancio pluriennale entro il 15 settembre di ogni anno, trasmettendo
la relativa deliberazione all’organo di revisione dell’
Ente per la stesura dell’apposita relazione che dovrà
essere resa entro otto giorni.
Entro il 1 ottobre si procede alla presentazione del bilancio preventivo,
dei suoi allegati e della relazione dei revisori al Consiglio Comunale
ed agli organismi di partecipazione (Consulte).
I consiglieri possono presentare alla Giunta Comunale emendamenti
entro il 10 ottobre.
Tutti gli emendamenti che determinano squilibrio finanziario devono
riportare l’indicazione delle modalità per il ripristino
dell’equilibrio.
Il servizio finanziario è tenuto ad esprimere il parere di
regolarità contabile sugli emendamenti presentati.
Dell’avvenuta presentazione degli emendamenti deve essere
data comunicazione ai consiglieri comunali nell’avviso di
convocazione del Consiglio per l’esame del bilancio.
Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale approva il bilancio di
previsione unitamente ai suoi allegati.
Qualora venisse prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione verranno conseguentemente differiti gli altri
termini sopra riportati.
Articolo 7 - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Sulla base del bilancio di previsione annuale la Giunta Comunale, entro il 15 dicembre, definisce il piano esecutivo di gestione che, tra l’altro, deve evidenziare:
- le concrete attività da porre in essere nel corso dell’esercizio
- i responsabili che le dovranno attuare
- le risorse a loro disposizione
- le modalità e i tempi con cui dovranno essere svolte
- i vincoli esterni che le condizionano
Il P.E.G. viene costruito con riferimento ai servizi attivati nell’ente;
il servizio in base alla numerosità e complessità
delle attività può essere suddiviso in piu’
centri di costo.
Ad ogni centro di costo vengono ricondotte le risorse e gli interventi
ad esso direttamente imputabili. Le risorse e gli interventi sono
suddivisi, al fine di ottenere una analisi di tutti i fattori produttivi
in modo omogeneo per ogni centro di costo che consentirà
l’aggregazione a livello generale di bilancio.
Il P.E.G. così costruito definisce le risorse e il livello
di responsabilità dei vari servizi.
Al responsabile di servizio è attribuita la gestione e la
responsabilità complessiva in relazione alla direzione e
al funzionamento del servizio stesso.
Con la definizione del P.E.G. la Giunta provvede a riservare l’attuazione
di determinate categorie di interventi alla propria discrezionalità.
Se in corso d’esercizio si rendesse necessario apportare modifiche
alle assegnazioni il responsabile di servizio provvederà
a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio finanziario.
Le modifiche alle dotazioni dei capitoli appartenenti allo stesso
intervento di Bilancio sono presentate dal responsabile di ciascun
settore al servizio finanziario che provvede alla conseguente modifica
nei successivi 15 giorni.
Articolo 8 - PROCEDURA DI ENTRATA
I responsabili dei servizi devono operare affinchè le previsioni
di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe
ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli
organi di governo dell’ente.
Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata
è individuato nel responsabile del servizio al quale l’entrata
stessa si riferisce.
Il responsabile, di cui sopra, dopo aver acquisito la documentazione
idonea, è tenuto a trasmetterla, entro 30 giorni dall’acquisizione,
al responsabile della fase di riscossione.
La responsabilità della fase della riscossione delle entrate
viene affidata al responsabile del servizio finanziario.
Articolo 9 - ORDINATIVI DI INCASSO
Gli ordinativi di incasso vengono predisposti dal servizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del servizio predetto; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice responsabile del servizio; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Segretario Comunale.
Articolo 10 - AGENTI CONTABILI
Con la denominazione di agenti contabili dell’amministrazione
si individuano, oltre alla figura dell’economo comunale (agente
contabile di diritto), tutti coloro che effettuano, a qualsiasi
titolo, maneggio di pubblico denaro.
L’individuazione degli agenti contabili, oltre alla definizione
delle modalità concernenti l’esercizio delle funzioni
loro assegnate, avverrà con apposito provvedimento formale
dell’Ente.
E’ fatto obbligo di depositare presso la tesoreria, con cadenza
mensile, le somme riscosse e di trasmettere copia dei relativi dati
al servizio finanziario affinchè questi possa dare atto del
corretto svolgimento di tali riscossioni.
Articolo 11 - IMPEGNO DELLE SPESE
Il Consiglio, la Giunta ed i responsabili dei settori, nell’ambito
delle attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto, adottano
atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio.
Gli atti di impegno relativi a compentenze gestionali, anche in
attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai responsabili
dei settori con proprie determinazioni.
Le determinazioni sono classificate cronologicamente e raccolte
in copia presso l’ufficio segreteria del Comune.
Ogni atto di determinazione è corredato dai pareri previsti
dall’art. 53, comma 1, e dall’art. 55 - comma 5, della
Legge 8/6/1990 n. 142.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio
le somme dovute ai creditori individuati, per ragioni determinate,
a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine
dell’esercizio.
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese
comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
Le spese in conto capitale, finanziate con l’assunzione di
mutui a specifica destinazione, si considerano impegnate in corrispondenza
e per l’ammontare del correlato accertamento di entrata.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa,
sia di parte corrente che in conto capitale, in corrispondenza dell’accertamento
di entrate aventi destinazioni vincolate per legge.
Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun
impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.
La differenza tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti
del bilancio e le somme impegnate costituisce economia di bilancio
e a tale titolo concorre a determinare i risultati finali di gestione.
Articolo 12 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Le proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di
qualsiasi natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto,
obbligazioni finanziarie, devono contenere l’indicazione degli
oneri previsti, dell’esercizio e dello stanziamento di bilancio
cui devono essere imputati gli oneri medesimi.
Il responsabile del servizio finanziario esegue le verifiche contabili,
annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo
sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l’attestazione
di copertura finanziaria.
Per le spese afferenti procedure in via di espletamento, l’atto
autorizzativo dell’avvio del procedimento costitutivo del
vincolo sulle previsione di bilancio, determina una prenotazione
di impegno. Qualora entro il termine dell’esercizio non dovesse
essere perfezionata l’obbligazione giuridica di cui al comma
5 del precedente articolo, l’atto di prenotazione decade e
la spesa corrispondente determina economia della previsione di bilancio
sulla quale era stato costituito il vincolo. Ai fini della registrazione
contabile ogni atto di impegno va trasmesso, a cura del settore
proponente, al servizio finanziario 5 giorni prima della sua formale
adozione da parte dell’organo competente.
Articolo 13 - MANDATI DI PAGAMENTO
I mandati di pagamento sono predisposti dal servizio finanziario
e vengono sottoscritti dal responsabile dello stesso in caso di
sua assenza o impedimento, dal vice responsabile del servizio; in
caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Segretario Comunale.
Il servizio finanziario provvede altresì alle operazioni
di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere.
Articolo 14 - UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
Ogni atto che presupponga l’utilizzo del fondo di riserva deve essere deliberato dall’organo esecutivo con proprio provvedimento. La Giunta Comunale dovrà darne comunicazione al Consiglio entro 60 giorni dall’adozione, chiedendo l’inserimento della comunicazione per presa d’atto nell’ordine del giorno dell’organo consiliare.
Articolo 15 - PROVVEDIMENTI DELL’ORGANO CONSILIARE IN ORDINE AI PROGRAMMI E AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Il Consiglio Comunale, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi (fissata per legge entro il 30 settembre di ogni anno) procede contestualmente al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio; la ricognizione va effettuata almeno una volta entro il termine del 30 settembre. Nel caso in cui venga rilevata l’esistenza dei debiti fuori bilancio il Consiglio Comunale, al fine di evitare il pagamento di interessi di mora, è tenuto, oltre al termine del 30 settembre previsto nel 1° comma, a riconoscere la legittimità dei debiti medesimi adottando specifica deliberazione entro tre mesi dalla data in cui l’Ente è venuto a conoscenza del debito.
Articolo 16 - DEFINIZIONE DI CONTROLLO DI GESTIONE
Il controllo di gestione è la procedura con la quale si verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la misurazione e la comparazione dei costi sostenuti e dei risultati di qualità e quantità ottenuti, si misura la funzionalità dell’organizzazione degli uffici, l’efficienza e l’economicità dell’attività svolta.
Articolo 17 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Al fine di commisurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’attività intrapresa, il responsabile del controllo di gestione ha facoltà di introdurre un sistema di contabilità economica tesa a verificare, in maniera complessiva e per ciascun servizio, i seguenti movimenti:
Oltre alla possibilità di introdurre un sistema di contabilità analitica, predisposto per centri di responsabilità e di costo, mediante il quale rilevare i costi sostenuti, rapportati alle risorse acquisite ed ai risultati raggiunti, il responsabile del controllo di gestione predispone un’analisi effettuata mediante l’uso di appositi indicatori.
Articolo 18 - CONTROLLO SUI COSTI E SUI RISULTATI
Il controllo sui costi deve contemplare le seguenti casistiche:
Nel calcolo dei costi di servizio, secondo le componenti di cui al comma precedente, occorre identificare i costi indiretti, sopportati dai servizi di supporto, che vanno ribaltati in relazione all’effettivo utilizzo sui centri finali operativi. In tal senso si possono utilizzare parametri forfettari o stimati in relazione al costo diretto complessivo. Per quanto attiene il controllo sui risultati l’elemento di confronto è quello degli obiettivi programmati. Gli eventuali scostamenti rilevati formano il presupposto per interventi sulla gestione e sulla programmazione al fine di riportare l’attività ad un livello ottimale.
Articolo 19 - SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO E CONTROLLO DI GESTIONE
Il Comune ha istituito il servizio di controllo interno che si
avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, di ogni dato rilevabile
dalle procedure di controllo di gestione.
Nell’ambito del settore "servizi finanziari" verrà
individuata una apposita struttura cui affidare il compito di effettuare
il controllo di gestione secondo le modalità previste agli
articoli precedenti.
Il referto del controllo di gestione di cui all’art. 41 del
Decreto Legislativo n. 77 del 25/2/1995 è redatto dal servizio
di controllo interno.
Articolo 20 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di tesoreria è affidato, secondo le disposizioni
fissate dal Decreto Legislativo n. 157/95, a seguito di espletamento
di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito autorizzato
a svolgere attività bancaria finanziaria e creditizia.
Articolo 21 - RAPPORTI CON LA TESORERIA
La convenzione regolante lo svolgimento del servizio, deliberata dal Consiglio Comunale, stabilisce, nel rispetto delle normative vigenti in materia, le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate e delle uscite nonchè le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione e di pagamento eseguite.
Articolo 22 - GESTIONE DI TITOLI E VALORI
Il Tesoriere Comunale è tenuto a gestire i titoli di proprietà
dell’Ente nonchè alla riscossione dei depositi effettuati
da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali a garanzia
di impegni assunti.
Lo svincolo delle cauzioni e la restituzione all’Ente di quanto
depositato presso la tesoreria viene impartito mediante presentazione
alla medesima di disposizione sottoscritta da parte del responsabile
del settore.
Articolo 23 - VERIFICHE DI CASSA
L’organo di revisione provvede trimestralmente ad effettuare
verifiche ordinarie di cassa unitamente al controllo della gestione
del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
Il Sindaco, il Collegio dei Revisori, il Responsabile del Servizio
Finanziario, possono effettuare in ogni momento il riscontro tra
le risultanze della contabilità e quello del tesoriere procedendo
altresì a verifiche e controlli diretti presso il tesoriere
ogni volta lo ritengano opportuno.
Articolo 24 - PROCEDURA E TEMPI DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO
La dimostrazione dei risultati di gestione dell’ente avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio,
il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
Il conto economico comprende le componenti positive e negative dell’attività
dell’ente, secondo il criterio della competenza economica.
La correlazione tra i costi, i ricavi ed i proventi è realizzata
secondo i criteri e con le modalità di cui all’art.
71 dell’ordinamento e deve consentire di valutare le variazioni
subite dal patrimonio per effetto della gestione corrente e degli
investimenti.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto
alla consistenza iniziale.
La proposta di deliberazione del rendiconto della gestione viene
approvata dall’organo esecutivo che procede, contestualmente,
alla sua trasmissione al Collegio dei Revisori.
Entro 20 giorni, il suddetto organo di revisione è tenuto
a redigere apposita relazione di accompagnamento al rendiconto.
La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo
schema del rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell’organo
di revisione, sono messi a disposizione dei consiglieri comunali
20 giorni prima dell’inizio della sessione in cui viene esaminato
il rendiconto.
Il rendiconto è approvato dall’organo consiliare entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.
Articolo 25 - BENI COMUNALI
I Beni Comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
Questi ultimi si suddividono in mobili ed immobili, indisponibili
e disponibili, secondo le norme del codice civile.
Il passaggio di un bene dal demanio al patrimonio è dichiarato
con deliberazione della Giunta Comunale.
Tutti i beni, demaniali e patrimoniali devono essere inventariati.
Le modificazioni intervenute nel corso dell’esercizio finanziario
nel valore e nella consistenza dei beni, derivanti dalla gestione
di bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa, devono
essere registrate negli inventari.
I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati
in consegna e gestione, con apposito verbale, ad agenti responsabili.
I consegnatari individuati con determinazioni del responsabile di
settore, sono responsabili della corretta e regolare manutenzione
e conservazione dei beni loro affidati.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdite, deterioramenti, cessioni o altri motivi è disposta
con deliberazione dell’organo esecutivo sulla base di motivata
proposta del responsabile del servizio.
Articolo 26 - BENI NON INVENTARIABILI
Non sono inventariabili:
Il limite di valore di cui alle lettere c) e g) è fissato in Lire 200.000, purchè non contenuto in universalità di beni, e potrà essere adeguato periodicamente con provvedimento del Consiglio Comunale con effetto dall’anno successivo.
La spesa relativa all’acquisto di beni non soggetti ad inventariazione deve essere imputata al titolo I.
Articolo 27 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è organo esecutivo ausiliario, tecnico, consultivo del Comune. Esso è nominato dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge e che abbiano i requisiti prescritti.
Articolo 28 - DURATA DELL’INCARICO E CESSAZIONE
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a
decorrere dalla data di esecutività della delibera e i suoi
membri sono rieleggibili per una sola volta.
Il revisore cessa dall’incarico per scadenza del mandato,
dimissioni volontarie o impossibilità a svolgere le proprie
funzioni per piu’ di tre sedute consecutive. In quest’ultima
ipotesi la revoca è deliberata dal Consiglio Comunale, dopo
formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato,
al quale è concesso un termine di 10 giorni per far pervenire
le proprie giustificazioni.
Articolo 29 - FUNZIONI
La funzione di controllo e di vigilanza del Collegio dei Revisori
si esplica attraverso la verifica della legittimità, legalità
e regolarità degli atti di gestione, della documentazione
amministrativa e delle scritture contabili.
A tal fine l’organo di revisione è dotato dei mezzi
informatici, delle attrezzature e del materiale necessario allo
svolgimento dei propri compiti. Essi hanno inoltre il diritto di
accedere in qualsiasi momento agli atti ed ai documenti dell’Ente.
La verifica della convenienza economico-finanziaria degli atti viene
esplicata nell’ambito delle funzioni di collaborazione con
il Consiglio Comunale.
Articolo 30 - MODALITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Collegio dei Revisori esprime, su richiesta dell’organo consiliare, preventiva valutazione degli aspetti economico-finanziari dei seguenti atti di gestione:
Al fine di favorire il pieno svolgimento della loro funzione, il
Segretario Comunale trasmette ai singoli revisori gli ordini del
giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
La collaborazione del Collegio dei Revisori con il Consiglio Comunale
si esplica per il tramite del Presidente del Consiglio o suo delegato.
Articolo 31 - AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI NON REGISTRATI
In fase di prima applicazione i beni mobili non registrati acquisiti dall’Ente da oltre un quinquennio, ovvero acquistati entro il 31/12/1991, si considerano interamente ammortizzati.
Articolo 32 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI E RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI
Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto
od incompatibili con il presente regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 25
febbraio 1995 n. 77 ed alle norme vigenti in materia di contabilità
finanziaria degli Enti Locali ed alla Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dall’art. 53 dello Statuto Comunale.