Dichiarazione di nascita
DESCRIZIONE
A seguito di una nascita, i genitori devono rendere apposita dichiarazione di nascita presso l’ospedale o il Comune.
Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori e viene attribuito il nome alla neonata o al neonato.
MODALITA'
La dichiarazione di nascita può essere fatta:
DA CHI
nel caso di genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- il medico, l’ostetrica o comunque una persona che ha assistito al parto (solo per gravi impedimenti dei genitori)
nel caso di genitori non uniti in matrimonio:
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
QUANDO E DOVE
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. La dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine di 10 giorni, sarà sufficiente indicare i motivi del ritardo.
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi (per evitare di compiere errori nella redazione dell'atto)
Per i genitori stranieri, non in possesso di carta d’identità, occorre il passaporto e/o il permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore; deve essere documentata la cittadinanza del figlio (si consiglia di rivolgersi al proprio Consolato).
NOME E COGNOME
Con la dichiarazione di nascita, i genitori attribuiscono al figlio il nome e il cognome.
Il nome dev'essere composto da un massimo di 3 elementi , anche separati tra loro con una virgola: eventuali nomi apposti dopo la virgola risultano solo sull'atto di nascita e non sono riportati in anagrafe né in alcun altro documento.
E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
A partire dall’ 1 giugno 2022 i genitori possono attribuire il cognome secondo i seguenti criteri:
- doppio cognome : il cognome deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso; se i genitori vogliono attribuire il doppio cognome, ma non hanno raggiunto un accordo sull’ordine, l’atto di nascita non può essere formato e si dovrà chiedere l’intervento del Giudice; dopo la decisione del Giudice si potrà procedere con la formazione (tardiva) dell’atto di nascita;
- un solo cognome : i genitori, di comune accordo, possono decidere di attribuire soltanto il cognome di uno dei due genitori, ma in mancanza di tale accordo, dovrà attribuirsi il doppio cognome cioè il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi deciso.
Sintesi delle diverse possibilità di attribuzione del cognome:
- cognome del padre e cognome della madre
- cognome della madre e cognome del padre
- cognome del padre
- cognome della madre
DOPO LA NASCITA
La residenza del figlio decorre dalla nascita e sarà presso la famiglia dei genitori o, se questi hanno residenze diverse, obbligatoriamente nella famiglia della madre. Se è residente in Italia solo il padre, il figlio sarà iscritto nella famiglia di questi.
Il codice fiscale (tessera sanitaria) arriverà direttamente all'indirizzo di residenza.
COSTO
Nessuno
TEMPI DI RILASCIO
La registrazione della dichiarazione viene fatta al momento della richiesta.
DOVE RIVOLGERSI
Comunico Sportello per il cittadino (Stato Civile)
Largo Relencini 1, piano terra Lugo
Orario invernale: dal lunedì al venerdì ore 8.15-13, sabato ore 9-12.30; martedì pomeriggio dalle ore 14.30 -17.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì ore 8,15-13; sabato 8.30-12.30.
COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 0545/38441
Numero di fax: 0545/38127
Email: statocivile@comune.lugo.ra.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Fontana
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 03.11.2000, N. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile
CODICE CIVILE art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
L. 127 del 15.5.1997 (c.d. Bassanini) - Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative
LEGGE 31.5.1995, N. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
TIPO PROCEDIMENTO
semplice
18 maggio 2020 Andrea Fontana