Informazioni in merito alla legalizzazione e traduzione degli atti e certificati originali di Stato Civile e/o Anagrafe formati all'estero da autorità estere e da valere in Italia
DESCRIZIONE
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati
e provvisti di traduzione ufficiale in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero ed anch'essa legalizzata, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione.
La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale di Pubblico Ufficiale di chi ha formato il documento e dell'autenticità della firma apposta.
MODALITA' DI LEGALIZZAZIONE
• documenti rilasciati all'estero da autorità estere e da valere in Italia:
la firma va legalizzata presso l'autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato rilasciato.
A questa disposizione generale si rilevano una serie di eccezioni:
a) le firme sui documenti rilasciati da uno Stato col quale vigono apposite convenzioni o accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione, quali la Convenzione di Lussemburgo (1957) o la Convenzione di Atene (1977) o la Convenzione di Bruxelles (1987), sono esenti da legalizzazione ;
b) gli atti e i documenti rilasciati all'estero dalle Nazioni, aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante);
c) i certificati su modello ufficiale plurilingue prodotti da Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna (1976) sul rilascio plurilingue di atti di stato civile sono esenti sia dalla legalizzazione che dalla traduzione;
• documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera:
la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio,
cioè la Prefettura che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. Solitamente anche le altre Prefetture possono procedere alla legalizzazione; tuttavia, se il Console si è insediato da poco tempo, può accadere che la firma non sia ancora stata registrata presso le altre Prefetture.
La legalizzazione non è prevista per i Paesi aderenti alla Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari.
Atti provenienti dall’Argentina.
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo.
ALTRE INFORMAZIONI
Nota bene:
"L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.
La Svezia
rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
Traduzione ufficiale
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
- competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero
- un traduttore ufficiale.
La traduzione segue le stesse regole in materia di legalizzazione dell'atto cui è collegata.
DOVE RIVOLGERSI
Comunico Sportello per il cittadino (Anagrafe e URP)
- preferibilmente su appuntamento
Largo Relencini 1, piano terra Lugo
Orario invernale: dal lunedì al venerdì ore 8.15-13, sabato ore 9-12.30; martedì pomeriggio anche dalle ore 14.30-17.
Orario estivo: dal lunedì al venerdì ore 8,15-13; sabato 8.30-12.30.
COME CONTATTARCI
Lugo
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Andrea Fontana
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28.12.2000, n. 445
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Art. 30 e segg.
D.P.R. 3.11.2000, N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
Art. 21
TIPO PROCEDIMENTO
complesso
5 aprile 2019 Andrea Fontana