Accesso agli atti
DESCRIZIONE
La legge 241/90 prevede che i cittadini che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possano partecipare ai procedimenti amministrativi. Il diritto di accesso è la possibilità da parte degli interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
MODALITA’
La richiesta di accesso è rivolta al Comune di Lugo.
La richiesta può essere presentata in conformità alle leggi in uno dei seguenti modi:
a) per via telematica, utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Amministrazione, pubblicata sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.it);
b) per via postale;
c) di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, che rende disponibile un modello per le richieste.
REQUISITI
Il richiedente deve motivare la richiesta e:
- indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
- dichiarare la propria identità;
- specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale, comprovandolo quando occorre.
COSTO
L’esame dei documenti amministrativi è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
- fotocopie in bianco e nero, A4 €. 0,15/facciata, A3 €.0,25/facciata
- fotocopie in bianco e nero, A4 su fronte e retro €. 0,30/; su A3 €.0,50
- fotocopie a colori, A4 €. 0,35/facciata, A3 €. 0,55/facciata
- fotocopie a colori, A4 su fronte e retro €. 0,70, su A3 €. 1,10.
TEMPO DI RILASCIO
Entro 30 giorni deve essere comunicato all’interessato dove poter prendere visione o copia degli atti richiesti oppure, ove ciò non sia possibile, il diniego motivato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Regolamento comunale (Art. 5):
“1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile di servizio competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Le richieste presentate all’ufficio relazioni con il pubblico sono esaminate ed accolte presso la medesima unità nei casi di accesso informale. In tali casi, il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario preposto a tale unità, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
2. Le richieste pervenute, comprese quelle inoltrate dal responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico e che non possono essere evase presso tale unità, vengono inoltrate dall’ufficio protocollo del Comune all’unità organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento, oppure a detenerlo stabilmente. In tali casi, il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario preposto all’unità organizzativa, oppure il funzionario da questi delegato a trattare la richiesta.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento Comunale in materia di diritti di accesso e di informazione (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 15.03.2007.
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e l’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del medesimo D.P.R. N. 184.
Dr. Marco Mordenti